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Numero d'incarto:
34.2003.46
Data decisione, Autorità:
15.01.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
34.2003.46
RG/sc
Lugano
15 gennaio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 28 agosto 2003
promossa da
__________ Fondazione collettiva di
rappr. da: __________
contro
rappr. da: __________
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto che
-
ai fini
dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, con effetto
dal 1° gennaio 1995 la __________ (ora in liquidazione) ha aderito alla
__________, Fondazione collettiva per la previdenza professionale della
__________ (ora __________ (doc. _);
-
stante il
mancato pagamento - ad eccezione di alcuni versamenti eseguiti nel corso del
1995 e 1996 per complessivi fr. 8'895.65 (doc. _) - dei contributi dovuti a far
tempo dall'affiliazione e calcolati in base ai salari annunciati dal datore di
lavoro (doc. _), dopo notifica della disdetta del contratto d'adesione con
effetto al 1° settembre 2000 (doc. _) nel settembre 2002 la Fondazione ha fatto
spiccare dall'UE di __________ nei confronti del datore di lavoro il precetto
esecutivo n. __________ (una precedente procedura esecutiva avviata
nell'ottobre 2000 non ha in seguito più potuto essere proseguita per decorrenza
del termine di cui all'art. 88 cpv. 2 LEF, doc. _) per fr. 44'747.30 oltre
interessi al 5% dal 1° gennaio 2002, contro cui l’escussa ha interposto
opposizione (doc. _);
-
con la
petizione in oggetto la Fondazione chiede al TCA, sulla scorta della
documentazione prodotta, di condannare la __________ in liquidazione al
pagamento di complessivi
fr.
44'747.30 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2002, postulando inoltre il
rigetto definitivo dell'opposizione interposta al summenzionato precetto nonché
la rifusione di tasse, spese e ripetibili;
-
la
convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini da
parte del Vicepresidente del TCA per la presentazione della risposta;
-
su
richiesta del TCA, nelle more della procedura la Fondazione ha prodotto
ulteriore documentazione necessaria ai fini del giudizio.
considerato in diritto che
-
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
-
l'art. 11
cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).
Per quel
che riguarda l'ammontare dei contributi – che non è contestato in questa sede
-, l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto di previdenza stabilisce nelle
disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei
lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a
quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto
gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita
nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Lüthy,
Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo
1989, p. 32).
Secondo
l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare
liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di
conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli
accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio
federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di
previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;
- in
concreto l'obbligo contributivo, il finanziamento, le modalità di calcolo e di
pagamento dei contributi sono disciplinati all'art. 4 della Convenzione
d'affiliazione, agli artt. 2.1, 3 e 4.3 del relativo Allegato 1 ed agli artt.
41 e 42 del Regolamento di previdenza.
In
particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro,
comprendono i contributi per il finanziamento degli accrediti di vecchiaia e
dell'assicurazione rischio, per le misure speciali e del Fondo di garanzia,
nonché per le spese amministrative (artt. 59, 66 cpv. 2 e 70 LPP, art. 4 Convenzione
d'affiliazione, artt. 32 e 43 Regolamento).
I
contributi vengono calcolati in base al salario annuo assicurato e secondo
aliquote che dipendono dall'età; essi sono a carico del lavoratore e del datore
di lavoro in ragione del 50% ciascuno (art. 2.1 e 3.1 Allegato 1, artt. 14, 15
e 43 Regolamento);
- dagli
atti di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dalla
__________ a favore dei suoi dipendenti è stato effettuato conformemente alle
sopra richiamate disposizioni regolamentari, tenuto conto del salario
coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni
intervenute.
Il
calcolo dei contributi dovuti rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su
quelli precedentemente esposti.
Del resto
la convenuta non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare
dei contributi dovuti.
In simili
condizioni, la pretesa attorea deve essere integralmente riconosciuta;
- l'attrice
chiede pure il versamento di interessi di mora al 5 % dal 1° gennaio 2002.
Poiché la
convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del
5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere
accolta;
- l’attrice
postula infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta
al precetto esecutivo no. __________ dell'UE di __________.
Secondo
la giurisprudenza federale, il creditore che in seguito d'opposizione ha fatto
riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente
la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di
rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la
decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da
un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il
dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca
con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione
integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (DTF 121 V
109ss, 119 V 329ss, 107 III 60ss).
Il
principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une
poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990,
p. 241ss, 251 e 252).
La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il
giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del
credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in
casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso
riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum,
all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del
credito riconosciuto.
Visto
quanto sopra, la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta
dalla convenuta al precetto esecutivo può essere ammessa.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell’esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell’opposizione al giudice dell’esecuzione;
- il tema
della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Il
principio, enunciato dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio
2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova
applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, art. 1
n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des
ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85
cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e
108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E
neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con
riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dall'art. 4 vCF
così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF
117 V 403).
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la LPTCA che prevede il "diritto nella misura
stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle
spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale
sopraccitate, al solo ricorrente.
Il motivo
di questo privilegio è stato esposto dal TFA in STFA 7 dicembre 1989 in causa
D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108
LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso
socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni
assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di
soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono
all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti
funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF
112 V 49).
In materia
di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato
all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF
126 V 150).
Per
contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale,
non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V
150 consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 pag. 174; STCA del 9 marzo
1992 in re F.P. c. SA).
Se però
il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o
quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in
causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto
alle ripetibili.
In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e
alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni stabilite per
l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (DTF 128 V
133s consid. 5, 323 consid. 1 con riferimenti, 127 V 205, 126 V 150 consid. 4b).
Secondo la giurisprudenza i concetti di temerarietà o leggerezza sono di
pertinenza del diritto federale (DTF 128 V 324 consid. 1b con
riferimenti).
Nell'ambito
di un'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in
causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.
Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere
valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto
precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non
rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a
inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto
esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario (DTF 124
V 288; STCA del 28 gennaio in re FICLPP c. P.Sagl);
-
nel caso
in esame la società convenuta da fine 1996 non ha più dato seguito alle
richieste di pagamento della Fondazione, ha interposto opposizione al precetto
esecutivo fatto spiccare dall'UE di __________ e non è neppure intervenuta
nella presente causa, malgrado la fissazione di due termini per la
presentazione della risposta;
-
alla luce
della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va quindi
considerato temerario. Alla Fondazione attrice, vittoriosa in causa e
patrocinata da un legale, vanno di conseguenza riconosciuti fr. 1'000.-- a
titolo di ripetibili;
-
secondo
la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1 LPTCA), applicabile in
virtù art. 8 cpv. 2 LALPP (RL 6.4.81.), la procedura è di principio gratuita.
Per il
TFA vi è un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di temerarietà o di
procedimenti introdotti per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS
1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T),
ciò che è anche previsto dall’art. 20 cpv. 2 LPTCA.
In casu, vista la temerarietà imputabile alla convenuta, a suo carico vanno
poste tasse e spese di procedura per complessivi fr. 300.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é accolta.
§
Di conseguenza la __________ in liquidazione è condannata a versare alla
__________ Fondazione collettiva di __________ fr. 44'747.30 oltre interessi al
5% dal 1° gennaio 2002.
§§ E'
rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no.
__________ dell'UE di __________.
2.- La tassa di
giustizia e le spese per globali fr. 300.-- sono poste a carico della
convenuta, la quale verserà all'attrice fr. 1'000.-- per ripetibili (IVA
inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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