AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.1999.30
Data decisione, Autorità:
28.05.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
32.98.00183
35.99.00030
mm
Lugano
28
maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 22 dicembre 1998 e del 9 marzo
1999 di
rappr. da: __________
contro
la decisione 23 novembre 1998 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
e contro
la decisione del 10 dicembre 1998 emanata da
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione federale per l’invalidità e
assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 2 ottobre 1997,
__________ __________i, alle dipendenze dell’Impresa di costruzioni __________
__________ in qualità di muratore, é caduto da un’altezza di due metri,
riportando la frattura del processo glenoidale della scapola destra, lesione
trattata mediante osteosintesi ().
Il caso é stato assunto
__________ che ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Alla chiusura del caso -
esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi - l’Istituto
assicuratore, con decisione 25 settembre 1998 (), ha riconosciuto
all’assicurato una rendita d’invalidità del 33.33% a contare dal 1° settembre
1998 nonché un’indennità per menomazione dell’integrità del 20%.
Avverso la succitata decisione,
__________ __________, rappresentato dal Sindacato __________, ha interposto
opposizione, contestando, specificatamente, l’entità del reddito da invalido
ritenuto __________ ().
1.3. Con decisione 23 novembre
1998, l’Ufficio dell’assicurazione invalidità (UAI) ha negato all’assicurato il
diritto alla rendita d’invalidità, per il motivo che, alla scadenza del periodo
d’attesa (ottobre 1998), __________ __________ avrebbe presentato un’incapacità
lucrativa inferiore al 40%, per la precisione del 33.33% (doc. __________ -
inc. UAI).
1.4. La predetta decisione
dell’UAI é stata impugnata dall’assicurato, patrocinato dal __________, con
atto di ricorso 22 dicembre 1998, mediante il quale egli ha chiesto, a fronte
di un’incapacità di guadagno superiore al 60%, l’assegnazione di una mezza
rendita d’invalidità a far tempo dal 1° ottobre 1998 (I - inc. __________). A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, __________ __________ ha fatto
valere che il reddito da invalido ritenuto dall’UAI si rivelerebbe essere
troppo elevato, postulando, invece, l’applicazione di un reddito annuo non
superiore a fr. 24’500.--.
1.5. L’UAI, in risposta, ha
postulato un’integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (III - inc. __________).
1.6. Avverso la decisione su
opposizione 10 dicembre 1998 __________, __________ __________ si é aggravato,
con atto di ricorso 9 marzo 1999, innanzi a questo TCA, chiedendo la
concessione di una rendita d’invalidità del 42% a far tempo dal 1° settembre
1998. Così come già era stato il caso nel ricorso presentato contro la
decisione dell’UAI, l’assicurato si é, in sostanza, limitato a censurare
l’entità del reddito da invalido considerato dall’Istituto assicuratore convenuto
(I - inc. __________).
1.7. Con risposta di causa 19
aprile 1999 (III - inc. __________), l’assicuratore LAINF convenuto ha
postulato che il ricorso 9 marzo 1999 venga integralmente respinto,
riprendendo, essenzialmente, le tesi già sviluppate nell’impugnata decisione su
opposizione 10 dicembre 1998.
in diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
2.2. In virtù degli artt. 24 LPTCA
e 72 lett. b CPC, la causa dipendente dal ricorso 22 dicembre 1998 inoltrato
contro la decisione 23 novembre 1998 dell’UAI é congiunta con quella promossa
con il ricorso 9 marzo 1999.
Nel merito
2.3. L’oggetto della lite é
circoscritto alla questione di sapere qual é il grado d’invalidità presentato
dall’insorgente.
2.4.
2.4.1. Definizione dell'invalidità
L'art. 4 LAI definisce
l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta
permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Lo stesso concetto vale
negli altri settori delle assicurazioni sociali e nello stesso senso va
letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF secondo cui "è considerato invalido chi è
presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente
o per un periodo rilevante."
Due sono dunque di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla salute e
l'infortunio.
2.4.2. Commisurazione
dell'invalidità
Giacché il danno alla
salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
Tuttavia, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp. le precauzioni
rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella professione attuale
che nelle altre relativamente confacenti.
La valutazione della
ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece
all'amministrazione e all'occorrenza al giudice.
L'invalidità, evento di
natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli
può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133;
STFA 30.6.1994 in re P.).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha ancora
recentemente avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in
un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato
può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la
sua residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994 in re P.).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che utilizza al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 p. 270ss. consid.
