AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.1999.21
Data decisione, Autorità: 16.07.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 35.99.00021
mm/sc
Lugano 16 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 1999 di
__________, rappr. da: __________
contro
la decisione del 3 dicembre 1998 emanata da
__________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. __________ __________, alle dipendenze, sin dal 1984, della ditta __________ __________ SA di __________ in qualità di manovale-autista, é rimasto vittima di numerosi infortuni - 29 maggio 1985, 16 gennaio 1986, ottobre 1993, 20 novembre 1995 e 23 agosto 1996 - interessanti diverse parti del corpo.
Tutti i casi sono stati assunti __________, che ha pure regolarmente versato le prestazioni assicurative.
1.2. Con decisione formale 1° dicembre 1997, l’Istituto assicuratore - sentito il parere del proprio medico di circondario - ha negato ad __________ __________ tanto il diritto alla rendita d’invalidità quanto quello all’indennità per menomazione dell’integrità (doc. __________ - inc. __________ II).
1.3. Con opposizione 9 dicembre 1997/30 gennaio 1998, l’assicurato, rappresentato dal Sindacato ____, ha sostenuto che i postumi infortunistici lamentati causerebbero uno scapito di rendimento d’almeno il 25% nella sua originaria attività lavorativa. Egli ha, inoltre, postulato l’esecuzione d’ulteriori accertamenti specialistici, allo scopo di chiarire l’eziologia dei disturbi al rachide lombare (doc. __________- inc. __________ II).
1.4. Dopo aver interpellato il dottor __________, attivo presso la Divisione medica a __________, __________ é parzialmente ritornato sui suoi passi, nel senso che, con decisione formale 24 ottobre 1998, ha assegnato ad __________ __________ una rendita d’invalidità del 15% a contare dal 1° aprile 1997 (doc. __________- inc. __________ II).
1.5. Avverso quest’ultima decisione formale, l’assicurato, sempre patrocinato dal __________I, ha interposto opposizione, pretendendo, sulla base di una perizia medica di parte, il riconoscimento di una rendita d’invalidità e di un’IMI, d’entità indeterminata (doc. __________- inc. __________ II).
1.6. Con l’impugnata decisione 3 dicembre 1998, __________ ha, da un lato, dichiarato irricevibile la pretesa tendente ad ottenere l’IMI e, dall’altro, respinto nel merito l’opposizione presentata dall’assicurato (doc. __________- inc. __________ II).
1.7. Con tempestivo ricorso __________ __________ ha chiesto il riconoscimento di una rendita d’invalidità del 35% nonché di un’indennità per menomazione dell’integrità di uguale grado (I).
A supporto delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha prodotto un referto redatto dal dottor __________ (doc. E), sul cui contenuto si discuterà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.8. __________, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del gravame (III). Circa le argomentazioni sviluppate dall’assicuratore LAINF convenuto a sostegno delle proprie tesi si dirà successivamente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza ( ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Preliminarmente - prima d’affrontare la problematica riguardante il grado d’invalidità - questa Corte ritiene di doversi chinare sulla questione a sapere se i disturbi alla schiena di cui soffre __________ __________ sono o meno di competenza __________.
2.3. Disturbi alla schiena: causalità con gli infortuni assicurati?
2.3.1. Giusta l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d’infortunio professionale, d’infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.3.2. Giusta l’art. 10 LAINF, l’assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d’infortunio e, se parzialmente o totalmente incapace al lavoro, all’indennità giornaliera in forza dell’art. 16 LAINF.
Inoltre, a norma dell’art. 18 LAINF, l’assicurato invalido a seguito d’infortunio ha diritto alla rendita d’invalidità.
2.3.3. Va comunque ricordato che presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.3.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51 - 53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286; DTF 117 V 365 i.f.).
2.3.5. Ritornando al caso di specie, dalle tavole processuali emerge che __________ __________ - durante il periodo maggio 1985-novembre 1995 - é rimasto vittima di ben tre infortuni interessanti il rachide lombare.
