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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.12
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
35.99.00012
grw/tf
Lugano
4
gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 1 febbraio 1999 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 29 ottobre 1998 emanata da
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, - che, con ricorso 1.2.1999,
__________ __________i, rappr. dall'avv. __________ __________, ha chiesto
l'annullamento della decisione su opposizione emanata il 29.10.1998 __________
e la condanna dell'istituto "ad assumere il caso notificatogli del 27
maggio 1997 alla stregua di un infortunio e quindi ad erogare all'assicurato
tutte le prestazioni di legge" (I);
-
che, con risposta
10.2.1999, __________ ha postulato la reiezione del gravame (III);
-
che, con atto 20 agosto
1999, il patrocinatore dell'assicurato ha comunicato quanto segue al TCA:
" Con riferimento alla pratica
di cui a margine ed alla richiesta del 16 corrente le comunico che soltanto
negli scorsi giorni ho saputo che la __________, a modifica della precedente
decisione, ha versato indennità soltanto fino al 25 ottobre 1988, chiudendo in
seguito il caso.
Il signor
__________ mi ha comunque autorizzato a ritirare il ricorso, per cui la
procedura nei confronti __________ può essere stralciata."
(VII);
- che, il 25 novembre 1999,
il patrocinatore dell'assicurato ha precisato di ritirare anche l'istanza per
la concessione dell'assistenza giudiziaria (X);
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna
Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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