AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.1999.30
Data decisione, Autorità: 28.05.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.98.00183 35.99.00030
mm
Lugano 28 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 22 dicembre 1998 e del 9 marzo 1999 di
rappr. da: __________
contro
la decisione 23 novembre 1998 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
e contro
la decisione del 10 dicembre 1998 emanata da
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione federale per l’invalidità e assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 2 ottobre 1997, __________ __________i, alle dipendenze dell’Impresa di costruzioni __________ __________ in qualità di muratore, é caduto da un’altezza di due metri, riportando la frattura del processo glenoidale della scapola destra, lesione trattata mediante osteosintesi ().
Il caso é stato assunto __________ che ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Alla chiusura del caso - esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi - l’Istituto assicuratore, con decisione 25 settembre 1998 (), ha riconosciuto all’assicurato una rendita d’invalidità del 33.33% a contare dal 1° settembre 1998 nonché un’indennità per menomazione dell’integrità del 20%.
Avverso la succitata decisione, __________ __________, rappresentato dal Sindacato __________, ha interposto opposizione, contestando, specificatamente, l’entità del reddito da invalido ritenuto __________ ().
1.3. Con decisione 23 novembre 1998, l’Ufficio dell’assicurazione invalidità (UAI) ha negato all’assicurato il diritto alla rendita d’invalidità, per il motivo che, alla scadenza del periodo d’attesa (ottobre 1998), __________ __________ avrebbe presentato un’incapacità lucrativa inferiore al 40%, per la precisione del 33.33% (doc. __________ - inc. UAI).
1.4. La predetta decisione dell’UAI é stata impugnata dall’assicurato, patrocinato dal __________, con atto di ricorso 22 dicembre 1998, mediante il quale egli ha chiesto, a fronte di un’incapacità di guadagno superiore al 60%, l’assegnazione di una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° ottobre 1998 (I - inc. __________). A sostegno della propria pretesa ricorsuale, __________ __________ ha fatto valere che il reddito da invalido ritenuto dall’UAI si rivelerebbe essere troppo elevato, postulando, invece, l’applicazione di un reddito annuo non superiore a fr. 24’500.--.
1.5. L’UAI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III - inc. __________).
1.6. Avverso la decisione su opposizione 10 dicembre 1998 __________, __________ __________ si é aggravato, con atto di ricorso 9 marzo 1999, innanzi a questo TCA, chiedendo la concessione di una rendita d’invalidità del 42% a far tempo dal 1° settembre 1998. Così come già era stato il caso nel ricorso presentato contro la decisione dell’UAI, l’assicurato si é, in sostanza, limitato a censurare l’entità del reddito da invalido considerato dall’Istituto assicuratore convenuto (I - inc. __________).
1.7. Con risposta di causa 19 aprile 1999 (III - inc. __________), l’assicuratore LAINF convenuto ha postulato che il ricorso 9 marzo 1999 venga integralmente respinto, riprendendo, essenzialmente, le tesi già sviluppate nell’impugnata decisione su opposizione 10 dicembre 1998.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
2.2. In virtù degli artt. 24 LPTCA e 72 lett. b CPC, la causa dipendente dal ricorso 22 dicembre 1998 inoltrato contro la decisione 23 novembre 1998 dell’UAI é congiunta con quella promossa con il ricorso 9 marzo 1999.
Nel merito
2.3. L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere qual é il grado d’invalidità presentato dall’insorgente.
2.4.
2.4.1. Definizione dell'invalidità
L'art. 4 LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Lo stesso concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali e nello stesso senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF secondo cui "è considerato invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un periodo rilevante."
Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. Commisurazione dell'invalidità
Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la seconda.
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
Tuttavia, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella professione attuale che nelle altre relativamente confacenti.
La valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece all'amministrazione e all'occorrenza al giudice.
L'invalidità, evento di natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha ancora recentemente avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994 in re P.).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che utilizza al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 cit consid 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss, consid 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (RAMI 1994 p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G.I.M. non pubbl.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (RAMI 1993 p. 97ss., consid 5b; 4a, b).
Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5. In concreto, tanto l’UAI quanto __________ hanno ritenuto che l’assicurato - a causa dei postumi dipendenti dall’infortunio dell’ottobre 1997 (“sindrome algica ai movimenti e sotto sforzo, limitazione funzionale con rotazione esterna nulla, in elevazione ed abduzione fino alla orizzontale, senza riduzione della forza all’esame isometrico contrariato” - cfr. doc__________- inc. __________) - non possa più esercitare la sua originaria professione di muratore presso l’Impresa di costruzioni __________ __________. Tale parere é, del resto, condiviso pure dal medico curante dell’assicurato, il dottor __________ (doc. C - inc. __________).
