AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.56
Data decisione, Autorità:
04.09.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00056
mm/sc
Lugano
4 settembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 maggio 1999 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 16 febbraio 1999 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 16
novembre 1991, __________ - all'epoca alle dipendenze della __________ AG di
__________ in qualità di Client Service Director - è rimasta coinvolta,
unitamente al proprio marito, in un incidente della circolazione stradale,
avvenuto sull'autostrada del __________.
Nel
sinistro, __________ ha riportato, essenzialmente, un trauma d'accelerazione al
rachide cervicale (cfr. doc. _ e _).
Il caso è
stato assunto dalla __________ che ha regolarmente corrisposto le prestazioni
assicurative.
1.2. Il caso si è
protratto per lungo tempo, tempo durante il quale __________ ha continuato a
lamentare dolori alla nuca, cefalee, vertigini, ecc.
Con
decisione formale 13 novembre 1998, la ______________________________ - sentito
il parere del Prof. dott. __________, che ha periziato l'assicurata in data 16
settembre 1998 - ha posto termine alle prestazioni di corta durata a far tempo
dal 10 ottobre 2000. Nel contempo, l'assicuratore LAINF ha negato il diritto ad
una rendita d'invalidità ed ha riconosciuto a __________ un'indennità per
menomazione dell'integrità del 5% (doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurata (doc. _), la
__________, in data 16 febbraio 1999, ha parzialmente modificato la sua prima
decisione. È stato, in effetti, ritenuto che il caso non poteva venir
dichiarato chiuso a contare dal 10 ottobre 2000, nella misura in cui dalla cura
medica ci si sarebbe ancora potuto attendere un miglioramento delle condizioni
di salute di __________. In questo ordine d'idee, l'assicuratore infortuni, si
è, quindi, dichiarato disposto a continuare ad assumere le spese di cura ma si
è, per contro, rifiutato d'erogare ulteriori indennità giornaliere, non
presentando l'assicurata alcuna inabilità lavorativa. Per quel che riguarda
l'indennità per menomazione dell'integrità, la __________ ha affermato che la
decisione 13 novembre 1998 era, su questo preciso punto, ormai cresciuta in
giudicato (doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso 17 maggio 1999, __________, patrocinata dall'avv.
__________, ha chiesto che l'incarto venga rinviato alla __________, per
l'allestimento di una perizia medica pluridisciplinare volta ad accertare
l'esistenza e la natura di un eventuale rapporto fra i disturbi da cui è
affetta e l'infortunio 16 novembre 1991 e, in secondo luogo, valutare il grado
di capacità lavorativa a partire dal 17 settembre 1998 (cfr. I, p. 16).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle
proprie pretese ricorsuali:
"
(…)
Ne consegue pertanto che la decisione della __________, che poggia
interamente su quanto affermato da parte del Prof. __________n, debba essere
annullata e l'incarto ritornato alla stessa __________, affinché proceda, senza
ulteriori dilazioni, d'accordo con la ricorrente, all'allestimento di una
perizia interdisciplinare in cui siano coinvolti un neurologo ed un
neuropsicologo, oltre agli eventuali altri esperti la cui presenza apparisse
necessaria alla luce delle particolarità del caso. Scopo di tale perizia è
quello di valutare sotto il profilo medico l'esistenza di un rapporto di
causalità tra i disturbi lamentati dalla ricorrente e l'infortunio occorsole il
16 novembre 1991.
-
Per le
stesse ragioni esposte al punto precedente la decisione circa il riconoscimento
di una indennità per menomazione dell'integrità va annullata in attesa che
vengano compiuti i suddetti accertamenti. Il fatto che il relativo considerando
della decisione datata 13.11.1998 non sia stato espressamente impugnato in sede
di opposizione è irrilevante, alla luce soprattutto di quanto rilevato dal TFA
in RAMI 1/1999 pag. 98 U 323 decisione del TFA del 24 luglio 1998 in re Sa.
G.M. nella cui massima si osserva: "anche se l'istanza della procedura di
opposizione non è espressamente riferita all'indennità per menomazione
dell'integrità, la relativa decisione di prima istanza non può passare in
giudicato, ove si ponga la questione del nesso causale a proposito
dell'oggetto principale del contendere (diritto alla rendita)", ciò che è
il caso nella fattispecie.
