AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.42
Data decisione, Autorità:
17.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00042
mm/nh
Lugano
17 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 aprile 1999 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 26 gennaio 1999 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 14
agosto 1997, __________ __________ - alle dipendenze della __________
__________ SA di __________ in qualità di segretaria - si trovava a bordo di
un'imbarcazione, quando la sedia pieghevole su cui stava seduta si è
improvvisamente richiusa, ciò che ha provocato una sua caduta sulla schiena.
Il suo
medico curante, la dottoressa __________, ha certificato la presenza di dolori
alla colonna lombare con irradiazioni alla gamba destra di tipo spondilogeni,
nonché dolori alla colonna cervicale con bloccaggio sub-occipitale C5-C6 e
Th2-Th3 a destra (cfr. doc.__)
Il caso è
stato assunto dalla __________ __________, la quale ha regolarmente corrisposto
le prestazioni assicurative.
1.2. Dalle tavole
processuali emerge che già nel corso del novembre 1991, __________ __________
era rimasta vittima di un evento traumatico analogo a quello poc'anzi evocato (cfr.
doc. : "… volevo sedermi su di una sedia che, purtroppo, non c'era, e
sono caduta a terra (mi sono praticamente seduta a terra) …"), riportando,
allora, la lussazione dell'osso coccige (cfr. doc.__).
Anche per
questo caso, la __________ aveva riconosciuto la propria responsabilità.
1.3. In data 4
agosto 1998, alla __________ __________ è stata annunciata una ricaduta
dell'infortunio del 14 agosto 1997 (cfr. doc.__).
1.4. Esperiti i
necessari accertamenti - in particolare dopo aver ascoltato il parere del proprio
medico fiduciario (cfr. doc.__) - la __________ _________, con decisione 10
dicembre 1998, ha negato il proprio obbligo contributivo a far tempo dal 15
dicembre 1998, facendo difetto, da tale data, una relazione di causalità
naturale con gli infortuni assicurati (cfr. doc.).
A seguito
dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurata (doc. _), nonché dal
suo assicuratore malattie, la Cassa malati __________ (doc. _), l'assicuratore
LAINF, in data 26 gennaio 1999, ha sostanzialmente confermato il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.5. Con
tempestivo ricorso 14 aprile 1999, __________ __________, patrocinata dall'avv.
__________, ha chiesto che l'assicuratore LAINF convenuto venga condannato a
versarle le prestazioni legali anche dopo il 15 dicembre 1998, facendo valere,
segnatamente, che i disturbi di cui ancora soffre sono certamente da ricondurre
all'evento infortunistico dell'agosto 1997.
Essa ha,
inoltre, chiesto che il TCA abbia ad ordinare una perizia medica giudiziaria (cfr.
I).
1.6. La
__________ __________i, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del
gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (cfr. III).
1.7. In data 3
febbraio 2000, lo scrivente TCA ha interpellato il Prof. dott. __________,
attivo presso la __________ Klinik di __________, chiedendogli informazioni
circa l'eziologia dei disturbi accusati dalla ricorrente a livello del rachide
cervicale (cfr. V).
La
risposta del Prof. __________ è pervenuta il 5 aprile 2000 (cfr. VI). Le parti
hanno avuto modo di formulare delle osservazioni al riguardo (cfr. X e XI).
1.8. Con
ordinanza 15 maggio 2000, il TCA ha ordinato una perizia medica a cura del
dottor __________, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il reparto
di neurochirurgia dell'Ospedale cantonale di __________ (cfr. XII).
1.9. Il 22
novembre 2000, il dottor __________ ha consegnato il proprio referto peritale (cfr.
XVII), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (cfr.
XVIII).
La
__________ ha preso posizione in data 11 dicembre 2000 (cfr. XXI).
__________, da parte sua, si è espressa il 12 gennaio 2001, versando agli atti
un certificato del Prof. dott. __________ (cfr. doc. _) e chiedendo, inoltre,
l'allestimento di un complemento peritale (cfr. XXII).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite é circoscritto alla questione di sapere se i disturbi di cui
__________ __________ ha continuato a soffrire dopo il 14 dicembre 1998, si
trovano in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con gli eventi
traumatici del 23 novembre 1991, rispettivamente del 14 agosto 1997.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio
sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr., pure, sentenza inedita 17
ottobre 1989 in re F.).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.4. Occorre,
inoltre, rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid.
5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286;
DTF 117 V 365 i.f.).
2.5. In concreto
- volendo immediatamente affrontare il tema centrale della causalità - si
osserva che l’assicuratore LAINF convenuto ha deciso di negare il proprio
obbligo contributivo in relazione ai disturbi lamentati al rachide, fondandosi
sull’opinione espressa dal proprio medico di fiducia, il dottor __________, in
occasione della visita di controllo eseguita il 18 agosto 1998.
Così lo
specialista aveva, in effetti, discusso l'aspetto eziologico:
"
… allo stato attuale della situazione si
ritiene che un nesso di causalità fra il banale infortunio descritto occorso alla paziente il 14 agosto 1997 ed i riscontri
attuali non sia più dato. Secondo le norme di medicina assicurativa un
evento come quello in causa non può cagionare conflitti disco-radicolari con protusioni
discali o simili. Come a suo tempo indicato, il caso ha potuto essere assunto
pro rata temporis ma l'attuale situazione tendente, per altro, allo
sfavorevole, non può essere ascritta ai soli postumi infortunistici. Da
osservare, per altro, che la paziente nel corso della valutazione ha riferito
anche di svariati disturbi rientranti nella sfera neuropsicologica che, a
parere del perito sottoscritto, non possono essere posti in relazione
all'evento invocato.
A questo riguardo e a prescindere dalla mia
valutazione, propongo a __________ __________ di sentire il pregiato parere del
Prof. __________, prestigioso professionista, il quale, oltre alla padronanza
indiscussa nella sua materia, possiede ampie conoscenze anche nella branca
medico assicurativa" (doc.__,
p. 4 - la sottolineatura è del redattore).
La tesi
difesa dall'assicuratore LAINF convenuto é fermamente avversata dalla
ricorrente, a mente della quale la documentazione medica agli atti -
segnatamente il referto 30 settembre 1998 del Prof. dott. __________ (cfr. doc.
__: "Bei der Patientin liegt ein posttraumatisches
C6-Syndrom rechts vor, wobei die radiologischen Befunde gut mit den klinischen
übereinstimmen. Zudem ist eine monosegmentale
Pathologie vorhanden. Unter diesen Umständen empfehlen wir die operative
Sanierung mit ventraler Dekompression und Spondylodese C5/6. Die Patientin
möchte sich den Eingriff noch überlegen. Grundsätzlich jedoch ist der Eingriff
mit einer guten Prognose zu versehen, da eine monosegmentale Pathologie
besteht. Die Symptomatik muss als posttraumatisch angesehen werden, da
früher keine Beschwerden seitens der Halswirbelsäule angegeben werden" - la sottolineatura è del redattore) - sarebbe,
già di per sé, sufficiente a dimostrare la natura traumatica dei disturbi
lamentati dopo il 14 dicembre 1998.
Va ancora
osservato che, nel corso del mese di febbraio 2000, il TCA ha interpellato il
succitato dottor __________, chiedendogli esplicitamente di volersi esprimere
in merito alla natura dei disturbi accusati dalla sua paziente (cfr. V).
Lo
specialista ha sostenuto - in maniera sin troppo laconica - che i disturbi sono
stati scatenati dall'infortunio e perciò quest'ultimo va ritenuto un
"evento direzionale":
"
Die von __________ __________ geklagten Beschwerden
sind multipel und betreffen das ganze Achsenskelett, sie wurden ausgelöst durch
den Unfall und daher ist der Unfall als richtungsweisendes Ereignis festzuhalten,
grundsätzlich ist aber die Ursache nicht nur als unfallbedingt anzusehen" (VI).
2.6. Proprio allo
scopo di finalmente chiarire la fattispecie da un profilo medico, questa Corte
- dando così seguito ad un'esplicita richiesta di parte ricorrente - ha
ordinato una perizia giudiziaria, affidandone l’allestimento al dottor
__________, già __________ del reparto di neurochirurgia presso l’Ospedale
cantonale di __________.
