AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.40
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
35.99.00040
grw/nh
Lugano
4
gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 6 aprile 1999 di
___________,
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 4 gennaio 1999 emanata da
rappr. da: ___________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 17.9.1997 l'autovettura
guidata da _________ __________ (muratore e, quindi, obbligatoriamente
assicurato contro gli infortuni presso l'________) è stata tamponata da tergo
da un altro veicolo.
A seguito dell'insorgenza
di dolori cervicali, lo stesso giorno l'infortunato si è recato al Pronto
soccorso dell'ospedale ________ _________di ________ dove gli venne prescritta
una terapia conservativa (applicazione per circa un mese di un collare morbido
ed analgesici)
L'esame radiologico e la
RM esperita il 23.9.1997 non hanno evidenziato alterazioni strutturali
post-traumatiche.
L'assicurato ha ripreso il
lavoro al 50% il 15.10.1997 e al 100% il 20.10.1997.
1.2. Il 27.12.1997 l'assicurato si
è nuovamente rivolto al medico curante lamentando dolori in sede cervicale con
difficoltà di movimenti e vertigini.
Il medico ha attestato
un'incapacità lavorativa totale sino al 25.1.1998 ed ha chiesto un esame al
medico di circondario dell'________.
In seguito, dal 26.1
l'incapacità lavorativa è diminuita al 50% per poi cessare del tutto il
5.3.1997.
L'assicurato ha ripreso in
modo completo l'attività il 6.3.1998.
1.3. Sulla base delle risultanze
della visita presso il medico di circondario - che ha avuto luogo il 17.2.1998
- l'_________ ha rifiutato di assumere il caso quale ricaduta: secondo il
medico di circondario, infatti, il nesso causale fra l'infortunio ed i disturbi
lamentati non poteva essere stabilito "in assenza di alcuna lesione post-traumatica
strutturale" (cfr doc __)
1.4. Con tempestivo ricorso
l'assicurato, rappr. dall'avv. , ha impugnato la decisione su
opposizione con cui l' ha confermato il suo rifiuto di erogare
prestazioni affermando, in particolare, quanto segue:
" .. La valutazione globale
delle risultanze mediche esistenti non consente di accettare la posizione
assunta dalla _________.
Secondo il parere
del medico consultato dall'assicurazione collettiva di malattia del datore di
lavoro del qui ricorrente, Dr. _________ - _________ di __________, i disturbi
accusati dal sig. ___________ sarebbero di pertinenza dell'assicurazione
infortuni (cfr. doc. _: lett. 30.06.1998 a Dr._____, medico consulente
____________).
Oltre a tale chiara
conclusione, anche il parere del Dr. ___________ di _________ o, interpellato
dal medico curante Dr. __________, pur avendo accertato anche una lieve
sindrome del tunnel carpale estranea all'incidente, rileva che i dolori
cervicali di tipo tendomiosico sono sicuramente di origine post-traumatica
(cfr. doc. C: lett. 10.08.1998 a Dr. __________).
Con simili premesse
e considerazioni mediche non appare certamente ragionevole accettare in modo
acritico la lapidaria diagnosi del medico di circondario, ma risulta quanto
meno opportuna, per non dire indispensabile, una verifica peritale in sede
giudiziaria da parte di uno specialista designato dal Tribunale..." (I)
1.5. In risposta l'________,
rappr. dall'avv. ________, ha chiesto la reiezione del gravame con argomenti di
cui diremo, per quanto occorra, in seguito.
Considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
2.2. Giusta l’art. 6 cpv. 1 LAINF,
per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative
sono concesse in caso d’infortunio professionale, d’infortunio non
professionale e di malattie professionali.
2.3. Secondo l’art. 10 LAINF, l’assicurato ha diritto
alla cura appropriata dei postumi d’infortunio e, se parzialmente o totalmente
incapace al lavoro, all’indennità giornaliera in forza dell’art. 16 LAINF.
Inoltre,
a norma dell’art. 18 LAINF, l’assicurato invalido a seguito d’infortunio ha
diritto alla rendita d’invalidità.
2.3.1. Va comunque ricordato che presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le
sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
E' questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46;
cfr. pure sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e
sentenze ivi citate).
2.3.2. Il diritto a prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra
gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.3.3. Nell'ambito delle affezioni di
carattere psichico la nozione di causalità adeguata assume un'importanza
fondamentale.
In merito all’adeguatezza
del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura psichica manifestatisi
dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi ripetutamente e la sua giurisprudenza
è stata sottoposta a profonde trasformazioni.
Di questa evoluzione
significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è riconosciuta
solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante nell'insieme
delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene non si
misura più per rapporto alle reazioni di una persona "normale"); in
DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può essere negata se alla luce
della personalità pretraumatica dell'assicurato l'infortunio non è, con le
circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza); in RAMI 1988 U47 pag. 225
in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione negativa esigendo che
l'infortunio rivesta "una certa importanza" per rapporto a tutto il
complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in cui la somma istanza
ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli infortuni sulla base
di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente sul modo in cui la
vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce valore
paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio) ma all'evento infortunistico
come tale valutato oggettivamente in funzione del modo in cui é avvenuto
l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U154
p. 246ss; RAMI 1995 U215, p. 90ss).
" A seconda della dinamica
dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre categorie seguenti: nella
categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e
in quella degli eventi di grado medio"
Di regola l'adeguatezza
del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi ("secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono
in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica").
Per contro, nel caso di
infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente battuto
la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio caduta o
scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a priori (RAMI 1992
U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita delle
turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori
extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale.
"E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data
la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica
dell'infortunato".
Per quanto attiene,
invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli "eventi che non
possono essere classificati nelle due predette categorie" - l'adeguatezza
non può essere stabilita facendo semplicemente riferimento all'evento
infortunistico.
" Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica".
I criteri di maggior
rilievo sono:
-
le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità
dell'infortunio;
-
la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
-
la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
-
i dolori somatici
persistenti;
-
la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
-
il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
-
il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA opera all'interno
della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli infortuni medio-gravi
si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro relativa gravità:
-
infortuni
la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina
addirittura agli infortuni della categoria superiore;
-
infortuni di media
gravità all'interno della categoria medio- grave;
-
infortuni
di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni
insignificanti o leggeri).
Nel primo caso basta la
presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel secondo bisogna
nuovamente distinguere:
-
se
un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga
dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura),
l'adeguatezza è ammessa;
-
in caso contrario
occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo sottogruppo è
richiesta alternativamente:
-
la presenza,
cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
-
la particolare
intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a queste condizioni
si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se però queste
condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano altre cause
atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla
predisposizione costituzionale della vittima.
Può essere infatti
affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono particolarmente
importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche se la
personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta, l'infortunio
avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa gli altri
fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza la sua
eventuale particolare vulnerabilità.
Non importa che qualsiasi
altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in ipotesi idoneo in sé
a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri traumi avrebbero potuto
provocarlo in sua vece.
2.3.4. Anche in materia d’infortunio
del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, vige una particolare
giurisprudenza relativa alla questione della causalità.
Nella giurisprudenza
applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4 febbraio 1991 in
re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U121, p. 95ss., il TFA
considerava che in assenza di deficit neurologici e d’alterazioni visibili
attraverso radiografie, delle lesioni neuropsichiche non erano, in generale,
atte a provocare dei disturbi evolutivi di natura patologica, di modo che -
trattandosi d’infortuni del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale -
senza prova di deficit funzionale organico e senza alterazioni radiologicamente
oggettivabili, l’esistenza di una relazione di causalità adeguata era negata,
facendo difetto dei postumi durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo
(DTF 117 V 359 consid. 5c).
Con la DTF 117 V 359, il
TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del tipo “colpo di
frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola, ammettere
l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e la
susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro
clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa,
vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. Tale giurisprudenza é stata ulteriormente
confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV85, p. 309ss.; DTF 123 V
98 = SVR 1997 UV96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI
1995 U221, p. 109ss.).
Nella succitata pronunzia,
la Corte federale ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni
scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit
funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno
stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici
del “colpo di frusta” non siano oggettivabili con gli attuali mezzi tecnici
(RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi soggettivi e,
pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli
infortuni.
Il TFA ha considerato -
modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un infortunio del tipo
“colpo di frusta” alla colonna cervicale é, secondo il corso ordinario delle
cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare un’incapacità
lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit funzionali
non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa
l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante sapere se, da un
profilo medico, i disturbi consecutivi al “colpo di frusta” devono essere
qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una
tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli
difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro
clinico.