In occasione della visita medica di chiusura 19 giugno 1998, il medico di circondario __________, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha manifestato la seguente valutazione riguardante l’esigibilità lavorativa:
“In funzione del quadro clinico attuale l’attività di muratore esercitata dal paziente non risulta più essere esigibile.
Il signor __________ risulta in effetti essere limitato nelle attività che richiedono l’uso d’oggetti, rispettivamente macchinari vibranti o contundenti, l’ingaggio dell’arto superiore destro dominante al di sopra della orizzontale, i movimenti ripetuti di elevazione o rotazione anche non sotto carico, il trasporto, rispettivamente il sollevamento di pesi superiori a 1 o 2 chili con il braccio discosto dal tronco.
Queste limitazioni permangono anche se il paziente in futuro dovesse venir sottoposto ad un intervento protetico di rimpiazzo dell’articolazione omo-glenoidale destra” (doc. __________ - inc. __________).
Sulla base delle suesposte puntuali indicazioni di carattere medico, rimaste assolutamente incensurate da parte del ricorrente, facendo riferimento a quanto dichiarato dal suo medico curante (doc. C - inc. __________), l’assicuratore infortuni convenuto ha ritenuto - valutazione fatta propria anche dall’UAI (cfr. III - inc. __________) - che __________ __________ possa ancora esercitare attività professionali fisicamente leggere, quali il trafilatore presso la __________ SA, l’aiuto orologiaio presso la __________, l’operatore su robot presso la __________ SA, l’operaio addetto al controllo della qualità presso la __________ SA ed il cassiere presso __________ __________ SA.
2.6. A mente dell’Istituto assicuratore convenuto, con l’esercizio delle attività enumerate al considerando precedente, il ricorrente potrebbe conseguire un reddito annuo medio pari a fr. 41’080.35. Quest’ultimo dato é pure stato utilizzato dall’UAI, allo scopo di stabilire il grado d’invalidità presentato da ______ ______ (III
Il ricorrente, da parte sua, disapprova tale valutazione e postula, invece, l’applicazione di un reddito da invalido di fr. 35’000.--, nella causa LAINF, rispettivamente, di fr. 24’500.-, nella causa AI.
Per determinare il reddito da invalido, __________ ha compiuto degli accertamenti presso alcune ditte del Cantone Ticino (cfr. doc. __________- inc. I: __________ SA, __________ SA, __________ SA, __________ SA e Ipermercato __________ SA) appurando che i dipendenti di tali aziende conseguono un reddito medio appunto attorno ai fr. 41’000.--.
Il TCA, nella causa sfociata nella sentenza 13 luglio 1995 in re B. (pubblicata in SVR 1996 UV Nr 55 p. 183ss), ha esaminato in modo approfondito la tematica relativa al guadagno ancora conseguibile da una persona costretta a riciclarsi, per motivi di salute, in attività leggere e non qualificate, stabilendo che in attività leggere quali quelle accessibili all'assicurato, svolte a tempo pieno e con rendimento completo, un uomo, in un mercato del lavoro equilibrato, può conseguire i seguenti redditi:
per il 1992 fr. 34'000.--
per il 1993 fr. 34'500.--
per il 1994 fr. 35'000.--
per il 1995 fr. 35'000.--
Lo scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J.M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.) e per il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M.).
Rispondendo a critiche rivolte a tale determinazione da ambienti assicurativi, il TCA, nella sentenza 28.4.1998 in re M.L. c. I., ha ricordato quanto segue:
" ...l’esame operato dal TCA nel 1995 si era reso necessario a causa delle costanti e concordanti critiche rivolte alla quantificazione del reddito operata __________ (secondo una prassi sostanzialmente analoga a quella ora adottata) e confermata dal TCA dai patrocinatori dei diversi ricorrenti e, in particolare, dagli ambienti sindacali.
Ritenuto che tali critiche non apparivano prive di fondamento e, vista anche la nuova giurisprudenza federale relativa alla coordinazione, nella valutazione dell'invalidità, dell'assicurazione invalidità e dell'assicurazione contro gli infortuni (cfr. RAMI 1995 p. 107; DTF 119 V 468 consid. 3; STFA del 1° luglio 1994 nella causa F.B.do.C., U 188/93, non pubblicata; vedi pure STFA del 28 luglio 1993 nella causa R.B. non pubblicata, U 37/93 e STFA del 5 ottobre 1994 nella causa F.G., non pubblicata, U 73/93), il TCA ha riesaminato l'intera problematica relativa alla determinazione del reddito da invalido.
