AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 34.2002.2
Data decisione, Autorità: 29.01.2003, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2002.00002
fc
Lugano 29 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo nella causa che oppone
__________,
rappr. da: avv. __________,
a
__________, rappr. da: __________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
che con sentenza di divorzio 21 novembre 2001, cresciuta in giudicato il 13 dicembre 2001, il Pretore del Distretto di __________ ha accertato il diritto di __________ all’accredito in favore della propria cassa pensione (oppure conto o polizza di libero passaggio) dell’intera prestazione di libero passaggio LPP accumulata dall’ex marito __________ durante il matrimonio (I);
che con scritto 28 dicembre 2001 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e notificato al TCA, quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 144 cpv. 2 (II);
che ai fini del calcolo della prestazione d'uscita accumulata durante il matrimonio da __________, il TCA ha richiesto ai coniugi e al Fondo di previdenza __________ di determinarsi a tale proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) (III);
che i legali delle parti, con scritti del 9 e 29 gennaio 2002, si sono riservati una presa di posizione sull’ammontare della prestazione di previdenza da trasferire a favore di __________ non appena sarebbero state acquisite maggiori informazioni in merito (IV, VII);
che, da un lato, il Fondo di previdenza __________, con lettere del 10 gennaio e 6 marzo 2002, ha informato il TCA che __________ era stato assicurato presso tale istituto di previdenza dal 22 febbraio al 28 marzo 1999 e dal 22 maggio al 31 ottobre 2000, che lo stesso non aveva apportato alcuna prestazione di libero passaggio e che l’avere di libero passaggio accumulato durante l'affiliazione, di fr. 759.80, era stato trasferito in data
6 dicembre 2001 all’Istituto collettore LPP di __________ (V, XII);
che, interpellata dal TCA (VI), la Fondazione istituto collettore LPP di __________, con lettere del 14 febbraio e 2 aprile 2002, ha comunicato che l'ammontare della prestazione di libero passaggio di __________ ammontava, al 13 dicembre 2001, a fr. 1'019.20 (VIII, XX);
che, richiesta dalla vicecancelliera (XI), l’avv. __________, legale di __________, in data 14 marzo 2002 ha fornito informazioni relative ai datori di lavoro del suo cliente e ai relativi istituti di previdenza, sulla base delle quali il TCA ha proceduto ai necessari accertamenti (XIII, XVIII-XVII);
che con scritto del 5 aprile 2002 la __________ ha comunicato di aver occupato __________ dal 4 marzo al 4 ottobre 1991 e che lo stesso era in questo periodo affiliato presso __________ (XXI); quest’ultimo istituto di previdenza ha dal canto suo precisato, con scritti del 27 maggio e 16 agosto 2002, che con la prestazione d’uscita maturata a suo favore al 4 ottobre 1991 (ammontante a fr. 1'436) era stata allestita la polizza di libero passaggio no. __________avente un valore di riscatto, valuta 13 dicembre 2001, di fr. 2’032 (XXXI, XXXIII, XLIV);
che in data 8 aprile 2002 la Fondazione di libero passaggio dell’__________ ha comunicato di aver ricevuto, in data 13 novembre 1998, dal Fondo di previdenza per il personale __________, fr. 1'133 quale prestazione di libero passaggio a favore di __________, somma poi versata sul di lui conto di libero passaggio no. ; in data 13 agosto 2002 la medesima fondazione ha quantificato in fr. 1'227.65 l’avere di tale conto al 13 dicembre 2001 (XXII, XXXV, XLIII); dal canto suo il Fondo di previdenza per il personale dell’ ha fatto pervenire la documentazione relativa all'affiliazione, dal 1. aprile al 31 luglio 1998, di __________, comprovante il trasferimento della succitata prestazione di libero passaggio (XXX);
che la __________ in data 9 aprile 2002 ha comunicato di avere avuto alle proprie dipendenze __________ nel periodo dal 7 ottobre 1991 al 6 dicembre 1993 e che il medesimo era stato affiliato alla Fondazione collettiva LPP dell’__________ (XXIV); che, in risposta ad una lettera indirizzata dal TCA a quest’ultima fondazione, la Fondazione per la previdenza professionale __________, con lettera del 6 giugno 2002, ha confermato l'affiliazione, nel periodo indicato dalla , precisando che l’interessato aveva accumulato un capitale previdenziale di fr. 4'901.50 utilizzato poi per l’apertura di un conto di libero passaggio presso l’ (XXXII, XXXIV);
