AIUTO
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Numero d'incarto:
35.1999.131
Data decisione, Autorità:
07.08.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00131
grw/nh
Lugano
7 agosto 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 dicembre 1997
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 18 settembre 1997
emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
in relazione al caso:
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel luglio
1996 __________ (1952) - iscritto alla disoccupazione dal 4.6.1996 al 15.1.1997
(XIII) - é rimasto vittima, al proprio domicilio, di una caduta: la sedia su
cui era salito per cambiare una lampadina si é rotta e lui è rovinato a terra.
Il dott.
__________, consultato dall’infortunato il 9.7.1996, ha diagnosticato una
contusione alla spalla destra ed ha attestato un’incapacità lavorativa totale
protrattasi sino al 13.11.1996.
1.2. L’infortunio
é stato notificato all’__________, assicuratore LAINF per i disoccupati, e alla
__________, assicuratore LAINF del Ristorante __________ presso cui
l'infortunato era stato indirizzato dall'Ufficio regionale di collocamento di
__________ (XIII).
Entrambi
gli assicuratori hanno negato il loro obbligo contributivo.
L’__________
affermando che l’assicurato, al momento dell’infortunio, percepiva un guadagno
intermedio dal __________.
La
__________ affermando che l’infortunato si trovava presso il __________ su
invito dell’Ufficio del lavoro senza, però, svolgere alcuna attività .
1.3. Contro la
decisione dell’__________ la __________ e l’infortunato hanno presentato
tempestive opposizioni che sono state respinte con decisione su opposizione
18.9.1997.
1.4. Con ricorso
11.12. 1997, la __________, rappr. dall’avv. , ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione e la condanna dell'
all'assunzione dell'infortunio menzionato.
In
risposta, l’__________ ha postulato la reiezione del gravame riaffermando che
é la __________ ad essere tenuta ad erogare prestazioni.
1.5. Con sentenza
17.8.1998, il TCA ha dichiarato irricevibile il ricorso ed ha trasmesso gli
atti alla Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione contro
gli infortuni.
1.6. Ritenuto che
in un caso analogo al presente, il TFA, con sentenza 24.8.1999 ( STFA 24.8.1999
in re Winterthur c. Vodese Assicurazioni e c. Commissione federale di ricorso
in materia di assicurazione contro gli infortuni) ha stabilito la competenza
del TCA, la Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione contro
gli infortuni, con comunicazione 25.11.1999, ha rinviato gli atti allo
scrivente TCA rilevando quanto segue:
"
Con pronunzia del 17 agosto 1998, il Tribunale
cantonale delle assicurazioni ha dichiarato irricevibile il ricorso della
__________ ed ha trasmesso la pratica alla commissione federale di ricorso in
materia di assicurazione contro gli infortuni. Da parte nostra abbiamo sospeso
in modo informale la causa in attesa che il Tribunale federale delle
assicurazioni si pronunciasse nell'ambito di un caso simile, nel quale ci
avevate rinviato l'incarto (Winterthur-Assicurazioni contro Vodese
Assicurazioni nella causa_______________). Con sentenza del 24 agosto 1999 (U
81/97), il TFA ha finalmente deciso che la pratica doveva esservi sottoposta,
considerando in sostanza che i Tribunali cantonali sono competenti per stature
in merito ai ricorsi contro una decisione su opposizione di un assicuratore che
contesta il suo obbligo di fornire prestazioni invocando la responsabilità di
un altro assicuratore.
Nella
specie si è quindi verificato quanto indicato dal TFA, poiché la __________
ricorre contro una decisione su opposizione della __________ del 18 settembre
1997, nella quale quest'ultima conferma il suo rifiuto di accordare prestazioni
ad __________. Ne consegue che, alla luce di questa giurisprudenza, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni è l'autorità competente per statuire
nel presente caso. Vi rimettiamo pertanto il relativo incarto.
Preciso
inoltre che le parti sono state informate, con lettera del 18 ottobre 1999, dell'intenzione
della scrivente Commissione di ricorso di ritrasmettervi l'incarto e che le
stesse non si sono opposte."
(I in inc.
35.99._)
1.7. Nel ricorso
presentato l'11.12.1997, la __________ aveva, in particolare, fatto valere
quanto segue:
"
Contro tali asserzioni, la __________ interpone
tempestivo ricorso in quanto dalle indagini esperite dalla medesima, secondo
quanto espressamente dichiarato dal signor __________, responsabile della
__________, il __________ non prestò mai alcun servizio presso il citato
esercizio pubblico prima del 5 luglio 1997.
…
Il __________ fece atto di presenza
presso il citato esercizio pubblico solo dal 5 all'8 luglio 1996, data dopo la
quale egli sparì senza lasciare alcun recapito o traccia.
Si osserva che nel formulario
d'infortunio inviato alla __________, il __________ specificò che la data
dell'infortunio era stato il 2 luglio 1996: tale affermazione fu convalidata
dal dott. __________, il quale, nella compilazione del relativo certificato
medico, diagnosticò un'incapacità lavorativa del 100% dal 2 luglio 1996.
Ne consegue che, ipotizzando che la
data esatta dell'infortunio sia realmente quella indicata nel citato
formulario, che ha costituito del resto il primo atto ufficiale, la ricorrente
non potrebbe in alcun modo intervenire in qualità di assicuratore LAINF, poiché
il __________ in quel periodo non era al servizio del __________.
L'ipotesi secondo cui l'assicurato si
sarebbe infortunato il 6 luglio 1996 non può per contro reggere ad un'attenta
analisi delle dichiarazioni delle parti.
In particolare, i responsabili del
__________ hanno dichiarato che egli si presentò da loro dal 5 all'8 luglio
1996, ragione per la quale, se effettivamente si fosse infortunato il 6 luglio,
egli non sarebbe certamente quasi potuto presentarsi sul posto né l'indomani,
né l'8 luglio successivo, ritenuto che a seguito dell'infortunio, secondo il
certificato medico, egli era stato dichiarato inabile al lavoro nella misura
del 100%.
Presupponendo che si debba prestare
maggior fede ai certificati medici, non v'è chi non veda come le dichiarazioni
del __________ non possano essere ritenute sostenibili o attendibili.
Infatti, se fosse vera la tesi del
__________, secondo la quale egli si sarebbe infortunato il 6 luglio 1996
risultando da quella data inabile al lavoro al 100%, mal si comprenderebbe
allora come egli avrebbe potuto presenziare i giorni successivi all'infortunio.
…
Qualora, infine, si volesse sostenere
la tesi di un infortunio avvenuto l'8 luglio 1996, l'intervento della ricorrente
non sarebbe in ogni modo dato in quanto il __________ non ha svolto alcuna
attività lucrativa ritenuto che da un controllo delle schede salariali si
evince chiaramente che egli non ha mai percepito alcun salario, neppure
intermedio da parte del __________; in altre parole egli non è mai risultato
nel libro paga del citato ristorante , anche e soprattutto perché egli né vi ha
mai lavorato , né, del resto, vi ha mai preteso alcunché per la sua presenza in
quel luogo destinata a capire se l'attività per la quale egli era stato
proposto gli sarebbe stata confacente.
Egli dunque non si trovava nemmeno
presso il Ristorante per uno stage di formazione, per cui non sono date le
premesse legali per richiedere l'intervento della ricorrente quale assicuratore
LAINF
… " (I in inc. 35.97._ pag. 4 e 5)
1.8. Delle
argomentazioni sollevate dall'__________, nella risposta con cui ha postulato
la reiezione del gravame interposto dalla __________, diremo, se del caso
dettagliatamente, in seguito.
Qui
segnaliamo soltanto che l'assicuratore convenuto sostiene quanto segue:
"
…L'infortunio avvenne il 6 luglio 1996 alle ore
9 del mattino (doc _).
