AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2001.24
Data decisione, Autorità:
15.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00024
TB/sc
Lugano
15 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2001
di
contro
le decisioni del 25 gennaio 2001 emanate
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
separate decisioni rese entrambe il 25 gennaio 2001, la Cassa cantonale di
compensazione (in seguito Cassa) ha respinto la richiesta 13 dicembre 2000
postulata dall’assicurata __________ tesa all’ottenimento di una prestazione
complementare: la prima si riferiva unicamente al mese di dicembre 2000, la
seconda all’anno 2001. Il rifiuto della rendita PC è riconducibile agli
introiti della ricorrente che sarebbero superiori al fabbisogno
dell’assicurata.
1.2. Con
tempestivo ricorso 22 febbraio 2001 l’assicurata ha contestato dette decisioni
amministrative, chiedendo a questo Tribunale l’assegnazione di una prestazione
complementare. A motivazione della propria richiesta quest’ultima ha precisato
che:
"
(…)
-
In data 28 gennaio 1997 è stato esperito un atto notarile per
l’eliminazione del preesistente diritto di usufrutto a mio favore su parte
della mia ex-proprietà sita nel Comune di __________.
-
dopo consultazione dell’incarto presso l’ufficio cantonale della
cassa di compensazione, ho potuto accertare che alla mia ex-proprietà era stata
fatta una perizia cosiddetta commerciale con dei valori assolutamente utopici e
che non stavano in piedi. Questa determinazione del valore di stima è stata
eseguita senza che noi si sia potuto prendere visione e, se del caso,
ricorrere.
Per queste ragioni, ritengo che un eventuale
computo del reddito non privilegiato non debba tener conto
dell’usufrutto ecc. di cui alla pos. 30 della tabella di calcolo.
Altresì bisognerà rivedere il valore della
sostanza mobile o immobile alienata e darci la possibilità di poter rivedere la
stima a suo tempo effettuata; a seguito di ciò, gli elementi di calcolo 49,
(2), 27 e 29.01 vengano modificati.” (…) (doc. _)
1.3. Dal canto
suo la Cassa, onde poter verificare le summenzionate obiezioni sollevate dalla
ricorrente, ha chiesto ed ottenuto da questo Tribunale una proroga per
inoltrare la propria risposta. La resistente ha così potuto nuovamente
interpellare i periti in merito al valore venale dei fondi part. nn.
__________RFP di __________ di proprietà della ricorrente. In data 14 marzo
2001, i medesimi periti hanno confermato quanto già esposto nei propri referti
peritali del 1° settembre 1997.
Inoltre,
ad esplicita richiesta della Cassa (doc. _), in data 23 marzo 2001 l’assicurata
ha precisato, per il tramite dell’Agenzia AVS di __________ (cfr. lettera 16
marzo 2001 agli atti), che al momento della donazione avvenuta il 23 agosto
1988 – e di cui si dirà meglio in seguito – ella abitava l’immobile edificato
sulla succitata part. n. __________RFP di __________.
1.4. Quanto alla
prima censura (cfr. consid. 1.2.), con risposta di causa 29 marzo 2001
l'Amministrazione ha proposto di respingere il ricorso adducendo le seguenti
motivazioni:
"
(…)
Nel merito evidenziamo che le rinunce a beni
mobili o immobili a redditi o entrate di qualsiasi genere non sono per
principio ammesse nell'ambito delle PC (art. 3 cpv. 1 lett. f. LPC). Così
facendo il richiedente viene a trovarsi in una condizione di nullatenenza
voluta e l'aiuto complementare sarebbe un intervento che lo Stato non è tenuto
a prestare.
L'art. 17a OPC sancisce tuttavia un'attenuazione
al principio di cui sopra, introducendo lo sgravio annuale di fr. 10'000.--
sulle sostanze alienate per effetto di donazione, ma al più presto a contare
dal 1° gennaio 1990.
Per i redditi nei confronti dei quali è stata
fatta rinuncia, senza una valida contropartita e senza obbligo legale, non è
invece applicabile lo sgravio di cui sopra, gli stessi vanno computati nel
calcolo della PC alla stessa stregua delle entrate sulle quali la ricorrente
può concretamente contare (marg. 2060 DPC).