Si dirà
immediatamente che il perito giudiziario - dopo aver ricostruito, in maniera
minuziosa, l’anamnesi ed aver altrettanto puntualmente descritto lo status,
clinico e radiologico, dell’insorgente - ha condiviso, in buona sostanza, il
parere espresso dalla __________ __________, secondo cui - posteriormente al 14
dicembre 1998 - i disturbi alla schiena lamentati da __________ __________ non
costituivano più una naturale conseguenza né dell’infortunio 23 novembre 1991
né di quello occorsole il 14 agosto 1997.
In
effetti - dopo aver posto la diagnosi di “leichtes Cervicalsyndrom und leichtes cervico-spondylogenes
Schmerzsyndrom rechts bei Status nach Spondylodese-Operation C5/C6 infolge Spondylose
mit cervico-radikulärem Schmerz- und sensiblem Ausfallssyndrom C6 rechts bei Spondylose
C5/C6 am 07.01.1999 (nicht unfallbedingt). Status nach leichtem HWS-Distorsionstrauma
am 14.08.1997 (abgeheilt)" (cfr. XVII,
risposta ai quesiti n. 2 di parte ricorrente e n. 4 di parte convenuta) - il
dottor __________, rispondendo ai quesiti n. 4 di parte ricorrente e n. 5 di
parte convenuta, ha espressamente negato che gli asseriti problemi alla
colonna vertebrale si trovino ancora in una relazione di causalità naturale con
l'evento del 23 novembre 1991 e/o con quello del 14 agosto 1997.
L’esperto
designato dal TCA ha, altresì, affermato che lo status quo sine a
margine dell'infortunio dell'agosto 1997, é stato raggiunto al più tardi a
distanza di sei mesi, quindi a contare dalla metà del mese di febbraio 1998
(cfr. XVII, risposta al quesito n. 5.2 di parte convenuta).
D'altro
canto, il dottor __________ ha indicato che i due eventi infortunistici
assicurati non possono essere considerati responsabili di un aggravamento
direzionale delle condizioni di salute di __________ __________ (cfr. XVII,
risposta al quesito n. 5.3 di parte convenuta).
Il perito
giudiziario ha pure illustrato - con dovizia di argomenti - le ragioni che lo
hanno portato a negare che i disturbi fatti valere dall’insorgente possano
ancora essere considerati una naturale conseguenza degli infortuni assicurati
presso la __________, avendo, peraltro, cura di prendere espressamente
posizione a proposito dell'opinione manifestata dal Prof. __________:
"
Zur Beurteilung der Unfallkausalität sind
einleitend folgende Grundsätze zu beachten:
-
Dass die Verletzung in der Regel desto schwerer ist, je
zeitlich früher und/oder je eindrücklicher lokale Nackenbeschwerden nach dem
Moment des Unfallereignisses auftreten.
-
Dass die Bestimmung des Intervalles zwischen Unfallzeitpunkt
und erstem Auftreten von Nackenschmerzen für die Frage der natürlichen
Kausalität von ausschlaggebender Bedeutung ist. Die einschlägige Fachliteratur
vertritt heute einhellig die Erkenntnis, dass Beschwerden und medizinische
Befunde in der Halsregion, an Nacken oder Halswirbelsäule gesetzmässig
innerhalb von 24 Stunden (bis höchstens 72 Std.) auftreten müssen, wenn ein
Unfall die natürliche Ursache für solche Nackenbeschwerden oder festgestellte
krankhafte Befunde sein soll. Unzählige Literaturhinweise belegen dieses
wissenschaftliche Basisprinzip (Kamieth, Mumenthaler, Regli, Radanov, Magerl,
Schröter, Krämer und Hohl (USA)).
Bei der Patientin betrug das beschwerdefrei
Intervall fünf Tage, sodass auf Grund der aufgeführten Grundsätze eine
natürliche Kausalität des Unfalls unwahrscheinlich ist.
Es ist nun zu berücksichtigen, dass die Patientin
wegen den Schmerzen in der Sakralregion, wo der Aufprall stattfand, Ponstan‑Tabletten
einnahm. Ich bin deshalb der Meinung, dass die Unfallkausalität doch genauer
analysiert werden muss.
Aus biomechanischer Sicht stellt ein Sturz aus
der Hockestellung auf das Gesäss eine geringgradige Traumatisierung der
Wirbelsäule dar, am ausgeprägtesten für die LWS; eine Fortsetzung bis zur HWS
im Sinne einer axialen Stauchung ist nur in stark abgeschwächtem Masse
vorstellbar. Wichtiger ist die plötzliche, maximale Muskeianspannung als
Abwehrreaktion sowie die Belastung der Nacken‑ und
Schultergürtelmuskulatur durch das Auffangen des Sturzes mit den Händen.
Diesbezüglich ist zu beachten, dass anerkanntermassen eine körpereigene Muskelanspannung
nicht geeignet ist, eine Wirbelsäule wesentlich und dauerhaft zu schädigen.
Entsprechend war der initialle Verlauf harmlos, mit einem Intervall von
fünf Tagen. Es war keine notfallmässige ärztliche Versorgung notwendig. Es
entstand eine reine Weichteilverletzung im Sinne eines cervico‑spondylogenen
Schmerzsyndroms rechts, also eine harmlose Verletzung mit guter
Prognose. Radiologisch konnten ossäre, traumatische Läsionen ausgeschlossen
werden. Hingegen zeigen die Röntgenbilder eine krankhafte, degenerative
Veränderung im Sinne einer Diskopathie mit Spondylosebildung im Segment C5/C6.
Dieser Befund bereitete offenbar vor dem Unfallereignis keine wesentlichen
Beschwerden, ev. vorübergehend im Jahre 1993. Es ist nun eine bekannte,
allgemeine Erfahrung, dass solche Abnützungserscheinungen sehr lange stumm (=symptomlos)
bleiben können, und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen
schmerzhaften Zustand übergeführt werden. In dieser Situation ist der Unfall
als schmerzauslösender Faktor anzusehen, was bedeutet, dass der Unfall zeitlich
begrenzt kausal für das Beschwerdebild verantwortlich ist. Dies wurde
somit vom Vertrauensarzt der Basler Versicherung, Dr. ________ richtig
beurteilt.
Die eher geringe Traumatisierung der HWS ist
sicher nicht geeignet, eine definitive, dauerhafte Schädigung oder
richtunggebende Verschlechterung eines krankhaften Vorzustandes herbeizuführen.
Die heutigen Beschwerden und Befunde lassen sich denn auch mit den vorbestehenden,
degenerativen Veränderungen (Diskopathie C5/C6) alleine erklären. Es finden
sich keine Hinweise, die ausschliesslich mit einem Unfallereignis vereinbar
wären. Die festgestellte Spondylose C5/C6 ist im Alter von 35 Jahren nicht
ungewöhnlich. Degenerative Veränderungen treten beim Menschen an der
Wirbelsäule schon recht frühzeitig auf. Statistisch erfolgen die meisten
Bandscheibenoperationen im Alter von 44 Jahren. Zum Zeitpunkt des Unfalls war
die Patientin 35‑jährig.
Die Bedeutung der SpondyIose bezüglich Unfall
besteht darin, dass das Trauma eine krankhaft vorgeschädigte Wirbelsäule traf,
was sich auf die Heilungsdauer auswirkte. Eine leichte Distorsion der HWS mit
einer reinen Weichteilverletzung, die zu einem cervico‑spondyloge- nen
Schmerzsyndrom führt, heilt in der Regel in einem zeitlichen Rahmen von zwei
bis vier Wochen ab. Auf Grund der Spondylose muss eine verlängerte
Heilungszeit bis maximal sechs Monate einkalkuliert werden. Dies passt sehr
gut zum Verlauf bei Frau _____, in dem sie im Februar 1998 weitgehend
beschwerdefrei war (Mitte Februar 1998). Seit dem 02.12.1997 war sie auch
wieder voll arbeitsfähig.
Das heisst, dass Mitte Februar 1998 der Status
quo ante/sine als erreicht betrachtet werden kann. Der Zustand war
wahrscheinlich nicht ganz gleich wie vor dem Unfall, sodass es sich eher um
einen Status quo sine handelt. Dies ist auch anzunehmen, weil ein Grundleiden
besteht mit einem schicksalsmässigem Verlauf. Es handelt sich somit um eine
vorübergehende Verschlimmerung eines Grundleidens mit schicksalsmässigem
Verlauf, wobei der Status quo sine Mitte Februar 1998 erreicht ist.
Im Juni 1998 kam es dann zu einem ganz neuen
Geschehen. Nach einer Oberanstrengung beim Krafttraining stellte sich nun
ein cervico‑radikuläres Schmerz‑ und sensorisches Ausfalissyndrom
ein. Dieses Ereignis wurde auch als Rückfall gemeldet, weil ein praktisch
beschwerdefreies Intervall von mindestens vier Monaten bestand. Rückfälle sind
prinzipiell sehr schwierig als unfallkausal zu erklären, insbesondere mit einem
Abstand von einem Jahr zum Unfall. Unter besonderen Belastungssituationen
können Rückfälle während einigen Monaten noch als unfallbedingt betrachtet
werden, obwohl auf naturwissenschaftlicher Basis schwierig erklärbar. Nach
Ablauf eines Jahres ist ein solcher Zusammenhang dann aber bestimmt sehr
unwahrscheinlich. Aus medizinischer Sicht ist es hingegen sehr typisch, dass
eine etwas überdurchschnittliche Kraftanstrengung zu einer Kompression der
Spinalnervenwurzel C6 rechts führt bei spondylotisch bedingt engen Foramina intervertebralia
(=Durchtrittsstelle der Spinalnervenwurzel durch die Wirbelsäule). Dieses
Geschehen, das nicht mehr als Unfallfolge zu betrachten ist, führte
schliesslich zur Spondylodeseoperation an der Schulthess‑ Klinik in
Zürich. Diese Operation ist nicht mehr als Unfallfolge zu betrachten.
Diese Beurteilung der UnfalIkausalität steht im
Gegensatz zur Stellungnahme von Prof. Dr. __________. Diesbezüglich ist zu
beachten, dass er nicht über eine exakte Anamnese verfügte. Nach seiner Meinung
bestand das cervico‑radikuläre Schmerz‑ und sensible AusfalIssyndrom
unmittelbar nach dem Unfall bis zu seiner Untersuchung. Er stellt andererseits
ebenfalls fest, dass die Diagnose Spondylose eine Krankheit bezeichnet, welche
nicht unfallbedingt ist. Er stufte den Unfall als schmerzauslösenden Faktor
ein. Diesbezüglich ist es nun widersprüchlich, dass er doch eine
richtungweisende (gemeint ist wahrscheinlich eine richtunggebende)
Verschlechterung annimmt. Nur schmerzauslösender Faktor und richtunggebende
Verschlechterung schliessen sich gegenseitig aus. Seine Begründung einer
richtunggebenden Verschlechterung beruht ausschliesslich auf dem zeitlichen
Zusammenhang, indem die Patientin vor dem Unfall beschwerdefrei war gemäss der
auch in ärztlichen Kreisen weit verbreiteten Begründung "post hoc, ergo propter
hoc". Diese Argumentation allein genügt jedoch nicht, um eine
Unfallkausalität absolut zu begründen. Es müssen auch folgende Kriterien
berücksichtigt werden: Biomechanische Gegebenheiten (soweit möglich), der initiale
Verlauf, die initialen klinischen Befunde, die radiologischen Befunde
(traumatische Läsionen), der Schweregrad der Verletzung (nur
Weichteilverletzung, knöcherne Läsionen); es muss eine Korrelation zum
Schweregrad des Traumas hergestellt werden, es muss der weitere Verlauf
beurteilt werden, ob dieser erwartungsgemäss ist, ob er der allgemeinen
Erfahrung und statistischen Fakten entspricht oder nicht, ob eine sekundäre
Verschlechterung mit Symptomausweitung vorliegt. Es müssen unfalIfremde
Faktoren, wie z. B. degenerative Veränderungen mit einbezogen werden.
Alle diese Faktoren sprechen bei Frau ______
gegen einen dauerhaften Schaden, resp. gegen eine richtunggebende
Verschlechterung eines krankhaften Vorzustandes.
Zusammenfassend besteht
also nach meiner Meinung, auf Grund persönlicher Erfahrung in dreissig Jahren Neurotraumatologie
und insbesondere WirbelsäuIenchirurgie sowie entsprechend der alIgemeinen
Erfahrung von Fachkollegen und übereinstimmend mit den statistischen Resultaten
in der wissenschaftlichen Literatur, nach Ablauf von sechs Monaten kein klarer,
mit überwiegender Wahrscheinlichkeit anzunehmender kausaler Zusammenhang der
heutigen Beschwerden mehr mit dem Unfall, der auch naturwissenschaftlich
erklärt werden könnte. Ein solcher Zusammenhang ist höchstens möglich.
