AIUTO
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Numero d'incarto:
35.1999.100
Data decisione, Autorità:
15.05.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00100
mm/tf
Lugano
15 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 settembre 1999
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 27 maggio 1999 emanata
da
__________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 14
luglio 1996, __________ - dipendente della ditta __________ di __________ in
qualità di direttore tecnico - è rimasto coinvolto in un incidente della
circolazione stradale, riportando una contusione alla spalla sinistra.
Il caso è
stato assunto dalla __________, la quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Con
decisione su opposizione 27 maggio 1999 - confermativa di un precedente
provvedimento - l'assicuratore LAINF ha accordato a __________ un'indennità per
menomazione dell'integrità del 15%, per tener conto dei postumi infortunistici
residuali a livello della spalla sinistra.
1.3. Con ricorso
30 settembre 1999, l'assicurato, patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto,
in via principale, che gli venga versata un'indennità per menomazione
dell'integrità pari ad un capitale di fr. 48'600.-- e, in via subordinata, che
il TCA abbia ad ordinare una perizia medica giudiziaria volta a "…
determinare se la menomazione alla spalla sinistra e la menomazione alla spalla
destra sono da considerarsi definitive ed eventualmente se ci si deve attendere
un grado di invalidità permanente" (I, p. 7).
1.4. In risposta,
la __________ ha postulato, in ordine, che il gravame presentato da __________
venga dichiarato irricevibile, facendo difetto la competenza territoriale del
TCA:
"
Secondo l'art. 107.2 LAINF il tribunale
competente ai sensi delle disposizioni dell'art. 106.1 LAINF è il Tribunale
delle Assicurazioni del Cantone dove il ricorrente è domiciliato al momento
del ricorso.
Risulta dai documenti dell'incarto allegato che
il Sig. __________ non è più domiciliato a __________ TI sin dal 1997, ma bensì
a __________ GR (doc. n° _ dell'incarto vaudoise). Questa era ancora la
situazione nel maggio 1999 (doc. n° _). Copia della decisione su opposizione
del 27.05.99 (doc. n° _) è d'altronde stata spedita all'assicurato a questo
indirizzo di __________, senza che egli formuli una qualsiasi osservazione in
merito.
Pertanto, a meno d'un cambiamento d'indirizzo
successivo - che l'assicurato dovrà dimostrare - il Tribunale competente per
giudicare questa vertenza è il Tribunale delle Assicurazioni del Cantone dei
Grigioni e non il Tribunale delle Assicurazioni del Cantone Ticino" (V).
Nel
merito, l'insorgente ha chiesto un'integrale reiezione del ricorso, facendo
riferimento agli argomenti già sviluppati in sede di decisione su opposizione
27 maggio 1999.
1.5. In data 21
gennaio 2000, il TCA ha domandato al Comune di __________ di certificare se
__________ è ivi domiciliato e, se sì, a partire da quale data (VII).
La
risposta dell'Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ è pervenuta a
questa Corte il 26 gennaio 2000 (VIII) ed è stata intimata al patrocinatore
dell'assicurato per osservazioni (IX).
1.6. Il 7
febbraio 2000, il ricorrente ha fatto valere che, in realtà, il suo domicilio
non si troverebbe affatto a __________ ma bensì nel Comune di __________
(Italia), di modo che tornerebbe applicabile il capoverso 2 dell'art. 107 LAINF
(X).
1.7. In data 14
febbraio 2000, __________ ha versato agli atti un certificato di residenza
rilasciato dal Comune di __________ nonché un estratto del Registro di
commercio di Mendrisio riguardante la succursale di Chiasso della ditta
__________, di cui egli è direttore (XII). L'insorgente ha, peraltro, ribadito
che il suo domicilio non si trova nel Cantone dei Grigioni, poiché Brusio non
può essere considerato il centro dei suoi interessi.
1.8. Il 16 marzo
2000, la __________ ha presentato le proprie osservazioni riguardo al contenuto
dello scritto 14 febbraio 2000 dell'assicurato. L'assicuratore infortuni
convenuto ha, inoltre, prodotto un rapporto ispettivo datato 24 febbraio 2000, una
documentazione fotografica riguardante l'abitazione di __________ a __________,
un certificato dell'Ufficio controllo abitanti del Comune di Viganello e,
infine, uno scritto dell'Ufficio imposte di Brusio (XVI):
"
… un'inchiesta svolta sui luoghi (doc. allegato
n° _) dimostra che l'assicurato ha un alloggio, vicino a quello di sua madre,
ma che vi risiede solo saltuariamente. Il suo cognome figura, in effetti,
semi-cancellato, su una bucalettere che, però, è anche quella di sua madre
(doc. n° _, foto n° 6). La porta d'entrata dell'alloggio e invece totalmente
anonima, senza nome sulla porta o sulla suoneria dell'entrata (doc. n° _, foto
n° 5 e 7). Una lettera inviata a scopo di verifica il 25.02.2000 (doc. n° _)
non é stata ricevuta dal Sig. __________, ma bensì da sua madre (doc. n° _).
(…). La residenza attuale a Chiavenna non
costituisce dunque in alcun caso un domicilio ai sensi del Codice civile
svizzero, soprattutto che tale domicilio è stato trasferito a 6962 Viganello
(TI) sin dal 01.03.88 (doc. n° _).
Fino al nuovo trasferimento di domicilio a
7748 Brusio/Campascio del 30.11.97 (doc. n° _) egli
era indiscutibilmente domiciliato a Viganello. Ne è la prova il fatto che, al
momento dell'iscrizione al registro di commercio della società __________ fondata
il 17.10.97, egli aveva indicato un domicilio in questo comune (doc. _
allegato alla pezza XII del ricorrente). Anche se l'iscrizione effettiva al
registro è successiva al cambiamento di domicilio dell'assicurato (iscrizione
del 20.01.98), i dati relativi al personale della società sono forzatamente
quelli riportati nel verbale di fondazione del 17 ottobre 1997.
(…). Infine, risulta dalle indicazioni del
Comune di Brusio che l'assicurato è domiciliato in questa località dal
01.11.97, che ne è soggetto fiscale e che ha presentato la regolare denuncia
dei redditi (doc. n° _).
(…). In considerazione di quanto precede è da
ritenere che l'assicurato soggiorni a Chiavenna in modo del tutto occasionale,
che non abbia più alcun domicilio in Ticino, anche se rimangono le relazioni
d'affari, e che il suo domicilio reale ed effettivo sia nel comune grigionese
di Brusio" (XVI).
1.9. In data 10
aprile 2000, l'insorgente ha avuto modo di replicare alle considerazioni
sviluppate dalla __________, facendo valere, in particolare, quanto segue:
"
Come affermato nel rapporto stabilito dal signor
__________ (allegato _) risulta che __________ è presente comunque sempre nei
fine settimana. Ora, il signor __________ è attivo nel settore pubblicità.
Sia il precedente datore di lavoro, e cioè la
__________ di __________, che l'attuale datore di lavoro e cioè la __________
con succursale a __________, erano società che si occupavano di garantire il
supporto necessario alla numerosa clientela, mettendo a disposizione qualsiasi
strumento pubblicitario, cartellonistica, gonfiabili, mailing e altro.
Ora, è palese che una simile attività non può
essere svolta a Brusio, simpatico comune grigionese che comunque non può
garantire nemmeno una potenzialità di lavoro minima nel campo della pubblicità.
__________ dunque aveva ed ha sempre avuto la
propria attività concentrata nel Canton Ticino, dove è comunque conosciuto e ha
numerosi clienti, e in Italia nella vicina Valtellina.
Un fatto è quindi certo, __________ non ha
sicuramente un suo domicilio materialmente valido a Brusio. Egli non lavora a
Brusio, e trascorre i propri fine settimana ed il tempo libero a Chiavenna,
comune nel quale ha una propria residenza.
Il fatto che egli trascorra i fine settimana a
Chiavenna è chiaramente menzionato negli atti di controparte.
Addirittura egli sta riattando una casa contigua
a quella della madre allo scopo di migliorare ed ingrandire la casa nella quale
egli intende trascorrere il suo tempo.
In riferimento al Codice Civile Italiano ed in
particolare all'art. 43 non fa che ulteriormente corroborare le tesi
ricorsuali.
In effetti, l'art. 43 del Codice Civile Italiano
stabilisce che la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Ora, se come la controparte ammette, __________ ha
la dimora abituale a Chiavenna, mentre lavora ed ha la sede principale dei suoi
affari a Chiasso e comunque in Ticino, come già ampiamente provato, è palese
che il suo domicilio non può essere a Brusio.
D'altro canto, comunque, nella fattispecie va
applicato, per quel che attiene la determinazione del domicilio, il diritto
svizzero e non quello italiano.
Dagli accertamenti precedenti risulta comunque,
ancora una volta, la perfetta applicabilità del cpv. 2 dell'art. 107 LAINF, il
quale stabilisce che in caso di domicilio all'estero dell'interessato è
competente il Tribunale del Cantone dell'ultimo domicilio svizzero e/o quello
del Cantone di domicilio dell'ultimo datore di lavoro svizzero, e cioè il
Canton Ticino.
D'altro canto, l'accanimento della controparte
per tentare di sottrarre alla giurisprudenza di codesto lodevole Tribunale la
fattispecie, lascia chiaramente trasparire il timore di una sentenza nel
merito.
Quando ci si deve unicamente basare su motivi
prettamente formali, di competenza giurisdizionale per tentare di evitare il
confronto dibattimentale, allora vuole dire palesemente che si pensa di avere
torto in caso di giudizio.
(…)
Dall'analisi del documento _ e cioè dalla
dichiarazione del Municipio del Comune di Viganello, si evince inoltre che il
signor __________ è partito per il Comune di Campascio (Brusio) c/o Rist.
__________. Ora, è perlomeno curioso che una persona abbia domicilio in un
ristorante, tanto più che egli non risulta essere gerente o dipendente dello
stesso. Se davvero si vuole costruire un domicilio materialmente valido e
riconoscibile, si deve almeno far capo ad un'abitazione fissa e privata.
Palesemente dunque, Brusio, ancora una volta, non
può essere considerato il luogo di domicilio del signor __________.
Quel che la __________ si dimentica di
evidenziare nel suo allegato, è che la stessa ha inviato in data 25 febbraio
2000 una lettera raccomandata presso il suo domicilio di __________. Lo scopo
di tale raccomandata era quello di verificare la qualità di residente a Chiavenna
del signor __________. Palesemente, quindi, la __________ ha inviato questa
lettera raccomandata speculando sul fatto che la stessa potesse rimanere non
ritirata a ulteriore conferma delle sue infondate tesi.
Alla prova dei fatti però, risulta che la lettera
è stata regolarmente ritirata e ricevuta dal signor __________, il quale è
regolarmente a Chiavenna (doc. _).
Alla luce delle constatazioni sopra effettuate
emerge chiaramente la fondatezza e la perfetta legittimità del domicilio del
signor __________ a Chiavenna."
1.10. Il 21 aprile
2000, lo scrivente Tribunale ha, nuovamente, preso contatto con il Comune di
Brusio, allo scopo di sapere se __________ vive in un'abitazione di sua
proprietà oppure soltanto in locazione, se vi abita con la propria famiglia
oppure solo e, da ultimo, il tempo approssimativo durante il quale egli dimora
a Campascio-Zalende (XX).
La
risposta del Comune di Brusio, Ufficio controllo abitanti, data del 25 aprile
2000 (XXI).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D. C.).
Nel
merito
2.2. Sempre in
ordine, questa Corte non può esimersi dal chinarsi sull'eccezione
d'incompetenza territoriale sollevata dalla __________ in sede di risposta di
causa 28 ottobre 1999.
A mente
dell'assicuratore LAINF convenuto, __________ avrebbe il proprio domicilio
presso il Comune di Brusio (Cantone dei Grigioni), ragione per cui competente,
in forza dell'art. 107 cpv. 2 prima frase LAINF, dovrebbe essere il
Tribunale delle assicurazioni del Cantone dei Grigioni.
La tesi
difesa dalla Vaudoise è fermamente avversata dall'assicurato, secondo cui egli
sarebbe, invece, domiciliato nel Comune di Chiavenna, quindi all'estero, donde
l'applicabilità dell'art. 107 cpv. 2 seconda frase LAINF.
2.3. Giusta
l'art. 107 cpv. 1 LAINF, i Cantoni designano i tribunali delle assicurazioni
per giudicare le contestazioni secondo l'art. 106.
Il cpv. 2
regola, da parte sua, la questione della competenza in ragione del territorio,
prevedendo che è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone di
domicilio dell'interessato. Se questi è domiciliato all'estero, è competente il
tribunale delle assicurazioni del Cantone dell'ultimo domicilio in Svizzera o
quello del Cantone di domicilio dell'ultimo datore di lavoro svizzero; in
difetto di ambedue questi domicili, è competente il tribunale delle
assicurazioni del Cantone in cui ha sede l'assicuratore.
La nozione
di domicilio è identica a quella in vigore nell'ambito del diritto privato
(artt. 23ss. CCS; cfr. DTF 97 II a, consid. 3 e riferimenti ivi citati, 99 V
106 consid. 2 a 4; RCC 1974 p. 193, 1978 p. 58 consid. 1, 1990 p. 260 consid.
3a).
Giusta
l’art. 23 cpv. 1 CCS, il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa
risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.
Perchè
possa crearsi domicilio ai sensi di questa disposizione, occorre, di principio,
che siano realizzate cumulativamente due condizioni: la prima, oggettiva, di
residenza effettiva in un determinato luogo e, la seconda, soggettiva,
dell’intenzione di stabilirvisi durevolmente (DTF 97 I 3 consid. 3, 92 I 218;
Bucher, Berner Kommentar zum ZGB, ad art. 23 n. 3s; Grossen, Das Recht der Einzelpersonen,
in Schweizerisches Privatrecht, Vol. II, p. 286s.).
Vi è
residenza ai sensi dell’art. 23 CCS quando una persona soggiorna per un certo
periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti
di intensità tale da fare apparire detto luogo come il centro delle sue
relazioni interpersonali.
La
continuità della residenza non è un elemento costitutivo della nozione di
domicilio. Il domicilio in un luogo può perdurare anche quando la dimora in
tale luogo è interrotta per qualche tempo, a patto che la volontà di conservare
il luogo di residenza attuale quale centro della sua esistenza risulti da certi
rapporti con esso (DTF 41 III 51).
L’intenzione
di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall’insieme delle circostanze
- rapporti familiari e interpersonali, situazione abitativa (cfr.
Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 3a ed., pag. 107) - e
dev’essere riconoscibile per i terzi.
Secondo
il TF, di regola, il centro dell’esistenza di una persona si trova là dove sono
i suoi interessi personali e familiari, vale a dire dove vive la sua famiglia
(DTF 88 III 135).
Per
contro, il luogo in cui sono depositati i documenti di identità, dove vengono
pagate le tasse e dove vengono esercitati i diritti politici (DTF 97 II 6, 102
IV 164, 90 I 28) possono unicamente avere valore di indizio: tali circostanze
non sono, di per sé, determinanti.
Va,
peraltro, rilevato che non è necessario che la persona abbia l’intenzione di
rimanere per sempre o per un tempo indeterminato in quel luogo: è sufficiente
che egli si proponga di fare di questo luogo il centro della sua esistenza,
delle sue relazioni personali e professionali, in modo da dare al soggiorno una
certa stabilità (DTF 41 II 51, 85 II 322).
2.4. In concreto,
dalle tavole processuali si evince che __________ è formalmente domiciliato a
Campascio-Zalende (Brusio) già a decorrere dal novembre 1997 (cfr. VIII),
proveniente dal Comune di Viganello (cfr. XVI, doc. _).
Sembrerebbe
che, inizialmente, egli avesse il proprio recapito presso un esercizio pubblico
del luogo, per la precisione il ristorante __________ (cfr. XVI, doc. _). Da
informazioni assunte presso l'Ufficio controllo abitanti del Comune di Brusio,
è risultato che __________ abita ora in locazione in un appartamento. È emerso,
inoltre, che a Campascio-Zalende vivono pure la moglie, __________, e la
figlia, __________, entrambe di nazionalità italiana, le quali beneficiano di
un permesso di dimora annuale di tipo "B". Il succitato Ufficio
comunale ha, altresì, attestato che la famiglia __________ abita durante la
settimana a Campascio-Zalende (cfr. XXI). L'insorgente risulta, infine, essere
soggetto fiscale del Comune di Brusio (cfr. XVI, doc. _).
L'insorgente
si trova alle dipendenze, in qualità di direttore, della succursale di Chiasso
della ditta __________, con sede a __________ (USA - cfr. estratto del Registro
di commercio di Mendrisio), ditta attiva nel campo pubblicitario.
Nel corso
del mese di febbraio 2000, il ricorrente ha prodotto - allo scopo di avvalorare
la tesi secondo cui il suo domicilio si troverebbe, in realtà, all'estero - un
certificato di residenza, datato 8 febbraio 2000, del Comune di Chiavenna
(Italia), da cui risulta che egli è ivi residente già a partire dal 1° giugno
1971 (cfr. XII, doc. _).
In data
24 febbraio 2000, un ispettore della __________ si è recato presso il Comune di
Chiavenna, frazione di San Carlo, per un esame dei luoghi. Questo il contenuto
del relativo suo rapporto:
"
Mi sono recato a Chiavenna il 23 febbraio 2000
per verificare l'esistenza di una residenza effettiva del Sig. __________. Lo
stabile portante il numero civico __________ della frazione di __________ era
al momento disabitato. Nessuna indicazione di nome sulla suoneria, mentre la bucalettere
serve anche la casa vicina che, secondo le informazioni raccolte, è abitata
dalla madre dell'assicurato. Da rilevare che il nome della madre è ben evidente
e questo al contrario di quello del figlio dove è praticamente leggibile solo
il nome di battesimo. Mi riferisco per maggiori dettagli alle foto scattate e
che costituiranno parte integrante del presente rapporto non appena saranno
state sviluppate. Sempre secondo le indicazioni fornitemi da una anziana
signora della zona, il Sig. __________ sarebbe presente solo saltuariamente e
in particolare nei fine settimana.
Rilevo comunque che il Comune di Chiavenna ha
certificato una residenza e non un domicilio e che per la legge italiana (art.
43 del CC) è quest'ultimo a costituire il "luogo in cui una persona ha
stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi".
Accertamenti effettuati alle ore 15.00" (XVI, doc. _).
Tutto ben
considerato - rammentato che il TCA apprezza i fatti secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (RCC 1986 p. 202 consid. 2c, 1984 p. 468 consid. 3b, 1983 p. 250
consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid.
1c, 111 V 188 consid. 2b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 320) - questa Corte è del parere
che il domicilio di __________ si trovi nel Comune di Brusio
(Campascio-Zalende), quindi nel Cantone dei Grigioni.
L'istruttoria
di causa ha, in primo luogo, permesso d'appurare che l'assicurato è formalmente
domiciliato nel Comune di Brusio (Campascio-Zalende - cfr. VIII). In secondo
luogo, va considerato che nel succitato Comune il ricorrente ha preso in
locazione un appartamento, dove vive unitamente alla moglie ed alla figlioletta
__________, le quali, di nazionalità italiana, beneficiano di un permesso di
dimora annuale. L'Ufficio controllo abitanti ha espressamente attestato che la
famiglia _______ risiede durante la settimana a Campascio-Zalende (cfr. XXI).
Sempre in questo Comune, __________ ha il proprio domicilio fiscale (cfr. XVI,
doc. _).
Il TCA
non ignora, beninteso, il fatto che il posto di lavoro dell'insorgente si trova
a Chiasso, stando almeno all'estratto del Registro di commercio di Mendrisio
(cfr. XII, doc. _) e che sembrerebbe, quindi, sussistere una divergenza fra il
centro delle relazioni personali dell'assicurato - Campascio-Zalende, secondo
quanto poc'anzi indicato - ed il centro delle sue relazioni professionali,
Chiasso appunto. Ciò nondimeno, in casi del genere, dottrina e giurisprudenza
insegnano che determinante è il luogo con il quale l'interessato intrattiene le
relazioni più strette. Si tratterà, il più sovente, del centro delle sue
relazioni personali (DTF 81 II 319, 96 II 161). Il commerciante,
l'industriale, il viaggiatore sono, in genere, domiciliati nel luogo dove
risiede la loro famiglia e non nel luogo dove lavorano (cfr.
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berna 1986, p. 96). Del
resto, si osserva come l'insorgente stesso non abbia mai preteso che il suo
attuale domicilio si troverebbe nel Canton Ticino.
D'altro
canto, la tesi secondo cui l'insorgente sarebbe domiciliato nel Comune di
Chiavenna, non può essere fatta propria dallo scrivente Tribunale, e ciò poiché
essa non trova alcun riscontro negli atti all'inserto.
Vero è
che il Comune di Chiavenna ha certificato che __________ è un proprio residente
a contare dal 1° giugno 1971 (cfr. XII, doc. _), tuttavia, ciò non è,
ovviamente, ancora sufficiente per poter riconoscere l'esistenza di un
domicilio ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 CCS.
Dagli
accertamenti esperiti dall'assicuratore LAINF convenuto, è emerso,
segnatamente, che l'assicurato possiede sì un'abitazione contigua a quella in
cui vive la madre, ma che vi soggiorna solamente saltuariamente,
soprattutto durante i fine settimana. Contrariamente a quanto affermato in sede
d'osservazioni 10 aprile 2000, dal rapporto 24 febbraio 2000 dell'ispettore
della __________, non risulta affatto che l'assicurato sarebbe sempre
presente a Chiavenna nei fine settimana (cfr. XVIII, p. 2), anzi …
Secondo
il TCA, la casa di Chiavenna deve essere vista, quindi, come una mera abitazione
secondaria, ciò che è, del resto, corroborato da tutta una serie di
circostanze significative (il fatto che sul campanello di casa non figuri
alcuna indicazione, il fatto che sulla bucalettere il nome dell'assicurato
appaia parzialmente cancellato, ecc.).
Sempre
con il proprio allegato 10 aprile 2000 (cfr. XVIII, p. 5), __________ ha affermato
d'aver personalmente ricevuto la raccomandata speditagli dalla __________ in
data 25 febbraio 2000 (cfr. XVI, doc. _). Ciò non corrisponde manifestamente al
vero! Dalla ricevuta di ritorno risulta, infatti, che la suddetta lettera è
stata ricevuta da tale __________, verosimilmente la madre dell'assicurato
(cfr. XVI, doc. _).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
Gli atti di
causa sono trasmessi, per competenza, al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone dei Grigioni, Coira.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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