Il primo evento traumatico ha avuto luogo il 29 maggio 1985: l’assicurato é scivolato dentro uno scavo, riportando una contusione a livello lombare (doc. __________ e 2 - inc. __________ III). __________ __________ - che ha beneficiato di semplici cure conservative - ha presentato un’inabilità lavorativa totale dal 29 maggio al 23 giugno 1985 e parziale dal 24 al 30 giugno 1985 (doc. __________ - inc. __________ III). A contare dal 1° luglio 1985, il caso ha potuto essere chiuso senza alcun postumo residuale.
In data 16 gennaio 1986, l’insorgente é rimasto vittima di una caduta sul cantiere, a seguito della quale si é procurato, nuovamente, una contusione lombare (doc. 2 - inc. __________ IV). Vista la modesta entità del danno lamentato, l’assicurato é stato dichiarato totalmente abile al lavoro dal proprio medico curante già a decorrere dal 28 gennaio 1986 (doc. __________ - inc. __________ IV).
L’ultimo infortunio alla schiena risale al 20 novembre 1995, allorquando __________ __________ ha urtato il rachide lombo-sacrale contro un furgone che stava scaricando (doc. __________ e 9 - inc. __________ V). Il ricorrente ha potuto riprendere ad esercitare il proprio lavoro a far tempo dal 4 dicembre 1995 (doc. __________ e __________- inc. __________ V).
Improvvisamente, nell’ottobre 1997, l’insorgente ha informato __________ circa l’apparizione di disturbi alla schiena (doc. __________- inc. __________ II), e ciò sebbene il suo medico curante, solo qualche giorno prima, non ne avesse fatto la benché minima menzione (cfr. doc. __________ - inc. __________ II: certificato 24.9.1997 del dottor __________ __________ __________, in cui si riferisce soltanto di una “riacutizzazione iperalgica al braccio ed alla spalla destra ...”).
In data 18 novembre 1997, __________ __________ é così stato sottoposto, da parte __________, a degli accertamenti radiologici riguardanti il rachide lombare, accertamenti che hanno permesso d’evidenziare, segnatamente, uno stato dopo malattia di Scheuermann a livello del passaggio toraco-lombare ed una riduzione dell’interspazio L5-S1 per discopatia condrotica (doc. __________ - inc. __________ II).
In occasione della visita medica di chiusura del 18 novembre 1997, il medico di circondario __________I, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia, ha confermato la presenza di una “... lieve lombalgia su base di un morbo di Scheuermann toraco-lombare” (doc. __________ - inc. __________ II), sottolineandone la natura squisitamente morbosa.
Prima di procedere all’emanazione della decisione 24 agosto 1998 - dando così seguito alla richiesta formulata dall’assicurato in sede d’opposizione (cfr. doc. __________ - inc. __________ II) - l’Istituto assicuratore convenuto ha sottoposto l’intera fattispecie alla propria Divisione medica a __________ e, specificatamente, al dottor __________, spec. FMH in chirurgia.
Queste le sue considerazioni in merito all’eziologia dei disturbi alla schiena di cui soffre __________ __________:
" Der Versicherte erlitt 1985 und 1986 je eine lumbale Kontusion mit Arbeitsniederlegung von einem Monat respektive 10 Tagen.
Am 20.11.1995 erlitt der Versicherte eine lumbosakrale Kontusion, welche eine volle Arbeitsniederlegung für 10 Tage erforderte, danach konnte der Versicherte seinem angestammten Beruf wieder uneingeschränkt nachgehen.
Anlässlich der kreisärztlichen Untersuchung vom 18.11.1997 durch Dr. __________ klagte der Versicherte über ständige Schmerzen im Lumbalbereich.
Die Röntgenaufnahmen vom 18.11.1997, angefertigt im Studio di diagnostica per immagini FMH, Dr. __________ in Bellinzona zeigen keine traumatisch bedingten Veränderungen sondern Residuen einer durchgemachten Scheuermann'schen Erkrankung sowie leichtere osteochondrotische Veränderungen, insbesondere im Bewegungssegment L5/S1.
Es stellt sich nun die Frage, ob die geklagten Lumbalgien mit kaum eingeschränkter Beweglichkeit auf die drei Unfälle mit Kontusion der Lendenwirbelsäule respektive des lumbosakralen Überganges zurückzuführen sind.
Das unfallmedizinische Ärzteteam der __________ hat im Jahre 1994 eine Zusammenstellung der gängigen Lehrmeinung bezüglich Prellung, Verstauchung oder Zerrung der Wirbelsäule gemacht, aus welcher klar hervorgeht, dass nach solchen Verletzungen in der Regel 6 Monate bzw. bei degenerativen Veränderungen spätestens ein Jahr nach dem Unfall der Zustand der Wirbelsäule soweit wieder hergestellt ist, wie er auch dann wäre, wenn sich der Unfall niemals ereignet hätte, was einem Status quo sine entspricht; diese Lehrmeinung wird von verschiedensten Wirbelsäulenexperten aus der Schweiz und dem Ausland untermauert, was im beiliegenden Text nachgelesen werden kann.
Man kann also sagen, dass aufgrund radiologisch fehlender Traumaresiduen im November 1997, also 2 Jahre nach der letzten lumbalen Kontusion, die vom Versicherten geklagten Lumbalgien mit allergrösster Wahrscheinlichkeit nicht mehr als unfallkausal anzusehen sind. (...)" (doc. 55)
Il ricorrente, da parte sua, non ha esplicitamente contestato il parere manifestato dagli specialisti consultati __________. Tuttavia - nella misura in cui egli ha affermato che, nella valutazione dell’esigibilità lavorativa, occorre considerare pure i noti disturbi alla schiena - appare evidente il fatto che non condivida l’apprezzamento espresso dai dottori __________ e __________.
Tutto ben considerato, questo TCA ritiene che l’opinione dei medici __________ possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori provvedimenti probatori.
Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 p. 202, consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b).
Come poc’anzi detto, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi per scostarsi dalle conclusioni degli specialisti interpellati dall'assicuratore LAINF convenuto.
Da un lato, occorre infatti rilevare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 122 V 157ss., 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 30ss.; cfr., pure, DTF 123 V 175ss., in cui il TFA ha riconosciuto l’indipendenza e l’imparzialità dei periti dei centri medici d’accertamento dell’AI).
Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha poi precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico è determinante il fatto che il rapporto per quel che concerne i punti litigiosi sia completo, si basi su uno studio esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 191ss.).
Realizzate queste condizioni - come è il caso in concreto - i pareri redatti dai medici __________ hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l’assicurato (cfr. STFA 2.7.1996 in re A. M.; STFA 10.9.1998 in re R.).
D’altro canto, così come pertinentemente osservato __________ in sede di risposta (III, p. 4), non può essere ignorato che l’apprezzamento espresso dal dottor __________ é conforme alla dottrina medica, a mente della quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni al dorso, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito al più tardi 6 mesi, rispettivamente un anno (in presenza di patologie degenerative), dopo l’evento traumatico, come se l’infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr. Bär-Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., articolo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia di traumi vertebrali).
Del resto, la succitata tesi dottrinale é addirittura stata fatta propria dalla giurisprudenza federale, secondo la quale, conformemente all’esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, l’aggravamento significativo e, pertanto, durevole di un’affezione degenerativa preesistente al rachide vertebrale causato da un infortunio, é dimostrato soltanto qualora gli accertamenti radiologici abbiano permesso di mettere in evidenza una compressione delle vertebre, così come l’apparizione oppure l’ingrandimento di lesioni dopo trauma (STFA 31 dicembre 1997 in re L. consid. 4c, 4 settembre 1995 in re M. consid. 4a, ambedue non pubblicate; cfr., pure, STFA 6 giugno 1997 in re C. inedita, in cui il TFA ha ricordato che il genere di trauma riportato dall’assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti dopo alcuni mesi).
Come precedentemente illustrato, gli infortuni alla schiena, di cui __________ __________ rimase vittima nel passato, si sono rivelati essere di modesta entità, prova ne sia il fatto che gli stessi si sono risolti - senza alcun postumo residuale - in brevissimo tempo, grazie all’applicazione di semplici trattamenti conservativi (leggi, analgesici - cfr. inc. __________ I, IV e V). Appare, pertanto, altamente inverosimile che i disturbi ora lamentati dal ricorrente al rachide lombare, si trovino in una relazione di causalità naturale con l’uno o con l’altro dei noti eventi traumatici.