Somit ist ab Mitte Februar 1998 keine
unfallbedingte Behandlung mehr notwendig. Es besteht keine unfallbedingte
Arbeitsunfähigkeit und kein unfallbedingter Integritätsschaden." (XVII)
Dopo attenta riflessione, questa Corte non vede alcuna ragione che
le imponga di scostarsi dalle conclusioni a cui é giunto il dottor __________.
In effetti, il suo referto peritale non contiene contraddizioni. D’altra parte,
esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa
essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr.
RAMI 1991 U133, p. 311ss. consid. 1b): in particolare, il perito giudiziario
-specialista nella materia che qui interessa, a cui il TCA ha spesso fatto capo
nel passato - ha enunciato il suo apprezzamento in modo chiaro, motivato e
convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.
Ora, non
essendo provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, un nesso di causalità naturale fra gli eventi infortunistici 23
novembre 1991 e/o 14 agosto 1997 ed i disturbi alla schiena di cui __________
__________ ha ancora sofferto dopo il 14 dicembre 1998, questi ultimi non
possono certo essere posti a carico dell’assicuratore LAINF convenuto. Visto
ciò, lo scrivente TCA può senz’altro esimersi dall’esaminare la questione
dell’adeguatezza del nesso causale (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a).
Se ne
deduce che, nella misura in cui, a contare dal 15 dicembre 1998, é stata
rifiutata l’erogazione d’ulteriori prestazioni assicurative in relazione ai
noti problemi al rachide, l’impugnata decisione 26 gennaio 1999 della
__________ __________ é meritevole di tutela da parte di questo Tribunale.
2.7. Unitamente
alle proprie osservazioni 12 gennaio 2001, __________ __________ ha prodotto un
rapporto, datato 18 dicembre 2000, stilato dal Prof. __________, al quale
l'assicurata ha verosimilmente provveduto a sottoporre il referto peritale del
dottor __________.
Questo il
suo contenuto:
"
…. Bezüglich der Unfallkausalität habe ich am
31.3.2000 bereits eine Stellungnahme abgegeben, in der ich den Unfall als richtungsweisend
aber nicht ursächlich bezeichnet habe. Mit den Ausführungen des Gutachtens
steht diese Aussage nicht im direkten Widerspruch, lediglich das Ausmass der
Unfalleinwirkung wird in Frage gestellt, wobei die Intervalldauer von 5 Tagen
als Hauptargument beigezogen wird. Ob dies wirklich einen stichhaltigen Grund
beinhaltet wird eine Frage der Interpretation der Literatur sein" (doc. _).
Le otto righe
stilate dal Prof. __________ non possono, evidentemente, essere considerate
sufficienti ad inficiare la fondatezza dell'approfondito apprezzamento
manifestato dall'esperto designato da questa Corte.
Il dottor
__________, in sede di perizia giudiziaria (cfr. XVII, p. 13), ha già avuto
modo d'illustrare le ragioni per cui l'opinione difesa dal dottor __________,
non merita d'essere seguita.
Al TCA
questi argomenti appaiono senz'altro convincenti, senza che si riveli
necessario dare seguito alla richiesta d'allestimento di un complemento
peritale (cfr. XXII, p. 2).
Del
resto, nella misura in cui il Prof. __________ difende la tesi dell'esistenza
di un legame causale - perlomeno parziale - fra l'infortunio dell'agosto 1997
ed i disturbi al rachide, poiché questi ultimi si sarebbero manifestati
soltanto dopo di esso (cfr., al riguardo, doc. __: "Die Symptomatik muss
als posttraumatisch angesehen werden, da früher keine Beschwerden seitens der
Halswirbelsäule angegeben werden"), la sua valutazione è priva di
pertinenza e, come tale, non può esserle riconosciuto quel valore probante
necessario per derimere la lite. Va qui rilevato che la giurisprudenza del TFA
insegna che, per il solo fatto d’essere apparso dopo l’infortunio, un disturbo
alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza, secondo l’adagio
“post hoc, ergo propter hoc” (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti;
STFA 3.4.1997 in re V. inedita; STCA 2.9.1999 in re M., a conoscenza del
patrocinatore dell'assicurato; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung
nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo
1998, p. 30, nota 96).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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