AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 34.2000.4
Data decisione, Autorità: 22.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2000.00004
MB/nh
Lugano 22 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Raffaele Guffi, presidente, Ivano Ranzanici, Raffaello Balerna (in sostituzione del giudice Daniele Cattaneo, astenuto)
redattrice:
Michela Bürki Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 31 gennaio 2000 di
contro
Cassa pensioni __________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
1.1 __________, nata nel 1948, domiciliata a __________, ha svolto attività lucrativa quale docente di scienze a metà tempo presso la scuola __________ e per l’altra metà presso le scuole medie del Cantone (cfr. Doc. _ e sentenza del TRAM del 14 ottobre 1994 p. 1).
In data 29 settembre 1982 l'interessata è stata affiliata alla Cassa pensioni __________ con effetto dal 1. settembre 1981, con riscatto al 1. settembre 1980 (cfr. certificato di ammissione agli atti dell’amministrazione).
Il 7 luglio 1992 il Consiglio di Stato ha pronunciato la sospensione dall’insegnamento di __________ per la durata di tre mesi. Con sentenza del 15 febbraio 1994 il Tribunale Federale ha accolto il ricorso dell’interessata, ritenendo sproporzionato il provvedimento (Doc. _).
In seguito il Consiglio di Stato ha destituito __________ dalla carica di docente, con effetto immediato al 16 novembre 1993, in virtù dell’art. 40 cpv. 1 LORD.
La decisione di rimozione dalla carica è stata impugnata con ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. STCA del 19 ottobre 1999 cresciuta in giudicato, p. 1 consid. 1.1 e 1.2).
1.2 In data 19 ottobre 1999 il TCA ha parzialmente accolto la petizione presentata da __________ assegnandole una "mezza rendita di invalidità della previdenza professionale dalla data della cessazione del versamento dello stipendio da parte del datore di lavoro" (STCA del 19 ottobre 1999 cresciuta in giudicato, p. 1 consid. 1.1 e 1.2).
1.3 Preso atto della sentenza del TCA, con risoluzione 24 dicembre 1999, il Comitato della Cassa pensioni __________ ha assegnato all'interessata una mezza rendita di invalidità con effetto dal 16 novembre 1993, pari a fr. 1'939 mensili (per tredici mensilità) oltre al supplemento sostitutivo al 50%, versato in attesa della rendita AVS/AI intera, pari a fr. 799.
Nel provvedimento intimato il Comitato ha pure quantificato in fr. 66'419.30 l'ammontare della prestazione di libero passaggio dovuta all'assicurata, oltre ai relativi interessi.
1.4 L'8 gennaio 2000 __________ ha chiesto alla Cassa pensioni di chiarire in dettaglio il calcolo in base al quale sono stati fissati la rendita di invalidità, il supplemento sostitutivo e la prestazione di libero passaggio.
Con risposta del 19 gennaio 2000 l'amministrazione della Cassa pensioni ha quantificato come segue il calcolo della rendita
"- Stipendio annuo frs. 99'065.- / frs. 15'040.- / frs. 84'025.-:
prestazioni di diritto al 50%
60% di frs. 84'025.- frs. 50'415.-: 2 = frs. 25'027.-: 13 = frs. 1'939.-
supplemento sostitutivo in attesa di una rendita AVS/AI
50% di frs. 19'176.- = frs. 9'588.-: 12 = frs. 799.-
Totale prestazioni al 50% = frs. 2'738.-
A questo importo vanno poi aggiunte le prestazioni a carico dello Stato (50%)."
Con scritto 27 gennaio 2000 l'assicurata ha contestato il calcolo, precisando che il versamento della rendita di invalidità deve avere effetto dal 1 ottobre 1993. Secondo l'attrice inoltre lo stipendio assicurato rilevante per il calcolo dev'essere stabilito in fr. 86'615 e, quindi, la rendita in fr. 1'998.80. Per l'interessata, infine, gli stessi criteri vanno applicati anche per stabilire il supplemento sostitutivo.
1.5 Il 31 gennaio 2000 __________ ha presentato petizione al TCA a titolo cautelativo, in attesa di una soluzione bonale della vertenza per quanto riguarda l'importo della rendita AI. In particolare l'attrice ha chiesto al Tribunale adito di giudicare
"1
Il versamento della pensione viene differito di un mese, cioè al 1 ottobre 1993 ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 LPP.
2 - Le prestazioni di diritto calcolate al 1 settembre 1993 sono le seguenti:
pensione base al 50%:
uguale a metà del 60% del guadagno assicurato fino al 31 agosto 93 cioè fr. 25'984.50.
A questo importo va aggiunto il supplemento sostitutivo al 50% in attesa di una rendita AVS/AI intera calcolato alla stregua dei considerandi di cui sopra.
3 - La Cassa pensioni è obbligata a specificare l'importo della prestazione di libero passaggio in modo chiaro e non come nella risoluzione del 24-XII-99."
Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta verranno menzionate in occasione dell'esame del merito della petizione, in quanto rilevanti per il suo esito.
1.6 Con risposta di causa 20 marzo 2000 il Comitato della Cassa pensioni ha proposto al TCA di giudicare
"1. L'inizio del diritto alla pensione d'invalidità al 50% della signora __________ è confermato al 16 novembre 1993;
pensione d'invalidità
60% di fr. 84'025 = fr. 50'415x100.53 = fr. 50'682 = fr. 25'341:13 = fr. 1'949.- 2
supplemento sostitutivo AVS/Al
al 50% fr. 9'588 : 12 = fr. 799.-
Totale fr. 2'748.‑
In caso di mancato mantenimento dell'assicurazione, all'assicurata viene riconosciuta la prestazione di libero passaggio al 50% di fr. 66'419.30, più i relativi interessi.
Per il pagamento in contanti valgono le disposizioni dell'art. 7 LCP.
A motivazione della proposta l'amministrazione ha evidenziato che
" Nella comunicazione ora impugnata, il diritto alla pensione d'invalidità al 50% viene stabilito al 16 novembre 1993, che corrisponde alla data di cessazione del versamento dello stipendio da parte del datore di lavoro.
Il Tribunale non ha indicato, come asserito dalla controparte, la data d'inizio della pensione d'invalidità corrispondente alla data di cessazione del versamento dello stipendio intero; ha invece stabilito che la pensione inizia a partire dal giorno dell'esaurimento del diritto allo stipendio (cfr. art. 23 LStip cpv. 1), ossia dopo 2 anni.
Rileviamo che il datore di lavoro, secondo le norme contrattuali, è tenuto al versamento dello stipendio in caso di assenza per malattia o infortunio (professionale e non).
Il Tribunale, come giustamente ricordato dalla controparte, si è già ripetutamente pronunciato sulla retroattività delle prestazioni sociali, in particolare quando siamo in presenza di un diritto riconosciuto dall'Assicurazione federale per l'invalidità. Quest'ultimo ha sancito in ogni caso che all'assicurato deve essere lasciato lo stipendio 100% se ne ha ancora diritto, differendo l'inizio del diritto alle prestazioni sociali. Quest'ultime possono essere compensate dal datore di lavoro se ha anticipato lo stipendio.
La tutela del Tribunale è più che comprensibile in quanto un'eventuale retroattività delle prestazioni sociali, potrebbe rivelarsi per l'assicurato negativa dal profilo finanziario, in quanto questo potrebbe causare una riduzione delle sue entrate.
Nella fattispecie non siamo in presenza di un riconoscimento della pensione d'invalidità, in seguito all'assegnazione di una rendita federale d'invalidità, ma di una decisione del Tribunale che ha obbligato la Cassa pensioni a riconoscere una pensione d'invalidità parziale (cfr. art. 29 LCP), indipendentemente dalle altre decisioni non ancora prese in materia di primo pilastro (AI).
A nostro parere questa decisione è chiara e non si presta a diversa interpretazione. La Cassa pensioni dei __________ deve quindi riconoscere la pensione d'invalidità a partire dalla data dell'esaurimento del diritto allo stipendio a norma dell'art. 23 LStip.
Per questi motivi, nella fattispecie non può essere invocata l'applicazione dell'art. 26 LPP. Questa disposizione lascia agli Istituti di previdenza la facoltà di decidere in merito. La Cassa pensioni dei __________ prevede la possibilità di differire il diritto alla pensione in caso di versamento dell'indennità giornaliera (cfr. art. 14 cpv. 3 Regolamento della Cassa pensioni dei __________).
Secondo le indicazioni dell'Ufficio stipendi, sino al 31 agosto 1993 l'interessata è stata retribuita sulla base della classe 31+14 aumenti.
A partire dal 1. settembre/16 novembre 1993 la retribuzione dell'interessata è stata stabilita come segue:
‑ 50% classe 30+13 aumenti
‑ 50% classe 31+14 aumenti
Lo stipendio assicurato considerato per la determinazione delle prestazioni di diritto (cfr. comunicazione del Comitato del 24.12.1999) è quello basato su quest'ultima situazione, ossia al verificarsi dell'evento.
Tenuto conto della riduzione salariale verificatasi al 1° settembre 1993, lo stipendio assicurato determinante per il calcolo della pensione d'invalidità deve quindi essere definito secondo l'art. 22 cpv. 3, ossia considerando il tasso di contribuzione medio per tutto il periodo in cui lo stipendio effettivamente percepito era basato sulla classe superiore. Questo perché concretamente si tratta di una declassificazione.
Il calcolo della pensione va quindi modificato in questo senso, per cui la richiesta della controparte può parzialmente essere accolta.
Non possiamo invece condividere la richiesta di calcolo della pensione sul massimo della classe 31 (cfr. situazione al 31.08.1993) in quanto il diritto alla pensione è stato fissato, come citato in precedenza, a partire dal 16 novembre 1993 (cfr. 50% classe 30+13 / 50% classe 31+14).
L'allegato alla presente risposta indica in dettaglio le modalità di calcolo della pensione (cfr. conteggio 14.03.2000)."
Con scritto di medesima data la Cassa pensioni ha pure quantificato in fr. 48'165.55 l'ammontare della prestazioni di libero passaggio al 50% (VII, I2), precisando in data 18 aprile 2000 che il calcolo è stato effettuato in virtù delle disposizioni in vigore il 15 novembre 1993.
1.7 In data 8 giugno 2000 __________ ha presentato la replica, ribadendo le richieste di petizione.
Con la duplica dell'8 settembre 2000 il Comitato della Cassa pensioni ha invece confermato la propria risposta.
1.8 In data 19 ottobre 2000 e 30 ottobre 2000 __________ ha presentato ulteriori osservazioni.
in diritto
2.1. Controversi, in concreto, sono l'ammontare e la decorrenza della mezza rendita di invalidità della previdenza professionale e del relativo supplemento assegnati all'interessata dalla Cassa pensioni __________ in seguito alla sentenza pronunciata dal TCA il 19 ottobre 1999 e nel frattempo cresciuta in giudicato.
La Cassa sostiene in particolare che la pensione decorre dalla data della cessazione del versamento dello stipendio e meglio il 16 novembre 1993, mentre l'assicurata ritiene che la rendita vada versata dal 1. ottobre 1993, data della cessazione del versamento dello stipendio intero.
Per quanto riguarda l'ammontare della rendita diverge il salario assicurato da porre alla base del calcolo: per la Cassa si tratta infatti di considerare anche la riduzione dello stipendio intervenuta da settembre 1993. La retribuzione fondata sulla classe 31 + 14 fino a fine agosto, è infatti divenuta al 50% in classe 31 + 14 e per l'altro 50% nella classe 30+ 13.
2.2 In via preliminare per quanto riguarda il diritto applicabile si rileva che secondo la giurisprudenza, in caso di modifica delle disposizioni legali si applicano le norme in vigore al momento della realizzazione della fattispecie che va apprezzata giuridicamente. In presenza di uno stato di fatto duraturo, non ancora conclusosi al momento della modifica legislativa, è di regola applicabile il nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria (SVR 1998 IV Nr. 13).
In concreto si rileva che il diritto alla rendita di invalidità dell'assicurata è sorto il più tardi il 16 novembre 1993.
In simili condizioni va quindi applicato il diritto in vigore al momento della nascita della rendita e quindi quello vigente nel 1993, non anche le modifiche della LCP entrate in vigore con effetto dal 1° gennaio 1995.
2.3 Secondo l'art. 26 LPP
" 1 Per la nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (art. 29 LAI).
2 L'istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo".
Per la giurisprudenza l'art. 26 cpv. 2 LPP rappresenta una norma di coordinamento nel tempo, che intende evitare che il pagamento del salario o di prestazioni sostitutive, grazie a cui il datore di lavoro è esonerato dal pagamento del salario, procuri all'assicurato delle risorse più elevate di quelle che percepiva quando lavorava regolarmente (SZS 1998 pag. 393; RAMI 1994 p. 171 consid. 2b).
Per l'art. 16 LCP
" Tutte le pensioni decorrono dal mese per il quale lo stipendio o una precedente pensione non sono più corrisposte (cpv. 1).
..
La pensione d’invalidità e i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale per l’invalidità (AI), riservato l’art. 29 della presente legge (cpv. 3) "
Secondo la giurisprudenza il diritto alla rendita di invalidità può inoltre essere differito solo se le disposizioni interne dell'istituto di previdenza (statuti, regolamento) lo prevedono espressamente (RAMI 1994 p. 171 consid. 2b e dottrina ivi citata; SZS 1998 pag. 393; cfr. M. Moser, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea e Francoforte 1993, p. 206).
In una sentenza pubblicata in RDAT I 1995 p. 232 il TCA ha già avuto modo di statuire che la LCP, nel vecchio tenore, prevede il diritto al differimento della rendita (cfr. anche STCA del 19.11.1998 in re R.B non pubbl. consid. 2.4 in fine).
Per l'art. 8 del RegLCP
" Se l'assicurato ha esaurito il suo diritto allo stipendio secondo l'art. 23 LStip la Cassa esamina d'ufficio, secondo l'art. 29 LCP, se ricorrono i limiti per il pensionamento di invalidità".
Per l'art. 29 LCP
" 1La Cassa decide in modo autonomo, sulla base di uno o più rapporti medici di fiducia e su richiesta dell’assicurato, se:
a) l’AI ha rifiutato una rendita;
b) l’AI ha riconosciuto un’invalidità parziale;
c) l’AI non si è ancora pronunciata.
2La Cassa stabilisce l’inizio e la fine del diritto, il grado d’invalidità, eventuali riduzioni e revisioni del caso, in analogia ai criteri AI."
2.4 Nel caso concreto il TCA ha statuito nel merito in virtù dell'art. 29 LCP, in quanto l'AI aveva nel frattempo respinto la richiesta di rendita per motivi formali (consid. 1.2).
In simili condizioni, per stabilire la decorrenza della rendita tornano applicabili per analogia le disposizioni dell'AI (art. 29 cpv. 2 LCP), come previsto dalla LPP.
La Cassa pensioni prevede inoltre, il differimento di "tutte le pensioni", finché è versato il salario (cfr. art. 16 cpv. 1 LCP; RDAT I 1995 p. 232).
In simili condizioni gli art. 26 cpv. 2 LPP e 16 cpv.1 LCP vanno applicati anche alle rendite stabilite indipendentemente dall'AI in base all'art. 29 LCP e, quindi, anche al caso concreto.
La rendita di __________ decorre quindi dal mese per il quale lo stipendio non è più corrisposto.
2.5 In concreto le parti non concordano in particolare sul concetto di "versamento dello stipendio" (art. 16 cpv. 1 LCP). Secondo l'attrice si tratta dello stipendio intero, mentre la convenuta sostiene che il differimento deve avvenire sino all'esaurimento dello stipendio ai sensi dell'art. 23 LStip cpv. 1.
In proposito il TCA nel dispositivo della sentenza del 19 ottobre 1999, ha indicato che
" __________ ha diritto ad una mezza rendita di invalidità della previdenza professionale dalla data della cessazione del versamento dello stipendio da parte del datore di lavoro".
Al considerando 2.18 questa Corte ha in particolare rinviato all'art. 16 LCP citato al considerando 2.5 della medesima sentenza, omettendo però di precisare il concetto di stipendio di cui all'art. 16 LCP, che, fondandosi sull'art. 26 cpv. 2 LPP deve coincidere con il concetto ivi previsto e meglio con quello di "salario completo".
Secondo l'art. 6, la seconda parte della LPP stabilisce infatti delle esigenze minime con cui il legislatore ha voluto assicurare un ordinamento sociale minimo.
Questo principio vale per la previdenza obbligatoria. Le disposizioni della LPP interessate sono quindi relativamente imperative, cioè i fondi di previdenza sono autorizzati a derogare da esse, tuttavia solo a favore degli assicurati (DTF 121 V 104ss=SZS 1996 p. 422 consid. 4a; SVR 1994 LPP p. 36 consid. 6; Riemer, Verhältnis des BVG zu anderen Sozialversicherungszweigen und zum Haftpflichtrecht, SZS 1987, p. 123/124; cfr. la legge riserva quindi il cosiddetto “Günstigkeitsprinzip”, J. Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989 p. 246-9 e dottrina citata alla nota 17; cfr. anche art. 49 cpv. 2 LPP, Riemer, op. cit., p. 123/124; Riemer, das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berna 1985, p. 38-39). La LPP poggia quindi sul principio della legalità e su quello dell'autonomia delle casse (SVR 1994 LPP consid. 6).