La documentazione medica versata agli atti - segnatamente la relazione 22 ottobre 1998 del dottor __________ (doc. E) - non può essere di alcun soccorso al ricorrente, nella misura in cui non viene affatto affrontata la questione della causalità.
Ora, assodato che fra le lombalgie di cui soffre __________ __________ e gli infortuni 29 maggio 1985, 16 gennaio 1986, rispettivamente, 20 novembre 1995, non esiste un nesso di causalità naturale perlomeno probabile, lo scrivente TCA può senz’altro esimersi dall’esaminare la questione dell’adeguatezza del nesso causale (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a).
Se ne deduce che l’esigibilità lavorativa dev’essere valutata facendo riferimento esclusivamente ai postumi infortunistici al ginocchio sinistro ed al braccio destro.
2.4. Rendita d’invalidità
2.4.1. Definizione dell'invalidità
L'art. 4 LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Lo stesso concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali e nello stesso senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF secondo cui "è considerato invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un periodo rilevante."
Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. Commisurazione dell'invalidità
Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la seconda.
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
Tuttavia, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella professione attuale che nelle altre relativamente confacenti.
La valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece all'amministrazione e all'occorrenza al giudice.
L'invalidità, evento di natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha ancora recentemente avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994 in re P.).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che utilizza al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 cit consid 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss, consid 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (RAMI 1994 p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G.I.M. non pubbl.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (RAMI 1993 p. 97ss, consid 5b; 4a, b).
Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4.3. In concreto, vi é da rilevare che, nell’aprile 1994, __________ __________, per il tramite del suo l’ex datore di lavoro, ha annunciato __________ l’insorgere di disturbi al braccio destro, disturbi fatti risalire ad un infortunio occorsogli nell’ottobre 1993.
L’esame clinico ha permesso di mettere in luce, lungo il tendine bicipitale, “... una massa dura della dimensione di una piccola noce modicamente dolente alla pressione ...”, interpretata quale possibile “... calcificazione di una vecchia rottura del tendine bicipitale ...” (doc. __________- inc. __________ I).
A livello terapeutico, l’assicurato si é sottoposto ad un ciclo di ultrasuoni (doc. __________ - inc. __________ I) e ad uno di elettroterapia (doc. __________- inc. __________ I).
A notare ancora che - per sua esplicita ammissione - l’assicurato, malgrado la presenza della succitata patologia, ha “... sempre potuto lavorare normalmente come autista-tuttofare” (doc__________- inc. __________ I; cfr., pure, doc. __________).
Nell’agosto 1996, __________ __________ é rimasto vittima di una scivolata, nel scendere le scale di casa, riportando un trauma contusivo al ginocchio ed alla spalla sinistri (doc. __________ - inc. __________ II).
Il 26 settembre 1996, egli é stato sottoposto ad un’artroscopia del ginocchio sinistro, eseguita dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ciò che ha permesso di diagnosticare “... una lacerazione a lembo lussata del III medio e posteriore del menisco mediale” (doc. __________ - inc. __________ II).
In data 23 ottobre 1996, l’assicurato é stato nuovamente visitato dal dottor __________, il quale ha constatato una migliorata situazione e suggerito l’esecuzione di alcune sedute di fisioterapia riabilitativa, terminate le quali - sempre secondo il summenzionato specialista - __________ __________ avrebbe potuto essere in grado di riprendere la propria attività in misura completa (doc. __________- inc. __________ II).
In realtà, la ripresa lavorativa ha dovuto essere posticipata, a fronte delle risultanze di una risonanza magnetica, esame che ha posto in evidenza una lesione residuale al corno posteriore del menisco mediale ed una lesione del legamento crociato anteriore (doc. __________- inc. __________ II). Quest’ultima patologia é stata ulteriormente investigata attraverso un’artroscopia diagnostica, effettuata sempre dal dottor __________, il quale ha potuto accertare unicamente una leggera degenerazione della faccia caudale del menisco a livello del III medio nonché una modica sfregiatura del menisco laterale senza importanza clinica (cfr. doc. __________- inc. __________ II).