Il TCA ha allora chiesto un rapporto al responsabile dell'Ufficio regionale di integrazione professionale AI. Da questo rapporto è emerso che, tenuto conto del fatto che le attività leggere e non qualificate vengono svolte prevalentemente da personale femminile, i redditi ipotetici in attività leggere abitualmente considerati nell'ambito dell'assicurazione invalidità coincidevano con i salari medi delle operaie. Si trattava, allora, di fr. 24.100.-- per il 1991, fr. 25.200.-- per il 1992 e fr. 26.700.-- per il 1993.
L’AI considerava, dunque, per la valutazione del grado di invalidità, salari nettamente inferiori a quelli ritenuti __________ e dal TCA in ambito LAINF, senza che nessuna circostanza particolare giustificasse tale differenza.
Esaminando, poi, i dati statistici raccolti dall'UFIAML per il 1992 e 1993 alla luce della giurisprudenza federale secondo cui, per determinare il reddito da invalido in attività leggere, é sufficiente riprendere dai dati dell'UFIAML i salari medi versati al personale ausiliario nel cantone in cui opera l'assicurato e ridurlo di un quarto per tener conto del fatto che il personale non qualificato e con problemi di salute difficilmente riesce a conseguire il salario medio figurante nelle statistiche (STFA 28.7.1993 in re V.R. non pubbl. I 249/92; STFA 6.6.1994 in re A.B. non pubbl. U 189/93; STFA 4.5.1993 in re X , non pubbl. I 243/92; STFA 7.12.1994 in re P. non pubbl. U 50/94; STFA 6.2.1995 non pubbl. U 95/94), il TCA ha concluso che salari sin lì ritenuti corrispondevano, in sostanza, soltanto a quelli che un dipendente non qualificato poteva ottenere in alcune aziende in circostanze estremamente favorevoli. Essi non erano, invece, corrispondenti ai salari mediamente versati a operai o impiegati non qualificati con problemi di salute.
Inoltre, in tale occasione, il TCA era rivenuto sul meccanismo di adeguamento al rincaro dei salari rilevando che, negli ultimi anni, i salari (soprattutto quelli del personale ausiliario) non erano aumentati oppure, nella migliore delle ipotesi, avevano subito un adeguamento al rincaro soltanto parziale.
Pertanto, il TCA ha ottenuto gli importi suindicati sulla scorta dei dati contenuti nelle pubblicazioni UFIAML ridotti secondo le indicazioni del TFA e in considerazione del fatto che il reddito ritenuto dagli organi dell'AI era (e, nonostante tutto, rimane) regolarmente notevolmente più basso di quello considerato in ambito LAINF senza che ciò fosse giustificato da circostanze particolari.
L’_____ propone, ora, di modificare i parametri così ottenuti sulla scorta dell’inchiesta di cui s’é detto.
Tale richiesta non può essere accolta. Se é vero che i dati raccolti dall’Istituto convenuto e riassunti nel doc 113 danno come media un salario maggiore rispetto a quello ritenuto dal TCA, é anche vero che tale media é stata rilevata in sole 5 ditte. Niente indica che quanto rilevato in queste 5 aziende sia generalizzabile all’intero mercato del lavoro ticinese.
Se si deve dare atto __________ del notevole sforzo indagatorio profuso per rilevare le diverse caratteristiche dell’attività analizzata così da verificare se essa é o meno effettivamente esigibile dal profilo delle indicazioni mediche, si deve pur sempre rilevare che i dati relativi al salario sono insufficienti a dimostrare che, in genere, il mercato del lavoro ticinese offre a persone costrette da motivi di salute a riciclarsi in attività leggere e non qualificate salari dell'entità rilevata.
In queste condizioni, lo scrivente TCA ritiene di doversi attenere ai redditi suindicati, ancora, e per i motivi elencati, ritenuti essere più conformi alla realtà. Dati che, occorre ricordarlo, sono stati a più riprese confermati dal TFA (STFA 7.1.1997 in re I.c.D.; STFA 24.6.1997 in re W.c.M.) ...".
A questo proposito, va, altresì, ricordato che i parametri utilizzati dal TCA sono stati approvati dal TFA ancora nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292, pag. 223ss. (= SVR 1998 UV6, pag. 15 consid. 2c.).
Parimenti, nella sentenza 2.7.1998 in re UAI c. M. D.S.B., il TFA ha confermato la prassi seguita dallo scrivente TCA affermando quanto segue:
" ... in sostanza, nella specie é contestata l'ormai affermata prassi istituita dal TCA del Canton Ticino per la valutazione dell'invalidità, nell'assicurazione contro gli infortuni così come in quella per l'invalidità, posto come di principio la nozione d'invalidità sia identica in tutti i settori delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 119 V 470 consid. 2b; 116 V 248 consid. 1b). Secondo tale giurisprudenza, fanno stato i salari che la medesima autorità giudiziaria ha accertato in base alle tabelle dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, tenendo conto del particolare mercato del lavoro ticinese (cfr. SVR 1996 UV no 55, pag. 183-186).