Disposizioni più sfavorevoli per gli aventi diritto non si applicano, in quanto violano il diritto federale (art. 50 cpv. 3 LPP; SZS 1996 p. 424 consid. 5a, rispettivamente sono nulle anche art. 20 CO per i fondi di diritto privato) e vengono sostituite dalle disposizioni di diritto pubblico della LPP, in quanto direttamente applicabili (Brühwiler, op. cit., p. 246-9).
Secondo la dottrina inoltre tale disposizione torna applicabile principalmente al terzo capitolo (art. 13-26 LPP) della seconda parte in cui sono regolate le prestazioni (J. Brühwiler, op. cit., p. 248), non quindi integralmente a tale parte (J. Brühwiler, op. cit., p. 251).
Il testo di legge su cui si fonda l'art. 16 LCP, l'art. 26 cpv. 2 LPP è inoltre chiaro e non necessita di essere interpretato. Esso indica infatti chiaramente che il differimento può avvenire solo fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo.
Il TCA su questa questione si è già del resto espresso in STCA del 17 novembre 1994 in re R pubblicata su RDAT I 1995 no. 69 p. 232 (cfr. anche STCA del 19.11.1998 in re R.B non pubbl. consid. 2.4 in fine), come segue
" Quindi, fintanto che l'assicurato, nonostante fosse stato riconosciuto invalido al 50%, rispettivamente in misura superiore ai due terzi, percepiva lo stipendio intero, non poteva esigere la prestazione previdenziale. Il suo diritto era differito ai sensi degli art. 26 cpv. 2 LPP e 24 cpv. 2 dello statuto.
…
Dagli atti risulta che lo stipendio intero è stato corrisposto all'attore fino al marzo 1993.
In data 19 aprile 1993 l'Ufficio del personale ha infatti comunicato all'assicurato che nel corso del mese di marzo 1993 era stato superato il limite dei 720 giorni per malattia e infortunio, per cui a partire dall'aprile 1993 lo stipendio mensile sarebbe stato ridotto ai sensi degli art. 71 e 72 ROD (doc. _). Ricorda l'attore (doc. _) che dal 1° aprile 1993 gli viene corrisposto uno stipendio pari al 25%.
Dall'aprile 1993, mese successivo alla cessazione del diritto allo stipendio intero, all'attore deve essere dunque versata la rendita LPP."
Alla luce della giurisprudenza esposta al considerando precendente questa Corte deve quindi concludere che, a ragione, l'assicurata pretende che la rendita venga differita fino all'istante in cui non viene più versato il salario intero.
2.6 Secondo l'art. 23 Lstip in vigore fino alla fine del 1995 per gli impiegati
" 1In caso di assenza per malattia o infortunio non professionali, anche discontinua il dipendente percepisce l’intero stipendio per i primi 360 giorni di assenza e il 50% per i successivi 360 giorni. In tal caso l’indennità per economia domestica e per figli non subisce riduzioni.
2Al dipendente iscritto alla Cassa pensioni sono in ogni caso garantite le prestazioni a cui avrebbe diritto in caso di pensionamento".
Dallo scritto prodotto agli atti dall'assicurata al doc. _, risulta in particolare che
" La signorina __________, docente nominata al 50% nella Scuola __________ e al 50% nella __________, è effettivamente assente totalmente e ininterrottamente dal lavoro per malattia dal 01 settembre 1992.
Per il primo anno di assenza, e cioè fino al 30 settembre 1993 [le riduzioni di stipendio per malattia vengono infatti sempre praticate il mese successivo], alla signorina __________ è stato erogato lo stipendio completo, in conformità dei disposti dell'art. 23, cpv. 1, della Legge sugli stipendi [LStip] che regola la materia.
Dal 01 ottobre 1993 invece viene erogato alla signorina __________ non lo stipendio al 50% come da ella indicato, ma, bensì, l'equivalente della rendita della Cassa pensioni + relativo supplemento fisso previsto dall'art. 23, cpv. 2, della LStip.
Eccovi i necessari dati per i raffronti di salario:
‑ stipendio lordo al 100% in base alla
classificazione d'organico attuale fr. 7'620.30
tredicesima mensilità pro-rata fr. 635.--- fr. 8'255.30
‑ stipendio lordo mensile nel secondo
anno di assenza per malattia erogato
con decorrenza 01 ottobre 1993 fr. 5'427.--
tredicesima mensilità pro‑rata
calcolata sullo stipendio al 100%
come previsto dall'art. 22, cpv. 5,
della LStip fr. 635.--- fr. 6'062.--"
Alla luce di queste circostanze appare chiaro che il versamento della rendita AI della Cassa pensioni dev'essere differito fino al 30 settembre 1993, come asserito dall'assicurata nella petizione. La rendita decorre quindi dal 1. ottobre 1993, alla scadenza cioè del primo anno di malattia, istante a partire dal quale non viene più versato il salario completo.
A titolo abbondanziale va rilevato che la data del 16 novembre 1993, indicata dalla Cassa pensioni, coincide con la rimozione della carica dell'assicurata da parte del Consiglio di Stato (cfr. STFA del 24 gennaio 1996 in re A.C cresciuta in giudicato). Questa scadenza non ha tuttavia alcuna rilevanza ai fini di stabilire la decorrenza della rendita della Cassa pensioni.
Su questo punto la petizione dev'essere pertanto accolta e la rendita della Cassa pensioni erogata dal 1° ottobre 1993.
2.7 Per quanto riguarda l'ammontare della rendita è contestato il salario assicurato da porre alla base del calcolo.
Per l'art. Art. 24 LPP
" 2 La rendita d'invalidità è calcolata secondo l'aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia. Il pertinente avere di vecchiaia consta:
a. dell'avere di vecchiaia acquisito dall'assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita d'invalidità
b. della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell'età che dà diritto alla rendita, senza gli interessi.
3 Tali accrediti di vecchiaia sono calcolati sul salario coordinato dell'assicurato durante l'ultimo anno d'assicurazione nell'istituto di previdenza."
Per l'art. 25 LCP in vigore fino al 1 gennaio 1995 (cfr. art. 6 e 49 cpv.2 LPP):
" 1 La pensione d'invalidità è calcolata secondo l'aliquota valida per la pensione di vecchiaia che l'assicurato avrebbe raggiunto al momento del pensionamento obbligatorio per limiti d'età.
2 La percentuale della rendita d'invalidità è aumentata del 10% dell'aliquota di vecchiaia per ogni figlio beneficiario di una rendita completiva AVS/AI; ritenuto un supplemento massimo per tutti i figli del 50%.
3 Nei casi in cui l'invalidità non è riconosciuta dall'AI la pensione per figli è del 20% per ogni figlio, calcolata sulla pensione di vecchiaia dall'età di affiliazione al limite di età, ritenuto tuttavia un massimo del 60%.
4 Per lo stesso figlio un solo beneficiario ha diritto al supplemento percentuale."
Per l'art. 22 LCP
" 1 La pensione di vecchiaia corrisponde al 2% dell'ultimo stipendio assicurato per ogni anno di assicurazione tra l'affiliazione e il pensionamento obbligatorio per limite d'età, ritenuto un massimo del 60%.
2 Se il grado di occupazione è variato nel corso dell'affiliazione l'ultimo stipendio assicurato è stabilito sulla base del tasso di occupazione medio.
3 Il tasso d'occupazione medio viene adeguato in modo proporzionale se l'ultimo stipendio è ridotto per cambiamenti della classificazione (art. 10 cpv. 2 lett. a) b) c) che si verificano dal 1° gennaio 1984.
La scala delle rendite è prevista all'art. 13 cpv. 1 RegLCP
Per il capoverso 2 la pensione è calcolata secondo l'età di affiliazione.
2.8 Nel caso in esame dalla risposta di causa risulta che la rendita è stata calcolata come segue
" 60% di fr. 84'025 = fr. 50'415x100.53 = fr. 50'682 = fr. 25'341:13 = fr. 1'949.- 2
supplemento sostitutivo AVS/Al
al 50% fr. 9'588 : 12 = fr. 799.-
Totale fr. 2'748.‑ "
La Cassa pensioni ha in particolare tenuto conto della percentuale massima del 60% (art. 22 e 25 cpv. 1 LCP) rispettivamente del salario percepito sino ad agosto 1993 (31 e 14 aumenti) e a partire da settembre 1993 (50% al 31 + 14 e 50% al 30 + 13 aumenti), applicando inoltre l'art. 22 cpv. 3 LCP in vigore fino al 31 dicembre 1995.
L'assicurata pretende invece l'applicazione del salario percepito fino alla fine di agosto (31 e 14).
Per l'art. 22 cpv. 3 LCP succitato
" Il tasso di occupazione medio viene adeguato in modo proporzionale se l'ultimo stipendio è ridotto per cambiamenti della classificazione (art. 10 cpv. 2 lett. a, b, c) che si verificano dal 1 gennaio 1984."
Per l'art. 10 LCP
" 1 Lo stipendio assicurato agli effetti della presente legge corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento, uguale al massimo della rendita semplice dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (abbreviata in seguito AVS).
2 Per lo stipendio annuale si intende:
a) lo stipendio base secondo la classificazione della funzione;
b) eventuali indennità di rincaro;
c) eventuali aumenti di stipendio previsti dalla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (abbreviata in seguito LS);
d) eventuali supplementi di stipendio a carattere permanente previsti dalla LS.
3 Lo stipendio massimo assicurato agli effetti della pensione è stabilito in base al massimo della classe B della legge stipendi.
4 Lo stipendio assicurato e l'importo fisso sono ridotti solo in caso di diminuzione (non causata da malattia o infortunio) del grado di occupazione. Sono riservate le decisioni della Commissione amministrativa.
5 Il Comitato fissa lo stipendio assicurato per i casi speciali."
Per l'art. 5 RegLCP
" 1 Lo stipendio annuale ai sensi dell'art. 10, cpv. 2 LCP è quello di base previsto dall'art. 3 della LS, più gli eventuali straordinari concessi sulla base dell'art. 7bis, cpv. 1 lett. a) e b) della LS.
2 Se un salariato è occupato per un periodo inferiore a un anno, è considerato stipendio assicurato quello che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione."
2.9 Alla luce del tenore delle disposizioni citate al considerando precedente si rileva che la rendita annua di __________ va stabilita in base all'ultimo stipendio assicurato annuo, fissato tenuto conto delle riduzioni intervenute per cambiamenti di classificazione.
Come precisato correttamente dalla Cassa pensioni quindi nel caso di specie va tenuto conto del fatto che da settembre 1993 la classificazione di stipendio dell'assicurata si è parzialmente mutata a suo sfavore.
Va pertanto considerato in concreto il salario massimo della classe 31 da gennaio ad agosto (fr. 86'615, cfr. doc. _ atti ammin.) e il salario ridotto in seguito a cambiamento di classe da settembre a dicembre (fr. 84'025).
Il salario annuo assicurato è quindi di fr. 85'752.
La rendita a favore di __________ è pari a fr. 25'762 annui (fr. 85'751.60 X 60%:2), pari a fr. 1'982 mensili per 13 mensilità (art. 17 cpv. 1 LCP).
Su questo punto quindi la petizione va parzialmente accolta.
2.11 Il pensionato per invalidità o vecchiaia ha diritto a un supplemento fisso annuo fintanto che non percepisce una rendita AVS/AI.
Il supplemento fisso ammonta all'85% della rendita AVS/AI massima che il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso (art. 27 cpv. 1 e 2 LPP).
In concreto la Cassa pensioni ha fissato il supplemento fisso in fr. 9'588 annui, pari a fr. 799 mensili (dodici mensilità, art. 17 cpv. 3 LCP). L'importo non è contestato e corrisponde a quanto previsto dalle tabelle UFAS per il 1993 (rendita intera massima al 100% fr. 1'880).
2.12 Per quanto riguarda la prestazione di libero passaggio la petizione è accolta per acquiescenza della Cassa pensioni la quale ha confermato, come chiesto dall'interessata, che l'ammontare della prestazione di libero passaggio è pari a fr. 66'419.30, oltre ai relativi interessi.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é parzialmente accolta.
§ __________ ha diritto ad una mezza rendita di invalidità della Cassa pensioni dei __________ di fr. 1'982 mensili (13 mensilità) oltre al supplemento di fr. 799 mensili (12 mensilità) a partire dal 1. ottobre 1993.
§§ __________ ha diritto ad una prestazione di libero passaggio di fr. 66'419.30, oltre ai relativi interessi.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster