AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.31
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00031
grw/tf
Lugano
4 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 11 marzo 1999 di
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 11 dicembre 1998 emanata
da
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 26.5.1997
__________ __________ (__________, operaio) è caduto da un'impalcatura
riportando la frattura del radio sinistro, una ferita lacero-contusa alla
fronte e contusioni varie.
__________,
presso cui l'infortunato è obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni,
ha assunto il caso.
1.2. Il 14.9.1998
il medico curante dell'assicurato ha annunciato __________ che il suo paziente
soffriva di dolori lombari dal momento dell'incidente: con decisione 30.9.1998
__________ ha rifiutato di erogare prestazioni relativamente a tali dolori
poiché non vi era nesso causale fra questi e l'infortunio.
L'opposizione
inoltrata contro tale decisione è stata respinta il 11.12.1998.
1.3. Con
tempestivo ricorso l'assicurato, rappr. dall'avv. __________, ha chiesto, con
l'annullamento della predetta decisione, che __________ venga condannato a
versargli "tutte le prestazioni imposte dalla LAINF anche per i disturbi
alla schiena".
A
sostegno di tale richiesta egli ha postulato l'allestimento di una perizia
medica (I)
Con
risposta 12.4.1999 __________ ha postulato la reiezione del gravame con
argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito (III).
Il 28
maggio 1999 l'avv. __________ ha prodotto il rapporto allestito dal dott.
__________ il 25.5.1999 (IX, doc __________).
ha preso posizione su tale certificato l'8.6.1999 (XI).
Il 14
luglio 1999 l'avv. __________ ha ribadito la richiesta di allestimento di una
perizia (XVII).
ha ribadito la propria posizione il 2.8.1999 (XIX)
Considerato
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2 Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.3 Giusta
l'art. 10 LAINF l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio e, se parzialmente o totalmente incapace al lavoro, all'indennità
giornaliera in forza dell'art. 16 LAINF.
Inoltre,
a norma dell'art. 18 LAINF, l'assicurato invalido a seguito di infortunio ha
diritto alla rendita d'invalidità.
L'assicuratore
LAINF è, però, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l'infortunio
assicurato ed il danno alla salute di cui si chiede la cura esiste un rapporto
di causalità naturale ed adeguato.
2.3.1 In caso
d'infortunio, il legame di causalità naturale è considerato dato quando occorre
ammettere che, senza l'infortunio, il danno non si sarebbe prodotto o,
quantomeno, non con la stessa gravità.
Non è
necessario che l'infortunio sia la causa unica o immediata del danno alla salute:
è sufficiente che esso ne sia la conditio sine qua non (Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, p. 51ss; DTF 112 V 30, consid.
1a; RAMI 1986 337; 113 V 307 consid. 3a; RAMI 1988 37 p. 52; 113 V 321, consid.
2a; RAMI 1988 p. 129).
L'esistenza
del legame di causalità naturale è una questione di fatto che va decisa alla
luce dei rapporti medici.
In
applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante - applicabile
all'apprezzamento delle prove nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 114
V 305 consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b) - l'esistenza del legame di
causalità naturale deve essere probabile: una semplice possibilità non basta (Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51).
2.3.2 Si ha,
invece, un nesso di causalità adeguata fra l'infortunio e il danno alla
salute quando il primo, non soltanto concorre causalmente a produrre il
secondo, ma è anche idoneo, secondo il corso normale delle cose e l'esperienza
generale, a produrre o perlomeno a favorire un effetto di quel tipo (DTF 115 V
135 consid. 4a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 52).
Il nesso
di causalità adeguata è, in sostanza, l'idoneità generale di un determinato
fattore a generare un effetto analogo a quello concretamente prodottosi
(idoneità generale e non solo per rapporto al caso di specie). Con l'avvertenza,
nota il TFA in DTF 112 V 3 ss., che l'esigenza dell'idoneità generale non deve
indurre a prendere unicamente in considerazione quelle conseguenze di un infortunio
che, secondo la dinamica dell'evento ed i suoi effetti sul corpo, sono solite
verificarsi (DTF 113 V 307).