…
Visto il rapporto di lavoro tra il
__________ e il __________ esistente al momento dell'infortunio, l'__________
risulta essere incompetente come assicuratore LAINF dei disoccupati.
…
Vero il fatto dell'esistenza della
scheda salariale del mese di luglio del __________ rilasciata dal __________ (doc
_)
Vero il guadagno intermedio conseguito
dal __________ anche se non corrisposto.
…" (…)
Considerato in diritto
2.1. In forza dell'art
3 cpv. 1 LAINF, l'assicurazione contro l'infortuni inizia il giorno in cui il
lavoratore comincia o avrebbe dovuto cominciare l'attività in forza
dell'assunzione, in ogni caso però dal momento in cui egli s'avvia al lavoro.
Giusta l'art
3 cpv. 2 LAINF, l'assicurazione termina allo spirare del 30° giorno susseguente
a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario.
2.2. L'art. 2
dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati in
vigore dal 1° gennaio 1996 (in seguito: Ord) prescrive che coloro che
adempiono i presupposti per il diritto all'indennità di disoccupazione (art. 8
LADI) o che riscuotono indennità di disoccupazione (art. 29 LADI) devono essere
assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni presso l'______.
Secondo l'art
3 cpv. 1 Ord , l'assicurazione inizia il giorno in cui, per la prima volta, il
disoccupato adempie le condizioni di cui all'art 8 LADI o riceve le indennità
di cui all'art 29 LADI.
Per il
cpv. 2 di detto articolo, invece, l'assicurazione termina il 30° giorno
successivo al giorno in cui, per l'ultima volta, il disoccupato adempie le
condizioni di cui all'art 8 LADI o ha ricevuto l'indennità di cui all'art 29
LADI.
L'art 6 Ord
precisa, al cpv. 1, che, se l'assicurato è un lavoratore dipendente che
consegue un guadagno intermedio, in caso di infortuni professionali, spetta
all'assicuratore dell'azienda interessata versare l'indennità.
Il cpv. 2
dell'art 6 Ord precisa che, se in caso di guadagno intermedio interviene
l'assicurazione contro gli infortuni non professionali, l'assicuratore
dell'azienda interessata versa le corrispondenti indennità per gli infortuni
non professionali che si verificano nei giorni in cui il disoccupato percepisce
o avrebbe percepito un guadagno intermedio.
Ai sensi dell'art
24 LADI, è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da
un'attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene
entro un periodo di controllo.
2.3. Dagli atti
contenuti nell'incarto __________ o acquisiti dal TCA risultano appurate le
seguenti circostanze:
-
__________ ha controllato la
disoccupazione dal 4 giugno 1996 al 15 gennaio 1997 (XIII).
-
__________, collocatore dell'URC
di __________ ha proposto, alla fine del mese di giugno 1996, a __________ di
svolgere l'attività di cuoco-aiuto cucina. Questo è quanto ha dichiarato al
proposito il collocatore stesso alla __________:
" Ho
avuto il colloquio con il signor __________, in cerca di un cuoco-aiuto cucina,
il 28.06.1997 (recte:1996) e ho convocato per il pomeriggio stesso il sig.
__________ che si è incontrato quel pomeriggio con il sig. __________ (presso
il __________)
In data
8.7.1997 (recte: 1996) il sig. __________ ha annunciato ufficialmente un posto
vacante (E 369515), comunicando che il signor __________ aveva lavorato dal
5.07.97 al 8.7.1997 (recte: 1996), poi era sparito (cfr allegato).