In occasione della visita di controllo 18 febbraio 1997, il dottor __________ ha proposto una chiusura definitiva del caso, eseguite alcune sedute di fisioterapia (doc. __________- inc. __________ II). Analoga opinione é stata, peraltro, espressa dal medico di circondario __________, il quale, in data 26 marzo 1997, ha dichiarato __________ __________ abile al lavoro al 50% dal 1° aprile 1997 e in misura totale dal 21 aprile 1997 (doc. __________- inc. __________ II).
In data 16 ottobre 1997, ha avuto finalmente luogo la visita medica di chiusura. Così il dottor __________ ha descritto lo status clinico e radiologico del braccio destro, rispettivamente, del ginocchio sinistro:
" (...) Braccio destro
Si nota un braccio destro dove il muscolo bicipitale è più piccolo
che a sinistra.
Le dimensioni del muscolo bicipitale sono 8 x 8 cm a destra, e
12 x 12,5 cm a sinistra.
Il ventre del bicipite è lievemente sceso a destra.
Il paziente può estendere e piegare il gomito destro e sinistro in misura completa. Anche la pro‑ e supinazione dell'avambraccio vanno in modo completo. Forza di prensione buona.
Circonferenze des. sin.
braccio, 15 cm sopra olecrano 29,5 cm 29 cm
avambraccio, 10 cm sotto olecrano 27,5 cm 27 cm
polso 17 cm 17,5 cm
mano metacarpea, linea intermedia 21,5 cm 21,5 cm
Non ci sono segni di risparmio del braccio destro in un paziente destrimane.
Ginocchio sinistro
Si trova un ginocchio sinistro che è minimamente gonfio.
Il paziente cammina sulla punta dei piedi e sui talloni e può
accovacciarsi.
Esame del paziente in posizione sdraiata e supina,
evidenzia un ginocchio sinistro con una stabilità e mobilità completa.
Non dolore alla iperpressione della rotula.
Non dolore alla palpazione della rima articolare mediale e laterale.
Funzione ginocchia des. sin.
estensione/flessione 0-0-145° 0-0-135°
Circonferenze des. sin.
coscia, 20 cm sopra rima articolare 49 cm 50 cm
ginocchio 37 cm 38 cm
gamba, 15 cm sotto rima articolare 32 cm 31 cm
caviglia 20 cm 20 cm
La documentazione radiologica del ginocchio sinistro e ginocchio destro del 24.9.1997 fa vedere un lieve raccorciamento dello spazio articolare mediale. Non ci sono segni di artrosi femoro‑patellare rispettivamente segni di artrosi femoro-tibiale. (...)" (doc. 41).
per poi esprimersi riguardo all’esigibilità lavorativa:
" (...) Il paziente per gli esiti al braccio destro e al ginocchio sinistro è senz'altro in grado di lavorare in misura completa sia come autista che come magazziniere.
E' possibile che a causa della lieve diminuzione della forza al
braccio destro egli si stanchi un po' più facilmente.
La stessa osservazione vale per la gamba sinistra se l'assicurato
dovesse continuamente salire e scendere le scale o camminare di rado su terreno sconnesso.
Questi fattori non dovrebbero però causare un abbassamento del rendimento. (...)" (doc. 41)
Il summenzionato medico di circondario __________ ha avuto modo di ulteriormente precisare il suo apprezzamento riguardante l’esigibilità lavorativa, in occasione della visita del 18 novembre 1997:
" (...) L'assicurato per gli esiti al braccio destro e al ginocchio sinistro rispettivamente per i 3 piccoli infortuni della schiena del 1985, del 1986 e del 1995, è ancora oggi in grado di lavorare in misura completa coma autista e come magazziniere.
A causa della lieve diminuzione della forza al braccio destro e a
causa dei disturbi al ginocchio sinistro l'assicurato si stancherà
maggiormente nel suo lavoro quale autista rispettivamente magazziniere.
Questo non dovrebbe però causare un abbassamento del rendimento.
L'assicurato è in grado di sollevare e portare spesso pesi fino a 5
kg e anche da 5 kg fino a 10 kg fino ai fianchi.
Può spesso portare pesi da 10 fino a 25 kg fino ai fianchi.
Talvolta può anche portare pesi da 25 fino a 45 kg fino ai fianchi.
Di rado è in grado di portare pesi maggiori di 45 kg fino ai fianchi.
Può spesso portare pesi fino e oltre 5 kg fino e sopra il petto.
Può molto spesso fare maneggio di attrezzi di leggera e media entità
e talvolta anche di pesante entità.
Di rado può anche fare il maneggio di attrezzi molto pesanti.
Può molto spesso fare lavori sopra la testa con anche rotazione.
Può molto spesso fare lavori in posizione seduta e inclinata in
avanti, molto spesso fare lavori in piedi e inclinata in avanti e
talvolta anche fare lavori inginocchiato e accovacciato.
Può molto spesso camminare fino a 50 metri e camminare oltre 50 metri.
Può talvolta anche camminare per lunghi tragitti e camminare su terreno accidentato.
Può molto spesso salire scale.
Può talvolta anche salire scale a pioli.
Nel mestiere di camionista rispettivamente magazziniere gli impedimenti dovuti ai disturbi al braccio destro rispettivamente al ginocchio sinistro sono tali che l'assicurato complessivamente dovrebbe
fare pause aggiunte di 5 minuti per ogni ora lavorativa." (doc. __________)
Proprio sulla base delle suesposte indicazioni di carattere medico, l’Istituto assicuratore convenuto ha deciso di negare ad_______ _______ il diritto di percepire la rendita d’invalidità (doc. __- inc. _ II).
Così come già indicato al consid. 2.3.5., __________, dando seguito ad un esplicita sollecitazione dell’assicurato, ha chiesto alla propria Divisione medica di voler procedere ad una rivalutazione della fattispecie. In quest’ottica, il dottor __________ ha preso posizione - non soltanto sulla natura dei disturbi lombari lamentati dall’insorgente - ma pure in merito all’incidenza sulla capacità lavorativa dei postumi infortunistici al braccio destro ed al ginocchio sinistro:
" (...) Zu berücksichtigen sind hierbei Residuen einer von der __________ anerkannten im Oktober 1993 erlittenen Bicepssehnenruptur rechts und einer von der __________ anerkannten Kniegelenksdistorsion links vom August 1996 mit Teilmeniskektomie medial im September 1996 und diagnostischer Arthroskopie im Januar 1997.
Was den rechten Oberarm anbelangt, so geht aus den Untersuchungsbefunden des Kreisarztes Dr. __________ vom 16.10.1997 und des Versicherungsmediziners und Chirurgen Dr. __________ aus Varese vom 9.12.1997 hervor, dass der Musculus biceps rechts gegenüber links etwas verkleinert ist und dass die Kraft bei Flexion und Supination des rechten Vorderarmes fast um die Hälfte vermindert ist gegenüber links. Die Kraft in den Händen und in den Schultern ist uneingeschränkt, die Beweglichkeit der rechten Schulter ist lediglich für die Rotation um einen Drittel eingeschränkt, die Elevation und Abduktion ist uneingeschränkt, auch die Ellbogenbeweglichkeit sowie die Pro‑ und Supination sind uneingeschränkt.
Aufgrund dieser Befunde hat der versicherte Rechtshänder also Mühe bei Tätigkeiten, welche eine kraftvolle oder leichte aber ständige Supination bedürfen oder beim häufigen Tragen von Lasten über 20 kg auf Taillenhöhe bedingen.
Wenn man nun die vom Versicherten anlässlich der Unterredung vom 28.1.1997 aufgezählten von ihm im Betrieb durchgeführten Tätigkeiten berücksichtigt, nämlich Lieferwagenfahrer, Kranführer, Baggerführer, Mechanikerarbeiten und Handlangerarbeiten, so ergeben sich höchstens eine Einschränkungen bei den Mechanikerarbeiten mit gelegentlich benötigten kräftigen Drehbewegungen oder bei Handlangerarbeiten mit Heben oder Tragen von Gewichten über 20 kg, so dass man hier eine Rendementeinbusse 5 % annehmen kann.