Una causa
non è da ritenersi generalmente adeguata solo quando provoca sovente o
addirittura regolarmente l'effetto considerato: se un evento è atto di per sé
stesso a produrre un simile risultato, anche esiti singolari, eccezionali
possono costituire effetti adeguati dell'infortunio (DTF 87.II.127 e
96.II.396).
La
singolarità non deve intendersi in senso qualitativo ma quantitativo. E'
ammessa l'adeguatezza del nesso causale, malgrado la singolarità dell'effetto,
solo se l'eccezionalità è di ordine statistico, se cioè un simile effetto ricorre
con rara frequenza. Non si può invece prescindere dall'idoneità qualitativa
(cfr. DTF 113 V 307).
2.4. Il tema del
legame fra l'infortunio assicurato e i dolori lombari è stato dapprima
esaminato dal dott. __________, medico di circondario __________I, che, nel suo
rapporto 15.9.1998 (doc __________), dopo avere posto la diagnosi di
"sindrome vertebrale lombare inferiore con componente di natura piuttosto pseudo-radicolare
(ev irritazione L5) a sinistra in presenza di un disturbo della segmentazione e
della transizione lombo-sacrale", ha osservato quanto segue:
" Per
quanto attiene al rachide lombare, oltre all'indicazione di misure passive,
quali per esempio corrente diadinamica in caso di riacutizzazione della
sintomatologia irradiata all'arto inferiore sinistro. Penso che il paziente sia
suscettibile di poter approfittare di un programma focalizzato sul rinforzo
muscolare attivo associato a delle nozioni di base sulla ergonometria del
tronco.
Dal
punto di vista medico-assicurativo, per quanto attiene ai disturbi del rachide
lombare, vista la chiara presenza di un quadro morboso in parte addirittura
congeniale così come il lungo intervallo libero fino all'apparizione della
componente pseudo-radicolare, ritengo che il nesso causale tra quest'ultimo
disturbo e l'avvenimento infortunistico del 26.05.1997 sia da ritenersi tutt'al
più possibile se non addirittura escluso."
(doc
__________pag 3)
Con il
ricorso - ma già in sede di opposizione - è stato prodotto il certificato
redatto il 12.10.1998 dal dott. __________, curante dell'assicurato, in cui si
legge quanto segue:
" Vi
informo che il paziente a margine dichiara di soffrire di lombalgia solo dopo
l'infortunio del maggio 97 e di non aver mai accusato dolori alla schiena prima
di allora. Subito dopo l'infortunio, mentre era ancora ricoverato all'Ospedale
__________ __________ di __________ per la frattura del polso sinistro, aveva
già fatto presente anche questi disturbi alla schiena e all'arto inferiore
sinistro.
Durante gli ultimi mesi si é verificato un peggioramento del dolore lombare con
irradiazione all'arto inferiore sinistro con disturbi della sensibilità a tutto
l'arto.
Visto che il signor __________ insiste sull'origine traumatica dei suoi
disturbi della colonna lombare e dell'arto inferiore sinistro, e non potendo
escludere una concausalità traumatica di tali disturbi vi prego di prevedere
un'ulteriore valutazione specialistica."
(doc
B)
Sostanzialmente,
in questo certificato viene avanzata la possibilità dell'esistenza di un legame
fra l'infortunio e i dolori lombari poichè questi si sarebbero manifestati
soltanto dopo di esso.
Va qui
rilevato che la giurisprudenza del TFA insegna che, per il solo fatto d’essere
apparso dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto
una sua conseguenza secondo l’adagio “post hoc, ergo propter hoc” (DTF 119 V
341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; cfr.,
pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes
über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96).
In corso
di procedura è stato, poi, prodotto il rapporto del dott. __________, spec. FMH
in fisiatria, riabilitazione e reumatologia. Questo specialista, dopo avere
rilevato che "di difficile valutazione è la sindrome lombovertebrale",
ha annotato quanto segue:
" Sicuramente
la mobilità della colonna lombare é tuttora limitata in tutte le direzioni.
Durante il trattamento manipolativo si riscontra una notevole rigidità
attribuibile a disfunzioni vertebrali ipomobili a diversi livelli.