Nel caso specifico la ricorrente, con atto
notarile del 23 agosto 1998 stipulato dall'avv. __________, procedeva ad un
contratto di donazione immobiliare che prevedeva, al punto B) dello stesso,
quanto segue:
" __________
e __________, nelle loro qualità di comproprietarie, concedono alla madre
__________, che accetta, un diritto di usufrutto, gratuito a vita
natural durante, gravante le part. __________di __________, giusta l'art. 745 e
seg. CCS."
La resistente ha quindi computato l'importo di
fr. 2'455.-- (vedi notifica di tassazione 1997/98) corrispondente all'usufrutto
dell'immobile al quale, con istanza del __________ 1997 presso l'Ufficio dei
registri di __________, la ricorrente ha poi rinunciato.
In siffatte condizioni l'importo di fr. 2'455.--
(pos. 30 della tabella di calcolo PC) deve quindi, senza alcun dubbio, essere
riconfermato. (…)" (doc. _)
1.5. Nelle
proprie osservazioni la ricorrente ha in sintesi riconfermato quanto già
esposto nel proprio ricorso (doc. _).
I periti,
dopo l’esperimento di un ulteriore sopralluogo alla presenza dell’interessata,
hanno corroborato il contestato valore venale di Fr. 150'000.- relativo al
fondo part. __________RFP di __________ (doc. _).
1.6. Con scritto
18 giugno 2001(doc. _) la resistente ha ribadito quanto già affermato nel
proprio allegato responsivo, e meglio:
"
(…)
Alla luce di quanto precede la resistente ha
quindi rivisto il calcolo della prestazione complementare ma malgrado le
rettifiche apportate il diritto alla prestazione non è ancora dato in quanto,
benché il nuovo reddito non privilegiato passi dai precedenti fr. 29'085.- agli
attuali 25'219.- fa riscontro un fabbisogno di fr. 22'600.- per un nuovo
superamento del limite di reddito di fr. 2'619.-." (…) (doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R.
e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Scopo della
prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo"
per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 Cost.
fed. (RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo
vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la
garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste
questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606,
RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo
della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447ss, spec. pag. 448 nota
12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia
funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito
(DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag.
225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale
sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. In virtù
dell’art. 2a LPC hanno tra l’altro diritto alla prestazione complementare le
persone anziane che:
"
a. ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS”.
2.4. Per quanto
riguarda il calcolo della prestazione complementare, secondo l’art. 3a cpv. 1
LPC (cfr. anche art. 2 LPC):
"
L'importo della prestazione complementare annua
deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i
redditi.”
2.5. Inoltre, in
merito alle spese riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2001 l’art. 3b LPC
prevede che
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone sole, almeno 15280 franchi e al massimo 16880 franchi;
-
per i coniugi, almeno 22920 franchi e al massimo 25320 franchi;
-
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell’AVS o dell’AI, almeno 8050 franchi e al massimo 8850 franchi. Per i
due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo
determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un
terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
"
Per le persone che vivono a casa e per le
persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.6. Ancora,
giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività
lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone
sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che
danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se
l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a
un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve
quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da
un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.7. Il reddito
della sostanza immobiliare ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC comprende
pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore
locativo della propria abitazione (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari,
N. 2092; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo
2000, pag. 99).
Giusta
l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI il valore locativo dell'abitazione occupata dal
proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal
subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta
cantonale diretta del cantone di domicilio (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 100).
Da ciò
emerge che non solo il valore locativo del proprietario, ma anche quello
dell'usufruttuario va computato.
Giusta
l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o
dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito
un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai
fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della
proprietà fondiaria.
Di regola
il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe
pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993
II, 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve
corrispondere "al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario
desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto
in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue
installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di
condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15,
361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L'imposition de la valeur
locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo
la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), la quale abroga la circolare n.
15/1997 del 16 maggio 1997: "il valore locativo corrisponde, di regola, ad
una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente
adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di
costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in
contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a
quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio
della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi
della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.)".