Am linken Kniegelenk besteht ein Status nach Teilmeniskektomie medial am 26.9.1996 und einer erneuten Arthroskopie am 30.1.1997 wegen einer vermeintlichen erneuten medialen Meniskusläsion und vorderen Kreuzbandläsion, was jedoch arthroskopisch nicht bestätigt werden konnte. Die Röntgenbilder vom 24.9.1997 zeigen in beiden Kniegelenken einen Varustyp ohne arthrotische Veränderungen. Was die Untersuchungsbefunde von Dr. __________ und Dr. __________ anbelangt, so zeigt sich eine gute Beinmuskulatur, das Kniegelenk ist geringgradigst geschwollen jedoch ohne Erguss, stabiler Bandapparat, leichtes Flexionsdefizit gegenüber rechts von 10 bis 20, Angabe einer Druckdolenz im Bereiche des medialen Kniegelenkspaltes und am oberen Patellapool, die Gangarten sind problemlos und hinkfrei möglich.
Mit diesen Befunden hat der Versicherte Mühe beim ständigen Gehen auf unebenem Gelände, sowie bei Arbeiten, bei denen er stets nur stehen oder gehen muss und bei Tätigkeiten, die er kniend verrichten muss oder bei denen er vorwiegend Lasten über 20 kg tragen sollte.
Wenn man wiederum die Tätigkeiten heranzieht, welche von ihm gefordert wurden, so hat er hierbei keinerlei Einschränkungen als Lieferwagenfahrer, Kranführer oder Baggerführer, höchstens bei längerdauernden Mechanikerarbeiten in der Hocke oder im Knien sowie bei Handlangerarbeiten mit Gehen auf unebenem Gelände und Tragen von schwereren Lasten, so dass man hier also sagen kann, dass eine Rendementeinbusse von 5 bis 10 % besteht.
Aufgrund meiner Ausführungen geht hervor, dass bei den vor der Kündigung geforderten Tätigkeiten eine Rendementeinbusse von 10 bis 15 % besteht, 5 % zurückgehend auf den Unfall von 1993 und 5 bis 10 % zurückgehend auf den Unfall von 1996. Im weiteren ist zu sagen, dass Arbeiten in der Industrie, mit vor allem sitzender Tätigkeit jedoch auch wechselbelastender Tätigkeit, mit Bearbeitung von leichteren Werkstücken ohne Erfordernis ständiger Rotationsbewequngen des rechten Armes, sowie Kontroll‑ und Überwachungsaufgaben, ganztägig mit vollem Rendement zumutbar wären." (doc. 55)
Il dottor __________ si é, quindi, parzialmente distanziato dall’apprezzamento espresso dal dottor __________, riconoscendo l’esistenza di uno scapito di rendimento di modesta entità, del 10/15%, nell’attività originariamente esercitata dal ricorrente (5% a carico dell’infortunio dell’ottobre 1993 e 5/10% a carico di quello dell’agosto 1996).
2.4.4. Con il proprio gravame, __________ __________ pretende di non essere più in grado di svolgere la sua abituale professione, donde la necessità di fare riferimento al mercato generale del lavoro.
Tale sua convinzione sarebbe supportata dal dottor __________, spec. in medicina legale e delle assicurazioni, autore di due relazioni peritali private (cfr. doc. __________ - inc. __________ II e doc. E).
Nel primo referto, datato 18 dicembre 1997, il dottor __________ ha, segnatamente, affermato che il suo paziente presenta un’inabilità lavorativa del 25%, che si traduce in un’incapacità lucrativa del 35/40% (doc. __________- inc. __________ II).
Nel rapporto 22 ottobre 1998, il summenzionato specialista é, invece, giunto alla conclusione che __________ __________ é da ritenere inabile al lavoro, e quindi al guadagno, nella misura del 60% circa (doc. E).
Tanto in sede d’impugnata decisione su opposizione (doc. __________ - inc. __________ II) quanto in sede di risposta di causa (III), l’assicuratore-infortuni convenuto si é premurato di sottolineare lo scarso valore probante dei referti redatti dal dottor __________.
Ora, tale parere non può che essere fatto proprio dallo scrivente TCA.