Non siamo in possesso di una documentazione dell'esame clinico e radiologico
antecedenti l'infortunio. Le radiografie eseguite dopo l'infortunio mettono in
evidenza una anomalia (probabilmente dalla nascita) al passaggio lombosacrale
(vertebra lombosacrale di transizione) e deformazioni a cuneo di diversi somi
al passaggio toraco-lombare. Queste alterazioni non rappresentano sicure
lesioni strutturali di natura post-traumatica. Il nesso causale é da ritenersi
possibile. Il signor __________ asserisce di non aver mai sofferto di disturbi
alla schiena prima dell'infortunio. E' possibile che la caduta abbia portato ad
uno scompenso di una situazione morbosa preesistente ma asintomatica.
In tal caso però lo status quo ante non sarebbe ancora raggiunto nonostante le
cure effettuate."
(doc
__________ pag 2)
Lo stesso
specialista consultato dall'assicurato ritiene, dunque - in accordo con il
medico di circondario - che le affezioni di cui è portatore l'assicurato sono
di natura probabilmente congenita e che, dunque, il loro legame con
l'infortunio è soltanto possibile.
Parimenti
soltanto a livello di possibilità ha ritenuto l'eventualità che la caduta abbia
portato ad uno scompenso di una situazione morbosa preesistente.
Come
visto sopra, il nesso di causalità fra l'infortunio e i dolori lamentati deve
poter essere accertato almeno nel grado della verosimiglianza preponderante: la
semplice possibilità dell'esistenza di un tale nesso non è sufficiente.
Ciò
ritenuto, irrilevante è la questione a sapere se lo status quo ante o, meglio,
quo sine sia stato o meno raggiunto: visto che il legame fra l'infortunio e i
disturbi così come il ruolo scatenante dell'infortunio sono stati ritenuti
soltanto nel novero delle possibilità, la responsabilità dell'assicuratore
LAINF non può essere data.
A titolo abbondanziale,
si rileva che significativo in questo senso è il fatto che la __________ - che
in un primo tempo aveva inoltrato opposizione contro la decisione __________ -
il 2.12.1998, ha comunicato all'Istituto quanto segue:
" Alla
vista degli atti medici, le ribadiamo di tornare sulla nostra lettera del
9.10.98, e accettiamo l sua decisone del 30.9.98. Assumeremo secondo la polizza
assicurativa del sig. __________ le spese di cura in malattia."
(doc
__________)
Altrettanto
ha fatto, dopo esame degli atti, la __________ (doc __________)
2.5. Il
ricorrente ha chiesto l'allestimento di una perizia giudiziaria.
Questo
Tribunale ritiene superfluo ordinare una perizia giudiziaria potendo già
decidere sulla base degli atti dell'incarto. A proposito va ricordato che, per
costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 27
ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.,
sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991
in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale
modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF
(RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; DTF 106 Ia 162 consid. 2 b).
Il TCA,
chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, non ha in
concreto motivi di scostarsi dalle conclusioni del medico di circondario -
conclusioni, peraltro, sostanzialmente confermate dal rapporto dello
specialista cui il ricorrente s'è privatamente rivolto - se si considera che
per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio
1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; Meyer, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.).
Il TFA,
in DTF 122 V 157ss, ha ancora precisato che dagli art 4 Cost e 6 n. 1 CEDU non
può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica
esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia
di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é in linea di
principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni
sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne
dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze
severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Determinante
dal profilo probatorio non é, dunque, di principio, l'origine del mezzo di
prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto
(DTF 122 V pag 160 in fine, cfr, per i requisiti di un rapporto medico: (RAMI
1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 191ss; DTF 122 V pag 160 e seg consid 1c e
riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl).
In
concreto, l'attendibilità e l'imparzialità del rapporto del medico di
circondario è già dimostrata dal solo fatto che - come visto - le sue
conclusioni sono state sostanzialmente confermate dal dott. __________.
Pertanto,
la decisione impugnata va confermata senza che sia necessario procedere
all'atto istruttorio richiesto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna
Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster