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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2002.36
Data decisione, Autorità:
30.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2002.00036
RG/sc
Lugano
30 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 17 giugno 2002
interposta da
Fondaz. istituto collettore LPP, 6900 Lugano,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la petizione 17 giugno 2002 con
cui la Fondazione istituto collettore LPP
di Lugano ha chiesto al TCA di condannare
__________ al versamento di
fr. 2'577.35 oltre interessi al 5% a far
tempo dal 18 ottobre 2001, postulando altresì il rigetto dell'opposizione
interposta al PE n. __________del 22 ottobre 2001 dell'UEF di __________;
visto lo scritto 14 luglio 2002 con cui il
convenuto ha riconosciuto di essere debitore nei confronti della Fondazione
attrice dell'importo di fr. 2'577.35 e che sarà sua premura provvedere al
pagamento di quanto dovuto nei prossimi mesi (III);
considerato
che il riconoscimento della pretesa di cui allo scritto 14 luglio 2002 del
convenuto configura atto di acquiescenza la quale pone fine alla lite con
effetto di cosa giudicata materiale;
in
applicazione degli art. 23 LPTCA, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC;
decreta 1.- La
petizione é stralciata dai ruoli per acquiescenza.
§ E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no.
__________dell'UEF di __________ del 22 ottobre 2001 per l'importo di fr.
2'577.35 oltre interessi al 5% a far tempo dal 18 ottobre 2001.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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