Division of occupational pension assets after divorce

34.2007.48Altro tribunale10 gen 2008Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The TCA, acting on referral from the divorce court, calculated the pension division after the divorce between AT 1 and CV 1. It found that AT 1 had accrued CHF 31,535.30 and CV 1 CHF 592.75 in divisible vested benefits during the marriage. Applying the equal split ordered in the divorce judgment, it set the net amount owed to CV 1 at CHF 15,471.25. AT 2 was ordered to transfer that sum to CV 1's vested-benefit account at CV 2, with compensatory interest from 10 September 2007 until payment. No court fee was charged; costs were borne by the State.

Massima Omnilex

Art. 22 LFLP; Art. 25a LFLP; division of vested occupational pension benefits after divorce. The court, upon referral by the divorce judge, determines ex officio the amount to be transferred on the basis of the divorce court's binding split key and the pension assets accrued during the marriage. The relevant date is the entry into force of the divorce judgment; the transfer is made in vested-benefit form to a pension institution or vested-benefit account, with compensatory interest from that date until payment. If no pension assets existed at marriage, the entire old-age benefit is treated as accrued during the marriage.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 34.2007.48

Data decisione, Autorità: 10.01.2008, TCA

Titolo: Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

Raccomandata

Incarto n. 34.2007.48

RG/sc

Lugano 10 gennaio 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 12/13 settembre 2007 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone

  1. AT 1 1 rappr. da: RA 1
  2. AT 2

a

  1. CV 1 1 rappr. da: RA 2
  2. CV 2

in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio)

considerato in fatto e in diritto

che - con sentenza 16 agosto 2007, cresciuta in giudicato il 10 settembre 2007, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1 (nata __________) - unitisi in matrimonio il 29 gennaio 1988 - e stabilito una ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d’uscita accumulate durante il matrimonio;

  • il 12/13 settembre 2007 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;

  • ai fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi come pure agli istituti di previdenza comunicati dal giudice del divorzio di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) ed ha inoltre esperito ulteriori accertamenti (IX-XII) di cui si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo;

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

  • giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;

  • l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

  • a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

  • competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider /Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

  • nel caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che in costanza di matrimonio (e per l’esattezza sino al 10 settembre 2007, data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio quale momento determinante ai fini della divisione; cfr. DTF 132 V 236) AT 1 ha accumulato un avere previdenziale soggetto a divisione di fr. 31'535.30 depositata presso la AT 2 (XII). Per contro dal fascicolo emerge che l’avere accumulato da CV 1 consta dell’a-vere di fr. 592.75 esistente alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio presso la CV 2 (X);

stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzi-o, considerati i suddetti averi accumulati dagli ex coniugi __________ durante il matrimonio, i rispettivi crediti di fr. 15'767.65 e fr. 296.40, a favore di CV 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 15'471.25;

  • per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

  • la

    somma di fr. 15'471.25, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo

    di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

    misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati

    su tale importo a far tempo dal 10 settembre 2007 (data della crescita in

    giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo

    trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa

    1. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa
    2. [B 113/02]), dovrà pertanto essere accreditata a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la CV 2;
  • in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 31'535.30.

2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 592.75.

3.- E' fatto ordine alla AT 2 (contratto n. __________; assicurazione n. __________) di versare a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio (n. __________) ad essa intestato presso la CV 2, la somma di fr. 15'471.25 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 10 settembre 2007.

4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

pension divisiondivorcevested benefitscompensatory interestfree passage accountcostsequal split

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

How much vested occupational pension accrued by AT 1 during the marriage is subject to division?

Decisione estratta

AT 1's divisible vested benefit amounted to CHF 31,535.30.

Motivazione estratta

The court used the account balance existing at the divorce judgment's finality as the relevant amount and applied the divorce court's equal split key.

Questione giuridica chiave

How much vested occupational pension accrued by CV 1 during the marriage is subject to division?

Decisione estratta

CV 1's divisible vested benefit amounted to CHF 592.75.

Motivazione estratta

The court found this was the amount standing in CV 1's vested-benefit account at the decisive date.

Questione giuridica chiave

What amount must be transferred between the spouses' pension accounts?

Decisione estratta

AT 2 must transfer CHF 15,471.25 plus compensatory interest from 2007-09-10 until payment to CV 1's vested-benefit account at CV 2.

Motivazione estratta

With equal division, each spouse's share was compared and the net balance in favor of CV 1 determined; vested benefits must be transferred in linked form, not paid out in cash.

Questione giuridica chiave

Who bears court fees?

Decisione estratta

No court fee was charged; costs were borne by the State.

Motivazione estratta

The court allocated the costs to the State and waived justice fees.

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