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Numero d'incarto:
33.2001.18
Data decisione, Autorità:
08.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00018
ir/gm
Lugano
8 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 24 gennaio 2001
interposto da
contro
la decisione del 22 gennaio 2001 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto 26 febbraio
2001 della parte convenuta del seguente tenore:
" Da accertamenti
effettuati tramite l'Ufficio cantonale degli stranieri, abbiamo potuto appurare
che i presupposti alla base del ricorso sono venuti meno e pertanto, a
istruttoria conclusa, la nostra Cassa provvederà ad emettere la decisione di
prestazione complementare con relativa tabella di calcolo". (cfr. Doc. _);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa
può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche il ricorrente,
con scritto 6 marzo 2001 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso;
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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