-
Per quanto
concerne la corresponsione di una diaria giornaliera l'art. 16 cpv. 1 LAINF
stabilisce che ha diritto all'indennità giornaliera l'assicurato totalmente o
parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio. Per costante
giurisprudenza una persona è considerata incapace al lavoro, quando, in seguito
a disturbi alla propria salute fisica e/o psichica dovuti ad infortunio, non
può più esercitare la propria attività lucrativa abituale o comunque non può
che esercitarla in maniera limitata o ancora solo a rischio di aggravare
ulteriormente il proprio stato di salute (DTF 115 V 404 c. 2, 111 V 239 c. 1
b).
L'incapacità
lavorativa non deve essere commisurata in maniera astratta, ma in maniera
concreta, tenendo conto della situazione personale e professionale
dell'assicurato. In particolare il grado di incapacità lavorativa va valutato
alla luce della diminuzione della produttività dell'assicurato nella sua
professione, tanto che si può legittimamente attendersi da parte di
quest'ultimo che impieghi la propria capacità funzionale residua in un altro
settore d'attività.
Nella
fattispecie alla signora __________ in primo luogo non risulta siano stati
condotti da parte dell'assicuratore accertamenti in grado di corroborare
l'ipotesi formulata nella decisione impugnata, circa la perdita economica cui
la ricorrente è andata incontro dopo l'infortunio. Inoltre vanno contestate
anche le conclusioni d'ordine mediche alla base di questa decisione. Infatti
come risulta dalla presa di posizione datata 10.05.1999 (doc. 21) il Dr.
__________ attesta alla ricorrente un'incapacità lavorativa nell'ordine del 50‑70%
a partire dall'inizio del 1995. Per questa ragione si chiede che la __________
venga condannata a corrispondere alla signora __________ l'equivalente di una
diaria giornaliera con effetto dal 1.1.1995 per un'incapacità lavorativa media
pari al 60% e ciò sino a tutto il 16.9.1998 data dell'esame della ricorrente da
parte del Prof. __________.
Per
quanto concerne l'accertamento dei presupposti per la corresponsione di una
diaria per il periodo successivo al 16.9.1998 si chiede che esso sia oggetto
della perizia interdisciplinare di cui al punto 14 del presente allegato."
(I)
1.4. La
__________, in risposta, ha postulato - per quel che riguarda la questione
dell'accertamento dell'eziologia dei disturbi accusati dalla ricorrente e
quella dell'indennità per menomazione dell'integrità - che il gravame venga
dichiarato irricevibile. Per il resto, l'assicuratore LAINF convenuto ha
chiesto la reiezione del ricorso (cfr. IV).
1.5. In data 4
agosto 1999, __________ ha chiesto che il termine per presentare nuovi mezzi di
prova venisse prorogato di 10 giorni (VI).
Con
scritto 9 settembre 1999, l'assicurata ha postulato un'ulteriore proroga del
suddetto termine, sino al 1° ottobre 1999 (VII).
Il 16
giugno 2000, l'assicurata ha prodotto un referto, datato 25 maggio 2000, del
dottor __________, spec. FMH in neurologia, riconfermandosi, per l'essenziale,
nelle proprie conclusioni (cfr. XIV e doc. _).
La
suddetta perizia di parte è stata intimata alla ___________ per osservazioni
(cfr. XV), osservazioni che sono pervenute al TCA in data 30 agosto 2000
(XVIII).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 in re D.
C.).
2.2. Sempre in
ordine, la __________ - nella misura in cui __________ ha chiesto
l'allestimento di una perizia medica pluridisciplinare volta ad accertare
l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra i disturbi ancora
lamentati e l'evento traumatico 16 novembre 1991 - postula che il gravame venga
dichiarato irricevibile. A questo preciso proposito, l'assicuratore LAINF
convenuto ha osservato d'aver, già di per sé, riconosciuto la presenza di un
nesso di causalità naturale, seppur parziale, fra disturbi accusati ed
infortunio assicurato, e ciò con riferimento alle conclusioni a cui è pervenuto
il Prof. __________ con il suo referto 9 ottobre 1998. Esso si è, inoltre,
dichiarato disposto a sottoporre, a tempo debito, l'insorgente a dei nuovi
accertamenti specialistici.
2.2.1. Il TCA
rileva, da parte sua, che, in data 16 settembre 1998, __________ è stata
periziata, per conto della __________ __________, dal Prof. dott. __________,
__________ della Clinica di neurologia dell'Ospedale cantonale di __________.
Affrontando il tema della causalità, lo specialista - dopo aver oggettivato
unicamente una leggera limitazione nella mobilità della colonna cervicale - ha
affermato che i disturbi attualmente accusati sono, in larga misura (75%
circa), da ritenere come estranei all'infortunio. Egli ha, inoltre, indicato
che, nel giro di ulteriori due anni, la causalità dovrebbe completamente
estinguersi (cfr. doc. _, p. 7, risposta al quesito peritale n. _).
Sulla
base della suesposta valutazione, l'assicuratore LAINF convenuto, con la
querelata decisione su opposizione, ha continuato a riconoscere il proprio
obbligo contributivo, riservandosi, nel futuro, di sottoporre l'assicurata
ad ulteriori esami medici, allo scopo d'accertare la persistenza o meno
d'eventuali postumi infortunistici.
Al
proposito, si ricorda che, conformemente ad una costante giurisprudenza, per
ammettere il nesso di causalità naturale non è necessario che l'infortunio
rappresenti la sola causa oppure la causa diretta del danno alla salute. È
sufficiente che l'evento traumatico, unitamente ad altri fattori, abbia
pregiudicato l'integrità fisica e/o psichica dell'assicurato e ne costituisca,
in questo senso, una concausa (cfr. DTF 112 V 32 consid. 1a, 115 V 134 consid.
3, DTF 117 V 376s. consid. 3a; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen
aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrecht, SZS 2/1994, p. 101).
Avendo il
Prof. ______ - specialista di livello universitario nella materia che qui
interessa (cfr., al proposito, P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer
3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen
zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998
del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.) - ammesso la
persistenza di un legame causale naturale, seppur di
minima entità, fra i disturbi di cui __________ è ancora portatrice e l'evento
infortunistico del novembre 1991, la __________ ha, dunque, correttamente
ammesso la propria responsabilità di principio, garantendo, di conseguenza, la
completa copertura delle spese di cura medica, in ossequio, peraltro, a quanto
prescritto dall'art. 36 cpv. 1 LAINF (per quel che riguarda, invece, il diritto
alle indennità giornaliere, l'assicuratore convenuto lo ha negato, poiché
l'assicurata non presenterebbe incapacità lavorativa alcuna, aspetto che verrà
vagliato in seguito).
Ora,
allorquando l'insorgente postula che il TCA abbia ad ordinare una perizia
medica volta a determinare "l'esistenza e la natura di un eventuale
rapporto fra i disturbi da cui è affetta __________ e l'infortunio occorsole in
data 16.11.1991" (cfr. I, p. 16), questa pretesa si appalesa come
manifestamente priva d'oggetto, siccome la questione riguardante l'eziologia
dei disturbi non è, per il momento almeno, affatto litigiosa. Del resto,
dovesse, in futuro, la __________ - esperiti gli accertamenti del caso - negare
la natura traumatica dei disturbi eventualmente ancora accusati dalla
ricorrente, a quest'ultima rimarrebbe, beninteso, riservata la facoltà di contestare
giudizialmente tale decisione. I diritti futuri dell'assicurata appaiono,
pertanto, salvaguardati.
A ciò
nulla può mutare il rapporto 25 maggio 2000 del dottor __________, recentemente
prodotto in causa da __________ r. Secondo lo specialista privatamente
consultato dall'insorgente, essa presenterebbe ancora, secondo il criterio
della verosimiglianza preponderante, dei disturbi in relazione di causalità
naturale, perlomeno parziale, con l'evento infortunistico del novembre 1991
(cfr. doc. _, pti. 5 e 8).
Per consolidata giurisprudenza, il giudice delle
assicurazioni sociali deve valutare la decisione amministrativa deferitagli
sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa é
stata emanata e, quindi, fatti successi posteriormente, e che hanno
modificato la situazione, devono normalmente fare oggetto di una nuova
decisione amministrativa (STFA 30.9.1998 in re F.; STFA 1.10.1998 in re F.; DTF
121 V 366 consid. 1b. e STFA 11.1.2000 in re K., consid. 1).
Al
momento in cui venne emanata la querelata decisione su opposizione, nel
febbraio 1999, l'esistenza di una relazione di causalità naturale era stata
esplicitamente riconosciuta dall'assicuratore LAINF, il quale si era riservato
di rivalutare, a tempo debito, tale questione. Va
da sé che, in questo ordine d'idee, la richiesta dell'assicurata tendente
all'erezione di una perizia giudiziaria, destinata a chiarire proprio l'aspetto
eziologico, appare manifestamente priva d'oggetto.
pretende d'esser a tutt'oggi portatrice di postumi dell'infortunio 16 novembre
1991, fondandosi sulle risultanze della perizia del dottor __________. Spetta,
a questo punto, all'assicuratore convenuto pronunciarsi in merito, sottoponendo
la ricorrente, se del caso, a dei nuovi accertamenti specialistici.
Concludendo,
nella misura in cui __________ ha chiesto l'allestimento di una perizia medica
pluridisciplinare volta ad accertare l'esistenza di una relazione di causalità
naturale fra i disturbi ancora lamentati e l'evento traumatico 16 novembre
1991, il suo ricorso 17 maggio 1999 è da considerare privo d’oggetto.
2.3. La
__________ i, in risposta di causa, ha fatto valere che anche la richiesta
tendente a che il TCA esamini nel merito la questione concernente l'indennità
per menomazione dell'integrità, debba venire dichiarata irricevibile: su questo
punto, la decisione formale 13 novembre 1998 sarebbe ormai cresciuta in
giudicato incontestata (cfr. III, p. 3).
Con il
summenzionato provvedimento, la __________ - partendo dal presupposto che lo
stato di salute di __________ fosse ormai da considerare stabilizzato - si è
ritenuta legittimata a decidere in merito alle prestazioni di lunga durata e,
in questo contesto, ha versato un'IMI del 5%, fondandosi sulla risposta fornita
dal Prof. __________ al quesito peritale n. 8 (cfr. doc. _, p. 7).
In sede
di decisione su opposizione, lo stesso assicuratore LAINF è, tuttavia,
ritornato sui propri passi, sostenendo che, in realtà, le condizioni di salute
dell'assicurata erano ancora suscettibili di migliorare, motivo per cui, a
torto, il caso era stato dichiarato chiuso (cfr. doc. _, p. 4: "Aus dieser
Aussage ist zu entnehmen, dass in Ihrem Fall von der Fortsetzung der ärztlichen
Behandlung eine Verbesserung des Gesundheitszustandes zu erwarten ist, d.h. der
Endzustand noch nicht erreicht ist. Die Frage der Invalidität ist deshalb nicht
abzuklären").
Ora, se è
corretto affermare che è prematuro vagliare la questione del diritto
all'invalidità, non ci si può esimere dal chiedersi come la __________ abbia,
invece, potuto decidere in merito all'indennità per menomazione dell'integrità.
Presupposto necessario affinché possa essere preteso il versamento di un'IMI è,
in effetti, che il danno alla salute non sia più suscettibile di
miglioramento (cfr. Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und
25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 63: “Da
die Integritätsentschädigung dem Ausgleich von Dauerschäden dient, kann
dieser Anspruch erst beurteilt werden, wenn sich der Gesundheitszustand des
Betroffenen stabilisiert hat und wenn von medizinischen Massnahmen keine
Besserung mehr erwartet werden kann. In diesem Zeitpunkt hat die Behandlung
ihren Zweck erreicht. Damit ist eine weitere Behandlung nicht mehr zweckmässig,
weshalb gemäss Art. 10 Abs. 1 UVG der Anspruch auf weitere Massnahmen erlischt
und die Behandlung abzuschliessen ist”), ciò è, del resto, conforme al
principio della simultaneità istituito dall’art. 24 cpv. 2 LAINF.
Pertanto,
l'assicuratore LAINF convenuto avrebbe dovuto - per essere pienamente
consequente - annullare la decisione formale 13 novembre 1998, anche nella
misura in cui è stata fissata l'indennità per menomazione dell'integrità, così
come, d'altronde, fatto relativamente alla rendita d'invalidità. In altri
termini - dal momento in cui ci si trova ancora in regime di prestazioni di
corta durata, aspetto questo riconosciuto dalla __________ medesima e non
contestato da __________ - l'assicuratore ha erroneamente deciso in merito
all'IMI.
L'impugnata
decisione, già per questo motivo, va annullata. Va da sé che la convenuta dovrà
nuovamente chinarsi sulla questione del diritto all'IMI, una volta che avrà
deciso circa la chiusura del caso.
Non è,
quindi, corretto sostenere che su tale questione, la suddetta decisione formale
sia cresciuta in giudicato.
Nel
merito
2.4. Posto come
la __________ abbia espressamente riconosciuto il proprio obbligo prestativo
per quel che riguarda le spese di cura, al TCA non rimane che esaminare la
questione di sapere se __________ ha o meno diritto (e, eventualmente, in quale
misura), alle indennità giornaliere.
2.4.1. Secondo
l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a
seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità
giornaliera.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in
tutti i campi dell'assicurazione sociale: viene considerata incapace di lavoro
una persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria
attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il
rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; A.
Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, p. 286ss.; Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 91).
La
questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività .
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K720 pag. 106 consid.
2, U27 pag. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 no. 482 pag.
79 consid. 2).
L'assicurato
che rinuncia ad utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze
di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in
considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere,
tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro
causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111
V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid 2; 1987 p. 393
consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.4.2. In concreto,
l'assicuratore infortuni, con l'impugnata decisione su opposizione, ha negato
il diritto all'indennità giornaliera, facendo valere che ______ ______non
presenterebbe inabilità lavorativa alcuna. Prima di rimanere vittima
dell'incidente della circolazione del novembre 1991, l'assicurata era occupata
nella misura dell'80% presso la ditta __________ AG. Il Prof. __________, nella
sua perizia 9 ottobre 1998, ha riconosciuto la ricorrente in grado di svolgere
la sua attività professionale proprio all'80%, così come già era stato il caso
in occasione dell'esame peritale del 15 giugno 1994 (cfr. doc. _). Da qui
l'inesistenza, secondo la __________ e, di un diritto all'indennità
giornaliera.
__________,
da parte sua, contesta la posizione assunta dalla __________, affermando d'aver
presentato, per il periodo 1° gennaio 1995-16 settembre 1998, un'incapacità
lavorativa media pari al 60%. A sostenere questa tesi, vi sarebbe un referto,
datato 10 maggio 1999, del dottor __________, attivo presso la Clinica
__________ di __________n, stabilimento dove l'insorgente è rimasta degente
durante il periodo 24 novembre-12 dicembre 1997 (cfr. doc. _). Per quel che
riguarda, invece, la situazione dopo il 16 settembre 1998, data in cui ha avuto
luogo il consulto presso il Prof. __________, l'assicurata ha chiesto
l'erezione di una perizia medica giudiziaria (cfr. I, p. 15 in fine).
Per quel che riguarda il periodo dal 17
settembre 1998 in poi, lo scrivente TCA - attentamente esaminate le tavole
processuali - ritiene corretta la decisione della __________ di negare il
diritto alle indennità giornaliere, senza che si riveli necessario dare seguito
al provvedimento probatorio richiesto dall'assicurata. Al proposito, va
ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d;
sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio
1992 in re M.O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del
25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed.,
pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 nCost. (DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Dal
referto peritale 9 ottobre 1998 del Prof. dott. __________ emerge, fra l'altro,
che __________ presenta un'incapacità lavorativa del 20% (cfr. doc. _, p. 7).
Considerato che dagli atti all'inserto risulta che l'insorgente, prima di
rimanere vittima dell'infortunio 16 novembre 1991, era occupata all'80% (cfr.
doc. _) - circostanza rimasta assolutamente incontestata - non si può,
ovviamente, ammettere un'inabilità lavorativa. Alla medesima conclusione si
perviene, del resto, se ci si fonda sulle indicazioni risultanti dal rapporto
10 maggio 1999 del dottor __________, Capo-clinica presso la __________ di
__________. A mente di quest'ultimo, __________, dopo la sua dimissione,
avrebbe registrato un progressivo miglioramento e del suo stato di salute
generale e dei disturbi locali, raggiungendo, finalmente, una completa capacità
lavorativa. Il dottor __________ riferisce, in effetti, che, in occasione della
visita 27 novembre 1998, ha avuto modo di constatare un'abilità lavorativa
illimitata (cfr. doc. _).