che la Fondazione di libero passaggio di __________, con lettera del 6 giugno 2002, ha confermato l’avvenuta apertura, il 30 dicembre 1993, del conto di libero passaggio no. __________intestato a __________ sul quale sono state riversate due prestazioni di libero passaggio a favore dell’intestatario: l’una, il 28 dicembre 1993 di fr. 4'167.60 dalla __________, l’altra, il 3 gennaio 1994 di fr. 4'901.50 dalla __________; la Fondazione ha inoltre confermato che tale conto venne chiuso l’11 marzo 1994, l’intero importo, di fr. 9'183.35, essendo stato versato direttamente a __________ al fine di finanziare l’inizio della sua attività lavorativa indipendente a __________ (XXXV),
che il 10 e 25 giugno 2002 l’avv. __________ ha fornito ulteriori precisazioni in merito alle attività lucrative svolte dal suo patrocinato, comunicando segnatamente che a far tempo dal 11 settembre 2000 egli lavorava presso __________ ed era affiliato alla __________ (XXXVI, XXXVIII);
che, interpellata dalla vicecancelliera, la __________ con scritti del 25 luglio e 16 agosto 2002, ha confermato l'affiliazione di __________ a partire dal 11 settembre 2000, l’importo di libero passaggio per tale assicurazione (no. __________), composto esclusivamente dall’avere accumulato dall’entrata dell’assicurato, ammontando, alla data determinante del 13 dicembre 2001, a fr. 4'702 (XL, XLIV);
che con scritto del 27 agosto 2002 il TCA ha trasmesso ai coniugi, tramite i rispettivi legali, l'intera documentazione acquisita all’inserto ed ha loro assegnato un termine di 10 giorni per una presa di posizione (XLV);
che il 9 settembre 2002 la patrocinatrice di __________ di ha comunicato al TCA il proprio accordo al trasferimento a favore dell'ex coniuge di un importo di fr. 8'980.85 (XLVII); non ha invece preso posizione in merito il patrocinatore di __________;
che su richiesta della vicecancelliera, il legale di __________, con scritto del 25 ottobre 2002, ha comunicato gli estremi relativi all'avvenuta apertura di un conto di libero passaggio intestato alla sua patrocinata presso la __________, Fondazione di libero passaggio delle __________;
considerato, in diritto
" In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il
matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.
Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."
" In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le 0
quali suddividere le prestazioni d’uscita.
2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 19931 sul libero passaggio.
3 Egli deve in particolare notificargli:
la decisione sulle quote di ripartizione;
la data del matrimonio e la data del divorzio;
gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;
gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti."
" In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).
I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."
che, in concreto, giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (cfr. Schneider/Bruchez, La prevoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);
che il matrimonio tra i coniugi __________ è stato concluso il __________ 1990 e quindi anteriormente al 1° gennaio 1995;
che il calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio andrebbe quindi effettuato secondo l'art. 22a LFLP (cfr. Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000, S. 528), secondo cui
" In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione
d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.
Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:
a. la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
b. la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.
Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.
la tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.
I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."
che l'art. 22a LFLP presuppone l'esistenza di un'affiliazione ad un istituto di previdenza al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (cfr. Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 12/99, S. 1623; cfr. STCA del 12 marzo 2001 in re AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
che nella fattispecie risulta dagli atti che __________, al momento del matrimonio, era affiliato presso la __________ e che il relativo capitale previdenziale accumulato, di fr. 4'167.60, fu trasferito, in data 28 dicembre 1993, alla Fondazione di libero passaggio di __________, e depositato sul, conto di libero passaggio a lui intestato no. __________, sul quale, il successivo 3 gennaio 1994 è poi stata riversata anche la prestazione di libero passaggio a favore dell’intestatario di fr. 4'901.50 proveniente dalla __________ e relativa all’attività svolta dall’interessato per la __________;
che dagli atti emerge d’altro canto che tale conto
no. __________presso la Fondazione di libero passaggio di __________ è poi stato chiuso in data 11 marzo 1994 e l’intero saldo, pari a fr. 9'183.35, riversato direttamente a __________ all’inizio della sua attività lavorativa indipendente quale falegname a __________ (XXXV);
che con riferimento a questo prelievo, da parte di __________, dell’avere previdenziale per finanziare la sua attività indipendente e consumato di conseguenza, in applicazione dell’art. 124 CC, il giudice del divorzio, nella sentenza del 21 novembre 2001, ha stabilito il diritto di __________ all’intera prestazione di libero passaggio del marito, precisando nel contempo che quest’ultimo, vista la sua precaria situazione finanziaria, non poteva comunque essere tenuto a versare alcunché in contanti; giusta la sentenza pretorile l'ex marito non veniva in particolare astretto a restituire i fr. 9'183.35 prelevati nel 1994 dal conto previdenziale presso la fondazione di libero passaggio di __________ e consumati di conseguenza (I pag. 5);
che in proposito va ricordato che per dottrina e giurisprudenza le prestazioni d'uscita pagate in contanti in pendenza di matrimonio, a differenza di un prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà dell'abitazione, perdono la loro natura previdenziale e non vengono di conseguenza più prese in considerazione nell'ammontare da dividere secondo gli art. 122, 123 e 141 CC e art. 22 LFLP, potendo unicamente dar luogo ad un'indennità adeguata secondo l'art. 124 CC (cfr. espressamente l'art. 22 cpv. 2 in fine LFLP; cfr. anche DTF 128 V 48 e 127 III 433; cfr. anche Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 68/2000, p. 255; Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 12/99, S. 1622)
che di conseguenza, pur essendo __________ stato affiliato ad un istituto di previdenza al momento del matrimonio, non trova diretta applicazione l’art. 22a LFLP, il capitale di fr. 9'183.35 prelevato in contanti nel 1994 essendo definitivamente uscito dalla previdenza. La prestazione di previdenza da dividere secondo la chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio coincide di conseguenza con la prestazione accumulata dall’interessato successivamente al prelievo e al relativo consumo, negli anni 1994-1996, dell’avere previdenziale accumulato in precedenza; ad essa va ad aggiungersi il valore di riscatto al 13 dicembre 2001 (fr. 2’032) della polizza di libero passaggio no. __________allestita con la prestazione di libero passaggio riconosciuta a __________ a dipendenza all’attività lavorativa svolta per la __________ dal marzo all’ottobre 1991;
che in proposito va precisato che in effetti, giusta l'art. 22 cpv. 2 LFLP, oggetto della divisione in caso di divorzio non sono soltanto le prestazioni d'uscita ma anche gli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio rispettivamente alla conclusione del matrimonio. D'altronde nel campo d'applicazione (materiale) dell'art. 122 CC, che disciplina la divisione dell'avere d'uscita in caso di divorzio, rientrano non soltanto le prestazioni d'uscita, ma anche i diritti verso istituzioni di libero passaggio (cfr. Schneider/Bruchez, op. cit. in SVZ 68/2000, p. 248);
che per quanto attiene quindi a __________ e al periodo successivo al fallimento dell’attività lucrativa indipendente, dall’inserto di causa risulta che nell’ambito di un provvedimento occupazionale egli è entrato a far parte della Fondazione per il personale dell’__________ il 1. aprile 1998, sino al 31 luglio 1998, e che l’avere di libero passaggio qui accumulato, di fr. 1'133, è stato trasferito sul conto di libero passaggio no. presso la Fondazione di libero passaggio dell’, dove giace tuttora con un saldo, al 13 dicembre 2001, di fr. 1'227.65 (XXII, XXX, XXXV); risulta inoltre che __________ è in seguito stato affiliato, dal 22 febbraio al 28 marzo 1999 e dal 22 maggio al 31 ottobre 2000 al Fondo di previdenza __________ e che l'avere di libero passaggio qui accumulato (fr. 759.80, XII) è stato trasferito all’Istituto collettore LPP di __________, il quale ha confermato l’esistenza di un saldo a suo favore, valuta 13 dicembre 2001, di fr. 1'019.20 (VIII, XX); emerge infine che a partire dal 11 settembre 2000 __________ è affiliato alla __________ con una prestazione d’uscita sul conto no. __________ammontante a fr. 4'702, valuta 13 dicembre 2001;
che, come anticipato, rilevante in concreto resta anche l’avere previdenziale accumulato da __________ quando era alle dipendenze della __________ dal 4 marzo al 4 ottobre 1991, e quindi successivamente al matrimonio; tale avere non è infatti stato utilizzato per finanziare l’attività indipendente avviata nel 1994 ma è confluito nella polizza di libero passaggio no. __________presso la __________ avente un valore di riscatto, al 13 dicembre 2001, di fr. 2'032;
che ne consegue che l’avere di __________ accumulato durante il matrimonio da dividere secondo la chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio e, quindi, da attribuire interamente alla ex moglie, deve essere cifrato in fr. 8'980.85, composto dal succitato valore della polizza di libero passaggio no. __________ (fr. 2’032), dalla prestazione accumulata dalla data d'affiliazione alla __________ sino al momento del divorzio e quindi a fr. 4'702 (XL, XLIV) e dalle summenzionate prestazioni di libero passaggio presso l’Istituto collettore (fr. 1'019.20, valuta 13 dicembre 2001, doc. ) e presso la Fondazione di libero passaggio dell’_________ (fr. 1'227.65 alla data determinante, doc. _);
che di conseguenza a favore di __________ spetta, a saldo, un credito di fr. 8'980.85 ;
che a carico di quest'ultima, nella sentenza di divorzio non è invece stata fissata alcuna quota di riparto (I);
che va altresì osservato che gli importi comunicati dai rispettivi istituti di previdenza e di libero passaggio non sono stati contestati dalle parti nelle more della presente procedura; incontestata è pure rimasta la data alla quale sono state calcolate le prestazioni d'uscita al momento del divorzio, ovvero il 13 dicembre 2001; pendente lite la patrocinatrice di __________ ha anzi dichiarato il suo accordo al trasferimento di fr. 8'980.85 a favore dell'ex moglie;
che per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 68/2000, p. 258);
che l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto di libero passaggio;
che in base alle indicazioni fornite dal suo patrocinatore (cfr. in particolare LIV) risulta che __________ è titolare di un conto di libero passaggio presso la __________, Fondazione di libero passaggio delle __________; a tale istituto di previdenza dovrà quindi essere trasferito l’importo di fr. 8'980.85 a suo favore;
che per quanto riguarda le concrete modalità di accredito di tale somma, dovranno essere eseguiti i versamenti degli importi sopraindicati alla data determinante del 13 dicembre 2001 a debito del conto di libero passaggio presso l’Istituto collettore (fr. 1'019.20), di quello presso la Fondazione di libero passaggio dell'__________ (fr. 1'227.65), del conto __________presso la __________ (fr. 4'702) così come della polizza di libero passaggio no. __________, sempre presso la __________ (fr. 2'032).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 8'980.85.
2.- È' fatto ordine alla Fondazione istituto collettore LPP, Amministrazione conti di libero passaggio, __________, di versare sul conto di libero passaggio no. __________presso la __________, Fondazione di libero passaggio delle __________ a favore di __________ l'importo di fr. 1'019.20.
È fatto ordine alla __________ di versare sul conto di libero passaggio no. __________presso la __________, Fondazione di libero passaggio delle __________ a favore di __________ l’importo di fr. 4'702 relativo al conto n. __________oltre all'importo di fr. 2'032 relativo alla polizza n. __________.
È fatto ordine alla Fondazione di libero passaggio di __________, di versare sul conto di libero passaggio no. __________presso la __________, Fondazione di libero passaggio delle __________ a favore di __________ l’importo di fr. 1'227.65.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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