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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.35
Data decisione, Autorità:
19.06.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00035
grw/nh
Lugano
19 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Giovanna
Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 16 marzo 1999 di
contro
la decisione del 11 dicembre 1998 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________ in materia di
assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In un
infortunio occorsogli il 28.7.1990 __________ __________ (), allora operaio
presso la __________ SA, ______________ __________, ha subito un contraccolpo
alla spalla sinistra.
A causa
dei postumi infortunistici __________ gli ha accordato, con effetto a decorrere
dal 1.3.1993, una rendita d’invalidità del 20% e un’indennità per menomazione
dell'integrità del 10%.
1.2. Con
deliberazione 30.6.1994 l’UAI ha deciso di effettuare degli accertamenti
nell’ottica di una riformazione professionale e, quindi, dall’autunno 1994
all’estate 1998 l’assicurato ha seguito, in Italia, una riformazione
professionale conclusasi con l’ottenimento del titolo di geometra (ciò che
corrisponde, in Svizzera, al titolo di disegnatore tecnico).
1.3. Tenuto conto
del successo della riformazione professionale __________, con decisione
15.10.1994, ha ridotto il grado di invalidità al 15% dal 1.11.1998 ed ha
soppresso la rendita dall'1.11.1999.
L’opposizione
interposta dall’assicurato contro tale decisione è stata respinta con decisione
su opposizione 11.12.1998.
1.4. Con
tempestivo ricorso l’assicurato ha chiesto l’annullamento della decisione su
opposizione rilevando quanto segue:
" ...
Nel novembre 98 ho avuto la possibilità di fare
tirocinio presso il Comune di __________ () con l'incarico di fare rilevamenti
topografici, ma ho dovuto smettere a causa del freddo che mi impediva il
movimento della spalla e del braccio.
Nel
frattempo mi si era presentata la possibilità di partecipare ad un concorso
presso il Comune di __________ __________ () per un posto in qualità di
__________. Nel bando di concorso, però, veniva richiesta una sana e robusta
costituzione che io non possiedo.
Questo
per dimostrare che i limiti di azione non riguardano solo il sollevamento di
pesi o altre mansioni particolarmente pesanti, ma sono tanti i fattori che
riducono la possibilità di movimenti che dovrebbero essere del tutto naturali.
La
mia richiesta ora è che la mia situazione venga esaminata in modo concreto.
Sono
disposto anche ad un confronto diretto con il prof. __________ o qualsiasi
altro medico da voi incaricato, per verificare il mio effettivo stato di
salute e la mia effettiva necessità di terapie per cercare di impedire il
progressivo peggioramento delle mie condizioni... " (I)
1.5. In risposta
__________ ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo,
per quanto occorra, in seguito.
1.6. Il 12 aprile
1999 il ricorrente ha chiesto di sospendere la causa sin “verso la fine di maggio
oppure inizio giugno 1999” per potersi sottoporre ad una perizia specialistica
presso un medico in Italia (V).
1.7. L’annunciata
perizia non è stata prodotta al TCA.
Sollecitato
dal Tribunale (VI), il ricorrente ha comunicato di non avere ottenuto il parere
medico-specialistico poiché troppo oneroso dal punto di vista finanziario.
Considerato in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Secondo
l'art 22 LAINF, se il grado d'invalidità del beneficiario muta notevolmente, la
rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.
La revisione
non potrà, però, più essere effettuata a decorrere dal mese in cui il
beneficiario ha compiuto 65, rispettivamente 62, anni d'età (su questo aspetto,
cfr. STFA 31.12.1991 in re C.V., non pubbl.).
L'istituto
della revisione ha quale scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle
mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione
dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione
successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,
Ed. réalités sociales, p. 114).
La
revisione presuppone che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo
la costituzione della rendita o una sua successiva revisione.
2.3. L'invalidità
può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo
stato di salute, sia perché il danno della salute, pur rimanendo immutato, si
ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla
sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (RCC 1989, p. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid 3b).
L'assicurato
può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini
professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in
attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo
stato di salute e alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto
una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da
invalido.
Oppure le
sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.4. Il mutamento
deve essere notevole.