Vedi,
pure, rapporto 25 maggio 2000 del dottor __________, a mente del quale la
valutazione della capacità lavorativa enunciata, a suo tempo, dal dottor
__________, è senz'altro condivisibile (doc. _, pto. 6).
Trattandosi
del periodo antecedente il 17 settembre 1998, l'insorgente ha, dunque,
chiesto l'erogazione d'indennità giornaliere corrispondenti ad un'inabilità
lavorativa del 60%, ciò basandosi sul rapporto 10 maggio 1999 del dottor
__________ - che ha avuto in sua cura l'assicurata durante la degenza 24
novembre-12 dicembre 1997 presso la Clinica __________ - da cui risulta quanto
segue:
"
Im neurologischen Gutachten von Prof. __________
(Neurologische Klinik __________) am 13.06.94 wurde eine 20% Arbeitsunfähigkeit
bestätigt. Da das damalige Krankheitsbild eine stetige Progredienz zeigte,
betrug die Arbeitsunfähigkeit seit ungefähr 1995 schätzungsweise 50-70%. Vor
allem die rezidivierenden, invalidisierenden Kopfschmerzen sowie die zerebrale
Asthenie mit Leistungsabfall, Gedächtnisstörungen und
Konzentrationsschwierigkeiten spielten in dem Beruf der patientin
(Client-Service-Director bei einer Werbeagentur) eine wesentliche Rolle und
verursachte die hohe Arbeitsunfähigkeit" (doc. _).
Riguardo
alla valutazione dell'abilità lavorativa espressa dal dottor __________, il TCA
osserva, in primo luogo, che si tratta di una semplice valutazione a
posteriori, avendo l'insorgente consultato i medici della __________ Klinik,
per la prima volta, solo nel corso del mese di luglio 1997 (cfr. doc. _), ciò
che è, già di per sé, assai poco soddisfacente da un profilo probatorio.
In
secondo luogo, l'evocato peggioramento, a partire dal 1995, delle condizioni di
salute di __________, trova un riscontro soltanto parziale nelle tavole
processuali.
Dal
referto peritale 15 giugno 1994 del Prof. __________ emerge che, già allora,
l'insorgente presentava un'incapacità lavorativa del 20%. Il neurologo aveva,
altresì, affermato che la situazione sarebbe ulteriormente migliorata, con il
raggiungimento di un'abilità lavorativa del 90% entro un anno (cfr. doc. _, p.
11).
Dal
rapporto ispettivo 5 dicembre 1994 - steso alla presenza dell'assicurata - si
evince, in particolare, che essa accusava unicamente dolori al collo ed alle
spalle, mentre i dolori alla testa erano, nel frattempo, divenuti piuttosto
rari. La terapia era limitata alla somministrazione di analgesici. __________
aveva, quindi, accettato di non far valere nessuna inabilità lavorativa (cfr.
doc. _). Agli atti figura pure un rapporto redatto sulla base di un colloquio
telefonico intercorso, in data 24 giugno 1996 fra la __________ e l'insorgente.
Da questo documento risulta che l'assicurata si dichiarava totalmente abile al
lavoro (cfr. doc. _: "Sie habe keine Einschränkung in der
Erwerbsfähigkeit. Sie könnte ihre Arbeit - mit der entsprechenden
Einteilung - gut bewältigen" - la sottolineatura è del redattore), avendo,
nel frattempo, imparato a convivere con i disturbi residui (soprattutto,
attacchi di vertigini).
Dal
rapporto 26 settembre 1996 del medico curante della ricorrente, il dottor
__________, emerge che essa accusava, occasionalmente (una o due volte al
mese), dei leggeri attacchi di vertigini. Il dottor __________ ha pure indicato
che la sua paziente era tranquillamente in grado di convivere con tali disturbi
e che, al momento, un consulto specialistico non era necessario (doc. _).
