AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.1999.102
Data decisione, Autorità:
15.03.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00102
MM/sc
Lugano
15 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 ottobre 1999 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 12 luglio 1999 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 2
ottobre 1997, a __________ (1965), all'epoca muratore presso l'Impresa di
costruzioni __________ SA di __________, è penetrato un tondino di ferro
nell'occhio destro, con conseguente rottura del bulbo oculare destro (doc. _ e
_).
Nel
maggio 1998, l'infortunato è stato sottoposto, dapprima, ad un intervento
d'eviscerazione e, successivamente, all'applicazione di una protesi oculare.
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisioni formali 6 ottobre 1998 e 1° aprile 1999,
l'Istituto assicuratore ha assegnato a __________ un'indennità per menomazione
dell'integrità del 35% (doc. _), rispettivamente una rendita degressiva del 20%
dal 1° gennaio 1999 e del 10% dal 1° gennaio 2000 fino al 1° gennaio 2001 (doc.
_).
A seguito
dell'opposizione interposta dal lic. iur. __________ per conto dell'assicurato,
l'__________ ha, il 12 luglio 1999, sostanzialmente confermato il contenuto
della sua prima decisione (doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso, l'assicurato, patrocinato dall'avv. , ha chiesto
che l' venga condannato a versargli una rendita d'invalidità di
durata indeterminata del 27%, "… data dal raffronto fra il reddito
conseguito in qualità di muratore (fr. 56'550.-- annui) con il reddito
conseguito in qualità di magazziniere (fr. 41'600.-- annui) …" (cfr. I, p.
11).
A
supporto della propria pretesa ricorsuale, l'insorgente - fondandosi sul
certificato 27 aprile 1999 della dottoressa _____, __________ presso
l'Ospedale oftalmologico __________ di __________ - ha fatto valere che
l'esercizio dell'attività di muratore non sarebbe più esigibile da un profilo
medico e, pertanto, propone di considerare, quale reddito da invalido, il
guadagno realizzato svolgendo il mestiere di magazziniere presso l' (fr.
41'600 annui).
1.4. In risposta,
l'__________ ha postulato un'integrale reiezione del gravame con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. In replica,
__________ ha chiesto, fra l'altro, che il TCA abbia ad ordinare l'allestimento
di una perizia medica giudiziaria, allo scopo di "… determinare la
capacità lavorativa del Signor __________ nella sua precedente professione come
muratore" (VII).
1.6. Pendente
causa il TCA ha interpellato l'ex datore di lavoro dell'assicurato, allo scopo
d'ottenere dei chiarimenti riguardo alle mansioni che quest'ultimo era chiamato
a svolgere in qualità di muratore (IX).
La
risposta dell'Impresa di costruzioni __________ SA è pervenuta a questa Corte
il 18 novembre 1999 (XII + bis).
Il
ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in data 25 novembre 1999
(XIV), l'______ il 1° dicembre 1999 (XV).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite é soltanto la questione di sapere se é o meno corretto che l’__________
abbia messo __________ al beneficio di una rendita d'invalidità scalare e
limitata nel tempo.
Trattandosi
dell’indennità per menomazione dell’integrità, la decisione formale 6 ottobre
1998 - non essendo stata contestata - é da tempo cresciuta in giudicato.
2.2.1. L'invalidità
è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio.
Così
l'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità nella versione in vigore dal
1.1.1988, ma il medesimo concetto vale negli altri settori delle assicurazioni
sociali.
In questo
senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF: "È considerato invalido chi è
presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o
per un periodo rilevante".
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni deve esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla
salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità
di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti.
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF).
Il grado
d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La giurisprudenza
federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Tuttavia,
se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, di
regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori
all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che
esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa
medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprime una capacità
di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993, U168, p. 100; DTF 114 V 313,
consid. 3b).
2.2.2. Secondo la
giurisprudenza, l’assicuratore può accordare rendite temporanee o degressive
anche se l’art. 18 LAINF non ne fa cenno (RAMI 1986, p. 258ss., consid. 2a;
1987, p. 306, consid. 2; DTF 106 V 48; 109 V 23 consid. 2b; Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p.