4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 cit consid 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno
o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non
considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss, consid 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (RAMI 1994
p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più
un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di
guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per
valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato
di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G.I.M. non pubbl.). Ci si
discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (RAMI 1993 p. 97ss., consid
5b; 4a, b).
Il grado
d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.5. In concreto, tanto l’UAI
quanto __________ hanno ritenuto che l’assicurato - a causa dei postumi
dipendenti dall’infortunio dell’ottobre 1997 (“sindrome algica ai movimenti e
sotto sforzo, limitazione funzionale con rotazione esterna nulla, in elevazione
ed abduzione fino alla orizzontale, senza riduzione della forza all’esame
isometrico contrariato” - cfr. doc__________- inc. __________) - non possa più
esercitare la sua originaria professione di muratore presso l’Impresa di
costruzioni __________ __________. Tale parere é, del resto, condiviso pure dal
medico curante dell’assicurato, il dottor __________ (doc. C - inc.
__________).
In occasione della visita
medica di chiusura 19 giugno 1998, il medico di circondario __________, il
dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha manifestato la
seguente valutazione riguardante l’esigibilità lavorativa:
“In funzione del quadro clinico attuale l’attività di
muratore esercitata dal paziente non risulta più essere esigibile.
Il
signor __________ risulta in effetti essere limitato nelle attività che
richiedono l’uso d’oggetti, rispettivamente macchinari vibranti o contundenti,
l’ingaggio dell’arto superiore destro dominante al di sopra della orizzontale,
i movimenti ripetuti di elevazione o rotazione anche non sotto carico, il
trasporto, rispettivamente il sollevamento di pesi superiori a 1 o 2 chili con
il braccio discosto dal tronco.
Queste
limitazioni permangono anche se il paziente in futuro dovesse venir sottoposto
ad un intervento protetico di rimpiazzo dell’articolazione omo-glenoidale
destra” (doc. __________ - inc. __________).
Sulla base delle suesposte
puntuali indicazioni di carattere medico, rimaste assolutamente incensurate da
parte del ricorrente, facendo riferimento a quanto dichiarato dal suo medico
curante (doc. C - inc. __________), l’assicuratore infortuni convenuto ha
ritenuto - valutazione fatta propria anche dall’UAI (cfr. III - inc.
__________) - che __________ __________ possa ancora esercitare attività
professionali fisicamente leggere, quali il trafilatore presso la __________
SA, l’aiuto orologiaio presso la __________, l’operatore su robot presso la
__________ SA, l’operaio addetto al controllo della qualità presso la __________
SA ed il cassiere presso __________ __________ SA.
2.6. A mente dell’Istituto
assicuratore convenuto, con l’esercizio delle attività enumerate al
considerando precedente, il ricorrente potrebbe conseguire un reddito annuo
medio pari a fr. 41’080.35. Quest’ultimo dato é pure stato utilizzato dall’UAI,
allo scopo di stabilire il grado d’invalidità presentato da ______ ______ (III
Il ricorrente, da parte
sua, disapprova tale valutazione e postula, invece, l’applicazione di un reddito
da invalido di fr. 35’000.--, nella causa LAINF, rispettivamente, di fr.
24’500.-, nella causa AI.
Per determinare il reddito
da invalido, __________ ha compiuto degli accertamenti presso alcune ditte del
Cantone Ticino (cfr. doc. __________- inc. I: __________
SA, __________ SA, __________ SA, __________ SA e Ipermercato __________ SA)
appurando che i dipendenti di tali aziende conseguono un reddito medio appunto
attorno ai fr. 41’000.--.
Il TCA, nella causa
sfociata nella sentenza 13 luglio 1995 in re B. (pubblicata in SVR 1996 UV Nr
55 p. 183ss), ha esaminato in modo approfondito la tematica relativa al
guadagno ancora conseguibile da una persona costretta a riciclarsi, per motivi
di salute, in attività leggere e non qualificate, stabilendo che in attività
leggere quali quelle accessibili all'assicurato, svolte a tempo pieno e con
rendimento completo, un uomo, in un mercato del lavoro equilibrato, può
conseguire i seguenti redditi:
per il 1992 fr. 34'000.--
per il 1993 fr. 34'500.--
per il 1994 fr. 35'000.--
per il 1995 fr. 35'000.--
Lo scrivente TCA ha, poi,
escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,
l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J.M.). Simile aumento è,
poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.) e per il
1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M.).