In data
11 luglio 1997, il suddetto medico curante ha riferito che __________
continuava a soffrire di disturbi alla regione cervicale, così come di
emicranie a carattere, tuttavia, più durevole rispetto al passato. Sulla
questione della capacità lavorativa, il dottor __________ non si è espresso
(cfr. doc. _). Lo stesso discorso vale per il dottor __________, il quale ha
espressamente invitato la __________ a rivolgersi al medico curante
dell'assicurata (cfr. doc. _).
Durante
il periodo 24 novembre-12 dicembre 1997, __________ ha soggiornato presso la
__________ Klinik di __________, dove è stata sottoposta, segnatamente, a delle
terapie rilevanti dalla medicina alternativa. Dal relativo rapporto d'uscita 24
dicembre 1997 si evince che le condizioni di salute dell'assicurata sono, nel
corso della degenza, progressivamente e rapidamente, migliorate:
"
Während der dreiwöchigen Hospitalisation konnte
eine wesentliche Besserung sowohl der lokalen Beschwerden wie auch des Allgemeinzustandes
erreicht werden. Die migräneartigen, stark invalidisierenden Kopfschmerzen
traten in der letzten Hospitalisationswoche nicht mehr auf, der
Dauerkopfschmerz konnte an Intensität und Frequenz wesentlich reduziert werden.
Es kam zu einer wesentlichen Entspannung der Nackenmuskulatur. Parallel zur
Besserung des Schmerzsyndromes konnte eine allmähliche Rückbildung der
Schwindelattacken und der chronischen Schlafstörungen beobachtet werden. Der
durchaus positive klinische Verlauf führte zu einer Aufhellung der psychischen
Lage. Der Erfolg der Behandlung liess sich ebenfalls durch den
Schmerzmittelgebrauch dokumentieren, denn in der letzten Hospitalisationswoche
hatte die Patientin bloss ein einziges Mal ein Schmerzmittel gebraucht, sonst
liessen sich die Kopfschmerzen mit komplementär-medizinischen Mitteln
kupieren" (doc. _, p. 3).
Relativamente
al summenzionato soggiorno ospedaliero, la __________ ha parzialmente
riconosciuto il proprio obbligo contributivo, dichiarandosi disposta ad
assumere il 25% della tariffa di camera comune, e ciò facendo riferimento a
quanto indicato dal Prof. __________ nel suo referto 9 ottobre 1998 (cfr. doc.
_: scritto 19 ottobre 1998 della convenuta alla __________; cfr., pure, XIII).
Non
compete allo scrivente TCA esaminare in quale misura l'assicuratore LAINF è
tenuto a prendere a proprio carico i costi generati dalla degenza presso la
__________ Klinik, aspetto che esula, decisamente, dall'oggetto della lite. Ciò
nondimeno, esso constata che la __________ ha implicitamente ammesso che le
terapie ivi effettuate si erano rese necessarie, almeno in parte, per la cura
dei postumi dell'evento infortunistico assicurato.
Ora, non
può essere seriamente contestato che durante la degenza ospedaliera, __________
abbia presentato una totale inabilità lavorativa.
Se ne
deduce, pertanto, che l'assicuratore convenuto è tenuto a versare alla
ricorrente indennità giornaliere corrispondenti ad un'incapacità lavorativa
completa, limitatamente al periodo 24 novembre-12 dicembre 1997. In
applicazione dell'art. 36 cpv. 1 LAINF, la __________ non è, d'altro canto,
legittimata a ridurne l'entità, per il motivo che il danno alla salute
lamentato si troverebbe solo in parte in una relazione di causalità con
l'infortunio 16 novembre 1991.
Al di là
del periodo 24 novembre-12 dicembre 1997, questa Corte ritiene che non sia
stata dimostrata, con un sufficiente grado di verosimiglianza, la presunta
incapacità lavorativa dell'insorgente, ragione per cui essa non ha neppure
diritto a prestazioni più estese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
§ L'impugnata
decisione su opposizione è annullata.
§§ La __________ è
condannata a versare all'assicurata indennità giornaliere corrispondenti ad
un'incapacità lavorativa totale, per il periodo 24 novembre-12 dicembre 1997.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La __________
verserà all'assicurata l'importo di
fr. 800.-- a titolo
di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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