105ss.).
Simili
rendite vanno accordate se, al momento della loro fissazione, é già prevedibile
e verosimile che l’incidenza delle affezioni consecutive all’infortunio sulla
capacità di guadagno diminuiranno completamente o in parte in un avvenire più o
meno vicino a causa di assuefazione o adattamento.
L’adattamento
risulta da mutamenti anatomici e, inoltre, dal fatto che le funzioni perse da
un organo sono progressivamente riprese dagli organi vicini. Ad esempio,
un’articolazione completamente bloccata può essere compensata da un’accresciuta
mobilità di altre articolazioni.
L’assuefazione
é, invece, l’attitudine funzionale massima che acquista l’organo leso in ragione
della ripetizione continua di un’attività (Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 370; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 105).
Al
momento in cui la riduzione o la soppressione della rendita prendono effetto, é
ancora possibile verificare l'esattezza delle previsioni iniziali. Tale esame
va fatto tramite l'apertura d'ufficio di una procedura di revisione oppure
mediante la presentazione da parte dell'assicurato di una domanda di revisione
(RAMI 1993 145ss.; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
1995, pag. 128; STFA inedita 15 dicembre 1992 nella causa G.L.M.; STFA inedita
15 dicembre 1995 nella causa G.L.M. consid. 2b).
Trattandosi,
in particolare, delle lesioni oculari, vige una consolidata giurisprudenza
a mente della quale, secondo l'esperienza medica, l'handicap risultante dalla
perdita dell'acuità visiva di un occhio viene generalmente corretto in larga
misura grazie all'assuefazione e all'adattamento dell'interessato e che solo
raramente (in circa il 10% dei casi) causa una diminuzione, peraltro minima,
della capacità di guadagno. In circostanze normali e a condizione che
l'assicurato fornisca prova della buona volontà da lui esigibile, l'adattamento
alla situazione monoculare avviene nel giro di un periodo che, secondo l'età
dell'infortunato, può variare da sei mesi a due anni al massimo. È proprio per
tener conto di tale processo d'adattamento che la prassi prevede l'erogazione
di rendite transitorie (cfr., ad esempio, RAMI1986 U3, p. 258ss.; STFA
27.7.1999 in re M. D. c. INSAI consid. 3a, inedita).
2.3. Ritornando
alla presente fattispecie, __________, a seguito dell'evento traumatico 2
ottobre 1997, ha perso l'occhio destro, sostituito da una protesi.
L'Istituto
assicuratore convenuto l'ha posto al beneficio di una rendita d'invalidità
scalare e limitata nel tempo (20% nel primo anno e 10% nel secondo), facendo
chiaramente riferimento alle indicazioni risultanti dall'esperienza in materia
d'oftalmologia (cfr. consid. 2.2.2.). Ciò è, del resto, pure stato confermato
dalla dottoressa , specialista FMH in oftalmologia presso la
Divisione medica dell' a __________:
"
Der Patient erlitt durch einen Unfall den totalen
Verlust des rechten Auges. Er ist Prothesenträger. Das andere nicht betroffene
Auge ist gesund und weist einen vollen Visus von 100% auf. Der Versicherte
arbeitete als Maurer mit einer Zusatzausbildung, genannt Certificato Typo A.
Die Monokelsituation ansich bedingt keine Arbeitsunfähigkeit.
Die ophthalmologischen Erfahrungen zeigen,
dass ein einseitiger Visusverlust durch Angewöhnung und Anpassung weitgehend
korrigiert werden kann. Die Angewöhnungszeit bis zum Erreichen des
Tiefenschätzungsvermögens, ist je nach Alter unterschiedlich. Laut den
gesetzlichen Strassenverkehrsregeln bedingt die Einäugigkeit keine
Fahruntauglichkeit aber eine Angewöhrungszeit von 3-6 Monaten. Um so weniger
besteht eine Unzumutbarkeit für die meisten beruflichen Tätigkeiten. Die
Erfahrungsstatsachen zeigen, dass die Erwerbsfähigkeit durch den Verlust eines
Auges überraschend selten beeinträchtigt wird. Eine Erwerbseinbusse nach
Verlust eines Auges fehlt meist oder fällt geringfügig aus, nämlich etwa in 10%
aller Fälle.