Rispondendo a critiche
rivolte a tale determinazione da ambienti assicurativi, il TCA, nella sentenza
28.4.1998 in re M.L. c. I., ha ricordato quanto segue:
" ...l’esame operato dal TCA
nel 1995 si era reso necessario a causa delle costanti e concordanti critiche
rivolte alla quantificazione del reddito operata __________ (secondo una prassi
sostanzialmente analoga a quella ora adottata) e confermata dal TCA dai
patrocinatori dei diversi ricorrenti e, in particolare, dagli ambienti
sindacali.
Ritenuto che tali
critiche non apparivano prive di fondamento e, vista anche la nuova
giurisprudenza federale relativa alla coordinazione, nella valutazione dell'invalidità,
dell'assicurazione invalidità e dell'assicurazione contro gli infortuni (cfr.
RAMI 1995 p. 107; DTF 119 V 468 consid. 3; STFA del 1° luglio 1994 nella causa
F.B.do.C., U 188/93, non pubblicata; vedi pure STFA del 28 luglio 1993 nella
causa R.B. non pubblicata, U 37/93 e STFA del 5 ottobre 1994 nella causa F.G.,
non pubblicata, U 73/93), il TCA ha riesaminato l'intera problematica relativa
alla determinazione del reddito da invalido.
Il TCA ha allora
chiesto un rapporto al responsabile dell'Ufficio regionale di integrazione
professionale AI. Da questo rapporto è emerso che, tenuto conto del fatto che
le attività leggere e non qualificate vengono svolte prevalentemente da
personale femminile, i redditi ipotetici in attività leggere abitualmente
considerati nell'ambito dell'assicurazione invalidità coincidevano con i salari
medi delle operaie. Si trattava, allora, di fr. 24.100.-- per il 1991, fr.
25.200.-- per il 1992 e fr. 26.700.-- per il 1993.
L’AI considerava,
dunque, per la valutazione del grado di invalidità, salari nettamente inferiori
a quelli ritenuti __________ e dal TCA in ambito LAINF, senza che nessuna
circostanza particolare giustificasse tale differenza.
Esaminando, poi, i
dati statistici raccolti dall'UFIAML per il 1992 e 1993 alla luce della
giurisprudenza federale secondo cui, per determinare il reddito da invalido in
attività leggere, é sufficiente riprendere dai dati dell'UFIAML i salari medi
versati al personale ausiliario nel cantone in cui opera l'assicurato e ridurlo
di un quarto per tener conto del fatto che il personale non qualificato e con
problemi di salute difficilmente riesce a conseguire il salario medio figurante
nelle statistiche (STFA 28.7.1993 in re V.R. non pubbl. I 249/92; STFA 6.6.1994
in re A.B. non pubbl. U 189/93; STFA 4.5.1993 in re X , non pubbl. I 243/92;
STFA 7.12.1994 in re P. non pubbl. U 50/94; STFA 6.2.1995 non pubbl. U 95/94),
il TCA ha concluso che salari sin lì ritenuti corrispondevano, in sostanza,
soltanto a quelli che un dipendente non qualificato poteva ottenere in alcune
aziende in circostanze estremamente favorevoli. Essi non erano, invece,
corrispondenti ai salari mediamente versati a operai o impiegati non
qualificati con problemi di salute.
Inoltre, in tale
occasione, il TCA era rivenuto sul meccanismo di adeguamento al rincaro dei
salari rilevando che, negli ultimi anni, i salari (soprattutto quelli del
personale ausiliario) non erano aumentati oppure, nella migliore delle ipotesi,
avevano subito un adeguamento al rincaro soltanto parziale.
Pertanto, il TCA ha
ottenuto gli importi suindicati sulla scorta dei dati contenuti nelle
pubblicazioni UFIAML ridotti secondo le indicazioni del TFA e in
considerazione del fatto che il reddito ritenuto dagli organi dell'AI era (e,
nonostante tutto, rimane) regolarmente notevolmente più basso di quello
considerato in ambito LAINF senza che ciò fosse giustificato da circostanze
particolari.
L’_____ propone,
ora, di modificare i parametri così ottenuti sulla scorta dell’inchiesta di cui
s’é detto.
