AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.45
Data decisione, Autorità:
27.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00045
mm/nh
Lugano
27 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 aprile 1999 di
__________,
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 22 gennaio 1999 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 16
agosto 1995, __________ __________ - all'epoca attiva presso il Night Club
__________ quale artista e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni
presso la __________ __________ __________ - è rimasta vittima di un incidente
della circolazione stradale, accaduto in territorio del Comune di __________, a
seguito del quale ha riportato la frattura diafisaria trasversa dell'omero destro,
la frattura ilio-ischiopubica sinistra con dissociazione sacro-iliaca sinistra,
la rottura del diaframma a sinistra, la lesione del plesso ascellare destro, la
frattura malleolare composta della caviglia destra.
L'assicurata,
durante il periodo 16 agosto-30 ottobre 1995, è rimasta degente presso il
reparto di chirurgia dell'Ospedale __________ di __________, dove è stata
sottoposta alle cure del caso (cfr. doc. __).
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti, l'assicuratore LAINF, con decisione formale 6 giugno
1997, ha posto __________ __________ al beneficio di un'indennità per
menomazione dell'integrità del 65% (cfr. doc. __).
Il
suddetto provvedimento amministrativo è cresciuto in giudicato incontestato (cfr.
doc. __).
1.3. Successivamente,
la __________ ha ritenuto necessario procedere a delle ulteriori verifiche e,
in questo senso, ha nuovamente interpellato il proprio medico di fiducia (cfr.
doc. __) nonché il dottor __________, spec. FMH in chirurgia plastica e ricostruttiva
in merito all'indicazione per una correzione chirurgica delle cicatrici
presentate dall'assicurata (cfr. doc. _).
Finalmente,
in data 3 novembre 1998, l'assicuratore infortuni ha emanato una seconda
decisione formale, mediante la quale, da un lato, ha dichiarato estinto il
diritto alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 1° luglio 1997 e,
dall'altro, ha negato il diritto ad una rendita d'invalidità giacché,
esercitando a tempo ridotto (75%) un'attività d'ufficio, __________ __________
potrebbe realizzare un reddito addirittura superiore a quello che essa avrebbe
percepito senza l'infortunio. Infine, la __________ ha rifiutato di prendere a
proprio carico i costi per la correzione chirurgica delle cicatrici, poiché
medicalmente non indicata (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata (cfr.
doc. _), la __________, il 22 gennaio 1999, ha sostanzialmente confermato il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso 24 aprile 1999, __________, sempre rappresentata dall'avv.
__________, ha chiesto che il TCA abbia così a giudicare:
"
… Il ricorso è accolto, di conseguenza la
decisione 3.11.98 e la decisione su opposizione 22/25.1.99 vengono annullate ed
alla signora __________ viene riconosciuto quanto segue:
1.1 una rendita d'invalidità del 100% calcolata
sul guadagno assicurato annuale di fr. 37'440.--, rispettivamente le indennità
giornaliere al 100%, ovvero fr. 83.-- al giorno dal 30.6.97 (giorno fino a
quando la __________ ha versato le indennità giornaliere) e almeno fino al
termine di una riformazione professionale; dopo tale riformazione verrà resa
una nuova decisione relativa al grado di invalidità;
1.2 la signora __________ viene messa la
beneficio di una riformazione professionale, i cui costi vengono integralmente
assunti dalla __________;
1.3 vengono assunti da parte della __________
tutti i costi relativi agli accertamenti e la cura dei disturbi digestivi,
passati e futuri;
1.4 vengono assunti da parte della __________ i
costi di un intervento di chirurgia plastica per eliminare le cheloidi e
ridurre gli inestetismi delle cicatrici;
1.5 vengono assunti da parte della __________
tutti i costi relativi ad un sostegno psicoterapeutico;
1.6 vengono assunti da parte della __________ i
costi di una cura fisioterapica di due cicli all'anno;
1.7 vengono assunti da parte della __________ i
costi di una visita ortopedica specialistica" (cfr. I, p. 23s.).
Questi,
segnatamente, gli argomenti sollevati dall'insorgente a sostegno delle proprie
pretese ricorsuali:
"
(…).
Secondo la __________, i problemi dei disturbi
digestivi sono di natura psicosomatica. Essa ritiene inoltre che non è stata
dimostrata con probabilità preponderante la relazione causale naturale tra tali
disturbi e l'infortunio del 16.8.95 (cfr. doc. _: decisione 3.11.98, pag. 1).
In sede di osservazioni (16.5.97 = doc. _), di
osservazioni conclusive (5.5.98=doc. _) e opposizione (27.11.98=doc. _) è stato
ribadito quanto segue:
La ricorrente, alta 1.75 m, ancora dopo
l'operazione pesava 59 kg mentre oggi pesa soltanto kg. 51
tanto da essere definita gracile dal perito della __________, dott. __________.
Nella sua perizia del 19.2.1997 (detta in seguito
perizia n. 2=doc. _) il dott. __________ fa menzione dei disturbi digestivi,
indicandoli come disturbi nell'ipocondrio destro.
Il dott. __________ fa riferimento a fastidi che
sarebbero esistiti per alcuni anni durante l'infanzia e che allora essi
sarebbero stati attribuiti ad uno choc psichico (perizia n. 2 pag. 3 in alto) e
scomparsi spontaneamente all'età di 10 anni. Non è dato sapere da dove avrebbe
raccolto tali elementi ed in base a quali accertamenti clinici trarrebbe tali
(fantasiose) conclusioni.
Dalle stesse comunque non si dimostra alcunché
visto che egli non esclude che tali disturbi siano di natura epatica, anche se
dubita che possa trattarsi di eziologia traumatica.
Peraltro in modo ben più positivo e concordante
con degli accertamenti clinici, i dott. __________ e __________ affermano che
gli stessi sono in relazione con la rottura traumatica dell'emidiagramma
sinistro, la quale ha prodotto lesioni epatiche e lienali (perizia dott.
__________ pag. 2 e 10= doc. _, perizia complementare dr. __________ pag.
6=doc. _).
È stato, infatti, accertato clinicamente che la
cistifellea della ricorrente è sede di alcune "lesioni ecogene senza cono
d'ombra dorsale", in altre parole contiene delle strutture rotondeggianti
e di sedimento (calcoli) che sono compatibili con uno stato da emobilia e i
disturbi di cui soffre la ricorrente.
Ne deriva che il nesso di causalità naturale tra
l'infortunio e i disturbi lamentati è dato in ossequio alla giurisprudenza
sopra citata. Ciò viene pure confermato dal medico curante dott. __________ (cfr.
doc. _ e _).
In data 19.2.97 (doc.
_), il dott. __________ dichiarò che "i disturbi nell'ipocondrio destro
meritano ulteriori chiarimenti, anche se sembrano (sic) simili a quelli
psicosomatici avuti nell'infanzia: si verifica attualmente un'intolleranza ai
cibi grassi ed uno stato d'inappetenza con dimagrimento che potrebbe suggerire
un problema epatico. Non è affatto escluso che esso sia secondario
all'assunzione prolungata di vari medicinali come antibiotici, etc.".
La citazione di tale passaggio dà la prova
dell'assenza di qualsiasi rigore clinico e dell'irrilevanza in materia
processuale delle opinioni espresse dal dott. __________. Egli non si
preoccupa, in particolare, di basare sempre su accertamenti clinici oggettivi e
concordanti le proprie ipotesi e di giungere a delle conclusioni
scientificamente corrette non basate su mere ipotesi, ma su constatazioni
oggettive, che si impongono dal profilo diagnostico e di prognosi, in modo
certo o basato su probabilità confinanti con certezza.
In particolare non esiste nessun elemento d'indagine
per affermare l'esistenza dei cosiddetti disturbi psicosomatici che la
ricorrente avrebbe avuto nell'infanzia.
In assenza di esami clinici, farmacologici e
tossicologici una perizia medica non dovrebbe attribuire dei disturbi digestivi
all'uso di antibiotici assunti diversi anni prima.
D'altronde, quand'anche l'uso degli antibiotici
fosse in relazione con i disturbi digestivi e di dimagrimento vi sarebbe un
nesso di causalità con l'infortunio.
Dall'esame di quest'ipotesi è comunque evidente
che la ricorrente aveva il diritto ad ulteriori accertamenti e di pretendere
dalla __________ il rimborso di questi costi.
Anche se si trattasse di un disturbo da choc
psichico, lo stesso avrebbe uno stretto nesso di causalità con l'infortunio che
fu un evento drammatico e dalle conseguenze tragiche. Ciò non viene neppure
negato dal dott. __________. A maggior ragione ogni cura relativa passata e
futura dev'essere assunta dalla __________.
(…).
Il § 3.2 della decisione su opposizione riguarda
l'eventuale intervento di chirurgia plastica e altre prestazioni richieste
dalla ricorrente in sede d'opposizione.
Si rileva che la __________ non si degna neppure
di elencare le prestazioni richieste, e facendo nuovamente riferimento alle
risultanze peritali e alla decisione del 3.11.98 le respinge in toto (cfr.
decisione impugnata, ad 3.2, pag. 5 § 2).
Ciò viola in modo manifesto gli obblighi della
cassa di motivare le sue decisioni.
2.1 Correzione chirurgica delle cicatrici
La ricorrente, a seguito dell'incidente, presenta
delle cheloidi (cicatrici) molto vistose. Ciò viene ammesso anche dalla
__________.
Secondo il dott. __________, interpellato dal
medico curante della ricorrente dott. __________, un intervento di chirurgia
plastica era opportuno, prevedendo quindi un esito favorevole (cfr. doc. _).
Il parere del dott. __________, su cui poggia sia
la valutazione del dott. __________ (cfr. doc. _) che della __________, afferma
genericamente che il "tasso di recidiva si aggira attorno al 90%"
senza tuttavia esprimersi concretamente sul caso concreto e senza precisare
entro quanto tempo, di regola, si potrebbe manifestare la recidiva,
rispettivamente come la stessa si potrebbe manifestare.
In altre parole, non è dato sapere se la recidiva
si manifesta nell'arco di breve tempo (p.e. 3-6 mesi) rispettivamente nell'arco
di un periodo più o meno lungo (10-20 anni).
Pertanto nessun referto medico contraddice il Dr.
__________ che espressamente raccomanda l'intervento, dichiarandone quindi
l'opportunità (cfr. doc. __).
Si chiede pertanto che la __________ venga
obbligata ad assumersi i costi di tale intervento.
(…).
2.2 Sostegno psicoterapeutico
In sede d'opposizione la ricorrente ha chiesto
che la __________ si assumi i costi di un sostegno psicoterapeutico per i seguenti
motivi:
Il perito dott. __________ menziona più volte la
fragilità psicologica della ricorrente e consiglia un sostegno
psicoterapeutico (cfr. perizia del 7.11.97 pag. 3=doc. _).
Tale fragilità psicologica, che ha evidentemente
delle ripercussioni sull'abilità lavorativa complessiva, è in evidente
causalità naturale con lo spaventoso incidente e con le conseguenze personali e
fisiche subite dalla ricorrente.
Ne consegue che il caso non può essere
ritenuto chiuso e che la __________ deve assumersi tutti i costi
relativi al sostegno psicoterapeutico.
- Incapacità lavorativa
È incontestato che la ricorrente non è più in
grado di esercitare la sua professione di __________.
(…).