Per
ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di
abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, applicando al valore di
stima ufficiale dell’immobile il tasso del 5 %, se la stima è entrata in vigore
dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5 % se la stima risale a un periodo compreso tra
il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25 % se la stima risale al 1°
gennaio 1985 o è anteriore a tale data. Si applica pure il tasso del 6,25% del
valore di stima ufficiale ridotto del 30% nei Comuni con revisione generale
delle stime entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni
per la compilazione della dichiarazione d’imposta 1999-2000; Allegato alla
circolare del 30 giugno 1999 (n. 15)). Tale modo di procedere non è, in linea
di principio, contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento (CDT n. 24
del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
Inoltre,
per gli assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della
legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale,
gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di
calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo
non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato
(art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
2.8. Con il suo
gravame la signora __________ contesta il computo di Fr. 2'455.- a titolo di
usufrutto cui ha rinunciato nel 1997.
Con
contratto di donazione immobiliare del 23 agosto 1988 infatti la ricorrente si
è vista concedere dalle figlie __________ e __________ “un diritto di
usufrutto, gratuito a vita natural durante, gravante le part.__________ di
__________, giusta l’art. 745 (settecentoquarantacinque) e seg. CCS” donate con
quel medesimo atto (pag. 3 del rogito n. __________dell’avv. __________,
notaio, a cui ha fatto seguito la relativa iscrizione a RF di cui al dg.
__________del __________ 1988).
A
motivazione della soluzione adottata, l'Amministrazione ha dichiarato che vi è
stata in concreto rinuncia, senza una valida contropartita e senza obbligo
legale, di un reddito da sostanza.
Giusta
l’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC si deve tener conto delle entrate e delle parti di
sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
Per il
calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione, di
principio, solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di
cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I
1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189; Werlen, Der Anspruch auf
Ergänzungsleistungen, Baden 1995, pag.156/ 166; ZAK 1989 pag. 238). È infatti
rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per
far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa
situazione (DTF 115 V 355).
Tale
principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente non è richiamabile
nell’ipotesi in cui l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne
giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un
diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia
uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; 1988 pag. 275
consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno
a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 pag. 166
consid. 2a; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a; RCC 1992 pag. 348; DTF 115 V
353 consid. 5c; DTF 122 V 397 consid. 2).
In tal
caso la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia di sostanza ai sensi
dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a; RCC 1989 pag.
350 consid. 3b).
Secondo
l’art. 745 cpv. 2 CC, il diritto d’usufrutto attribuisce all’usufruttuario il
pieno godimento della cosa, salvo disposizione contraria. L’usufruttuario ha
diritto al possesso, all’uso e al godimento della cosa (art. 755 cpv. 1 CC).
Gli interessi dei capitali concessi in usufrutto e le altre prestazioni
periodiche, come ad esempio i canoni di locazione (P. H. Steinauer, Les droits
réels, Tome III, Berna 1992, N 2436) appartengono all’usufruttuario dal giorno
in cui comincia a quello in cui finisce il suo diritto, anche se scadono più
tardi. Egli può inoltre cedere l’esercizio dell’usufrutto, dando ad esempio in
locazione l’oggetto dell’usufrutto contro percezione di un canone di locazione
(art. 758 cpv. 1 CC).
2.9. In concreto
dagli atti dell'incarto amministrativo emerge che con istrumento notarile del
__________ 1997, n. __________ nei rogiti dell’avv. dott. __________, notaio,
l'assicurata e le figlie __________ e __________ hanno convenuto di cancellare
il suddetto diritto di usufrutto gravante il fondo n. __________RFP di
__________ (cfr. istanza di cancellazione di usufrutto del __________ 1997, di
cui al dg. __________del __________ 1997, agli atti).
Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha
stabilito in una sentenza del 9 dicembre 1996 nella causa Y. pubblicata in SVR
1997 EL Nr. 38, nel caso di rinuncia a un usufrutto, nel conteggio relativo
alla prestazione complementare deve essere considerato il reddito ipotetico
dell'usufrutto quale rinuncia al reddito (per un rapporto con la cessione di
sostanza immobiliare contro la costituzione di un usufrutto cfr. DTF 122 V
394).
