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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 34.2002.23
Data decisione, Autorità: 19.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2002.00023
RG/cd
Lugano 19 giugno 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 15 maggio 2002 interposta da
Fondaz. istituto collettore LPP, 6900 Lugano,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la petizione 15 maggio 2002 con cui la Fondazione Istituto colelttore LPP, Lugano ha chiesto al TCA di condannare la __________ al versamento di fr. 2'495.55 oltre interessi del 5% dal 26 luglio 2001 nonché fr. 150 per spese ai sensi degli artt. 103,106 CO, postulando altresì il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________del 2 agosto 2001 dell'UEF di __________ per fr. 2'495.55 oltre interessi del 5% dal 26 luglio 2001 nonché fr. 150 per spese;
vista la risposta di causa 10 giugno 2002 con cui la società convenuta ha dichiarato di non contestare la pretesa attorea e di impegnarsi "inderogabilmente" ad onorare il credito vantato dall'attrice entro il 4 luglio 2002 (III);
visto lo scritto 17 giugno 2002 di parte attrice la quale si dichiara d'accordo con la proposta di pagamento del debito entro il 4 luglio 2002 (IV);
rilevato:
professionale chiesti con la petizione (acquiescenza del debitore), la convenuta ha aderito alla richiesta dell’attrice, la quale ha manifestato il proprio accordo al pagamento dell'importo dovuto entro il 4 luglio 2002;
causa potendo quindi essere stralciata dai ruoli, in quanto priva di oggetto (cfr. SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165, p. 167 consid. 4a; STFA 10.3.1982; nella causa D.B.; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175/176; DTF 104 V 162; Meyer, die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 28; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 387-388);
viste le disposizioni della legge di procedura del 6 aprile 1961;
decreta
1.- La petizione é stralciata dai ruoli ai sensi dei considerandi.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati a sensi ed effetti di legge, con l’avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o di difetto di volontà, al Tribunale Federale delle Assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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