Nelle sue conclusioni la __________, che poggia
la sua decisione di non concedere una rendita d'invalidità alla ricorrente
sulle perizie mediche del dott. __________, non tiene conto d'errori anche
manifesti o apprezzamenti di carattere giuridico che esulano dalla competenza
del perito, per cui prima di passare in rassegna gli eventuali lavori
confacenti alla ricorrente, è necessario entrare nel merito delle singole
affezioni alle quali la ricorrente è soggetta a causa dell'incidente subito ed
evidenziare le contraddizioni che distinguono le perizie del dott.
__________.
b.1 Conseguenze
invalidanti della lesione al membro superiore destro
Anche se la mano destra ha riacquistato una
"certa" forza e manualità, ancora esclusa in sede peritale del
19.2.97, è incontestato che
I. il braccio non possa essere interamente esteso;
II. la forza
muscolare è sensibilmente diminuita (in persona già gracile);
III. la
resistenza allo sforzo è comunque molto limitata e compromessa.
Come può il dott. __________ affermare seriamente che la
ricorrente avrebbe raggiunto l'indipendenza in tutte le attività della vita
quotidiana, personali e casalinghe (cfr. perizia del 26.1.98 = doc. _)?
Tale assunto è assurdo ed insostenibile anche in base al comune
buon senso:
Anche se la signorina __________ riesce a raggiungere il viso ed i
capelli, essa non è in grado di raggiungere la nuca con la mano destra.
In fine, la ricorrente avverte dei dolori continui al braccio, ai
quali l'ultima "perizia" non fa neppure riferimento.
In data 19.2.97 (doc. _, pag. 7) il perito afferma, con
riferimento al gomito, che "come previsto, l'anchilosi è rimasta pressoché
invariata (estensione/flessione
0° ‑ 65° ‑ 120° contro 0° ‑ 60° ‑ 115°
qualche mese fa) con dolori nelle posizioni estreme ma senza gonfiore. Ma la
dolenzia alla palpazione tutt'attorno risulta peggiorata in intensità ed
estensione: rime articolari, tendine bicipite e tricipite, epicondili
laterale e mediale e, soprattutto, nervo cubitale nel solco epitrocleo‑olecranico
con segno di Tinnel positivo".
Nella perizia 7.11.97 (doc. _), il perito da atto che non ha più
vistato la ricorrente, ma in base al rapporto 18.12.96 (?) della sig.ra
__________ del Centro di Ergoterapia __________ di __________, ritiene che la
ricorrente abbia raggiunto l'indipendenza in tutte le attività della vita
quotidiana. Nello stesso scritto dà comunque ancora atto che l'anchilosi del
gomito era di 0° ‑ 60° ‑ 20°, per cui immutata rispetto al febbraio
1997.
La ricorrente non è in grado di portare dei pesi superiori ad 1
Kg. Ne consegue che essa deve farsi aiutare a fare la spesa anche quotidiana.
Ciò impedisce ogni lavoro casalingo pesante, rispettivamente che
richiede l'allungamento del braccio, come pulire i vetri, stirare, togliere o
appendere le tende, pulire, rispettivamente spolverare i mobili alti,
lampadari, ecc.
Anche la cura personale è parzialmente impedita, rispettivamente
assolvibile solo con gran difficoltà, per esempio infilarsi le calze.
b.2 Conseguenze
invalidanti delle lesioni alla schiena e al bacino
- Il perito da un canto dichiara che l'assicurata era affetta
da alterazioni preesistenti della statica vertebrale e dall'altro ritiene di
non conoscere lo stato prima dell'infortunio (perizia complementare del 7.11.97
= doc. _, pag. 4).
Tali
affermazioni sono evidentemente contraddittorie e prive di qualsiasi riscontro
obiettivo. Non è dato sapere da cosa il perito deduce che la statica
vertebrale della ricorrente era affetta da alterazioni preesistenti,
rispettivamente chi gli avrebbe comunicato quest'informazione.
Il perito
afferma che la ricorrente a casa non pratica regolarmente degli esercizi
appropriati, atti a mantenere il suo stato di salute ad un buon livello. Come
può affermarlo? Di quali esercizi si tratterebbe?
Alla
ricorrente non è mai stato proposto un programma di esercizi da seguire a domicilio,
tantomeno dello stretching!
Le è stato
unicamente proposto di fare degli esercizi a domicilio per il braccio che sono
stati regolarmente eseguiti.
- Il dott.
__________ ancora una volta, in modo del tutto contraddittorio e infondato,
osserva che la ricorrente avrebbe accantonato la correzione plantare
dimostrando cosi una scarsa motivazione e collaborazione.
Lo stesso
dott. __________ nel medesimo rapporto ammette tuttavia che non è possibile
sapere se il rialzo del tacco sinistro può equilibrare il bacino e addirittura
paventa una scogliosi e comunque delle ripercussione negative (perizia
complementare pag. 7.11.98, pag. 4).
Ecco quindi
che vengono mosse delle critiche alla ricorrente unicamente con il pretesto di
negarle delle prestazioni e addirittura la copertura del pagamento di
accertamenti.
E'
evidentemente giustificata la vista specialistica ortopedica.
Delle
affezioni normalmente invalidanti sono presenti e obbiettivamente innegabili.
Neppure il medico di fiducia della __________ dott. __________ sa indicarne
con chiarezza le cause, i rischi futuri e/o rimedi.
Il
rifiuto di coprire i costi di una visita specialistica ortopedica è evidentemente
un abuso compiuto in cattiva fede.
- La
perizia complementare non ha dato atto che il peggioramento dei disturbi alla
schiena riscontrati nella perizia del febbraio 1997 (cfr. perizia n. _ pag. 9),
ha potuto essere risolto. Infatti, tale peggioramento persiste.
Sta di
fatto che la ricorrente avverte continui dolori alla schiena, che si
intensificano in modo intollerabile dopo circa 20 minuti di cammino, rispettivamente
dopo essere stata seduta più di 30 minuti. Anche di notte, ovvero dopo
essere stata sdraiata per un periodo più o meno lungo, si manifestano questi
dolori che la svegliano continuamente.
b.3 Si precisa che la ricorrente soffre tuttora d'insonnie per le
quali sono necessari dei sonniferi (cfr. perizia n. _ pag. 4), ciò sicuramente
limita anche la resistenza ad un'attività lavorativa.
b.4 Per
quanto riguarda la caviglia essa ha riacquistato la mobilità completa, ma non
possono essere sottovalutati i punti dolorosi lungo le rime articolari
anteriore e posteriore nonché in corrispondenza del seno tarsico, oltre
agli inconvenienti pratici.
(…)
c. Interpretazione erronea dei pareri dei periti
Nella decisione 3.11.98, la __________ ha ritenuto che il dott.
__________, in ultima sede, ha valutato la capacità lavorativa (dal punto di
vista anatomo‑funzionale) impiegabile nell'esercizio di un'attività
d'ufficio, stabilendola al 75 %. Ciò è stato confermato nella decisione su
opposizione (cfr. pag. 6), dove viene precisato che sono stati analizzate pure
le condizioni di mercato (cfr. pag. 5 in basso) e che si riteneva che la
ricorrente potrebbe conseguire uno stipendio annuale di fr. 39'526.50.
La ricorrente ritiene che tale tesi sia insostenibile e ciò per i
seguenti motivi:
c.1. Nel suo
2. rapporto del 19.2.97 (doc. _) il dott. __________ conclude "in via medico‑teorico
non escludo che l'assicurata possa ulteriormente inserirsi nel mondo del lavoro
come impiegata d'ufficio almeno nella misura del 50 %, probabilmente
anche dei 2/3 (66,66 %, ndr.) o del 75 %"
E'
evidente che il perito non abbia espresso una valutazione riferita ad una
situazione attuale, ma ad un risultato futuro dopo un "programma di rieducazione
alla battitura ed alla scrittura con la mano destra", nonché di
apprendimento corretto almeno dell'italiano.
Ancora
in data 7.11.97 (doc. _) egli ritiene che "non ci sono impedimenti per
imparare la tecnica di battitura ma la posizione davanti al computer
dovrebbe venire sorvegliata a causa della tendenza a rimanere seduta in
posizione poco corretta in seguito alle lesioni subite al bacino. Si potrebbe
eventualmente organizzare una consulenza ergonomica / ergoterapica prima
d'iniziare una corso di informatica" (cfr. pag. 2 in basso, 3 in
alto).
c.2. Il dott.
__________ e il dott. __________ in particolare, indicano che la ricorrente ha
una formazione universitaria e di interprete.
Tale
informazione non corrisponde minimamente alla verità ed è frutto di un
malinteso, su cui comunque non è lecito speculare traendone false conclusioni
sulla residua capacità residua di lavoro.
La
ricorrente, come da certificati allegati, ha ottenuto un diploma del liceo
tecnico di __________ (doc. _). Precedentemente aveva seguito il "ciclo
incompleto della scuola secondaria d'insegnamento generale", ove figura,
tra le altre materie scolastiche anche e soltanto la lingua inglese (doc. _).
Terminali
gli studi nell'estate 1992, la ricorrente ha lavorato per poco tempo presso
un'agenzia di viaggi di __________.
Alla
fine del 1993 la ricorrente è venuta qui in Svizzera dove ha lavorato quale
__________ fino al momento dell'incidente ().
Ne
consegue che la stessa ha semplicemente delle conoscenze scolastiche della
lingua inglese, non ha una formazione universitaria, tantomeno d'interprete, ha
interrotto i suoi studi a 17 anni, non ha una formazione d'impiegata
d'ufficio o commerciale e quale unica esperienza di lavoro, non come
__________, ha lavorato poco più di un anno presso un'agenzia di viaggio in
__________.
Con un
simile curriculum, è escluso che possa essere assunta in un ufficio, per
lavorare come interprete o traduttrice.
La
stessa non è neppure dattilografa, per cui prima di poterla inserire nel
mondo del lavoro quale impiegata d'ufficio essa deve poter beneficiare di una riformazione
professionale ex art. 18 cpv. 2 LAINF.
c.3. Da quanto
precede è evidente che entrambi i medici hanno interpretato male e superficialmente
il grado di formazione della ricorrente.
Come si
può scrivere in una perizia che la ricorrente prima dell'incidente, e quindi
all'età di 19 anni "dopo 10 anni di studi universitari" era diventata
"interprete per il russo e l'inglese" (perizia 19.2.97, pag. 3)?
Ne
consegue che tutta la valutazione sulla capacità di reinserimento nel mondo del
lavoro è erronea ed addirittura assurda.
c.4. La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio secondo il quale
non ci si può fondare unicamente, nella determinazione dell'invalidità, su una
valutazione medico teorica del danno alla salute dovuta all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se ‑ le condizioni sono cumulative ‑ ogni
riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di
lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che utilizza al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde
ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 199 1, p. 270ss
cons. 4a, conferma di giurisprudenza).
La
misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va
valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze
personali come l'età, le attitudini psicofisiche, l'istruzione, la formazione
professionale.
c.5. Una
persona che sarà costretta durevolmente ad alternare ore sedute ad ore in
piedi, incapace di fare qualsiasi sforzo con il braccio destro, costretta a
seguire periodicamente corsi di fisioterapia non può certo essere ritenuta
abile quale impiegata d'ufficio generica nella misura del 75 %.
Allo
stato attuale bisogna comunque concludere per un incapacità lavorativa del
100%.
Non
esistono, infatti, attività ragionevolmente esigibili dalla ricorrente, al
momento attuale, ovvero prima di una riformazione professionale.
Tale
riformazione professionale dovrebbe vertere sull'apprendimento dell'italiano
scritto ed almeno di un'altra lingua nazionale, ed il perfezionamento
dell'inglese e comportare una formazione di base quale impiegata d'ufficio. E',
infatti, impensabile che la stessa possa fungere da traduttrice o interprete
qualificata senza alcuna formazione precedente specifica.