Ora, la pertinenza di tale prassi é già stata più volte ammessa da questa Corte, da ultimo in una pronuncia resa lo scorso 27 novembre 1997 in re R (U100/96) e parzialmente pubblicata in RAMI 1998 no U 292 pag. 223 (cfr. anche sentenze inedite 24 luglio 1997 in re M., U 156/95; 7 gennaio 1997 in re D., U 152/95; 12 novembre 1996 in re F., U 69/96; 15 ottobre 1996 in re C., U 60/96). Dalla medesima, e quindi dai redditi ipotetici determinati in quel contesto, non v'é ragione di scostarsi ..." (STFA 2.7.1998 in re UAI c. M. D. S. B. consid. 3c).
Alla luce di quanto precede, questa Corte non vede ragione alcuna per scostarsi dalla sua ormai consolidata giurisprudenza. In questo ordine d’idee, non può neppure essere accolta la richiesta del ricorrente di fissare a fr. 24’500.-- il reddito da invalido - richiesta, peraltro, curiosamente formulata soltanto nell’ambito della causa AI
Del resto, proprio nella succitata sentenza 12 novembre 1996, la nostra Corte federale aveva confermato il reddito da invalido di fr. 35’000.-- ritenuto da questo TCA, trattandosi di un assicurato che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La motilità era ridotta a 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il sinistro adominante.
Pertanto, il grado d’invalidità di __________ __________ - determinato confrontando i fr. 35’000.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 60’339.-- (cfr. doc. __________ - inc. __________), dato la cui correttezza non é stata messa in dubbio dall’insorgente - risulta essere del 41.99%, arrotondato al 42%, conformemente al considerando non pubblicato della DTF 122 V 335.
2.7. Vista la conclusione a cui il TCA é giunto al precedente considerando - in accoglimento del ricorso 9 marzo 1999
2.8. A norma dell’art. 28 cpv. 1 LAI, l’assicurato ha diritto ad una rendita intera se é invalido almeno al 66 2/3%, a mezza rendita se é invalido almeno al 50% o a un quarto di rendita se é invalido almeno al 40%.
In concreto, posto come l’insorgente presenti un’invalidità del 42%, in applicazione della succitata disposizione legale, egli ha diritto di percepire un quarto di rendita AI.
Giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI:
" Il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a. presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure
b. è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media".
A sua volta, l'art. 29 OAI prescrive che, perchè siano realizzati i presupposti dell'invalidità in modo permanente, è necessario sia presumibile "che nè un miglioramento nè un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato non debba intervenire in futuro".
Secondo la summenzionata norma, dunque, vi è incapacità di guadagno permanente quando, verosimilmente, non vi è da attendersi nè un miglioramento nè un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato. Perciò il TFA ha stabilito che non si può ammettere un'invalidità permanente nei casi in cui, a seguito di una malattia evolutiva, probabilmente, la capacità di guadagno non potrà che diminuire. D'altronde, l'incapacità di guadagno permanente può essere valutata solo con una prognosi e non basandosi su constatazioni retrospettive. Un'incapacità di guadagno permanente deve essere negata in caso di malattia con evoluzione progressiva (cfr. RCC 1985, pag. 484).
Di conseguenza, fintantoché le affezioni presentano un carattere evolutivo, quand'anche il danno alla salute sia irreversibile, non è possibile parlare di "invalidità permanente" ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. a LAI.
In simili casi si dovrà applicare, pertanto, la seconda variante della norma succitata (lett. b), vale a dire che il diritto alla rendita non può nascere che trascorso un anno ininterrotto d'incapacità al lavoro d’almeno il 40% in media.
In casu, emerge dalle tavole processuali che __________ __________ é divenuto totalmente inabile al lavoro in coincidenza con l’evento traumatico del 2 ottobre 1997 e, da lì in poi, non ha più potuto riprendere la propria attività lavorativa.
Di conseguenza il quarto di rendita d'invalidità verrà assegnato, in ossequio all’art. 29 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LAI, con effetto dal 1° ottobre 1998, ciò che, d’altronde, appare condiviso da ambedue le parti in causa.
Il gravame interposto contro la decisione formale 23 novembre 1998 dell’UAI merita, pertanto, d’essere parzialmente accolto da parte di questa Corte.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso 22 dicembre 1998 é parzialmente accolto.
Di conseguenza, l’assicurato ha diritto di percepire un quarto di rendita AI a contare dal 1° ottobre 1998.
2.- Il ricorso 9 marzo 1999 é accolto.
Di conseguenza, l’assicurato ha diritto di percepire una rendita d’invalidità LAINF del 42% a contare dal 1° settembre 1998.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI e l’_____ verseranno all’assicurato fr. 500.--, rispettivamente fr. 800.--, a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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