Il
certificato conferma che il sig. __________ dal 9.07.97 (recte: 96) era
inabile" (XIII)
-
il signor __________ ha
sottoscritto una scheda di salario agli atti sub doc _ () In tale scheda si
legge che __________ era occupato come cuoco dal 1.7.1996 con un salario lordo
di fr. 4.000.- . In tale scheda sono, poi, precisate tutte le deduzioni dal salario
e l'importo netto di salario (fr. 2981,70)
-
Nel certificato di controllo
dell'assicurazione disoccupazione, i giorni dal 1 al 5 luglio 1996 sono stati
timbrati con il numero 4: ciò significa che per gli organi dell'assicurazione
disoccupazione, in quei giorni, __________ non era soggetto all'obbligo di
controllo in quanto percepiva un guadagno intermedio (cfr doc _)
-
__________, residente a
__________, __________, ha acquistato un abbonamento mensile per il percorso in
autopostale della tratta Brissago-Ascona valido per il periodo 3 luglio - 2
agosto 1996 (abbonamento in originale contenuto nell'incarto _)
-
nell'annuncio di infortunio (doc
_) sottoscritto dal __________, viene indicato, in particolare, come data
d'entrata nell'impresa del __________ il "5.7.96" e che, prima
dell'infortunio, questi ha lavorato per l'ultima volta nell'impresa
"l'8.7.96 ore 21.oo"
2.4. Secondo
quanto stabilito dall'art 320 cpv. 2, il contratto di lavoro - che non è
sottomesso ad alcuna esigenza di forma, (art 320 cpv. 1 CO) - è reputato
concluso quando il datore di lavoro accetta per un tempo determinato
l'esecuzione di un lavoro che, in funzione delle circostanze, non deve essere
fornito che in contropartita di un salario.
La
presunzione posta dall'art 320 cpv. 2 CO è irrefragabile quando la
remunerazione appare essere l'unico o principale motivo della prestazione di
lavoro (DTF 113 II 414 ).
Nell'ambito
delle assicurazioni sociali, il giudice ritiene accertati, salvo disposizione
contraria della legge, quei fatti che, pur non potendo essere stabiliti in
maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioé quelli che
presentano un grado di verosimiglianza preponderante.
Non é,
quindi, necessaria la prova certa dell'esistenza di un fatto o di una
circostanza.
Fra tutti
gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere quelli che sembrano
più probabili, ricordando che non esiste, nel diritto delle assicurazioni
sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero
statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (DTF 115 V 142 consid 8b; 113 V
312 consid 3a e 322 consid 2a; 112 V 32 consid 1a; RCC 1986 p. 201 consid 2c;
1984 p. 468 consid 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 p. 21; 1984 p. 269 consid 1; STFA
27.8.1992 in re M).
Valutate
secondo il principio della verosimiglianza preponderante, le circostanze surricordate
non possono che portare ad una conclusione: fra il __________ e __________ è
venuto in essere un contratto di lavoro.
Non può
essere interpretata in modo diverso la presenza di __________ al __________,
presenza ammessa dal responsabile almeno per i giorni dal 5 all'8 luglio 1996 (cfr
dichiarazione fatta all'URC, doc _).
E' vero.
Il responsabile del ristorante e la cassa convenuta minimizzano la portata di
tale presenza: "da noi non ha svolto mansioni specifiche" (doc _),
"il __________ fece atto di presenza" (I pag. 4).
Questi
tentativi di banalizzazione non bastano, però, a togliere fedefacenza alle
circostanze surricordate: la presenza continuata - anche solo circoscritta ai
giorni ammessi dal datore di lavoro - non ha alcuna giustificazione se non
inserita nell'ambito di un rapporto di lavoro.
Nemmeno
convince la tesi sostenuta dal __________ secondo cui la scheda salario
"doveva servire unicamente a rendere un quadro di quello che doveva essere
il suo salario qualora lo stesso avesse iniziato effettivamente la sua attività
presso di noi" (doc _). Per "dare un quadro" delle condizioni
salariali non è necessario compilare una scheda con i dettagli indicati in
quella agli atti sub doc _, né è necessario che detta scheda sia sottoscritta
dal datore di lavoro. In realtà, l'allestimento di tale scheda di salario ha
avuto un significato ben diverso di quello che ora una parte le vuole
attribuire.
Esaminate
nel loro complesso, tutte le circostanze suindicate portano univocamente a
concludere che v'è stata conclusione di un contratto di lavoro e che tale
contratto è stato, per un tempo determinato, adempiuto dal lavoratore.
Il
__________ ha preso contatto, su segnalazione del collocatore __________ con il
__________. La presenza del __________ al ristorante __________ e
l'allestimento di una scheda salario non possono che far concludere che le
parti sono giunte ad un accordo relativamente alla conclusione di un contratto
di lavoro.
Che, poi,
l'attività del __________ non abbia soddisfatto le aspettative del __________ -
come sembra essere stato il caso - è una questione irrilevante: essa avrebbe,
eventualmente, potuto portare ad una rescissione del contratto di lavoro da
parte del datore di lavoro. Ma non avrebbe avuto alcuna incidenza sulla sua
conclusione che si era già perfezionata.
Il
contratto di lavoro è chiaramente venuto in essere e il __________ ha, in
conseguenza di ciò, lavorato per alcuni giorni presso il __________.
Altrettanto
irrilevante per la questione della conclusione del contratto di lavoro è il
fatto che il __________ non abbia percepito alcuna remunerazione: la
remunerazione era stata concordata - ne è prova irrefutabile la scheda salario
- e, pertanto, non si può che concludere che, vista l'ammissione del datore di
lavoro, il __________ è ancora creditore nei suoi confronti del salario.
La
determinazione dell'inizio dell'attività lavorativa è pure contestata.
Secondo
quanto ammesso dal __________, l'attività del __________ presso il __________
avrebbe avuto inizio il 5 e sarebbe terminata l'8 luglio 1996.
L'__________
- basandosi sulle dichiarazioni fatte dal __________ al suo ispettore (doc _) -
afferma, invece, che il __________ ha iniziato a lavorare per il __________ il
29.6.1996.
Gli atti
confortano sostanzialmente la tesi sostenuta dall'assicuratore convenuto.
In
effetti, dal certificato di controllo della disoccupazione (doc _) si evince
che l'attività che ha procurato (o avrebbe dovuto procurare) un guadagno
intermedio al __________, è cominciata il 1°.7.1999 o nei giorni immediatamente
precedenti (il 29.6.1999 non è segnato poichè si trattava di un sabato).
Questa
tesi appare confermata anche da quanto dichiarato da __________ che, nella
dichiarazione sottoscritta il 27 marzo 1997 (doc 24 A e VII2), afferma quanto
segue:
"
Io sottoscritto, __________, 1976, ____________,
dichiaro che agli inizi di luglio del 1996 (non posso dire esattamente in che
giorni) ho portato con la mia automobile il signor __________ a __________, al
__________ e sono andato a riprenderlo alla sera.
Mi è capitato di arrivare a prenderlo
in anticipo, quando ancora non aveva terminato il suo lavoro e in quella
occasione ho potuto vederlo in attività." (doc _)
L'inizio
dell'attività del __________ alla fine di giugno o al 1° di luglio appare,
peraltro, come la circostanza più verosimile: il collocatore ha affermato che
il __________ aveva annunciato un posto vacante il 28.6.1996 e che lo stesso
giorno il __________ si era incontrato con lo stesso __________. In simili
circostanze, la cosa più verosimile è che il __________ abbia subito iniziato
l'attività: si vede male un ristorante con l'effettiva esigenza di un aiuto-cuoco
lasciare vacante il posto, nonostante abbia a disposizione una persona disposta
a lavorare, per una settimana senza motivo.
In queste
condizioni, tutto ben considerato, lo scrivente TCA ritiene accertato che il
__________ abbia iniziato la sua attività lavorativa presso il __________ il 29
giugno 1996.
Pertanto,
in applicazione dei principi enunciati al consid. 2.1., a partire da tale data
ha avuto inizio il rapporto assicurativo fra il __________ e la __________.
2.5. Secondo la
cassa ricorrente, l'infortunio sarebbe avvenuto il 2 luglio 1996: la __________
fonda tale sua affermazione sul fatto che tale data è stata indicata come
giorno dell'infortunio nell'annuncio d'infortunio LAINF per disoccupati (doc _)
e che essa è pure riportata nel certificato medico LAINF sottoscritto dal
dott. __________ (doc _).
L'__________
sostiene, invece, che l'infortunio è avvenuto il 6.7.1996.
Gli atti
contenuti nell'incarto contengono indicazioni fra loro divergenti.
Nel doc.
_ (annuncio d'infortunio LAINF per disoccupati) è stata dapprima indicata come
data dell'infortunio il giorno 2.7.1996. Tale indicazione è stata, però,
cancellata e corretta con l'apposizione della data "8.7.1996":
questa correzione è stata fatta, apparentemente, da una dipendente della
__________.
Parimenti,
nel doc. _ (formulario inviato dall'__________ a ) la data 2.7.1996 è
stata corretta, a mano dal destinatario, con l'indicazione
"8.7.1996". La correzione è stata, in un primo tempo, recepita dall'
che, in seguito, ha identificato l'infortunio occorso al __________ come
"infortunio no 10.25099.96.2 dell'8.7.1996 (cfr., doc. ). In seguito,
però, l'_________ ha modificato tale denominazione indicando il 6.7.1996 come
data dell'infortunio (cfr. ad es. doc. _): probabilmente sulla scorta del
verbale sottoscritto dall'ispettore __________ (doc. _).
Successivamente,
lo stesso assicurato ha sottoscritto lettere ed istanze in cui veniva indicato
il 6.7.1996 come data dell'infortunio (cfr., ad esempio, doc. _, opposizione
presentata contro la decisione formale 11.11.1996 della __________). In
particolare, nel questionario sull'infortunio LAINF della ______ (doc. _)
sottoscritto da __________ si legge quanto segue:
" Ho
iniziato il lavoro al rist. __________ il 29.6.96 e ho lavorato fino alle ore
21.30 del 5 luglio (il 6 ho avuto l'infortunio). Subito dopo l'infortunio mia
moglie ha avvisato telefonicamente il datore di lavoro" (doc. _ pag. 2)
L'indicazione
del 2.7.1996 come data dell'infortunio la si ritrova nel doc. _(certificato
medico LAINF sottoscritto dal dott. __________ che non è stato possibile
sentire essendo egli, ora, irreperibile).
Va, a
questo proposito, rilevato che la prima consultazione del medico è il 9.7.1996
(doc ). Questa circostanza sembra avvalorare la tesi sostenuta dall'_________:
non è, infatti, verosimile che l'assicurato, con una forte contusione della
spalla che senz'altro doveva essere piuttosto dolorosa, abbia atteso quasi una
settimana (ciò che sarebbe avvenuto se l'infortunio fosse capitato il 2.7.1996)
prima di rivolgersi ad un medico.
In
quest'ottica, l'indicazione dell'8.7.1996 (nei primi due documenti) come data
dell'infortunio può essere spiegata come un'errata comprensione della domanda,
frutto di una confusione con i criteri applicati dalla cassa di disoccupazione
che, nel certificato di controllo, non appone timbri nei due giorni del fine-settimana
(il 6.7.1996) ed ha concretamente iniziato ad apporre il timbro "2"
(corrispondente a "Infortunio, ospedale, maternità") soltanto a
partire dall'8.7.1996.
La
questione a sapere se l'infortunio è avvenuto il 2 o il 6 luglio 1996 può,
comunque, rimanere aperta: infatti, sia in un caso che nell'altro l'obbligo
contributivo della __________ risulta dato essendo accertato che il rapporto
assicurativo con l'istituto ricorrente è giunto in essere il 29.6.1966 (o, al
più tardi, il 1°.7.1996).
Pertanto,
in forza dell'art 3 LAINF e 6 Ord, tenuto ad assumerne le conseguenze e ad
erogare, per esso, le prestazioni assicurate è la __________, assicuratore
infortuni del Ristorante __________.
Correttamente,
perciò, l'__________ ha negato il proprio obbligo contributivo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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