Visto che il reddito di un usufrutto corrisponde
al valore locativo dell'immobile (cfr. consid. 2.7.), in simili circostanze
questa Corte deve concludere che il valore va computato come rettamente operato
dall'amministrazione.
2.10. Per
determinare il valore locativo dell'abitazione edificata sulla part. n.
__________RFP di __________ precedentemente occupata dalla ricorrente in
qualità di usufruttuaria, l'Amministrazione ha fatto capo al valore
dell'usufrutto desunto dalla decisione di tassazione 1997/1998 della ricorrente,
cifrando l'importo in Fr. 2'455.- (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
E' a buon
diritto, pertanto, che la Cassa ha computato alla ricorrente un importo di Fr.
2'455.- a titolo di reddito non privilegiato e che lo stesso sia andato ad
aggiungersi agli altri elementi necessari per il calcolo relativo alla
concessione o al rifiuto della prestazione complementare.
Sin
d'ora, comunque, va rilevato come il computo – o meno – dell'importo di cui si
tratta non muta la decisione finale, ritenuto come già solo le rendite versate
alla ricorrente superino il fabbisogno (Fr. 23'496.- - Fr. 23'140.-).
2.11. __________
censura la valutazione dell’immobile part. n. __________RFP di __________.
L’assicurata lamenta, infatti, che il relativo referto peritale comporta un
valore eccessivo del bene, giacché tale importo rappresenta il valore
commerciale anziché il valore di stima.
A seguito
di queste osservazioni, l’Ufficio stima, chiamato a prendere posizione in
merito ed esperito un secondo sopralluogo alla presenza della ricorrente, ha
riconfermato la succitata perizia, precisando
"
(…)
Il valore venale è stato determinato tenendo in
considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in
particolare:
a) l'importanza della località in cui giace la
proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica,
con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della
regione e d'ogni singola parte o
quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;
b) i
prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private,
avvenute nella località negli ultimi anni;
c) il valore di reddito accertato, sulla scorta
dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in
uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili
d) il valore dei fabbricati in rapporto con le
dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o minore
solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione,
con lo stato di conservazione.
e) le norme pianificatorie dettate dal Piano
Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione,
la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado
d'urbanizzazione, gli accessi, le servitù, nonché qui fattori
positivi o negativi che incidano sul valore commerciale.
Dal riesame delle valutazioni contenute nella
nostra perizia, riteniamo che non vi siano nuovi elementi che non siano già
stati considerati dal perito incaricato di allestire la valutazione.
Pertanto sulla base dei considerandi sopraccitati
riteniamo di dover confermare in tutto il suo aspetto la nostra perizia
immobiliare."
(doc. _)
Stante
quanto sopra, la Cassa ha approfondito l’istruttoria scoprendo così che, al
momento della rinuncia al summenzionato usufrutto e quindi al diritto di
abitare nell’immobile eretto sulla part. n. __________RFP di __________, la
ricorrente vi abitava a tutti gli effetti.
2.12. Secondo
l’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione
dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Giusta
l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, inoltre,
"
La valutazione della sostanza computabile deve
essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio.”
Se la
sostanza immobiliare serve da abitazione all'assicurato, fa quindi stato
l’applicazione del suddetto capoverso. Esso vuole facilitare l'amministrazione
cantonale nell'accertamento della sostanza, permettendole di riprendere il
valore direttamente dalla tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei
stessa l'importo da computare (RCC 1991 pag. 422).
Secondo
la volontà del legislatore, dunque, dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve
essere, di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale
prima della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle
prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), N. 2109).
A norma
dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti
per il valore di stima ufficiale.
Ne
consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di
stima ufficiale (cfr. STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT
I-1993, pag. 232).
In
specie, per la part. n. __________RFP di __________ va ritenuto il valore di
stima di Fr. 47'020.-.
Ed è
dunque questo valore che deve essere inserito nella tabella di calcolo PC. Ad
esso vanno aggiunti i valori venali degli altri tre immobili alienati nel 1988,
compresa la quotaparte della proprietà coattiva.
La
sostanza immobiliare alienata dalla ricorrente nel Comune di __________ va così
calcolata:
§
Part. n. __________: Fr.