Tale richiesta non
può essere accolta. Se é vero che i dati raccolti dall’Istituto convenuto e
riassunti nel doc 113 danno come media un salario maggiore rispetto a quello
ritenuto dal TCA, é anche vero che tale media é stata rilevata in sole 5 ditte.
Niente indica che quanto rilevato in queste 5 aziende sia generalizzabile
all’intero mercato del lavoro ticinese.
Se si deve dare
atto __________ del notevole sforzo indagatorio profuso per rilevare le diverse
caratteristiche dell’attività analizzata così da verificare se essa é o meno
effettivamente esigibile dal profilo delle indicazioni mediche, si deve pur
sempre rilevare che i dati relativi al salario sono insufficienti a dimostrare
che, in genere, il mercato del lavoro ticinese offre a persone costrette da
motivi di salute a riciclarsi in attività leggere e non qualificate salari
dell'entità rilevata.
In queste
condizioni, lo scrivente TCA ritiene di doversi attenere ai redditi suindicati,
ancora, e per i motivi elencati, ritenuti essere più conformi alla realtà.
Dati che, occorre ricordarlo, sono stati a più riprese confermati dal TFA (STFA
7.1.1997 in re I.c.D.; STFA 24.6.1997 in re W.c.M.) ...".
A questo proposito, va,
altresì, ricordato che i parametri utilizzati dal TCA sono stati approvati dal
TFA ancora nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292, pag. 223ss. (= SVR 1998
UV6, pag. 15 consid. 2c.).
Parimenti, nella sentenza
2.7.1998 in re UAI c. M. D.S.B., il TFA ha confermato la prassi seguita dallo
scrivente TCA affermando quanto segue:
" ... in sostanza, nella
specie é contestata l'ormai affermata prassi istituita dal TCA del Canton
Ticino per la valutazione dell'invalidità, nell'assicurazione contro gli
infortuni così come in quella per l'invalidità, posto come di principio la
nozione d'invalidità sia identica in tutti i settori delle assicurazioni
sociali (cfr. DTF 119 V 470 consid. 2b; 116 V 248 consid. 1b). Secondo tale
giurisprudenza, fanno stato i salari che la medesima autorità giudiziaria ha
accertato in base alle tabelle dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti
e mestieri e del lavoro, tenendo conto del particolare mercato del lavoro
ticinese (cfr. SVR 1996 UV no 55, pag. 183-186).
Ora, la pertinenza
di tale prassi é già stata più volte ammessa da questa Corte, da ultimo in una
pronuncia resa lo scorso 27 novembre 1997 in re R (U100/96) e parzialmente
pubblicata in RAMI 1998 no U 292 pag. 223 (cfr. anche sentenze inedite 24
luglio 1997 in re M., U 156/95; 7 gennaio 1997 in re D., U 152/95; 12 novembre
1996 in re F., U 69/96; 15 ottobre 1996 in re C., U 60/96). Dalla medesima, e
quindi dai redditi ipotetici determinati in quel contesto, non v'é ragione di
scostarsi ..." (STFA 2.7.1998 in re UAI c.
M. D. S. B. consid. 3c).
Alla luce di quanto precede,
questa Corte non vede ragione alcuna per scostarsi dalla sua ormai consolidata
giurisprudenza. In questo ordine d’idee, non può neppure essere accolta la
richiesta del ricorrente di fissare a fr. 24’500.-- il reddito da invalido -
richiesta, peraltro, curiosamente formulata soltanto nell’ambito della causa AI
- per il motivo che, non potendo sollevare pesi superiori ai 10 kg, si
giustificherebbe applicare i salari percepiti in attività leggere dalla manodopera
femminile. Proprio a questo riguardo, il TFA ha già avuto modo d’affermare
che, in situazioni del genere, occorre considerare i salari che un uomo
può conseguire esercitando attività leggere in un mercato equilibrato del
lavoro. Voler applicare, come lo pretende qui l’insorgente, i salari realizzati
in attività leggere dalla manodopera femminile, equivarrebbe, sempre secondo la
Corte federale, “... a valutare doppiamente - e inammissibilmente - la
diminuita capacità lucrativa dell’interessato” (STFA 24.7.1997 in re W.-A. c.
M., già a conoscenza del patrocinatore dell’assicurato, 12.11.1996 in re _____
c. F., 7.1.1997 in re _____ c. D.; cfr., pure, STCA 27.4.1999 in re T. c.