Risulta, difatti, assai difficile comprendere le ragioni per cui lo specialista consultato privatamente dall’assicurato abbia, a distanza di una diecina di mesi, valutato in maniera così diversa il grado dell’inabilità lavorativa presentata dal suo paziente (l’inabilità é, in effetti, passata dal 25 al 60%), ponendo mente al fatto che, nel frattempo, non era subentrato il benché minimo peggioramento, se é vero che lo status del braccio destro e del ginocchio sinistro descritto nel dicembre 1997 é perfettamente sovrapponibile a quello constatato in occasione della visita del 10 ottobre 1998 (cfr. doc. 53, p. 2 e doc. E, p. 2).
Un’altra incongruenza, seppur meno evidente rispetto a quella testé illustrata, concerne il limite di carico del braccio destro: nel referto 18 dicembre 1997, si legge che l’assicurato non può trasportare pesi superiori ai 15 kg al di sopra della cintura - apprezzamento condiviso, in grandi linee, pure dal dottor __________ - mentre, in quello datato 22 ottobre 1998, i chili sono curiosamente diventati soltanto 5, senza alcuna logica spiegazione.
Del resto - anche volendo fare astrazione dalle suesposte contraddizioni - le considerazioni manifestate dal dottor Biasetti non potrebbero, comunque, costituire da supporto probatorio al giudizio che questa Corte é chiamata a provare, nella misura in cui, allo scopo di valutare l’inabilità lavorativa, sono pure stati erroneamente ritenuti (cfr. consid. 2.3.5. in fine) i disturbi a livello del rachide lombare, causa d’importanti limitazioni funzionali, perlomeno prestando fede a quanto asserito dal succitato sanitario.
Pur senza poterli definire inattendibili - anche se, indubbiamente, vi sono degli indizi che vanno in questa direzione - si deve ammettere che i rapporti stilati dal dottor __________ manifestamente non hanno il necessario valore probante richiesto per vagliare la lite (cfr. DTF 122 V 160 consid. 1c e riferimenti ivi menzionati).
In siffatte condizioni, il TCA non trova motivi che gli impongano di scostarsi dalle conclusioni a cui é giunto __________ né che gli impongano l’esecuzione di ulteriori atti istruttori (cfr., per una valutazione anticipata delle prove: RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274; RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; DTF 106 Ia 162 consid. 2 b). Pertanto, nella misura in cui ad __________ __________ é stata assegnata una rendita d’invalidità del 15%, l’impugnata decisione dell’Istituto assicuratore convenuto merita senz’altro tutela da parte di questo TCA.
2.5. Indennità per menomazione dell’integrità
2.5.1. Fondandosi sull’apprezzamento 16 ottobre 1997 del suo medico di circondario (doc. __________- inc. __________ II), __________, con decisione formale 1° dicembre 1997, ha rifiutato d’assegnare ad __________ __________ l’indennità per menomazione dell’integrità, “... in quanto non é risultata nessuna menomazione durevole e importante all’integrità fisica o mentale” (cfr. doc. __________- inc. __________ II).
Con l’opposizione 9 dicembre 1997/30 gennaio 1998, l’assicurato ha sì contestato la suddetta decisione formale, tuttavia soltanto nella misura in cui gli é stato negato il diritto alla rendita d’invalidità. Nessuna censura é, per contro, stata sollevata riguardo al rifiuto di versare l’IMI (cfr. doc. __________- inc. __________ II).
In data 24 agosto 1998, l’Istituto assicuratore convenuto ha provveduto ad emanare una nuova decisione formale, la quale ha modificato quella datata 1° dicembre 1997, limitatamente alla questione riguardante il diritto alla rendita d’invalidità (doc. __________- inc. __________ II).
Avverso quest’ultima decisione, __________ __________ ha interposto opposizione, pretendendo il riconoscimento tanto di una rendita d’invalidità quanto di un’IMI, senza specificarne l’entità (doc. __________- inc. __________ II).
Alla luce di quanto precede, é a ragione che __________ ha dichiarato irricevibile la pretesa tendente ad ottenere l’indennità per menomazione dell’integrità (doc. __________- inc. __________ II), in quanto, su questo preciso punto, la decisione formale 1° dicembre 1997 é chiaramente cresciuta in giudicato (cfr. DTF 119 V 347).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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