Secondo
la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica
doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente
accertato: così, un mutamento del 5% é stato considerato notevole per rapporto
ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità
iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter; op. cit., p. 115 ed autori ivi
citati).
2.5. Determinante
per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al
momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.
Da notare
che tanto nel fissare inizialmente la rendita d'invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I
mutamenti congiunturali - ad esempio, il passaggio da una fase di recessione ad
una di ripresa economica - non sono motivo di revisione.
Parimenti,
non si tien conto né prima né dopo di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le
insufficienti attitudini professionali, ecc. non rilevano ai fini della
commisurazione dell'invalidità.
Ciò che
importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica
conseguente ad infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9
cpv. 1 OAINF). Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,
l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua
volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dev'essere in nesso
causale adeguato con l'infortunio).
2.6. In concreto,
risulta in modo chiaro dagli atti che, dopo la decisione di fissazione della
rendita, grazie al successo della riformazione professionale avviata dall’UAI,
l’assicurato ha sensibilmente migliorato la sua potenzialità lucrativa.
Al
momento della chiusura del caso, nel 1993, egli era stato ritenuto in grado di
conseguire, in un’attività leggera e non qualificata, un salario annuo pari a
fr. 28.900.-.
Alla fine
della riformazione, conseguito il diploma italiano di geometra (che corrisponde
al diploma di disegnatore tecnico in Svizzera) – attività nella quale, come
risulta dagli accertamenti medici esperiti e, in particolare dal rapporto
9.1.1998 __________ __________ di __________, egli è totalmente abile al lavoro
(cfr. doc. __________: “…ist Hr. __________ __________ für Bürotätigkeiten 100%
arbeitsfähig”) – l’assicurato è stato ritenuto, dal consulente professionale
dell’UAI, in grado di conseguire un salario di 34.945.- nel 1° anno di attività
e di
fr.
40.324 il secondo (doc. __________).
Ritenuto
che, senza il danno alla salute e continuando ad esercitare l’attività di
operaio, l’assicurato avrebbe percepito un salario annuo pari a fr. 40.690.-,
correttamente __________ ha ritenuto di potere “per un anno ammettere uno
scapito finanziario del 15% mentre che dal secondo anno in poi la situazione
post-infortunistica non inciderà più in misura apprezzabile sulla capacità di
guadagno” (doc. __________).
Ininfluente
è, in quest’ambito, il fatto che l’assicurato non abbia ancora reperito un
lavoro: l’assicurazione infortuni risponde soltanto del danno economico
direttamente conseguente al danno alla salute causato dall’infortunio. Non
dell’impossibilità o della difficoltà di reperire un’attività dovuta a motivi
congiunturali.
L’assicurato
fa valere in modo generico di avere bisogno di cure.
A questo
proposito – essendo la cognizione dello scrivente TCA limitata all’oggetto
della decisione impugnata – si fa semplicemente notare che, come si evince
dagli atti e dalla risposta di causa:
"
… La __________ fa rilevare di essere sempre
stata d'accordo con un determinato procedere terapeutico. Si citano ad esempio
2 cicli di fisioterapia, ultrasuoni e compresse indicati al doc. __________
pag. 3 Altri esami diagnostici indicati dal dott. __________ o già sono stati
eseguiti (artrotac cfr. doc. 33; sonografie delle spalle cfr. doc. __________)
o non sono ritenuti necessari (cfr. doc. __________e __________). D'altra parte
di fronte al suggerimento della Clinica __________ del 9 gennaio 1998 di
eseguire una artroscopia (cfr. doc. __________) l'assicurato ha categoricamente
affermato di "non volersi più far mettere le mani addosso" (cfr. 59)
e la questione non ha più avuto seguito. … " (III pag. 3)
Lo
scrivente TCA non può, dunque, che suggerire al ricorrente di nuovamente
prendere contatto con __________ per regolamentare la questione delle cure.
Se le
parti non dovessero trovare un accordo sul procedere, esaurita la procedura d’opposizione,
all’assicurato rimarrà aperta la facoltà di sottoporre al TCA la questione
impugnando la decisione su opposizione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna
Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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