13'000.-
§
Part. n. __________: Fr.
2'000.-
§
Part. n. __________: Fr.
37'000.-
§
Part. n. __________: Fr.
2'300.- (coattiva nella misura di 2/20
delle
partt. nn. __________e __________)
§
Part. n. __________: Fr.
47'020.-
TOTALE Fr.
101'320.-
2.13. Il valore
della sostanza così come ritenuto dalla Cassa su valutazione dell'Ufficio stima
è contestato dalla ricorrente.
In
proposito va rilevato che, secondo costante giurisprudenza federale, le perizie
mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni
logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK
1986 pag. 189; RAMI U 167 pag. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS
1988 pagg. 329 e 332; DTF non pubblicato del 24.12.1993 in re S. H; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
Lo stesso
vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione presso medici esterni
(DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Questa
giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per
la previdenza professionale SVR 1998 LPP no. 16), e quindi deve essere
applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (cfr. STCA del 24
febbraio 1997 in re L.M).
Infine va
ancora precisato che il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino, in cui il
ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio
cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (cfr. STFA del 27
febbraio 1998 in re S.S. consid. 2b).
Dal canto
suo la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato, con il grado della
verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni sociali (SVR 1996 KV
Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pagg. 263 segg.; DTF 121 V 208 consid. 6a;
RAMI 1994 pagg. 210/211), che il valore venale degli immobili in questione
sarebbe inferiore a quello indicato dall’Ufficio stima (doc. _).
In simili
circostanze questo TCA non ha motivo di ritenere che le perizie esperite
dall’Ufficio stima siano inaffidabili: in effetti non vi sono elementi
contraddittori agli atti. Di conseguenza, poiché le perizie si fondano su
accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel ramo e la liceità delle
perizie dell’Ufficio stima è già stata verificata da questa Corte e dal TFA, i
valori venali dei fondi in questione, stabiliti pendente causa, vanno
considerati corretti e possono essere posti alla base della presente sentenza
(cfr. summenzionata STFA del 27 febbraio 1998, ibidem).
2.14. A’ sensi
dell’art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI, l’importo computabile delle parti di sostanza
alle quali si è rinunciato (Fr. 101'320.-) è ridotto annualmente di Fr.
10'000.- a partire dal 1° gennaio che segue la rinuncia (cpv. 2) - in casu a partire
dal 1989 -, quindi di Fr. 110'000.-.
Conseguentemente,
in concreto non rimane alcuna sostanza residua ascrivibile poi ai redditi non
privilegiati della ricorrente.
Nel
proprio allegato responsivo del 29 marzo 2001 la Cassa ha rivisto la sua posizione:
"
(…)
Per quanto riguarda l’altro oggetto del
contendere e con particolare riferimento alla sostanza mobile o immobile
alienata (pos. 49 della tabella di calcolo PC) la resistente, esperite le
necessarie verifiche, conviene per lo stralcio della posizione contestata come
pure della sua ipotetica redditività (pos. 29.01 della tabella di calcolo PC).”
(doc. __ pag. 2)
Ciononostante,
l'Amministrazione ha correttamente rilevato che non v’è comunque possibilità di
concedere una prestazione complementare alla ricorrente.
Difatti,
unicamente l’importo relativo alla sostanza computabile deve essere eliminato
sia per il mese di dicembre 2000 che per l’anno 2001 (Fr. 3'085.-
rispettivamente Fr. 2'085.-).
Per il
mese di dicembre 2000 risulta così che il fabbisogno totale rimane pari a Fr.
22'600.- ed il totale dei redditi è fissato a Fr. 26'000.-, ciò che non
permette chiaramente alla ricorrente di poter beneficiare di una prestazione
complementare in virtù del summenzionato art. 3a cpv.1 LPC (cfr. consid. 2.4.).
Per
l’anno 2001 si ha un fabbisogno totale di Fr. 23'140.- ed un importo totale dei
redditi pari a Fr. 26'592.-. La prestazione complementare non può quindi essere
concessa, poiché i redditi di cui dispone la ricorrente __________ sono
superiori al fabbisogno.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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