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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 34.2003.45
Data decisione, Autorità: 22.01.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n. 34.2003.45
RG/sc
Lugano 22 gennaio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 26 agosto 2003 promossa da
Fondaz. istituto collettore LPP, 6900 Lugano
contro
in materia di previdenza professionale
con cui l'attrice ha chiesto al TCA di condannare il convenuto - titolare, unitamente __________, di uno studio d'architettura - al pagamento di fr. 33'210.30 a titolo di contributi previdenziali (e spese) per il periodo 1° settembre 2000 - 30 settembre 2002;
vista la risposta di causa nonché la documentazione successivamente prodotta dal convenuto (doc. _);
richiamato lo scritto 3 novembre 2003 (doc. _) e lo scritto 29 dicembre 2003 con cui l'attrice ha osservato:
" In merito alla vs. richiesta del 01.12.2003, vi informiamo che, sulla base delle indicazioni di salario forniteci dal signor __________ per gli anni 2000 - 2003, abbiamo riconsiderato i suoi corrispondenti conteggi come dall'allegata fattura del 01.12.2003.
Come risulta dall'annesso specchietto, dopo tale rielaborazione il debito del signor __________ viene estinto.
Il saldo scoperto di CHF 12'964.65 riguarda esclusivamente la parte di contributi a carico del signor __________.
I signori __________ e __________ sono stati assicurati nell'ambito del contratto n. __________quali dipendenti dello studio d'architettura __________ (v. doc. _, Convenzione di adesione), così come pure affermato dall'arch. __________ nella sua lettera del 15.09.2003 (doc. _)."
(Doc. _)
visto l'ulteriore scritto 16 gennaio 2003 con cui l'attrice ha precisato:
" In seguito alla riconsiderazione dei contributi come da ns. lettera del 29.12.2002, favorite stralciare la nostra petizione del 26.08.03 in quanto priva di oggetto. Protestate e ripetibili." (Doc. _)
ritenuto che in quanto divenuta priva di oggetto la causa può quindi essere stralciata dai ruoli;
ricordato - per quel che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura - che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita;
considerato - quo alla postulata rifusione delle spese ripetibili a dipendenza dell’esito della presente vertenza - che tale indennizzo può eccezionalmente essere riconosciuto ad organismi adempienti funzioni di diritto pubblico non rappresentati in causa solo nella misura in cui controparte ha agito in maniera temeraria o con leggerezza, ritenuto che deve in ogni caso trattarsi di causa complessa, con valore litigioso elevato e richiedente un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 112 V 49 e 326, 110 V 135 consid. 4d; AHI Praxis 2000 pag. 337; RCC 1984 pag. 278; SZS 2001 pag. 174), circostanze, queste, che nella specie non risultano all'evidenza adempiute.
viste le disposizioni della LPTCA del 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
non si percepiscono né tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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