La
ricorrente rivendica il diritto a tale riformazione professionale secondo
l'art. 18 cpv. 2 LAINF.
Da
quanto precede risulta in modo evidente che un reinserimento allo stato
attuale, tantomeno al 30.6.1997, oltretutto nella misura del 75% è una
valutazione erronea e fantasiosa.
(…)
d. Salario conseguibile
Abbondanzialmente si osserva quanto segue sulle cifre indicate
nella decisione 3.11.98 (pag. 2) e richiamate dalla decisione su opposizione
(pag. 6).
d.1. E'
notorio che in Ticino, rispetto alla media nazionale, si percepisce degli
stipendi più bassi. Ne consegue che, per determinare un eventuale salario
conseguibile quale impiegata nel settore commerciale e/o amministrativo,
bisogna tenere conto, semmai, dei valori più bassi, ovvero nel presente
caso fr. 3'533.‑e non come indicato il valore medio di fr. 4'054.‑‑.
Infatti,
secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, vanno
considerate circostanze che riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità
quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media.
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
Il
reddito conseguibile da un lavoratore non qualificato con capacità lavorativa
ridotta è oggi molto inferiore rispetto a quello rilevato nella statistica
dell'UFIAML che non distingue tra lavoratori qualificati e non qualificati,
perciò non possono far stato ed è necessario prendere come base un reddito nettamente
inferiore a quelli indicati che non tengono conto della realtà (cfr. sentenza
del TCA 29.10.96 in re M.D.S. c/ INSAI).
Anche
nell'ipotesi contestata che come salario determinate conseguibile debba far
fede l'importo più basso indicato nella tabella citata dalla __________
(tabella dell'Ufficio federale di statistica " Die Schweizerische Lohnstrukturerhebung
1994, tabella A.M. I.), il calcolo da effettuare sarebbe il seguente:
75% di fr.
3'533.‑‑ = fr. 2'649.75 x 12 mesi = fr. 31'797.‑
N.B.: Non essendovi
delle indicazioni contrarie il salario mensile indicato è da ritenere
comprensivo della tredicesima (cfr. doc. _).
L'effettiva perdita economica
inoltre deve essere calcolata sul guadagno ipotetico futuro che la ricorrente
avrebbe potuto percepire, qualora non fosse stata vittima dell'infortunio, e
non sul guadagno che la stessa ha percepito nell'anno precedente all'infortunio (art. 18
cpv. 2 LAINF).
E'
assodato che al momento dell'infortunio la ricorrente lavorava per soli 8 mesi
l'anno, usufruendo di un permesso per stagionali e guadagnando complessivi fr.
37'440.‑.
Non è
assolutamente provato che la ricorrente in futuro sarebbe rimasta inattiva
negli altri 4 mesi. La stessa, infatti, avrebbe avuto la possibilità di
lavorare, sempre come __________, in altri paesi dell'Europa, percependo uno
stipendio mensile analogo.
Ne
consegue che la ricorrente, senza l'infortunio, avrebbe potuto guadagnare fr.
4'680.‑ mensili per 12 mesi, ovvero fr. 56'160.‑ annui,
rispettivamente, considerando un mese di vacanza, fr. 51'480.‑, e non
come calcolato dalla __________ fr. 37'440.-.
La
somma di fr. 4'680.‑‑ corrisponde alla media che la ricorrente ha
guadagnato mensilmente prima dell'infortunio (cfr. doc. _) e riconosciuta dalla
__________ (cfr. conteggio del 15.2.96, doc. _).
Tale
somma corrisponde anche all'importo ritenuto fedefacente quale guadagno futuro
dalla __________ (cfr. decisione su opposizione, pag. 2 ad. 1, cpv. 5: fr.
4'000.‑ mensili x 13 mensilità = fr. 52'000.‑‑).
Abbondanzialmente
si osserva inoltre che il permesso quale stagionale di cui godeva la
ricorrente, nel corso di alcuni anni, sarebbe stato trasformato in un permesso
annuale, con la conseguenza di poter lavorare tutto l'anno, per cui si
ribadisce, per il calcolo dell'incapacità di guadagno dev'essere considerato un
guadagno ipotetico annuale di fr. 51'480.‑‑ almeno.
In tal
caso, anche senza la contestazione di cui sopra, la ricorrente in ogni caso
subirebbe una perdita economica annua di ca. fr. 20'000.‑‑, corrispondente
ad un'invalidità del 38,5%.
(fr. 51'480.‑‑
‑ fr. 31'797) x 100 = 38,29%
fr.
51'480.‑‑
(…)" (I).
1.5. La
__________ __________ SA, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del
gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (cfr. V).
1.6. In data 21
giugno 1999, la ricorrente ha proceduto a notificare alcuni nuovi mezzi di
prova. In particolare, essa ha domandato che il TCA abbia ad ordinare una
perizia medica giudiziaria (cfr. VII).
1.7. Con
ordinanza 29 settembre 1999, questa Corte ha ordinato una perizia medica
giudiziaria a cura del __________ Zentralschweiz di __________ (cfr. VIII).
1.8. In data 26
aprile 2000, i periti giudiziari hanno consegnato al TCA il loro referto (cfr.
XV), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (cfr.
XVI).
1.9. Il 26 maggio
2000, __________ ha chiesto d'essere sottoposta a degli accertamenti d'ordine
professionale, allo scopo di stabilire se fosse necessaria una riformazione
nonché la sua attitudine alla medesima. Essa ha, quindi, postulato
l'assegnazione di un nuovo termine per presentare le proprie osservazioni alla
perizia giudiziaria, a decorrere al termine delle suddette verifiche (cfr.
XXIII).
Con
scritto 30 maggio 2000, il TCA ha fatto presente all'insorgente che la
questione riguardante un'eventuale sua riformazione professionale, è un aspetto
che esula dalla presente procedura ricorsuale (cfr. XXIV).
1.10. L'assicuratore
LAINF convenuto si è espresso in data 7 giugno 2000 (cfr. XXV) mentre la
ricorrente, da parte sua, lo ha fatto il 23 giugno 2000 (cfr. XXVI).
Alle
parti è stata concessa la facoltà di prendere posizione riguardo alle
rispettive osservazioni (XXX e XXXI).
1.11. In data 7
settembre 2000, il TCA ha interpellato, via e-mail, l'Ambasciata svizzera a
__________, chiedendo informazioni a proposito delle scuole frequentate, a suo
tempo, da __________ (cfr. XXXII).
La
risposta è pervenuta allo scrivente Tribunale l'11 settembre 2000, sempre via
e-mail (cfr. XXXIV).
1.12. L'8 settembre
2000, questa Corte ha richiamato dall'Ufficio cantonale degli stranieri
l'intero incarto riguardante l'assicurata (cfr. XXXIII), incarto che le parti,
in seguito, hanno avuto modo di visionare (cfr. XLI).
1.13. Nel corso del
mese di ottobre 2000, il TCA ha invitato l'UAI a sottoporre il caso di
__________ ad un orientatore professionale, affinché chiarisca quali
opportunità professionali le si presentano sul mercato del lavoro ticinese (cfr.
XLII).
La
consulente in integrazione professionale __________ ha allestito il proprio
rapporto in data 23 febbraio 2001 (cfr. XLIX).
Le parti
hanno espresso le loro osservazioni in data 13 marzo 2001 (cfr. LI),
rispettivamente, in data 10 aprile 2001 (cfr. LVI).
1.14. In corso di
causa, il TCA ha interpellato la __________ SA di __________ allo scopo
d'accertare il reddito da valido (cfr. LVIII e LIX).
in
diritto
2.1. Questa
Corte, preliminarmente, è chiamata a valutare se i disturbi somatici e psichici
di cui __________ soffrirebbe, si trovino o meno in una relazione di causalità,
naturale ed adeguata, con l’evento traumatico del mese di agosto 1995.
In
secondo luogo, il TCA dovrà esaminare se la __________ __________ SA era o meno
legittimata a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a
far tempo dal 1° luglio 1997.
Da
ultimo, si tratterà di stabilire se l'assicurata ha o meno diritto ad una
rendita d'invalidità e, nell'affermativa, l'entità della medesima.
2.2. Disturbi somatici e psichici: causalità con
l’infortunio 15 agosto 1995?
2.2.1. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le
sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr., pure, sentenza inedita 17
ottobre 1989 in re F.).
Ne discende
che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile
ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato deve essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e
sentenze ivi citate).
2.2.2. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid.
5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286;
DTF 117 V 365 in fine).
2.2.3. Diversa
invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere
psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza
fondamentale.
In merito
all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura
psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi
ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde trasformazioni.
Di questa
evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è
riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante
nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene
non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona
"normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può
essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato
l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza);
in RAMI 1988 U47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione
negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per
rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e, infine, in DTF 115 V 133,
in cui la somma Istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione
degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi
direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce
valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio ma all'evento
infortunistico come tale, valutato oggettivamente in funzione del modo in cui é
avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI
1992 U154 p. 246ss).
" A
seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre
categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio".
Di regola
l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi
("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli
infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla
salute psichica").
Per contro,
nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha
leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad
esempio, caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a
priori (RAMI 1992 U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa
fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in
fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale.
"E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data
la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica
dell'infortunato".
Per
quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli
"eventi che non possono essere classificati nelle due predette
categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente
riferimento all'evento infortunistico.
" Occorre
piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che
sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto
diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di
apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio,
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica".
I criteri
di maggior rilievo sono:
-
le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
-
la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
-
la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
-
i
dolori somatici persistenti;
-
la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
-
il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
-
il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA
opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli
infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro
relativa gravità:
-
infortuni
la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina
addirittura agli infortuni della categoria superiore;
-
infortuni
di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
-
infortuni
di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni
insignificanti o leggeri).
Nel primo
caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel
secondo bisogna nuovamente distinguere:
-
se
un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga
dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura),
l'adeguatezza è ammessa;
-
in
caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo
sottogruppo è richiesta alternativamente:
-
la
presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
-
la
particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a
queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se
però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano
altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla
predisposizione costituzionale della vittima.
Può
essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono
particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche
se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta, l'infortunio
avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa gli altri
fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza la sua
eventuale particolare vulnerabilità.
Non
importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in
ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri
traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI
1995 U215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va
effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto
dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.2.4. In concreto,
con ordinanza 29 settembre 1999, questa Corte ha ordinato una perizia medica
giudiziaria, affidandone l’allestimento al __________ Zentralschweiz di
__________a. Durante il periodo 7-11 febbraio 2000, __________ é così stata
sottoposta ad approfonditi accertamenti pluridisciplinari.
Con
rapporto 10 aprile 2000, i periti __________ - dopo aver ricostruito, in
maniera minuziosa, l’anamnesi della ricorrente ed averne altrettanto
puntualmente descritto lo status dal profilo ortopedico (a cura del dott.
__________, spec. FMH in reumatologia), chirurgico/neurologico (a cura del
dott. __________ __________, __________ del Reparto di chirurgia plastica e ricostruttiva
presso l'Ospedale cantonale di __________), gastroenterologico
(a cura del dott. __________ s, spec. FMH in medicina interna) e psichiatrico
(a cura del dott. __________, spec. FMH in psichiatria) - hanno posto le
diagnosi seguenti:
"
DIAGNOSEN MIT WESENTLICHER EINSCHRÄNKUNG
DER ZUMUTBAREN ARBEITSFÄHIGKEIT:
Residuen nach schwerem Autounfall am 16.08.1995
Unfallverletzungen:
Pneumothorax rechts. Zwerchfellruptur links mit Hochterten
von Magen und Milz in den Thoraxraum
Leber- und Milz-Kontusionen
Schulterkontusion rechts, kleine Abrissfraktur am
Glenoid, wahrscheinlich Labrum-Kapselverletzung.
Läsion des Plexus brachialis
Querfraktur des rechten Humerus mit schwerer
Dislokation und tiefen Fleischwunden
Ellenbogenverletzungen rechts mit kleinen
Frakturen, Handgelenksfraktur rechts
Beckenfrakturen links quer durch das Darmbein und
das Iliosakralgelenk mit Schambein- und Sitzbeinfraktur links, mit Luxation der
linken Beckenhälfte um 2-3 cm nach kranial bei sakro-iliakaler Dissoziation
Malleolarfraktur rechts
Abriss der Processus transversi L3 und L4 rechts
Operative Eingriffe:
Laparotomie mit Zwerchfellnaht und
Milz-Tamponierung, reposition des Magens, Bülau-Drainage am 16.08.1995
Reposition der Becken-Fraktur und Fixateur
externe links, Humerus-Nagelung durch Hackenthal-Nagel rechts ebenfalls am
16.08.1995
Nachkorrektur der Beckenreposition
Narkose-Mobilisation des rechten Ellenbogens am
19.11.1995
Residuen:
Chronifizierte, ängstlich-depressiv gefärbte
Anpassungsstörung und dissoziative Amnesie
Epigastralgien unklarer Genese, am ehesten
chronische Non-ulcer-Dyspepsie
-
minimale
Hyperamylasämie
-
multiple
hypertrophe Narbenbildungen
-
persistierende
schmerzhafte Funktionseinschränkung des rechten Schultergelenkes
-
persistierende
schmerzhafte Funktionseinschränkung des rechten Ellenbogengelenkes
-
Dysästhesien
im Bereiche des N. cutaneus antebrachii als Rest einer Plexusläsion
-
persistierende
schmerzhafte Fehlstatik mit Beckentiefstand rechts infolge posttraumatischer,
ausgeprägter Becken-Asymmetrie
-
lumbale
rechtskonvexe Torsionsskoliose und Hohl-Rundrücken, insgesamt erhebliche
Defektheilungen im Becken-LWS-Bereich mit pathologischer Stellung
DIAGNOSEN OHNE WESENTLICHE EINSCHRÄNKUNG
DER ARBEITSFÄHIGKEIT, ABER MIT KRANKHEITSWERT
St. n. Abort 1998, St. n. Abort-Kürettage in
-
anamnestisch
laut Patientin Uterus-Perforation bei dieser Kürettage
-
anamnestisch
St. n. Reoperation ,it Laparotomie und Entfernung einer Eierstockszyste rechts
(Teratom?)
In seguito, i medici del __________ hanno esplicitamente ammesso che
tanto i disturbi somatici quanto quelli psichici, si trovano - con
verosimiglianza preponderante - in nesso di causalità naturale con l’infortunio
16 agosto 1995:
"
Dica il perito se le affezioni riscontrate
sono al conseguenza dell'infortunio subito in data 16.08.95, ovvero se esiste
un nesso di causalità, perlomeno probabile, tra tale infortunio e le affezioni,
con particolare riferimento a
-
braccio
-
schiena
-
bacino
-
caviglia
-
disturbi digestivi
-
fragilità psicologica.
Ja, alle genannten Leiden sind mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit Folgen des Unfalls vom 16.08.1995. Es liegt ein
eindeutiger natürlicher Kausalzusammenhang vor.
L'infortunio del 16.08.1995 sono l'unica
causa degli accertati disturbi alla salute, oppure sono una causa
concomitante con un altro fattore?
Se sì, quale?
Ja, der Unfall vom 16.08.1995 ist die einzige
Ursache der Beschwerden"
(cfr. XV,
risposta ai quesiti n. 2 di parte ricorrente e n. 3 di parte convenuta - la
sottolineatura è del redattore).
Rispondendo
ai quesiti n. 3b,c e 4a di parte ricorrente, i dottori ____________________ e
__________ così hanno discusso l'eziologia dei disturbi digestivi:
"
b) Dica il perito quali sono le origini dei
disturbi digestivi di cui soffre la ricorrente, ovvero se essi sono di origine
traumatica o psichica, rispettivamente di entrambe.
Unser Gastroenterologe legt dar, dass die Aetiologie
der Epigastralgien bei Frau __________ unklar sei. Am wahrscheinlichsten scheine
eine Nonulcer-Dyspepsie. Diese Leiden war vor dem Unfall nicht vorhanden. Wir
neigen dazu, diese Dyspepsie ebenfalls als Unfallfolge zu betrachten - wenn
nicht organischer, dann vielleicht unanhängig davon oder gleichzeitig auch
psychogener Natur (als psychische Unfallfolge).
c) Dica il perito se esiste un nesso di
causalità, perlomeno probabile, tra i disturbi digestivi di cui soffre la
ricorrente e l'infortunio del 16.08.1995.
Ja, wir nehmen mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit an, dass die Verdauungsstörungen als Unfallfolge zu
betrachten sind, sei dies eher eine organische Unfallfolge, seien es eher
psychische, unfallbedingte Mechanismen oder sei es - ebenfalls denkbar - eine
Kombination"
(XV, p.
27s.).
A
proposito dei disturbi psichici i periti si sono così espressi:
"
Dica il perito se ha riscontrato una
particolare fragilità psicologica nella ricorrente e se la stessa sia in nesso
di causalità con l'infortunio subito (solo possibile o probabile?).
Unser Psychiater stellte eindeutig fest, dass
Frau __________ an psychogenen Unfallfolgen leidet: Es liegt einerseits eine chronifizierte
ängstlichgefärbte Anpassungsstörung, andererseits eine dissoziative Amnesie
vor.
Mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ist der
Unfall Ursache dieser psychischen Störungen"
(XV, p.
28).
Per quel
che concerne i disturbi all'apparato motorio nonché quelli psichici,
il TCA non vede ragioni che gli impediscano di fare proprie le conclusioni a
cui sono pervenuti i periti giudiziari, ragioni che, del resto, neppure la
__________ __________ SA è riuscita a mettere in luce. Si deve, pertanto,
ritenere che __________ a presenta, ancora attualmente, un danno alla salute,
tanto somatico che psichico, in relazione di causalità naturale con l'evento
infortunistico assicurato.
Trattandosi
dei disturbi digestivi, invece, la valutazione manifestata dai dottori
__________ e __________ merita certamente alcune riflessioni.
Sebbene
il dottor __________ avesse dichiarato di non aver potuto chiarire l'origine
dei disturbi allo stomaco (cfr. rapporto 24.2.2000 del dottor __________, p. 4:
"Die Aetiologie der Epigastralgien bleibt somit weiterhin unklar"
- la sottolineatura è del redattore), i medici del __________, da parte loro,
si sono detti inclini a trattare la sospetta dispepsia come una conseguenza
traumatica, di natura organica, psichica oppure ancora le due
contemporaneamente (cfr. XV, risposta ai quesiti n. 3 b) e c) di parte
ricorrente).
Questa
Corte è dell'avviso che non sia stata dimostrata, con un sufficiente grado di
verosimiglianza, l'eziologia traumatica delle turbe digestive accusate
dall'insorgente. In questo ordine d'idee, è infatti incomprensibile come i
periti giudiziari abbiano potuto ammettere l'esistenza di una relazione di
causalità naturale perlomeno probabile con l'evento traumatico 16 agosto 1995,
quando, a monte, essi non sono neppure stati in grado di chiarirne
compiutamente la natura (somatica, psichica oppure mista?). Altrettanto
singolare appare la motivazione fornita dal gastroenterologo interpellato dai
dottori __________ e __________. Il dottor __________ ha, in effetti, affermato
che, dal punto di vista assicurativo, sino a prova del contrario, ai disturbi
digestivi va attribuita un'eziologia traumatica (cfr. rapporto 24.2.2000 del
dottor __________ s, p. 5: "Versicherungstechnisch müssten die Oberbauchbeschwerden
bis zum eindeutigen Beweis des Gegenteiles als unfallbedingt angesehen werden,
…"). In realtà, un danno alla salute va a carico dell'assicuratore LAINF
soltanto quando è dimostrata, secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, una relazione di causalità con l'evento traumatico assicurato.
In altri termini, è proprio la natura infortunistica del danno alla salute che
deve essere sufficientemente provata: non è permesso supporre che il danno sia
di natura traumatica, giacché un'altra causa non ha potuto essere individuata.
D'altro
canto, va qui rammentato che la giurisprudenza del TFA insegna che, per il solo
fatto d’essere apparso dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non
può già essere ritenuto una sua conseguenza, secondo l’adagio “post hoc, ergo propter
hoc” (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V.
inedita; STCA 2.9.1999 in re M.; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung
nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo
1998, p. 30, nota 96).
Tutto
ben considerato, quindi - trattandosi dei disturbi gastrici - si devono
ritenere realizzati i presupposti per dubitare dell'affidabilità delle risultanze
peritali e, in definitiva, per scostarsene (cfr., al riguardo, DTF 122 V 161,
118 V 290 consid. 1b, 112 V 32 consid. 1a e riferimenti).
2.2.5. Al
considerando 2.2.4., fondandosi sulle risultanze della perizia giudiziaria, lo
scrivente Tribunale é giunto alla conclusione che fra il danno alla salute -
somatico e psichico - lamentato da __________ e l’evento traumatico 16 agosto
1995 esiste un nesso di causalità naturale, eccezion fatta, beninteso, per le
turbe della digestione. Il diritto alle prestazioni presuppone, tuttavia, che
la relazione di causalità sia pure adeguata.
2.2.5.1. Per quel che
riguarda i disturbi di natura somatica, é opportuno ricordare
che, secondo un’affermata giurisprudenza federale, la causalità adeguata, quale
fattore restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli
infortuni per causa dell'esistenza di un rapporto di causalità naturale, non
gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal
momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e
gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (DTF 117 V
365; 118 V 291s. consid. 3a; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus
dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, SZS 2/1994, p. 104s.).
Nel caso
di specie, il nesso di causalità adeguata è quindi dato, tanto più che non sono
note concause giustificanti il danno lamentato (cfr., a questo proposito, XV,
risposta al quesito n. 3 di parte convenuta).
2.2.5.2. Trattandosi
dei disturbi di carattere psichico, la questione dell’adeguatezza
del nesso di causalità dev’essere valutata alla luce della giurisprudenza di
cui alla DTF 115 V 133ss. (cfr. consid. 2.2.3.).
Dalle
tavole processuali emerge che, in data 16 agosto 1995, l’assicurata é rimasta
coinvolta in un incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio
del Comune di __________.
Dal
relativo rapporto di polizia 11 settembre 1995 (doc. __) risulta che __________
si trovava a bordo, quale passeggera anteriore, di una __________ condotta da
tale __. A seguito di un sorpasso effettuato ad alta velocità - almeno
150 km/h secondo le testimonianze - il conducente ha perso la padronanza del
veicolo ed è andato a cozzare contro un muro posto sulla sua destra. In ragione
della violenza dell'urto, i due occupanti sono stati sbalzati fuori
dall'abitacolo e sono finiti sulla carreggiata. L'automobile, dopo l'urto, si è
spezzata in due tronconi ed è rimbalzata all'indietro fermandosi sulla corsia
di contromano. L'assicurata si è procurata serie lesioni in diverse parti del
corpo, descritte, ad esempio, nel rapporto d'uscita 27 marzo 1996 dell'Ospedale
regionale di __________ (cfr. doc. ) é invece deceduto sul luogo
dell’incidente.
Tenuto
conto della dinamica dell’infortunio nonché delle sue sequele fisiche, questa
Corte ritiene che l’evento infortunistico occorso a __________ debba essere
classificato nella categoria degli infortuni gravi, ciò che è stato pure
ammesso dalla stessa convenuta (cfr. V, p. 2: "Se è vero che la ricorrente
fu vittima di un gravissimo infortunio …").
Confrontato
ad una fattispecie analoga a quella ora sub judice - si é trattato di una
collisione frontale, a seguito della quale il conducente é deceduto e
l’assicurato/passeggero ha subito un grave politrauma - il TFA ha, del resto,
proceduto ad un’identica valutazione (cfr. STFA 15.12.1994 in re I. (U145/94),
citata in RAMI 1995 U215, p. 91).
Allo
stesso risultato è giunto il TCA in una sentenza del 7 giugno 1999 nella causa K.K.
c/ __________ - confermata dal TFA con pronunzia 13 gennaio 2000 - riguardante un incidente della circolazione stradale in cui, a
causa di un colpo di sonno, l'assicurato, al volante della propria autovettura,
a bordo della quale avevano trovato posto altre 5 persone, ha invaso la corsia
di contromano ed è entrato in collisione, ad una velocità di 100/110 km/h, con
un camion a rimorchio che viaggiava alla velocità di 80/85 km/h, riuscendo ad
arrestarsi soltanto ad una distanza di circa 19 metri dal punto d'impatto. A
seguito dell'urto, l'assicurato ha riportato gravi lesioni in diverse parti del
corpo. Il figlio dell'assicurato si è anch'esso procurato delle gravi lesioni
fisiche. Il cognato dell'interessato, che era seduto sul sedile posteriore
sinistro, è deceduto sul luogo dell'incidente.
D’altro
canto, interessandosi sempre agli incidenti della circolazione stradale, la
nostra Corte federale ha, ad esempio, riconosciuto essere di grado medio, al
limite della categoria superiore, l’infortunio in cui, in ragione della
collisione fra due autovetture, un passeggero é stato sbalzato fuori
dall’abitacolo, riportando una commotio cerebri, una ferita lacero-contusa al
cuoio capelluto, la frattura della mano destra, una contusione ed un ematoma
all’inguine (STFA 19.10.1991 in re A. inedita), l’infortunio nel quale, a
seguito dello scontro fra un’autovettura ed un motorino, la conducente di quest’ultimo
si é procurata una frattura della testa della tibia (STFA 14.12.1989 in re P.
inedita) oppure ancora l’infortunio in cui un assicurato in bicicletta é stato
investito da un camion ed ha subito la frattura del ramo pubico ed una
contusione del femore (RAMI 1995 succitata).
A mente
del TCA, queste ultime fattispeci si rivelano essere - vuoi per lo svolgimento
dei fatti vuoi per le conseguenze che ne sono scaturite - sensibilmente meno
gravi rispetto a quella qui in discussione.
Conformemente
alla giurisprudenza federale, quando un infortunio é classificato fra quelli
gravi, l’adeguatezza del nesso causale può, già a priori, essere riconosciuta.
In effetti - insegna ancora il TFA - secondo il corso ordinario delle cose e
l’esperienza della vita, gli infortuni gravi sono idonei a provocare danni
invalidanti alla salute psichica (cfr., ad esempio, DTF 115 V 140 consid. 6b).
2.2.6. In sintesi,
questa Corte ritiene ormai assodato che __________ a presenti sia dei disturbi
somatici che dei disturbi psichici, i quali si trovano in un nesso di
causalità, naturale ed adeguata, con l'evento traumatico 16 agosto 1995 (eccetto
i disturbi della digestione).
2.3. Prestazioni
di corta durata
2.3.1. Giusta l'art.
10 LAINF l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio
(cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16
LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
2.3.2. In concreto, la
__________ __________ SA, con decisione formale 3 novembre 1998, ha dichiarato
estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 1° luglio
1997, ritenendo che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi fosse più
d'attendere un notevole miglioramento delle condizioni di salute della
ricorrente (cfr. doc. _). A questo proposito, occorre inoltre ricordare che
l'assicuratore LAINF, già in data 6 giugno 1997, aveva deciso in merito al
diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità (cfr. doc. __),
decisione successivamente non contestata dall'assicurata (cfr. doc. __).
Conformemente
ai principi poc'anzi evocati, diviene indispensabile valutare a partire da
quale momento lo stato di salute di __________ é divenuto stabile: a quel momento
- cessato il diritto alla cura medica ed alle indennità giornaliere (cfr. art.
19 cpv. 1 LAINF) - la __________ doveva procedere alla definizione del caso
nell’ottica dell’eventuale assegnazione di una rendita d’invalidità e di
un’indennità per menomazione dell’integrità.
Da un
attento esame delle tavole processuali (cfr., ad esempio, la perizia di parte
25.10.1996 del dottor __________ [doc. __] ed i rapporti 20.6.1996 [doc. __],
19.2.1997 [doc. __] e 7.11.1997 [doc. __] del dottor __________, spec. FMH in
ortopedia e chirurgia ortopedica), risulta che, al più tardi al momento in cui
la __________ ha ritenuto estinto il diritto alle prestazioni di corta durata
(luglio 1997), le condizioni di salute dell’assicurata erano da ritenere ormai
ampiamente stabilizzate. Ciò é, d’altronde, stato ulteriormente confermato
dagli specialisti del __________ di __________ (cfr. XV, risposta ai quesiti
peritali n. 5 di parte convenuta e n. 5 c), d) e e) di parte ricorrente). Da
notare che questi ultimi hanno avuto modo d'affermare che lo stato di salute da
loro constatato era analogo a quello che il medico di fiducia della __________
aveva descritto in occasione della visita di controllo del 19 febbraio 1997 (cfr.
XV, risposta al quesito n. 6b di parte ricorrente: "Soweit wir beurteilen können,
ist der heutige Zustand der Versicherten in etwa gleich wie am 19.02.1997 bei der
Untersuchung durch Dr. __________ (soweit dies aus Akten beurteilbar ist). Eine
wesentliche Veränderung scheint nicht mehr stattgefunden zu haben" -
la sottolineatura è del redattore).
Al
seguente considerando (cfr. consid. 2.4.), il TCA esaminerà dunque la questione
a sapere se ed in quale misura i postumi residuali dell’evento traumatico
dell'agosto 1995 incidono sulla capacità lucrativa di __________. Ora, nel caso
in cui la risposta dovesse essere affermativa, lo scapito finanziario andrà
indennizzato, non più con la concessione d’indennità giornaliere, ma con
l’attribuzione, da parte della __________ __________ SA, di una rendita
d’invalidità ai sensi degli artt. 18ss. LAINF.
Con il
proprio gravame 23 aprile 1999, l'assicurata ha preteso, fra le altre cose, che
l'assicuratore convenuto venga condannato ad assumere i costi generati dalla
fisioterapia, in ragione di due cicli all'anno, dalla psicoterapia nonché dalla
correzione chirurgica delle cicatrici (cfr. I, p. 24).
Va
osservato che, per quel che concerne la fisioterapia, gli specialisti
del __________ - rispondendo al quesito n. 5d di parte ricorrente - ne hanno
categoricamente negato la necessità, di modo che i relativi costi non possono
essere posti a carico della __________ __________ SA (cfr. XV, p. 30: "Eigentliche
physiotherapeutische Massnahmen sind nicht notwendig. Im Vordergrund steht
die Korrektur der Beinverkürzung. Daneben soll die Versicherte regelmässige Eigengymnastik
betreiben").
Identica
conclusione si impone a proposito della pretesa correzione chirurgica delle
cicatrici. Infatti, gli specialisti designati dal TCA - facendo proprio
l'apprezzamento espresso dal dottor __________, __________ del Reparto di
chirurgia plastica e ricostruttiva presso l'Ospedale cantonale di __________ (cfr.
rapporto 14.2.2000) - hanno considerato l'intervento come non indicato,
segnatamente a causa dell'elevato rischio di recidiva, tanto che la ricorrente
stessa parrebbe addirittura avervi rinunciato (cfr. XV, risposta al quesito n.
7a) e b) di parte ricorrente: "Bei der
Versicherten liegen vor allem hypertrophe Narben vor. Nach Korrekturoperationen
besteht hier hohe Rezidivgefahr, welche bei etwa 70% liegt. Beste Resultate
liefern Narbenexzision mit nachfolgender Bestrahlung - unseres Erachtens
handelt es sich hierbei um heroische Eingriffe bei einer jungen Frau mit
Kinderwunsch und bei der bekannten Rezidivrate. Die Versicherte selber drängte
nach Aufklärung durch uns nicht mehr auf Narben-Korrektureingriffe. Wir
erachten sie als nicht indiziert" - la
sottolineatura è del redattore).
Per
quanto riguarda le turbe psicogene di cui soffre __________, il dottor
__________, psichiatra autore del referto 17 febbraio 2000, ha giudicato
urgentemente necessario un sostegno psichiatrico o psicologico allo scopo di
favorire l'elaborazione delle conseguenze psichiche, organiche e sociali
dell'infortunio del 16 agosto 1995 (cfr. rapporto 17.2.2000 del dottor
__________, p. 3). Queste considerazioni sono state peraltro puntualmente
riprese dai periti giudiziari (cfr. risposta al quesito n. 4b di parte
ricorrente: "Unser Psychiater erachtet eine
psychologische oder psychiatrische Therapie als dringend indiziert. Es
handelt sich um eine eigentliche Psychotherapie").
Va da sé
che la psicoterapia di cui abbisogna l'assicurata non è certo destinata a
migliorarne sensibilmente lo stato di salute, posto come, perlomeno da un punto
di vista psichico, essa sia stata giudicata completamente abile al lavoro (cfr.
XV, risposta al quesito n. 4c di parte ricorrente: "Trotz
notwendiger Psychotherapie ist die Arbeitsfähigkeit der Versicherten aus
psychiatrischen Gründen nicht eingeschränkt. Auch die Möglichkeiten der
beruflichen Integration sind aus psychiatrischer Sicht nicht limitiert"; cfr., inoltre, la risposta al quesito n. 5 di parte
convenuta). In questo ordine d'idee, __________ non può essere seguita, nella
misura in cui ha fatto valere che - vista la necessità di un sostegno
psicoterapeutico - la __________ non avrebbe potuto procedere alla definizione
della pratica (cfr. I, p. 11). Ciò nondimeno, secondo gli esperti interpellati
dal TCA, la psicoterapia appare necessaria per garantire la stabilità delle attuali
condizioni di salute (cfr. XV, p. 26: "Durch
medizinische Massnahmen kann die Arbeitsfähigkeit nicht verbessert, aber
einerseits auf dem jetzigen Niveau stabilisiert werden, und andererseits
sind noch ergänzende Massnahmen indiziert: (…) - Unser Psychiater erachtet eine
Psychotherapie als dringend indiziert. (…)"; cfr.,
pure, risposta al quesito n. 6 di parte convenuta).
In
siffatte condizioni, i costi della psicoterapia di cui necessita l'insorgente
devono essere posti a carico dell'assicuratore infortuni in forza dell'art. 21
cpv. 1 lett. c LAINF, giusta il quale, determinata la rendita, le prestazioni
sanitarie e il rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati se il
beneficiario abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la
capacità residua di guadagno.
A mente
del TCA, la medesima soluzione non s'impone, invece, per quel che concerne i
costi generati dall'acquisto del plantare ortopedico nonché dalle successive
visite di controllo presso uno specialista in ortopedia. In effetti, alla luce
delle considerazioni espresse dal dottor __________ (cfr. rapporto 30.3.2000,
p. 5, accluso a XV), non risulta sufficientemente provato che una simile misura
serva a conservare l'attuale stato di salute dell'assicurata.
2.4. Rendita
d’invalidità
2.4.1. Definizione
dell'invalidità
L'art. 4
LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno,
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Due sono
dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
2.4.2. Commisurazione
dell'invalidità
Giacché
il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
Tuttavia,
poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende
da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,
precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre
analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti,
risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella
professione attuale che nelle altre relativamente confacenti.
La
valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale
spetta invece all'amministrazione e all'occorrenza al giudice.
L'invalidità,
evento di natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido
con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la
residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili
in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI
1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
ancora avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato
può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la
sua residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994 in re P.).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che utilizza al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (cfr. RAMI
1991 p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (cfr. RAMI 1991 succitata consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss., consid.
5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino
(RAMI 1994 p.90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G. I. M., non
pubbl.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.4.3. In casu,
l'assicuratore LAINF convenuto, con la querelata decisione su opposizione, ha
negato a __________ il diritto di percepire una rendita d'invalidità. La
__________ __________ SA ha, in effetti, ritenuto che l'insorgente - malgrado i
postumi residuali interessanti l'arto superiore destro, la schiena ed il bacino, che la rendono definitivamente inabile nella sua
originaria professione - sarebbe in grado d'esercitare un'attività confacente
nella misura del 75%, realizzando, in tal modo, un guadagno annuo addirittura
superiore a quello che essa ha conseguito durante l'anno precedente l'evento
traumatico dell'agosto 1995 (cfr. doc. _, p. 5s.).
Dagli
atti all'inserto emerge che il medico di fiducia
della __________, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
ortopedia, ha avuto modo d'esprimersi, in più di un'occasione, in merito
all'esigibilità lavorativa:
"
(…).
-
- Disturbi significativi. In questo
capitolo possiamo includere da una parte le conseguenze della frattura dell'emi-bacino
sinistro e dall'altra i disturbi residuali al membro superiore destro dopo
varie fratture e soprattutto lesione della parte superiore del plesso brachiale
con paralisi transitoria della muscolatura prossimale (deltoideo, bicipide e coraco-brachiale).
- (a) Per quanto concerne il bacino, l'articolazione sacro-iliaca
sinistra risulta definitivamente distrutta e bloccata con ancora dei dolori
pungenti continui nella regione della frattura, soprattutto all'inizio della
giornata e secondo i cambiamenti di tempo, altrimenti sopportabili. Per questo
motivo un'attività svolta continuamente in piedi non è più proponibile.- (b) In
quanto al membro superiore destro, gli impedimenti risultano ancora
importanti e possono venire considerati pressoché definitivi. In generale si
può parlare di un'anchilosi dolorosa della spalla e del gomito d'almeno il 50% con
diminuzione globale della forza, atrofia muscolare al braccio, all'avambraccio
e alla mano e zona ipersensibile all'avambraccio di eziologia non meglio
chiarita. Come detto, l'anchilosi sia della spalla che del gomito risulta ora
strutturata e non può più migliorare anche se il processo di reinervazione dei
muscoli dipendenti dalla parte superiore del plesso brachiale prosegue in modo
soddisfacente. Dal colloquio telefonico avuto il 19.06.96 con il Primario di
Chirurgia Dr. __________, i chiodi di Haketal non disturbano e possono venire
lasciati in situ. Così facendo, si eviterà un'ulteriore aggressione chirurgica controproducende
sul gomito (i chiodi verrebbero estratti dalla parte posteriore del gomito
attraverso il tendine tricipite). Il capitolo chirurgico è quindi chiuso e la
paziente potrebbe tornare in __________ ove avrà la possibilità di regolare i
rimanenti problemi. Si potrebbe eventualmente concedere 2 cicli di 10 sedute di
fisioterapia all'anno in __________, sia per il membro superiore destro che
eventuali altri disturbi in rapporto con l'infortunio.
Inabilità lavorativa - Le attività di __________ e __________ non saranno più
proponibili. Invece l'assicurata potrebbe senz'altro esercitare un'attività
sedentaria, in parte in posizione seduta ed in parte in posizione eretta alla
condizione di non dover fare degli sforzi fisici neppure certi movimenti
ripetitivi con il membro superiore destro. Come già detto, non può più
pettinarsi o lavarsi i denti con la mano destra neppure provvedere all'igiene
intima con questa mano. Tenuto conto dell'anchilosi della spalla e del gomito,
non risulta pure possibile esigere un'attività regolare con la tastiera del PC
che della macchina da scrivere. Immaginare un'attività adeguata risulta assai
difficile dal momento che l'assicurata è destromane ed anche perché non si
conosce bene la sua formazione base. Pretende un diploma universitario di
interprete (non so per quali lingue). Una tale attività a mio parere potrebbe
venire ripristinata fin tanto che non contempla dei lavori di battitura.
Risulta molto difficile valutare le possibilità di reinserimento professionale
nei Paesi dell'__________t ove le condizioni economiche e la disoccupazione
costituiscono altrettante premesse negative"
(doc. __,
p. 21s.).
- rapporto
complementare 7 agosto 1996:
"
Per il membro superiore destro, si dovrà tenere conto dell'anchilosi dolorosa della spalla e del
gomito, in minor modo del polso, nonché della diminuzione globale della forza.Di
conseguenza la mano destra, particolarmente importante dal momento che si
tratta di un soggetto destromane, non può più venire usata per delle attività
di tipo pesante o medio-pesante neppure fini, richiedenti movimenti precisi e ripetitivi.I
lavori ancora esigibili con questa mano sono di tipo leggero, non troppo
precisi ed alla condizione di poter tenere la mano vicino al tronco nella sua
parte anteriore, per esempio all'altezza di un tavolo o di un banco di lavoro.
Si ricorda che non c'è più nessuna rotazione esterna della spalla e che la sua
elevazione limitata (elevazione anteriore massima di 90° e laterale massima di
70° con coinvolgimento della scapola) risulta dolorosa - Anche se la
sensibilità della mano risulta inalterata, si deve tenere conto di una zona
ipersensibile alla parte anteriore dell'avambraccio, all'unione del terzo medio
con il terzo prossimale, che impedisce assolutamente di stringere dei documenti
contro il tronco o di portare un peso anche di modesta entità tenuto tra
braccio ed avambraccio. Per tutti questi motivi l'assicurata ha già imparato a
svolgere numerosi movimenti della vita quotidiana con la mano sinistra, usando
la destra solo come appoggio ausiliario. La leggera anchilosi delle dita e la
necessità di tenere la mano piuttosto sul davanti e leggermente a sinistra
preclude l'uso del PC o della macchina da scrivere a livello professionale. Ma
non è escluso che l'assicurata possa imparare ad utilizzare questi apparecchi
con la mano sinistra con una resa probabilmente ridotta del 50%.
Per quanto concerne la parte sinistra del
bacino, il punto doloroso fisso nella regione
posteriore, in rapporto con le zone fratturarie consolidate in posizione non
ideale, in particolare la distruzione ed il blocco definitivo della
sacro-iliaca rimasta parzialmente dislocata, preclude sia la posizione eretta
prolungata che la deambulazione su lunghi tratti. Il disturbo tuttavia non è
tale da impedire l'assicurata nei suoi spostamenti quotidiani normali. Potrebbe
quindi ancora usare da sola i trasporti pubblici pur se con qualche difficoltà
e recarsi sul posto di lavoro. Ma l'attività dovrebbe poter venire svolta
principalmente in posizione seduta con anche la possibilità di alzarsi ogni
tanto e fare qualche passo.
Cumulando i due gruppi di controindicazioni, si arriva alla definizione medico-teorica di attività ancora
ragionevolmente esigibili come per esempio di aiuto in ufficio (con
limitazioni per l'uso della macchina da scrivere e del PC ed alla condizione di
non dover alzare il membro superiore destro oltre all'altezza dei seni, ciò che
pone anche delle limitazioni per delle attività d'archivio), operaia di
fabbrica addetta al controllo di pezzi leggeri nella misura in cui la
maggior parte dell'attività possa essere svolta con la mano sinistra
(l'assicurata è destromane), telefonista (alla condizione che
l'apparecchio possa venire utilizzato principalmente con la mano sinistra e che
ci sia la possibilità di fare ogni tanto delle pause per cambiare posizione e
fare qualche movimento), cassiera (in posizione seduta in un
ristorante/bar ma non in un supermercato con l'obbligo di spostare ogni
articolo passandolo sopra lo scanner) o eventualmente anche in altri rami
commerciali (procacciatrice di clienti per telefono con possibilità di
colloqui in ufficio e/o a domicilio, promozione di vendita per corrispondenza,
ecc.) ma alla condizione di averne la capacità, di non doversi spostare molto a
piedi e di non dover portare del materiale ingombrante o pesante (potrebbe
p.es. spostarsi con una mappetta di non più di 1-1.5 kg tenuta con la mano
sinistra).
L'impressione generale è che molto difficilmente l'assicurata potrà venire reintegrata
normalmente in un'attività indipendente e che, in un'attività dipendente,
tranne eventuali eccezioni, risulta piuttosto destinata a lavorare in
complemento ad altre persone. Per quanto concerne la formazione universitaria e
le qualifiche dichiarate di interprete, dubito che all'età di soli 21 anni
possano corrispondere al vero. Ma, dal punto di vista medico-teorico,
l'assicurata potrebbe senz'altro occuparsi di insegnamento, partecipare a delle
ricerche scientifiche e fare l'interprete".
(doc. __,
p. 2s.).
- rapporto
19 febbraio 1997:
"
Esigibilità del lavoro - Con riferimento al mio rapporto del 20.06.96, la valutazione ora è
un po’ meno pessimistica - Si premette che lo scompenso muscolare completo
delle catene muscolari paravertebrali costituisce una complicazione solo
transitoria e dovrebbe guarire con cure adeguate. Le controindicazioni
rimarrebbero quindi le stesse per quanto concerne i dolori nella regione
dell'osso sacro e delle articolazioni sacro-iliache: impossibilità di sollevare
dei pesi e di fare delle lunghe camminate ma possibilità di rimanere in piedi
ed in posizione seduta almeno mezza giornata, alla condizione di poter cambiare
assai spesso posizione. - Ma le controindicazioni concernenti il membro
superiore destro sono ora meno severe dal momento che sono subentrati dei
progressi importanti alla spalla e che l'ipersensibilità lungo la parte mediale
del braccio e dell'avambraccio é diminuita. A mio parere, l'uso regolare della
tastiera di un PC o di una macchina da scrivere è di nuovo proponibile, come
pure il fatto di stringere degli incarti non pesanti tra il braccio ed il
torace. Rimangono, invece, ancora controindicate le attività pesanti in
generale come pure le attività manuali leggere che richiedono dei movimenti
ripetitivi e cadenzati con le mani. - Tenuto conto della formazione
universitaria e delle qualifiche di interprete per il russo e l'inglese, penso
si debba fare tutto il possibile per rieducare il membro superiore destro alle
mansioni d'impiegata d'ufficio. Propongo quindi d'iniziare senza indugio un
programma di rieducazione alla battitura ed alla scrittura con la mano destra
(paziente destromane). In via medico-teorica, non escludo affatto che
l'assicurata possa ulteriormente inserirsi nel mondo del lavoro come impiegata
d'ufficio almeno nella misura del 50%, probabilmente anche dei due terzi o del
75%. Le sue conoscenze del __________ e dell'__________ potrebbero aprirle
le porte di ditte che lavorano con i paesi dell'__. Con un po’ di fortuna
potrebbe anche trovare un posto d'interprete. Non mi sorprenderebbe pure che,
alla fine, il metodo del raffronto dei redditi dimostri che, dopo
riabilitazione, la capacità di guadagno residuale possa essere superiore a
quella esistente prima dell'infortunio, anche lavorando solo nella misura del
50%-75%"
(doc.
__, p. 11).
- rapporto
7 novembre 1997:
"
Come dimostrato, l'assicurata ha fatto dei
progressi notevoli e nulla si oppone al ripristino immediato di attività
lavorative adatte alle proprie possibilità. Esso sono numerose dal momento che
la funzionalità della mano destra è tornata normale e che la mobilità globale
del membro superiore è sufficiente per consentire un'attività normale al
tavolo. L'assicurata potrebbe quindi senz'altro lavorare in posizione seduta
alla condizione di potersi alzare ogni tanto e fare qualche movimento. L'ideale
consisterebbe nell'alternarsi della posizione seduta ed eretta con prevalenza
per quella seduta. Con tale premessa, si può senz'altro esigere un'attività
d'operaia in fabbrica sia nel ramo produttivo che in quello dei controlli o in
ufficio in qualsiasi settore. In tal caso, una formazione complementare per
imparare la tecnica di battitura e l'uso del PC sarebbe auspicabile. In quanto
a sapere se l'assicurata potrebbe pretendere delle attività ancora più
qualificate, il problema dipende dalla formazione di base che, come sapete, non
viene riferita dall'assicurata nello stesso modo a me ed al suo avvocato.
Infine, è passato molto tempo da quando ho visto la paziente e ritenuto che non
poteva ancora usare la mano destra per battere a macchina. La giovane età ha
senz'altro consentito ulteriori progressi (ampiamente valutati dall'ergoterapista
Sig.ra ____) ed i meccanismi di assuefazione hanno anche loro dato un
contributo positivo.
Si può quindi concludere che al momento della
valutazione ergoterapica nel dicembre dell'anno scorso l'assicurata era già in
grado di lavorare normalmente in un ufficio ed anche di tenere una cartella
stretta sotto il braccio"
(doc. __,
p. 8).
Anche i
periti giudiziari, i dottori __________ e __________ l, hanno avuto modo di
discutere, fra l'altro, la questione riguardante l'esigibilità lavorativa:
"
Beurteilung der Arbeitsfähigkeit
Die speziellen Fragen des Tribunale cantonale
delle assicurazioni vom 22.11.1999 beantworten wir am Schlusse unseres
Gutachtens.
ARBEITSFAEHIGKEIT IN BISHERIGER TAETIGKEIT
Die zuletzt ausgeübte Tätigkeit als
Nachtklub-Tänzerin ist der Versicherten nicht mehr zumutbar (Arbeitsfähigkeit
0%).
Limitierend wirken sich vorwiegend die
orthopädischen Gründen aus, daneben aber auch die kosmetischen Unfallfolgen.
Als Hausfrau im eigenen Haushalt ist Frau
__________ zu 80% arbeitsfähig; limitierend sind hier die Einschränkungen im
rechten Armbereich.
ARBEITSFAEHIGKEIT BEI ANDERER TAETIGKEIT
Der Versicherten sind für alle Zukunft weder
schwere noch mittelschwere Tätigkeiten zumutbar.
Arbeitsmöglichkeiten:
Eine vorwiegend sitzende, teilweise stehend-gehende
Tätigkeit ist der Versicherten zu 70% möglich, dies mit folgender
Einschränkung: Mit dem rechten Arm können keine Arbeiten an oder über dem
Schulterniveau-Kopfniveau verrichtet werden.
In Frage kommen alle administrativen Tätigkeiten
z.B. auf einem Sekretariat, Büro, Reisebüro, usw..
Eine leichte körperliche Arbeit stehend-gehend
ist der Versicherten nur 40% zumutbar; eine teilweise Verkaufstätigkeit ist
also möglich, allerdings nur, wenn keine schwereren Lasten gehoben werden oder
über Schulterniveau gearbeitet werden muss" (XV, p. 25s.).
Gli specialisti del __________ hanno ribadito la suesposta
valutazione, rispondendo ai quesiti posti loro dalle parti (cfr. XV, risposta
ai quesiti n. 6a di parte ricorrente e n. 8, 9 e 10 di parte convenuta).
L'apprezzamento
enunciato dai periti giudiziari appare oltremodo chiaro e persuasivo: la
ricorrente presenta una capacità lavorativa del 70%
per un'attività da esercitare in posizione prevalentemente seduta e che inoltre
non comporti il sollevare, rispettivamente, il trasportare pesi anche solo
relativamente importanti così come l'ingaggio dell'arto superiore destro in
mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale. Per un'attività leggera da
svolgere in posizione eretta, il grado d'abilità lavorativa è, invece, al
massimo del 40%.
Sulla
scorta di quanto precede, si deve riconoscere che se, da un canto, l'originaria
professione di __________ non può più entrare in linea di conto - aspetto,
d'altronde, sul quale le parti appaiono concordi - dall'altro, __________ è in
grado di mettere a frutto la sua restante capacità lavorativa in un'attività
sostitutiva fisicamente leggera, rispettosa delle limitazioni indicate dal
dottor __________, nella misura del 70%, subordinatamente, del 40%.
Ora, lo
scrivente TCA - scostandosi da quanto sostenuto dalla consulente in
integrazione professionale dell'UAI, __________, la quale ha persino negato
l'esistenza di un mercato del lavoro accessibile (cfr. XLIX) - considera che vi
sia una sufficiente offerta di occupazioni, segnatamente nel ramo industriale
(sorveglianza, controllo), esercitabili da manodopera femminile, che implichino
lo svolgimento di mansioni non comportanti aggravi fisici e che, come nelle
circostanze concrete, consentano, saltuariamente, di cambiare posizione nonché
di risparmiare l'estremità superiore destra (in
lavori da svolgere al di sopra dell'orizzontale). Va altresì considerata la
ancor giovane età dell'interessata ed il conseguente presumibile buon
potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV35, p. 106 consid.
5b). Si deve, pertanto, ritenere che le opportunità di reperire un'attività che
sia conciliabile con i disturbi accusati dall'assicurata, non devono essere
considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale
(cfr. RCC 1991, p. 332 consid. 3c).
Del
resto, il TFA è giunto ad una soluzione analoga in una sentenza del 23 marzo
1998 nella causa UAI c/ L. P. (I 306/97), non pubblicata, fattispecie
concernente un'assicurata giudicata dai medici totalmente abile in occupazioni
leggere che non comportino il sollevamento di pesi superiori ai 10 kg o
l'assumere posizioni statiche per periodi prolungati, rispettivamente
sollecitazioni alla colonna vertebrale:
"
(…).
b) Controverso è il tema di sapere se, e in quale
misura al caso, le possibilità lavorative individuate dai sanitari siano
economicamente realizzabili nel mercato del lavoro che entra in linea di conto
per l'interessata, considerate le sue attitudini e le limitazioni cagionate dai
disturbi alla salute di cui è affetta, al riguardo essendo determinanti le
circostanze al momento in cui la decisione litigiosa è stata resa (DTF 121 V
366 consid. 1b). Contrariamente all'amministrazione, i giudici cantonali hanno
evaso negativamente il quesito ritenendo che nelle condizioni in cui si trova
l'assicurata le opportunità di reperire un impiego a lei confacente siano quasi
nulle e, quindi, il relativo reddito non conseguibile in un mercato
occupazionale equilibrato.
Quest'ultima tesi, avversata dall'insorgente, non
può essere condivisa da questa Corte.
4.- a) Come è già stato ricordato nella pronunzia
querelata, il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro
equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte
un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso se
l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare,
l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività
esigibili dall'interessato siano in una forma talmente ristretta da non
rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in
misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin
dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC
1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag.
67 consid. 5c).
b) Nella fattispecie, al fine di valutare la
residua capacità di guadagno dell'assicurata, incontestatamente torna in
considerazione il mercato occupazionale aperto a personale femminile non
qualificato o semi-qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a). Ora, per quel
che attiene alle attività che vi rientrano, non può essere seguita l'istanza
cantonale laddove adduce che in un mercato del lavoro equilibrato esse
sarebbero di fatto precluse a persone affette, come L.P., da limitazioni
fisiche e funzionali. Questa Corte ritiene per contro che vi sia una
sufficiente offerta di occupazioni, segnatamente nel ramo impiegatizio, del
commercio o dell'industria, esercitabili da manodopera femminile, che
implichino lo svolgimento di mansioni non comportanti aggravi fisici e che,
come nelle circostanze concrete - in sé peraltro non eccezionali -, consentano
di cambiare con frequenza posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). Ove altresì
si consideri la ancor giovane età dell'interessata e il conseguente presumibile
buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no.
35 pag. 106 consid. 5b) nonché il fatto che la medesima dispone di una
formazione proprio nel mestiere, quello di impiegata di commercio, che i medici
designano attualmente come il più indicato, non si può obiettivamente affermare
che ci si trovi confrontati con una costellazione particolarmente sfavorevole
ai fini reintegrativi. Al contrario, l'UAI ha pertinentemente ritenuto che le
opportunità di reperire un'attività che sia conciliabile con i suoi disturbi e
le permetta di conseguire un reddito superiore ad un terzo circa di quanto
percepito in buona salute come cameriera non devono, anche se rare, essere
considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della menzionata
giurisprudenza (RCC 1991 pag. 332 consid. 3c)"
Il TCA
non ignora certo le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero e,
in particolare, quello ticinese. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo
all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato
deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di
guadagno (STFA 10.9.1998 in re S. inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U240
p. 96; SVR 1995 UV35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale
impegno, un’occupazione confacente all’interessato non é reperibile in
concreto, questo é dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione
contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF
110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, Die Invalidität in der
obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83). In tale ipotesi deve
semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione.
Parimenti
estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di formazione
dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla sua
determinazione. Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha, in
effetti, stabilito che l'assicurazione per l'invalidità - ma lo stesso vale
anche per l'assicurazione infortuni - non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza ancora di recente confermata con
la STFA del 9.5.2001 in
re S.D. c/ UAI, inedita).
Certo è,
comunque, che in queste attività occorrerà tenere conto del fatto che la
capacità lavorativa dell'assicurata non è completa ma soltanto del 70%.
2.4.4. La __________
__________ SA - fondandosi sui dati editi dall'Ufficio federale di statistica (cfr.
doc. __) - ha concluso che, con l'esercizio a tempo parziale (75%) di
un'attività alternativa, nel 1994, l'insorgente avrebbe potuto conseguire un
reddito annuo lordo pari a fr. 39'526.50 (cfr. doc. _, p. 2). Ritenuto un
reddito da non invalido di fr. 37'440.-- (cfr. doc. _, p. 2), a __________ è
stato negato il diritto ad una rendita d'invalidità.
Preliminarmente,
il TCA ritiene doveroso ricordare all'assicuratore infortuni convenuto che il
reddito da non invalido non va confuso con il guadagno annuo assicurato di cui
all'art. 15 cpv. 2 LAINF. Il reddito da non invalido non coincide dunque con
quanto percepito dall'assicurata nel corso dell'anno precedente la data
dell'infortunio, anche se spesso quest'ultimo viene utilizzato quale dato di
partenza per stabilire proprio il reddito senza infortunio (cfr., al proposito,
l'art. 18 cpv. 2 LAINF: "Il grado d'invalidità è determinato paragonando
il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire dopo l'insorgenza
dell'invalidità, e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate del
mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido").
In
secondo luogo - conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. STCA
17.4.2000 in re R. K., 28.1.2000 in re B. C. e 14.7.1998 in re P. N.) -
determinanti sono i redditi realizzabili alla data in cui è stata emanata
l'impugnata decisione (cfr., inoltre, DTF 121 V 366).
In
concreto, l'impugnata decisione é stata emanata il 22 gennaio 1999, ragione per
cui rilevanti, allo scopo di stabilire l'entità della rendita d'invalidità
eventualmente spettante a __________ sono i redditi da invalido,
rispettivamente da non invalido, conseguibili nel gennaio 1999.
2.4.5. Si tratta ora
di stabilire l'entità del reddito senza infortunio.
Quale
reddito che l'assicurata avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il
danno alla salute, la __________ ha ritenuto l'importo di fr. 37'440.--,
definito quale "guadagno annuo assicurato prima dell'intervento
dell'infortunio in questione" (cfr. doc. _, p. 2). Dal doc. __ (cfr.,
inoltre, le note manoscritte apposte sul doc. __) emerge che l'assicuratore
LAINF ha fissato il succitato "reddito annuo da valido" moltiplicando
per 12 (mesi) l'importo di fr. 3'120.-- ([fr. 150.-- - 20%] x 26 giorni).
In data
22 giugno 2001, il TCA ha proceduto ad interpellare la __________ SA, per conto
della quale la ricorrente lavorava al momento in cui le è occorso l'infortunio,
chiedendo "… quale sarebbe verosimilmente stato, nel 1999, il
guadagno annuo lordo realizzato dall'assicurata, nell'ipotesi in cui quest'ultima
non fosse rimasta vittima dell'infortunio dell'agosto 1995 e avesse continuato
a lavorare presso di voi. Vogliate pure indicarci quanti giorni nel corso di un
mese lavora normalmente un'artista" (LVIII).
Secondo
quanto indicato dal suo ex datore di lavoro, __________ - nel 1999, così come
del resto già era il caso nel 1995 (cfr. doc. ) - avrebbe percepito un
salario giornaliero di fr. 150.-- + fr. 12.50 a titolo d'indennità di vacanza (cfr.
LIX). La __________ SA ha altresì dichiarato che un'________ lavora
generalmente 6 giorni alla settimana, pari a 26/27 giorni al mese. Il salario
settimanale realizzabile dalla ricorrente sarebbe dunque stato di fr. 975.--,
importo già comprensivo dell'indennità di vacanza. Questa somma corrisponde ad un reddito annuo di fr. 46'800.-- (fr.
975.-- x 48 settimane) che può essere considerato come il reddito che
l'insorgente avrebbe realizzato qualora non fosse sopravvenuto il noto evento
traumatico (a notare che il TFA, nella sentenza pubblicata in RCC 1989, p.
483ss., ha proceduto nello stesso modo, trattandosi di determinare il reddito
da valido di un assicurato con permesso di lavoro stagionale).
2.4.6. Per quel che
riguarda il reddito da invalido va innanzitutto ricordato che __________ può
esercitare un'attività leggera di tipo ausiliario nella misura del 70% (cfr. consid.
2.4.4.).
Inoltre,
per quel che concerne la determinazione del reddito ipotetico da invalido
conseguibile da manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e
non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato
del lavoro equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti,
ha stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55
pag. 183, che il reddito annuo ammonta:
per il
1992 fr. 34'000.--
per il
1993 fr. 34'500.--
per il
1994 fr. 35'000.--
per il
1995 fr. 35'000.--
Lo
scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto,
anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J.
M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in
re Y. O. c. H.), per il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M. c. H.) e per il 1999 (cfr.
STCA 28 gennaio 2000 in re B. C. c. INSAI).
Nel passato,
questi parametri sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella
sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).
In una
sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa T. S., pubblicata in SVR 2000 IV N°
21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza; dopo avere constatato che
i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i
risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio
federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique
VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito
dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique
VSI 2000 pag. 85-86).
La
giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è
stata, nel recente passato, oggetto di una completa verifica da parte del
Tribunale federale delle assicurazioni.
In una
sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V. B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il
24 luglio 2000 - l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle
conclusioni del suo esame:
" 3.-
(…)
b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale
ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda,
in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla
propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento
ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte
confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di
fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media
conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non
qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no.
55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati
statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è
stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale
delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione
[nel frattempo, la sentenza è stata pubblicata in DTF 126 V 75, n.d.r.].
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in
primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.
Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,
possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti
dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto
del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,
come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul
reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione
-, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo
sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. (n.d.r., in
quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del 40%
effettuata dai giudici cantonali).
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti
allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le
esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione
amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati
all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla
recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai
provvedimenti professionali in lite" (STFA
succitata).
In una
sentenza del 26 luglio 2000 nella causa L. N. (inc. __________), il TCA ha,
quindi, rinviato gli atti all'UAI e ordinato all'amministrazione di stabilire
il reddito da invalido sulla base dei criteri da esso posti.
In una
sentenza del 4 settembre 2000 nella causa N. R. (inc. __________) questa Corte
ha fornito le seguenti ulteriori precisazioni:
"
In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha
inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di __________,
uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale
delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di
fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare
il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con
problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere
adeguate.
Al riguardo vengono
in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr.
4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la
structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique
VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare
la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato
che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente
il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima
dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:
Perché
no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per
adattarlo alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. Vbis)
Il dottor __________ ha così risposto in data 14
agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio
tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati
disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione
richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
-
Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo
mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era
di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
-
È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori
dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi.
Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la
stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14)
A titolo di confronto
Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera
(settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr.
doc. Vbis).
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi
in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla
media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe
effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno
alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici
occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra
regione.
Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per
ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico
dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel
1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si
finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere
ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V
36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I
76).
Del resto il TFA, nella sua giurisprudenza, ha
per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel
Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton
concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996
UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21
il TCA ha al riguardo precisato:
" La
necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino
risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28
settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto 1999
«Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati
disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle
condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati
aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la
statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere
l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le
informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la
struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al
lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e
per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni
supplementari.
Il calcolo dei dati
regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione
dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche
importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia
in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati
pubblicati.
Per i prossimi anni è
inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione,
riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di
informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati
lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale.»"
Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre
prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se
si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique
VSI 2000 pag. 84-85):
" Dans
ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par
les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes
et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser
sur une valeur moyenne entre le salaires des femmes et des hommes".
Ora, dalle citate tabelle figura che nel Canton
Ticino per il 1998 il salario mediano di una donna esercitante attività
semplici e ripetitive era di fr. 2683.-- al mese nel settore pubblico e privato
(TA13), mentre invece nel settore privato il salario ammontava a fr. 2672.--
mensili (TA14). (A livello nazionale esso era invece di fr. 3505.--, TA1).
Infine, va ancora ricordato che i salari
risultanti dalle statistiche devono essere elevati per tenere conto di una
durata media del lavoro di 41,9 ore e non di 40 ore (cfr. Pratique VSI 2000
pag. 85: "Il convient cependant de relever que ce salaire standardisé se
base généralement sur une durée de travail de 40 heures par semaine, ce qui est
inférieur à l'horaire habituel moyen de travail de 41,9 heures dans les entreprises
en 1996 (L'économie publique, 1999 n° 8, annexe p. 27, Tableau B 9.2). Pour un horaire de travail hebdomadaire de 41,9 heures, le salaire
se monte ainsi à 4498 francs par mois ou à 53976 francs par année (Fr. 4498.-- x 12") e, se del caso, adattati al rincaro (cfr.
STFA del 9 maggio 2000 nella causa I. consid. 7a).
Questo porterebbe, nel 1998, il salario ipotetico
conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di
eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al
25% (cfr. DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del
9 maggio 2000 nella causa A. (I 482/99), in fr. 45'390.--
(rispettivamente fr. 47'929.--) per gli uomini e in fr. 33'587.--
(rispettivamente: fr. 33'725.--) per le donne"
(STCA
succitata).
2.4.7. In casu,
__________ è inattiva ormai da parecchi anni. Va da sé, pertanto, che non è
affatto possibile fondarsi sulla situazione salariale concreta.
Conformemente
alla più recente giurisprudenza federale in materia di reddito da invalido,
occorre perciò basarsi sui dati statistici e, concretamente, sull'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari 1998 (l'ultima edizione disponibile), edita
dall'Ufficio federale di statistica.
Secondo
questo studio, una donna, esercitando nel 1998 un'attività semplice e ripetitiva
in Ticino, avrebbe potuto realizzare, mediamente, nel settore privato, un
salario mensile lordo pari a fr. 2'672.--, quindi, riportandolo su 41.9 ore, fr.
2'799.--.
Quest'ultimo
importo si riferisce, come detto, all'anno 1998. Determinante, in concreto, è
invece l'anno 1999 (cfr., ad esempio, DTF 121 V 366, in cui il TFA ha
ricordato che decisiva è la situazione fattuale esistente al momento in cui è
stata emanata l'impugnata decisione).
Secondo
quanto la Corte federale ha indicato nella sentenza 9 maggio 2000 in re A., consid.
7a - pubblicata in DTF 126 V 75 - il suddetto valore va, quindi, adeguato
all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex") dal 1998
al 1999, con un aumento di fr. 18.-- (fr. 2'817.--/mese - cfr. Die Volkswirtschaft,
1/2001, p. 28, tabella B10.3 - cfr., inoltre, STCA 20.2.2001 in re G. R.).
Su base
annua, si raggiunge, pertanto, un reddito di fr. 33'804.--.
Il TFA
raccomanda, in seguito, di esaminare le circostanze specifiche del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. STFA
30.6.2000 succitata) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del
salario statistico medio. La riduzione massima consentita dalla giurisprudenza
ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle
varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr.
STFA 30.6.2000 e STFA 9.5.2000 succitate).
Nel caso di specie, la ______ha semplicemente fatto proprio il
salario statistico medio versato a donne per
attività semplici e ripetitive nel settore privato dei servizi
(specificatamente, altre attività commerciali ed amministrative - cfr. doc. __:
tabella A3.3.1, pto. 23) - peraltro riferito al 1994 - senza preoccuparsi di
verificare se vi fossero delle circostanze suscettibili di giustificare una
riduzione percentuale di tali dati (cfr. doc. _, p. 2s.).
In simili
circostanze, il TCA non può che annullare la querelata decisione e rinviare gli
atti all'assicuratore LAINF affinché - alla luce delle circostanze specifiche
del caso concreto - stabilisca in quale misura il guadagno da invalido di fr.
23'663.-- (70% di fr. 33'804.--) debba venire ridotto e, successivamente, dopo
un nuovo raffronto dei redditi, determini il tasso d'invalidità di __________
_________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
23 aprile 1999 è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione 22 gennaio 1999 della __________ è annullata.
§§ La
__________ è condannata a prendere a proprio carico i costi della psicoterapia
di cui necessita l'insorgente, in forza dell'art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF.
§§§ Gli
atti di causa sono retrocessi alla __________ affinché proceda a nuovi
accertamenti e ricalcoli il tasso d'invalidità di __________.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
__________ verserà all'assicurata l'importo di fr. 1'500.-- a titolo di
ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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