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Numero d'incarto:
35.1999.10
Data decisione, Autorità:
27.04.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
35.99.00010
mm
Lugano
27
aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 1999 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 18 gennaio 1999 emanata da
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 13 maggio 1993,
__________ __________ - all’epoca medico radiologo presso __________ di
__________ __________ e, parallelamente, titolare di uno studio di radiologia a
__________ - nel scendere le scale, é scivolato ed ha battuto la testa.
Per quel che concerne
l’attività presso l’Ospedale , __________ __________ era assicurato
contro gli infortuni presso la Cassa malati __________ (). Trattandosi,
invece, della succitata attività lucrativa indipendente, egli si era assicurato
a titolo facoltativo presso la __________ __________.
A seguito dell’evento
traumatico 13 maggio 1993, la __________ __________ ha corrisposto, durante il
periodo 16 maggio 1993-18 maggio 1994, prestazioni per un importo complessivo
di fr. 62’124.30.
1.2. Con decisione formale 11
agosto 1998, la __________ __________ ha comunicato a __________ __________
d’aver erroneamente versato le proprie prestazioni assicurative a dipendenza
dell’infortunio del maggio 1993, evento che, in virtù dell’art. 77 LAINF in
relazione con l’art. 99 OAINF, avrebbe dovuto essere assunto esclusivamente
della __________ __________ __________. L’assicuratore LAINF ha, altresì,
preteso da __________ __________ la restituzione delle prestazioni
indebitamente percepite.
1.3. Con opposizione 29 settembre
1998, __________ __________, rappresentato dall’avv. __________, ha
integralmente contestato la decisione 11 agosto 1998 emanata dalla __________
__________.
1.4. Con decisione 18 gennaio
1999, la __________ __________ ha dichiarato irricevibile l’opposizione
interposta da __________ __________, poiché tardiva.
1.5. Con tempestivo ricorso,
__________ __________, sempre patrocinato dall’avv. __________, ha chiesto che
l’impugnata decisione su opposizione venga annullata e che all’assicuratore
LAINF convenuto venga assegnato un termine per emanare una decisione di merito
(I, p. 2).
Queste, in particolare, le
considerazioni esposte dall’insorgente a supporto delle proprie richieste
ricorsuali:
"
La norma di cui all’art. 1 cpv. 2
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni del 6 aprile 1961, recita:
Contro le decisioni rese sull’opposizione interposta a
norma dell’art. 105 cpv. 1 LAINF (OMISSIS) é dato ricorso al Tribunale
cantonale delle assicurazioni.
In merito alla procedura applicabile vale il rinvio
(art. 23)
Per quanto non stabilito dalla presente legge valgono
le norme federali che regolano la materia e sussidiariamente il Codice
cantonale di procedura civile.
Giusta l’art. 133 cpv. 1 lett. b) del CPCT, ferie
giudiziarie del periodo estivo iniziano il 15 luglio e terminano il 31 agosto.
In conformità all’art. 132 CPCT le ferie sospendono il decorso dei termini,
salvo esplicita eccezione.
In concreto, é pacifico che la decisione soggetta ad
opposizione é stata intimata il 13 agosto 1998, ossia durante le ferie
giudiziarie, così com’é pacifico che l’opposizione é stata spedita il 29
settembre 1998, vale a dire entro i canonici 30 giorni.
Consegue da quanto detto, che l’opposizione in esame
era tempestiva. La decisione di non entrata in materia di data 18.01.1999 va
pertanto annullata e fatto ordine alla __________ di emanare una decisione di
merito e ciò entro un termine ragionevole” (I).
1.6. La __________ __________a, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Oggetto della lite é la
questione di sapere se __________ __________ ha tempestivamente interposto
opposizione contro la decisione formale 11 agosto 1998 della __________
__________, notificatagli - aspetto non controverso - in data 13 agosto 1998
(doc. __________).
2.3. Giusta l’art. 105 cpv. 1
LAINF, le decisioni prolate in virtù della presente legge e i conteggi dei
premi fondati sulle medesime sono impugnabili entro 30 giorni mediante
opposizione all’organo decisionale.
Il succitato termine é
retto dall’art. 97 LAINF, trattandosi, come é il caso in concreto, di un
assicuratore che non é tenuto ad applicare la LPA (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. e
in relazione con l’art. 3 lett. a LPA; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de
la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 263).
L’art. 97 cpv. 1 LAINF
recita, segnatamente, che gli atti scritti devono essere consegnati all’assicuratore
o, all’indirizzo di questo, a un ufficio postale svizzero o a una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, al più tardi l’ultimo giorno
del termine. Se l’ultimo giorno é un sabato, una domenica o un giorno
riconosciuto festivo dal diritto del Cantone ove l’interessato é domiciliato o
ha sede, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
Tuttavia, l’art. 97 cpv. 1
LAINF nulla prevede riguardo alla sospensione dei termini (cfr. DTF 116 V 371
consid. 5b).