Das Gesichtsfeld erleidet beim Blick in die
nähe praktisch keine Einschränkung.
Beim Blick in die Ferne lässt es sich durch
eine leichte Kopfbewegung kompensieren.
Stereoskopisches Sehen ist nicht unbedingt mit
Binokularsehen gleichzusetzen. Zur Tiefenlokalisation dient auch die scheinbare
Grösse der betrachteten Objekte, die Linienüberschneidung, die perspektivischen
Verkürzungen, die Verteilung von Licht und Schatten, welche es nach den
erforderlichen Angewöhnungszeit auch beim Einäugigen erlauben, räumlich zu
sehen. Höchstens bei sehr, bzw., rasch wechselnden Arbeitsvorgängen kann sich
ein gewisser Qualitätsunterschied im Tiefensehen auswirken. Beispielsweise bei
Akkordarbeiten am Fliessband oder Ähnlichem.
Gefährliche Arbeit, die jedoch einen erhöhten
Anspruch an die Stereoopsis erfordern sind nicht mehr zumutbar, so z.B. das
Führen von gefährlichen Maschinen wie Kran, Bagger oder Hubstapler, das Lenken
eines Motorfahrzeuges zum gewerbsmässigen Transportieren von Personen. Das
Führen eines privaten Personenwagens ist wie schon erwähnt erlaubt. Arbeiten
auf gesicherten Gerüsten sind zumutbar. Arbeiten auf nicht gesicherten Gerüsten
über Schulterhöhe bzw. über 1,5 m Höhe sind nicht zumutbar. Arbeiten im Tiefbau
sollten möglich sein, Arbeiten in Innenräumen, die gesichert sind, ebenfalls.
Berücksichtigt man diese Einschränkungen, ist unsere Patient als Maurer
ganztags durchaus arbeitsfähig. Die Leistung kann wegen der Monokelsituation
eingeschränkt sein. Die Erfahrung zeigt, dass diese Einschränkung höchstens
10-20% beträgt, terminiert auf 1-2 Jahre. Eine Angewöhnung an die
Monokelsituation erfolgt ca. 4 Monate nach Verlust des Sehens.
Diese Angaben stehen keinesfalls kontradiktär
zum Zeugnis aus dem Hôpital Ophtalmique __________.
Was die Tiefenwahrnehmung und die
Distanzabschätzung betrifft wurde bereits oben erklärt.
Unter der Berücksichtigung der oben erwähnten
Einschränkungen kann der Patient nach einer Eingewöhnungszeit von 4 Monaten
ganztags als Maurer eingesetzt werden.
Seine Leistung dürfte im oben erwähnten Rahmen
wegen der Monokelsituation bis zum Erlangen des Pseudostereosehen eingeschränkt
sein, deswegen gewährt die __________ eine Leistungseinbusse von 10-20%,
terminiert auf 1-2 Jahre." (doc. _)
La tesi
difesa dalla dott.ssa __________ è avversata dalla dott.ssa __________,
__________ aggiunto presso l'Ospedale oftalmologico di __________, a mente
della quale sarebbe assolutamente fuori discussione che l'assicurato possa
tornare a lavorare sui cantieri in qualità di muratore. In effetti, sempre a
detta della dott.ssa __________, appare difficile immaginare __________
confrontato a delle situazioni limite, quali, ad esempio, quelle di lavorare su
ponteggi o su una scala (doc. _).
2.4. Il contenuto
del referto 27 aprile 1999 della dott.ssa __________ (doc. _), non permette a
questa Corte di pervenire alla conclusione che __________ non sarebbe più in
grado di riprendere l'originaria attività di muratore. Infatti, la sua opinione
non può, ovviamente, bastare a porre in dubbio quella più generalmente diffusa
secondo cui gli infortunati che lamentano un danno alla salute analogo a quello
di cui l'assicurato è portatore riescono, di regola, a recuperare, per
assuefazione ed adattamento, le facoltà originarie.
Ciò
nondimeno, il TCA non ha ignorato il fatto che l'applicazione della succitata
giurisprudenza é limitata a quelle attività che non richiedono esigenze
visive elevate o una vista stereoscopica piena e non implicano la permanenza in
situazioni esposte come tetti o ponteggi, l'utilizzazione di veicoli pericolosi
o l'esecuzione di movimenti di precisione (cfr. STFA 27.7.1999 succitata)
ed ha, in questo senso, interpellato l'ex datore di lavoro di __________ allo
scopo di chiarire la natura delle mansioni che quest'ultimo era chiamato a
svolgere nel quadro della professione di muratore (IX).
Per conto
dell'Impresa di costruzioni __________ SA ha risposto il gestore tecnico,
__________, il quale ha dichiarato d'aver personalmente diretto alcuni dei
cantieri in cui aveva, a suo tempo, lavorato il qui ricorrente. In merito
all'attività concretamente svolta dall'assicurato, __________ ha affermato
quanto segue:
"b) l'attività di muratore esercitata a suo tempo dal
__________ non comportava l'esecuzione di lavori sui tetti. Prevedeva invece
saltuariamente l'esecuzione di lavori su impalcature;
c) per prevenire incidenti su impalcature la __________ SA
applicava ed applica tuttora l'Ordinanza concernente la prevenzione degli
infortuni nei lavori di costruzione dell'8 agosto 1967. In particolare
rispettava e rispetta quanto statuito nel capitolo 2 "ponteggi"."
(cfr. XII bis).
Alla luce
di quanto precede, non si può che concludere che l'attività di muratore
esercitata da __________ presso il suo ex datore di lavoro, non comportava
delle situazioni di potenziale pericolo, pur considerando la perdita totale
della facoltà visiva all'occhio destro. Pertanto, a mente del TCA - in
considerazione anche della ancor giovane età dell'assicurato (1965), fattore
questo che nell'ipotesi di perdita del visus di un occhio incide favorevolmente
sulla facoltà di adattamento e, quindi, sulla capacità lavorativa (cfr. RAMI
1986 U3 p. 261 consid. 3a; STFA 15.12.1992 in re M., inedita) - non si
giustifica di porre l'insorgente al beneficio di una rendita d'invalidità a
carattere permanente, neppure di minima entità.
Tale
conclusione si rivela, peraltro, essere conforme - oltre che alla suddetta
sentenza pubblicata in RAMI 1986, riguardante un assicurato esercitante la
professione di muratore - alla recentissima pronunzia 27 luglio 1999 (cfr. doc.
51), in cui il TFA ha confermato la decisione mediante la quale l'Istituto
assicuratore convenuto aveva riconosciuto una rendita d'invalidità del 10% -
limitata a due anni - ad un operaio/magazziniere totalmente privato dell'acuità
visiva all'occhio destro. La nostra Corte federale ha, in quell'occasione,
ritenuto determinante - oltre la ancor giovane età dell'interessato - proprio
la circostanza che la professione d'operaio/magazziniere non richiede esigenze
visive elevate o una vista stereoscopica piena e non implica la permanenza in
situazioni esposte come tetti o ponteggi, l'utilizzazione di veicoli pericolosi
o l'esecuzione di movimenti di precisione (cfr. consid. 3b).
A questo
punto, lo scrivente TCA non può, ovviamente, fare propria la tesi difesa
dall'insorgente, secondo cui il grado d'invalidità andrebbe stabilito
raffrontando il reddito che egli avrebbe conseguito continuando ad esercitare
la professione di muratore (reddito da non invalido) con quello effettivamente
realizzato lavorando in qualità di magazziniere presso l'__________ (reddito da
invalido).
Tale
approccio avrebbe potuto entrare in linea di conto soltanto nella misura in cui
__________ fosse stato in grado di meglio valorizzare la sua restante capacità
lavorativa, esercitando un'attività alternativa a quella di muratore (quale, ad
esempio, quella di magazziniere), ciò che non è però il caso. Al proposito, è
ancora utile rammentare che, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato
deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di
guadagno (STFA 10.9.1998 in re S. inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996
U240 p. 96; SVR 1995 UV35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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