La somma Istanza ha,
peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto essere
mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso causale,
essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito
dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia
di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi
all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La
particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto
uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.
Se ne deduce che,
trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale,
senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione della causalità
adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento infortunistico nonché
sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista oggettivo, sono
strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un effetto diretto o
indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il corso ordinario delle
cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o aggravare, assieme
all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.
Posto che, tanto in caso
di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso di disturbi
provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si trova
confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo organico,
il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità fra
un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva ad un “colpo
di frusta” alla colonna cervicale, conviene applicare, per analogia, il metodo
elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in effetti, statuito
che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa in caso
d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in assenza di
lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio dell’uguaglianza
di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale lesione in caso
d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale (DTF 117 V 359,
consid. 5d/bb).
2.3.5. Alla luce dei principi evocati
al precedente considerando - qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi
sprovvisti di sostrato organico oggettivabile - é necessario, dapprima,
chiedersi se, tenuto conto della dinamica dell’infortunio e dei disturbi
diagnosticati, si é o meno in presenza di un infortunio del tipo “colpo di
frusta” alla colonna cervicale:
" Das
Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch
zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die
natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem
konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso
aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen
zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa)” (DTF 122 V 415=SVR
1997 UV85, p. 309ss.).
Se l’esistenza del nesso
di causalità naturale é stata ammessa, é ancora necessario pronunciarsi sulla
questione riguardante il rapporto di causalità adeguata, questione che
dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le turbe psichiche (DTF 115
V 138 consid. 6):
" Entgegen
der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch
zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem
natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der
HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit
einschränken, von einer Prüfung der Adäquanz abzusehen, welche grundsätzlich
bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können,
Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460;
MEYER-BLASER, a.a.O., S. 82)” (DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV85, p. 310).
2.4. In concreto, l’assicurato é
rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale in cui, a detta del
dott. _________ - _____ , spec. FMH in neurologia, egli ha subito un colpo di
frusta:
" ... Nell'ottobre 1997 (non
ricorda con precisione la data) questo paziente ha presentato un incidente
automobilistico: mentre si trovava alla guida della propria auto, quasi da
fermo in autostrada, essendovi i lavori in corso, è stato investito da tergo da
un'auto a forte velocità che gli ha provocato un movimento in flessione ed
estensione del tronco. Aveva poi girato il capo verso destra per guarda cosa
fosse successo e la stessa auto l'ha di nuovo investito, provocando anche un
movimento in flessione-rotazione del capo. Non vi erano state perdite di
conoscenza e neppure ferite esterne.
...
In seguito ad un
incidente automobilistico con un trauma cervicale da colpo di frusta ma
anche con componente distorsiva nell'ottobre 1997 questo paziente lamenta da
allora dolori cervicali che si estendono talvolta alla colonna toracica e
lombare come pure agli arti superiori.... " (doc. C)
Anche il dott. ________ -
_______, spec. FMH in chirurgia e medico consulente della _________, ha posto
quale diagnosi "stato dopo colpo di frusta alla colonna cervicale dopo
infortunio della circolazione" (doc __).
I due medici citati
ritengono che i dolori cervicali lamentati dall'assicurato siano in relazione
con l'infortunio assicurato. In particolare, lo specialista in neurologia
consultato dall'assicurato ha affermato che "i dolori cervicali di tipo
tendomiosico sono sicuramente di origine post-traumatica" (doc __).
Il medico di circondario
non condivide questa valutazione.
La questione può,
comunque, rimanere in questa sede indecisa poichè, anche se dovesse essere
ammessa l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'infortunio ed i
disturbi cervicali, l'obbligo contributivo dell'_________ andrebbe negato non
potendosi ammettere l'adeguatezza di un simile nesso.
In effetti, non è
ravvisabile nella fattispecie nessuna delle circostanze concomitanti che devono
servire, secondo quanto stabilito dal TFA (cfr consid. 2.3.3) ad accertare, in
assenza di possibilità di oggettivazione dei sintomi lamentati, l'adeguatezza
del nesso causale.
In queste condizioni,
l'allestimento di una perizia giudiziaria si rivela superfluo e il ricorso può
essere respinto sulla base degli atti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster