AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.54
Data decisione, Autorità:
28.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00054 + 55
mm/tf
Lugano
28 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 17 maggio 1999 e
del 18 maggio 1999 di
-
- __________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 18 febbraio 1999 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 6
aprile 1998, __________, alle dipendenze della ditta __________ di __________
in qualità di muratore, è stato colpito alla spalla destra da una baracca che
stava per essere sollevata con l'ausilio di una gru. I medici del PS
dell'Ospedale __________ di __________ hanno diagnosticato una sospetta
lussazione della spalla destra (doc. _).
Il caso è
stato assunto dall'__________I, il quale ha pure regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Una ricaduta
del suddetto evento traumatico è stata annunciata in data 6 maggio 1998,
facendo riferimento a persistenti disturbi a livello della spalla destra.
Con
scritto 19 maggio 1998, l'Istituto assicuratore ha comunicato all'assicurato di
non riconoscere alcuna inabilità lavorativa dopo il 3 maggio 1998 (doc. _).
Il 22
maggio 1998, dietro consiglio del dottor __________, spec. in ortopedia e
chirurgia ortopedica, l'assicurato si è sottoposto ad una risonanza magnetica
presso la __________ di __________. L'esame ha posto in evidenza una lesione
della cuffia rotatoria a cavallo tra sopraspinato e sottoscapolare ed una
lesione della capsula articolare all'inserzione ventrale (doc. _).
In data
25 giugno 1998, l'__________ - sentito il parere del proprio medico di
circondario, che ha visitato __________ il 22 giugno 1998 - ha ribadito
l'esistenza di una completa capacità lavorativa a contare dal 4 maggio 1998
(doc. _).
1.3. Il 27 luglio
1998, l'assicurato è stato periziato, dietro iniziativa dell', presso
la Clinica di chirurgia ortopedica dell' di __________. Il Prof.
dott. __________ ha, in particolare, suggerito l'esecuzione di un'artroscopia
diagnostica (doc. _), ciò che ebbe effettivamente luogo in data 20 ottobre 1998
(doc. _ e _).
1.4. Con
decisione formale 24 novembre 1998, l'assicuratore LAINF - fondandosi sulle
conclusioni della perizia eseguita dal Prof. __________ - ha confermato la
chiusura del caso a decorrere dal 4 maggio 1998. Esso si è, ciò nondimeno,
dichiarato disposto ad assumersi i costi dell'artroscopia eseguita presso l'__________
(doc. _).
1.5. Avverso il
suddetto provvedimento, hanno interposto opposizione tanto la CSS Assicurazioni
(doc. _ e _) quanto l'assicurato, rappresentato dal Sindacato __________ (doc.
_ e _).
1.6. In data 18
febbraio 1999, l'Istituto assicuratore ha ribadito, in sostanza, il contenuto
della sua prima decisione (doc. _).
1.7. Con
tempestivo ricorso 17 maggio 1999, la __________ Assicurazioni ha chiesto la
condanna dell'__________ ad assumersi il caso oltre il 4 maggio 1998,
sostenendo, essenzialmente, che tra i disturbi accusati da __________ alla
spalla destra e l'infortunio 6 aprile 1998 continuerebbe ad esistere un nesso
di causalità (I - inc. _).
1.8. La decisione
su opposizione 18 febbraio 1999 è stata pure impugnata da __________, il
quale, sempre patrocinato dall'________, ha chiesto che gli vengano
riconosciute le prestazioni assicurative dal 2 giugno 1998 in poi (I, p. 4 -
inc. _), e ciò sulla scorta delle risultanze di un esame artroscopico eseguito,
in data 30 aprile 1999, dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica (cfr. doc. _).
1.9. Con scritto
21 maggio 1999 (IV - inc. _ e III - inc. ), l'_________ ha chiesto che le due
cause venissero sospese, allo scopo di poter sottoporre al Prof. __________ le
risultanze dell'artroscopia effettuata dal dottor __________.
1.10. Con ordinanza
27 maggio 1999, il TCA ha ordinato e la congiunzione delle cause e la loro
sospensione (V - inc. 35.99.54 e IV - inc. _).
1.11. La risposta
30 settembre 1999, ha postulato un'integrale reiezione dei gravami, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VI -
inc. _ e V - inc. _).
1.12. In replica,
__________ ha prodotto un rapporto, datato 16 settembre 1999, del dottor
__________ (doc. _).
1.13. In duplica,
l'assicuratore infortuni convenuto si è riconfermato nelle proprie allegazioni
e conclusioni, osservando che gli argomenti sviluppati dal medico curante
dell'assicurato sarebbero da considerare ormai superati sia dalla presa di
posizione 6 agosto 1999 del dottor __________ che dall'apprezzamento 31 agosto
1999 del medico di circondario (X - inc. _).
1.14. In data 21
ottobre 1999, la __________ Assicurazioni - presa visione della
videoregistrazione riguardante l'artroscopia eseguita il 30 aprile 1999 - ha
informato il TCA di voler modificare il petito di cui al ricorso 17 maggio
1999, nel senso che l'__________ venga condannato a corrispondere le
prestazioni soltanto sino al 24 novembre 1998 (XIV).
1.15. Il 28 ottobre
1999, l'Istituto assicuratore convenuto ha comunicato di non poter "…
accettare nemmeno la modifica delle domande ricorsuali che limitano la
richiesta di prestazioni assicurative dal 4.5.1998 al 24.11.1998" (XVI).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se, posteriormente al 4 maggio 1998, data
di chiusura del caso da parte dell'__________, __________ presentava ancora dei
postumi dell'evento traumatico 6 aprile 1998.
2.3. Ai sensi
dell’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d’infortunio professionale,
d’infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. L’assicuratore
LAINF é, ciò nondimeno, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra
l’infortunio assicurato ed il danno alla salute esiste un rapporto di causalità
naturale ed adeguato.
2.4.1. In caso
d'infortunio, il legame di causalità naturale è considerato dato quando occorre
ammettere che, senza l'infortunio, il danno non si sarebbe prodotto o,
quantomeno, non con la stessa gravità.
Non è
necessario che l'infortunio sia la causa unica o immediata del danno alla
salute: è sufficiente che esso ne sia la conditio sine qua non (Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, pag.
51ss.; DTF 112 V 30, consid. 1a, 113 V 307 consid. 3a, 113 V 321, consid. 2a;
RAMI 1988 U40 pag. 129; RAMI 1988 U37 pag. 52; RAMI 1986 p. 337).
L'esistenza
del legame di causalità naturale è una questione di fatto che va decisa alla
luce dei rapporti medici.
In
applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante - applicabile
all'apprezzamento delle prove nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 114 V
305 consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b) - l'esistenza del legame di causalità
naturale deve essere probabile: una semplice possibilità non basta (Ghélew, Ramelet,
Ritter, op. cit., pag. 51).
2.4.2. Si ha,
invece, un nesso di causalità adeguata fra l'infortunio e il danno alla
salute quando il primo, non soltanto concorre causalmente a produrre il
secondo, ma è anche idoneo, secondo il corso normale delle cose e l'esperienza
generale, a produrre o perlomeno a favorire un effetto di quel tipo (DTF 115 V
135 consid. 4a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 52).
Il nesso
di causalità adeguata è, in sostanza, l'idoneità generale di un determinato
fattore a generare un effetto analogo a quello concretamente prodottosi
(idoneità generale e non solo per rapporto al caso di specie). Con l'avvertenza,
nota il TFA in DTF 112 V 3ss., che l'esigenza dell'idoneità generale non deve
indurre a prendere unicamente in considerazione quelle conseguenze di un infortunio
che, secondo la dinamica dell'evento ed i suoi effetti sul corpo, sono solite
verificarsi (DTF 113 V 307).
Una causa
non è da ritenersi generalmente adeguata solo quando provoca sovente o
addirittura regolarmente l'effetto considerato: se un evento è atto di per sé
stesso a produrre un simile risultato, anche esiti singolari, eccezionali
possono costituire effetti adeguati dell'infortunio (DTF 87 II 127 e 96 II
396).
La
singolarità non deve intendersi in senso qualitativo ma quantitativo. È
ammessa l'adeguatezza del nesso causale, malgrado la singolarità dell'effetto,
solo se l'eccezionalità è di ordine statistico, se cioè un simile effetto ricorre
con rara frequenza. Non si può invece prescindere dall'idoneità qualitativa
(cfr. DTF 113 V 307).
L'idoneità
a produrre quel risultato dev'essere strettamente radicata nella natura
dell'evento (idoneità ontologica e non di ordine probabilistico, da misurarsi
statisticamente).
2.5. In concreto,
__________, in data 6 aprile 1998, è dunque rimasto vittima di un infortunio
professionale interessante la spalla destra (doc. _).
Dopo aver
beneficiato delle prime cure presso il PS dell'Ospedale __________ di Bellinzona
(doc. _), l'assicurato si è rivolto al dottor __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, il quale, in occasione della consultazione 20 aprile
1998, l'ha dichiarato totalmente abile al lavoro a far tempo dal 2 maggio 1998
(doc. _).
In
realtà, il ricorrente non ha ripreso la propria attività, così come risulta
dall'annuncio di ricaduta 6 maggio 1998 (doc. _).
In data 15
maggio 1998, __________ ha consultato un altro specialista in chirurgia
ortopedica, il dottor __________, il quale ha dichiarato di non poter,
all'esame clinico, "… mettere in evidenza una patologia importante alla
spalla dx" (doc. _) ed ha suggerito l'esecuzione di una risonanza
magnetica.
Il
succitato provvedimento diagnostico ha avuto luogo il 22 maggio 1998 presso la
__________ di __________ ed ha permesso di mettere in luce una "piccola lesione della cuffia rotatoria a
cavallo tra sopraspinato e sottoscapolare e lesione della capsula articolare
all'inserzione ventrale" (doc. _).
Il 28
maggio 1998 nuova visita presso il dottor __________, il quale così ha
commentato le risultanze della RM:
"
alla RM si è notata una piccola lesione della
cuffia rotatoria a cavallo tra il sovraspinato e il sottoscapolare. Da notare
che in questa zona anatomicamente vi è il cosiddetto "intervallo" che
potrebbe radiologicamente apparire come una lesione ma in pratica è una
variante anatomica. La lesione invece capsulare anteriore alla inserzione
ventrale sembra di origine post-traumatica ma sicuramente non necessita di
particolari interventi chirurgici" (doc. _).
In data
22 giugno 1998, il ricorrente è stato visitato dal medico di circondario
dell'__________I, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il
quale ha espresso la seguente valutazione del caso:
"
Anche in data odierna il quadro clinico obiettivabile
non fornisce sufficienti elementi che permettano di porre una chiara
correlazione con i disturbi asseriti dal paziente.
In relazione con la dinamica dell'evento
infortunistico del 6 aprile 1998 e la presenza di una lesione capsulare alla
risonanza magnetica si potrebbe tutt'al più ipotizzare una compartecipazione
del labbro glenoidale, non descritta tuttavia alla risonanza magnetica. Questo
senza coinvolgimento del bicipite.
Al fine d'approfondire l'aspetto
diagnostico, mi permetto personalmente di prevedere un'ulteriore valutazione
presso il prof. __________ all'__________ di __________.
Considerato il quadro clinico odierno,
quello descritto dal dottor __________ ed in precedenza dal dr. __________,
viene confermata nuovamente una capacità lavorativa completa. Sono chiaramente
disposto a rivedere tale posizione in funzione della valutazione specialistica
sopraccitata" (doc. _).
Il
consulto presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell'__________ di
__________ ha avuto luogo il 27 luglio 1998. Il Prof. __________, attivo presso
il poc'anzi citato stabilimento, ha, all'occasione, suggerito all'insorgente di
sottoporsi ad un'artroscopia diagnostica (cfr. doc. _). Dal rapporto operatorio
20 ottobre 1998 emergono le seguenti considerazioni riguardo all'eziologia dei
disturbi accusati da __________:
"
Postoperative Beurteilung:
Es besteht eine leichtgradige Synovialitis im
cranialen Geleksbereich, welche entweder durch die vorbestehende Laxitätskomponente
bedingt ist oder ein Residuum nach intraartikulärer Injektion von Gadolinium darstellt.
Eine traumatisch bedingte pathologisch-anatomische Läsion liegt nicht vor"
(doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
Proprio
sulla base delle risultanze dell'artroscopia eseguita a __________ -
confermative della tesi sostenuta dal dottor __________ - l'__________, con
decisione 24 novembre 1998, ha negato la propria responsabilità dopo il 3
maggio 1998, data in cui __________ é stato ritenuto aver raggiunto lo status
quo sine a margine dell'evento infortunistico assicurato (doc. _).
Il Prof.
__________ ha ancora avuto modo di confermare la sua opinione in merito ai
disturbi lamentati dal ricorrente in occasione della visita del 30 novembre
1998:
"
Es besteht ein chronisches Schmerzsyndrom ohne pathologische
anatomische Läsion. Da man keine neuen therapeutischen
Massnahmen vorschlagen kann, ist die Behandlung hiermit abgeschlossen. 100% arbeitsfähig ab 1.12.1998" (doc. _ - la sottolineatura è
del redattore).
In data 4
febbraio 1999 - dopo il dottor ________ ed il dottor __________ - __________ ha
finalmente consultato un terzo specialista in chirurgia ortopedica, il dottor
__________, il quale ha diagnosticato un'instabilità ventro-craniale e
proposto, fra l'altro, l'esecuzione di un'artroscopia funzionale sotto
video-documentazione (doc. _).
L'apprezzamento
espresso dal dottor __________ è stato commentato criticamente dal dottor
__________:
"
Con lettera del 4.2.1999 il dr. __________
descrive una instabilità ventro-craniale, così come una irritazione del capolungo
del bicipite.
Il referto descritto dal dr. __________ non
corrisponde a nessun nuovo elemento di giudizio. In effetti, durante l'artroscopia
il dr. __________ ha chiaramente descritto una lassità con possibilità di
spostamento del capo omerale sul bordo glenoidale. Esso riporta tuttavia
specificatamente tale instabilità a un fattore morboso preesistente e non a un
postumo dell'evento infortunistico in parola (vedi considerazioni espresse nel
rapporto operatorio e diagnosi poste nella lettera d'uscita, rispettivamente in
occasione del controllo ambulatoriale post-operatorio).
Non vi è in particolare nessuna indicazione
a procedere ad ulteriori misure cuenti (artroscopia funzionale sotto controllo
video) il referto essendo giustamente già documentato negli atti" (doc.
_).
Malgrado
l'avviso contrario del medico di circondario dell'__________, __________ si è
sottoposto, in data 30 aprile 1999, ad un nuovo esame artroscopico, effettuato
dal dottor __________. Dal relativo rapporto operatorio emerge che l'assicurato
è portatore di una lesione inserzionale del capolungo del bicipide nonché di
una piccola lesione della capsula ventrale e del labbro ventro-craniale (doc.
_).
L'Istituto
assicuratore convenuto ha, successivamente, provveduto a sottoporre al Prof.
__________ la videoregistrazione dell'intervento operatorio eseguito dal dottor __________, chiedendogli,
segnatamente, di voler esaminare se fra il reperto ivi constatato e
l'infortunio assicurato esiste un nesso di causalità perlomeno probabile (doc.
_). Queste le risposte fornite dallo specialista dell'Ospedale __________ di
__________:
"
Anhand der hervorgegangenen Untersuchungen und
Beurteilungen (besonders der AS vom 20.10.98) sind Sie der Meinung, dass der
von Dr. __________ am 30.04.99 dokumentierte Befund (Video) mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit (die blosse Möglichkeit genügt nicht) ans
Unfallereignis zurückzuführen ist?
Ich habe das Videoband von Herr Dr. __________
eingesehen. Dieser Befund entspricht unseren Still‑Videodokumenten,
welche wir am 20.10.98 erhoben haben. Die, mit dem Tasthäkchen demonstrierte Anhebbarkeit
des kranialen Labrums entspricht meines Erachtens einem normalen Befund. Des weiteren
ist der Ursprung der langen Bicepssehne am Tuberculum supraglenoidale mit
Sicherheit nicht kompromittiert. Im Bereiche des antero‑kranialen Labrums
besteht ein diskreter sublabraler Recessus welcher ebenfalls einem Normalbefund
entspricht. Im Bereiche des Humeruskopfes befinden sich mehrere scharfkantige Knorpelschden,
welche mit grosser Wahrscheinlichkeit durch das Einführen des Arthroskopes
entstanden sind.
Ich kann die Diagnose einer ventro‑kranialen
Instabilität, welche von Dr. __________ gestellt wurde, somit nicht bestätigen.
Eventuelle zusätzliche Faktoren?
Wie schon im Arthroskopiebericht vom 20.10.98
festgehalten, konnte keine traumatisch bedingte, pathologisch-anatomische Läsion
festgestellt werden. Die erneute Arthroskopie vom 30.4.99 hat diesbezüglich
keine neuen Aspekte beigesteuert.
Therapie?
Offenbar wurden am 30.4.99 Suretags
implantiert. Das aktuelle Schmerzsyndrom dürfte einerseits durch die vorbestehende
Affektion (Schmerzen ohne fassbare pathologisch anatomische Läsion) und
andererseits durch die zusätzliche iatrogene Veränderung der ventro‑kranialen
capsulolabralen Strukturen bedingt sein.
Eine Therapieempfehlung kann ohne erneute
klinische Untersuchung des Patienten nicht formuliert werden." (doc. _)
Dopo aver preso visione della summenzionata
registrazione, il dottor __________ non ha, dunque, potuto far altro che
ribadire il parere già precedentemente esposto, ovverosia l'impossibilità
d'oggettivare una lesione anatomo-patologica riferibile ai postumi di un
infortunio. Egli non ha, del resto, potuto
confermare le diagnosi contenute nel rapporto operatorio 5 maggio 1999 del
dottor __________.
2.6. Tutto ben
considerato, questa Corte ritiene di poter far proprio l'apprezzamento espresso
dal Prof. dott. , __________ o della Clinica di chirurgia ortopedica
dell' di __________ ed attivo a livello universitario, apprezzamento che avalla pienamente la tesi difesa dal medico di
circondario dell'__________. In sintesi, il dottor __________ non è riuscito ad
oggettivare, da un profilo medico-scientifico, alcun reperto di natura
post-traumatica suscettibile di giustificare la persistente sintomatologia algica
accusata da __________ a livello della spalla destra. Così stando le cose, è
pacifico come il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non
possa ammettere l'esistenza di una relazione di causalità naturale con
l'infortunio assicurato (cfr., in questo senso, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen
aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, SZS 2/1994, p. 105s.: “Lässt sich
der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde,
ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit
der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem
Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht
der Unfallversicherer ohne weiteres”).
Quello
manifestata dal Prof. __________ non è, del resto, un'opinione isolata: altri specialisti consultati privatamente
dall'insorgente erano, in effetti, pervenuti a delle analoghe conclusioni,
omettendo, a proposito, di citare quelle a cui è giunto il medico di fiducia
dell'assicuratore LAINF.
In data
20 aprile 1998, il dottor __________ aveva avuto modo di riscontrare un quadro
clinico e radiologico a tal punto soddisfacente che __________ è stato
dichiarato totalmente abile al lavoro già a decorrere dal 2 maggio 1998, a
distanza di circa un mese dall'evento traumatico (cfr. doc. _).
Ad una
valutazione simile è pure giunto il dottor _k, anch'egli specialista
in chirurgia ortopedica, il quale, in occasione della visita 15 maggio 1998, ha
dovuto ammettere di non aver potuto oggettivare "… una patologia
importante della spalla dx" (doc. ). Sempre il dottor __________ ha poi
relativizzato, in due diverse occasioni, il valore dei reperti risultanti dalla
risonanza magnetica 22 maggio 1998, reperti che, del resto, non sono stati
confermati neppure in occasione dell'esame artroscopico del 20 ottobre 1998,
effettuato presso l' di __________ (a notare, a questo preciso
riguardo, che l'artroscopia rimane l'indagine più sensitiva ed accurata per
la visualizzazione e la messa in evidenza anche di piccolissime lesioni della
cuffia dei rotatori (cfr. B. R. Simmen, Die Schulther in der Orthopädie, Basel 1994, p. 45)):
"
alla RM si è notata una piccola lesione della
cuffia rotatoria a cavallo tra il sovraspinato e il sottoscapolare. Da notare
che in questa zona anatomicamente vi è il cosiddetto "intervallo" che
potrebbe radiologicamente apparire come una lesione ma in pratica è una
variante anatomica. La lesione invece capsulare anteriore alla inserzione
ventrale sembra di origine post-traumatica ma sicuramente non necessita di
particolari interventi chirurgici" (doc. _).
"Consultazione telefonica con la
moglie del paz. la quale vuole sapere il motivo per cui il paz. é stato
ritenuto abile al 100% e vuole sapere il procedere.
Ho spiegato che la lesione verificata
alla RM non è sicura" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
Infine,
vale senz'altro la pena sottolineare come lo stesso medico fiduciario della ___
Assicurazioni - presa visione della videoregistrazione dell'artroscopia
eseguita il 30 aprile 1999 dal dottor __________ - abbia sposato la tesi
sostenuta dal Prof. __________l, secondo cui non risultano affatto dei postumi
di natura infortunistica (cfr. XIV).
2.7. Con il
proprio scritto 21 ottobre 1999, la __________ Assicurazioni - modificando così
il petito di cui al ricorso 17 maggio 1999 - ha censurato l'impugnata decisione
dell'__________, nella misura in cui il caso d'infortunio è stato dichiarato
chiuso già a contare dal 4 maggio 1998, data in cui, sempre secondo la
, gli accertamenti medici non erano ancora conclusi. In effetti, è
soltanto dopo aver preso conoscenza del rapporto operatorio 20 ottobre 1998 ed
aver consultato il medico di circondario, che l'Istituto assicuratore convenuto
è stato "… in grado di dimostrare con il grado della verosimiglianza
preponderante che tra l'infortunio del 06.04.1998 e i disturbi lamentati dal
signor __________ non esisteva più un nesso causale" (XIV). A mente
dell'assicuratore-malattie, quindi, l' sarebbe legittimato a
sospendere le proprie prestazioni assicurative unicamente a contare dalla data
d'intimazione della decisione formale.
L'opinione
della __________ Assicurazioni non può essere condivisa dallo scrivente TCA.
In
effetti, già il 19 maggio 1998, l'assicuratore infortuni convenuto aveva
proceduto ad informare l'assicurato che non avrebbe riconosciuto un'ulteriore
inabilità lavorativa dopo il 3 maggio 1998, facendo esplicito riferimento a
quanto certificato dal dottor ______ in data 20 aprile 1998 (cfr. doc. _:
"… il paziente comunque riprende il lavoro al 100% dal 2.5.98, …").
Questa posizione è stata successivamente ribadita in più di un'occasione, ossia
il 25 giugno 1998, preso atto delle risultanze della visita circondariale di
controllo 22 giugno 1998 (doc. _), il 6 luglio 1998 (doc. _), il 10 agosto 1998
(doc. _) e, finalmente, con la decisione formale 24 novembre 1998 (doc. _).
Così come
pertinentemente osservato dall'Istituto assicuratore (cfr. XVI), non può qui
essere ignorato il fatto che le valutazioni man mano espresse - e si pensa qui
soprattutto a quelle di livello universitario - non hanno fatto altro che
avvalorare la tesi iniziale dell'__________, ovverosia che __________ non
presentava, in realtà, più alcuna inabilità lavorativa d'origine traumatica.
Concludendo
- ritenuto che questa Corte apprezza i fatti secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (DTF 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,
111 V 188 consid. 2b; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in BJM 1989, p. 31s.; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63) - ben si può ritenere accertato
che, a decorrere dal 4 maggio 1998, il ricorrente - tenuto conto unicamente
delle sequele dell'infortunio assicurato - aveva ritrovato una piena abilità
lavorativa.
Dunque,
la decisione dell'__________I di considerare chiuso il caso con effetto al 4
maggio 1998 - e, quindi, di cessare, con tale data, l'assunzione delle cure
mediche nonché il versamento delle indennità giornaliere - non può che essere
protetta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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