Proprio a quest’ultimo riguardo,
l’assicurato, in sede di ricorso, afferma d’aver rispettato il termine di 30
giorni di cui all’art. 105 cpv. 1 LAINF, e ciò tenuto conto del fatto che il
succitato termine sarebbe rimasto sospeso, in applicazione dell’art. 133
cpv. 1 lett. b CPC, sino al 30 agosto.
La __________ __________,
da parte sua, sostiene l’esatto contrario, ritenendo che, in casu, torni
applicabile, non già il CPC, ma bensì l’art. 22a LPA, a mente del quale
i termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni non decorrono dal 15
luglio al 15 agosto incluso.
La tesi difesa da
__________ __________ non può essere condivisa da questa Corte.
Nella summenzionata DTF
116 V 265ss. (= RAMI 1991 U117, p. 35ss.) - richiamata, peraltro,
esplicitamente dal ricorrente (IX) - la nostra Corte federale ha sì stabilito
che la LAINF non esclude l’applicazione di disposizioni di diritto cantonale
sulla sospensione dei termini, conformemente al principio che lascia ai Cantoni
il compito di regolare la procedura davanti ai tribunali cantonali, riservate
le condizioni previste dall’art. 108 cpv. 1 lett. a-i LAINF, tutto ciò
riguarda, tuttavia, unicamente la procedura giudiziaria innanzi ai tribunali
cantonali delle assicurazioni e, quindi, non la procedura amministrativa
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 338).
Del resto, nella sentenza
pubblicata in RAMI 1994 U194, p. 208s. (cfr. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über
Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 378), il TFA ha statuito che l’art. 22a LPA
torna applicabile alla procedura amministrativa, in quel caso alla procedura
d’opposizione innanzi ________ in forza del rinvio di cui all’art. 96 LAINF, ma
non alla procedura di ricorso di prima istanza giusta la LAINF.
In concreto, la questione
riguardante la sospensione dei termini é, incontestabilmente, sorta nell’ambito
della procedura d’opposizione innanzi alla __________ __________, quindi
nell’ambito di una procedura amministrativa.
Se ne deduce che il
richiamato diritto procedurale cantonale (art. 133 CPC), non può qui trovare
applicazione alcuna (cfr. SVR 1/1995 UV18, p. 49 consid. 2b).
Ora, se é pacifico che
nella procedura amministrativa innanzi __________ - assicuratore-infortuni che
é tenuto, di principio, a rispettare la LPA (DTF 115 V 299 consid. 2b) - torni
applicabile l’art. 22a LPA (cfr. RAMI 1994 succitata), disposizione che
disciplina la sospensione dei termini, lo é meno quando in gioco vi é un
assicuratore-infortuni ai sensi dell’art. 68 cpv. 1 LAINF, qual’é giustamente
la __________ __________.
In quest’ultima evenienza,
la dottrina é dell’avviso che, allo scopo di garantire l’uguaglianza di
trattamento dei datori di lavoro e degli assicurati riguardo alla questione del
computo dei termini, anche gli assicuratori di cui all’art. 68 cpv. 1 LAINF
debbano rispettare l’art. 22a LPA per analogia (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 338; in questo senso, pure, SVR 1/1995 menzionata in precedenza,
p. 50 consid. 3).
Da parte sua, il TFA, nella
DTF 124 V 372ss., ha lasciato espressamente insoluta la questione di sapere se
le regole in materia di sospensione dei termini di cui all’art. 22a LPA si
applichino al termine per interporre opposizione avverso le decisioni rese da
un assicuratore autorizzato ai sensi dell’art. 68 cpv. 1 LAINF.
Lo scrivente TCA ritiene
di potersi esimere dal decidere in merito all’applicabilità o meno dell’art.
22a LPA, poiché, anche nell’ipotesi - più favorevole all’assicurato - in cui si
dovesse concludere che quest’ultima disposizione é applicabile nell’ambito
della procedura amministrativa dinanzi ad un assicuratore-infortuni altro che
__________, il ricorso presentato da ______ _______non meriterebbe, così come
verrà meglio dimostrato al considerando seguente, di venire accolto.
2.4. Così come risulta dal doc.
216, la decisione formale 11 agosto 1998 della __________ __________ é stata
intimata al patrocinatore dell’assicurato in data 13 agosto 1998.
Se applichiamo l’art. 22a
lett. b LPA, il termine di 30 giorni di cui all’art. 105 cpv. 1 LAINF inizia a
decorrere soltanto dal 16 agosto 1998 e, pertanto, giunge a scadenza lunedì
14 settembre 1998.
Avendo __________
__________ presentato la propria opposizione al più presto in data 29 settembre
1998 (cfr. doc.___), quest’ultima non può che essere ritenuta tardiva.
Nella misura in cui la
__________ __________, con l’impugnata decisione 18 gennaio 1999 (doc.
__________), ha dichiarato irricevibile l’opposizione presentata
dall’assicurato, la stessa non presta il fianco ad alcuna censura.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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