_____).
Del resto, proprio nella
succitata sentenza 12 novembre 1996, la nostra Corte federale aveva confermato
il reddito da invalido di fr. 35’000.-- ritenuto da questo TCA, trattandosi di
un assicurato che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in
particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10
kg lungo tutto l'asse corporeo. La motilità era ridotta a 2/3, certi movimenti
non erano più possibili, come ad esempio il sollevamento del braccio oltre i
60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il
sinistro adominante.
Pertanto, il grado
d’invalidità di __________ __________ - determinato confrontando i fr.
35’000.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 60’339.-- (cfr. doc. __________ - inc.
__________), dato la cui correttezza non é stata messa in dubbio
dall’insorgente - risulta essere del 41.99%, arrotondato al 42%, conformemente
al considerando non pubblicato della DTF 122 V 335.
2.7. Vista la conclusione a cui il
TCA é giunto al precedente considerando - in accoglimento del ricorso 9 marzo 1999
- l’impugnata decisione su opposizione 10 dicembre 1998 deve senz’altro essere
annullata e __________ __________ posto al beneficio di una rendita
d’invalidità del 42% a far tempo dal 1° settembre 1998.
2.8. A norma dell’art. 28 cpv. 1
LAI, l’assicurato ha diritto ad una rendita intera se é invalido almeno al 66
2/3%, a mezza rendita se é invalido almeno al 50% o a un quarto di rendita se é
invalido almeno al 40%.
In concreto, posto come
l’insorgente presenti un’invalidità del 42%, in applicazione della succitata
disposizione legale, egli ha diritto di percepire un quarto di rendita AI.
Giusta l'art. 29 cpv. 1
LAI:
" Il diritto alla rendita
secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a. presenta
un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure
b. è stato, per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40
per cento in media".
A sua volta, l'art. 29 OAI
prescrive che, perchè siano realizzati i presupposti dell'invalidità in modo
permanente, è necessario sia presumibile "che nè un miglioramento nè un
peggioramento dello stato di salute dell'assicurato non debba intervenire in
futuro".
Secondo la summenzionata
norma, dunque, vi è incapacità di guadagno permanente quando, verosimilmente,
non vi è da attendersi nè un miglioramento nè un peggioramento dello stato di
salute dell'assicurato. Perciò il TFA ha stabilito che non si può ammettere
un'invalidità permanente nei casi in cui, a seguito di una malattia evolutiva,
probabilmente, la capacità di guadagno non potrà che diminuire. D'altronde,
l'incapacità di guadagno permanente può essere valutata solo con una prognosi e
non basandosi su constatazioni retrospettive. Un'incapacità di guadagno
permanente deve essere negata in caso di malattia con evoluzione progressiva
(cfr. RCC 1985, pag. 484).
Di conseguenza,
fintantoché le affezioni presentano un carattere evolutivo, quand'anche il
danno alla salute sia irreversibile, non è possibile parlare di
"invalidità permanente" ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. a LAI.
In simili casi si dovrà
applicare, pertanto, la seconda variante della norma succitata (lett.
b), vale a dire che il diritto alla rendita non può nascere che trascorso un
anno ininterrotto d'incapacità al lavoro d’almeno il 40% in media.
In casu, emerge
dalle tavole processuali che __________ __________ é divenuto totalmente
inabile al lavoro in coincidenza con l’evento traumatico del 2 ottobre 1997 e,
da lì in poi, non ha più potuto riprendere la propria attività lavorativa.
Di conseguenza il quarto
di rendita d'invalidità verrà assegnato, in ossequio all’art. 29 cpv. 1 lett. b
e cpv. 2 LAI, con effetto dal 1° ottobre 1998, ciò che, d’altronde,
appare condiviso da ambedue le parti in causa.
Il gravame interposto
contro la decisione formale 23 novembre 1998 dell’UAI merita, pertanto,
d’essere parzialmente accolto da parte di questa Corte.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso 22 dicembre 1998
é parzialmente accolto.
Di conseguenza,
l’assicurato ha diritto di percepire un quarto di rendita AI a contare dal 1°
ottobre 1998.
2.- Il ricorso 9 marzo 1999 é accolto.
Di conseguenza,
l’assicurato ha diritto di percepire una rendita d’invalidità LAINF del 42% a
contare dal 1° settembre 1998.
3.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI e l’_____ verseranno
all’assicurato fr. 500.--, rispettivamente fr. 800.--, a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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