AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.64
Data decisione, Autorità:
03.05.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00064
mm
Lugano
3 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 maggio 1999 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 17 marzo 1999 emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 26
giugno 1988, __________, all'epoca alle dipendenze dell'Impresa di costruzioni
__________ di __________ in qualità di manovale, è scivolato sul marciapiede,
riportando un trauma distorsivo al ginocchio destro. Un'artroscopia diagnostica
eseguita l'11 agosto 1988 ha permesso di mettere in luce uno strappo del
legamento crociato anteriore (doc. _).
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative. Lo stesso dicasi per le ricadute annunciate,
rispettivamente, il 25 luglio 1990 (doc. _ e _) ed il 7 aprile 1994 (doc. _ e
_).
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale 26 gennaio 1999 (doc. _), l'Istituto
assicuratore ha posto l'assicurato al beneficio di una rendita d'invalidità del
30% a decorrere dal 1° novembre 1998, calcolata su un guadagno assicurato di fr.
40'498.--, nonché di un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%,
corrispondente ad un capitale di fr. 8'160.-- (10% di fr. 81'600.--).
A seguito
dell'opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto dell'assicurato,
l'assicuratore LAINF ha, in data 17 marzo 1999, sostanzialmente ribadito il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso 26 maggio 1999, __________, sempre patrocinato dal
__________, ha chiesto che gli venga riconosciuta un rendita d'invalidità del
35%, calcolata su un guadagno assicurato di fr. 53'400.--. L'assicurato ha,
inoltre, sostenuto che l'indennità per menomazione assegnatagli venga calcolata
su un guadagno assicurato di fr. 97'200.-- (I).
L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame (III).
Circa gli
argomenti sollevati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e conclusioni,
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.4. In replica,
l'insorgente si è limitato, essenzialmente, a ribadire gli stessi argomenti già
esposti in sde di ricorso (V).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 in re D.
C.).
Nel
merito
2.2. In
concreto, litigiosa è, in primo luogo, la questione di sapere a
quanto
ammonta il grado della rendità d'invalidità spettante a __________ e, più
concretamente, l'entità del reddito che egli potrebbe ancora conseguire
esercitando delle attività cosiddette sostitutive (reddito da invalido).
In
un secondo tempo, questa Corte dovrà stabilire il guadagno assicurato su cui
calcolare la rendita d'invalidità, rispettivamente, l'indennità per menomazione
dell'integrità.
2.3. Rendita
d'invalidità
2.3.1. Definizione
dell'invalidità
L'art 4
LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno,
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Lo stesso
concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali e nello
stesso senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF secondo cui "è considerato
invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in
modo permanente o per un periodo rilevante."
Due sono
dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il
danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. Commisurazione
dell'invalidità
Giacché
il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
Tuttavia,
poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende
da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,
precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre
analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti,
risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella
professione attuale che nelle altre relativamente confacenti.
La
valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale
spetta invece all'amministrazione e all'occorrenza al giudice.
L'invalidità,
evento di natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido
con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la
residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili
in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI
1994 p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici (RAMI 1993 pag.
100; Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,
Losanna 1992, pag. 99; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
2a ed., pag. 98ss.). L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un
fondamento oggettivo. In particolare, la determinazione dei redditi non deve
fondarsi su ipotesi d'impiego irrealistiche (RAMI 1993 pag. 103; RCC 1991 pag.
332 consid 3b; RCC 1989 pag. 331 consid 4a).
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
ancora recentemente avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno
effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo
eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui
da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994
in re P.).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che utilizza al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
p. 270ss. consid 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 cit., consid 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss, consid
5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in
capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato
del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella
situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino
(RAMI 1994 p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono
determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe
eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della
stessa gravità."
(cfr., per la
conferma della costituzionalità e della legalità di tale disposto, RAMI 1997
146ss).
Va, qui,
sottolineato che, secondo costante giurisprudenza, l'assicurato deve compiere
ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V
96 consid 4c; RAMI 1996, U240, pag. 96; SVR 1995 UV35, pag. 106 consid 5b e
riferimenti).
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G.I.M., non
pubbl.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.3.3. In
casu, le parti appaiono concordi nel ritenere che il ricorrente, a fronte
dei postumi residuali di cui soffre a livello del ginocchio destro, non sia più
in grado di svolgere la sua originaria attività di manovale edile. Simile
conclusione s'impone, del resto, alla luce della documentazione medica
all'inserto.
D'altro
canto, l'__________ - sulla scorta delle indicazioni fornite dal dottor
__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, in occasione della visita medica
di chiusura 21 aprile 1998 (doc. _) - ha ritenuto che __________ possa ancora
svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, attività professionali
fisicamente più leggere rispetto a quella di manovale, quali l'assemblatore
presso la __________ SA di __________, l'assemblatore presso la __________ SA
di , il cassiere presso l'Ipermercato J SA di __________,
l'operaio addetto al controllo delle punte per trapani di dentisti presso la
__________ SA di __________, l'operaio addetto alla cucitura presso la
__________ SA di __________, il commesso di vendita presso la __________
Distribuzioni di __________, il venditore di chiosco presso il __________ SA di
__________, infine, l'operaio addetto al controllo della qualità presso la
__________ SA di __________.
Il
ricorrente, da parte sua, non ha sollevato alcuna obiezione in merito
all'esigibilità lavorativa così come valutata dall'__________, limitandosi, in
effetti, a censurare l'entità del reddito da invalido. D'altronde, pure il
dottor __________, spec. in ortopedia e chirurgia ortopedica, medico privatamente
consultato dall'assicurato, ha ammesso che quest'ultimo possa mettere a frutto
la sua residua capacità lavorativa in attività non qualificate leggere svolte
in parte in posizione seduta ed in parte in posizione eretta con possibilità di
cambiare spesso posizione e senza l'obbligo di sollevare pesi superiori ai 5 kg
(cfr. doc. _).
2.3.4. A mente
dell’Istituto assicuratore convenuto, con l’esercizio delle attività enumerate
al precedente considerando, l’insorgente potrebbe conseguire un reddito annuo
ammontante a circa fr. 37'429.--. __________, da parte sua, disapprova tale
valutazione e postula, invece, l’applicazione di un reddito da invalido di fr.
35’000.--.
Per
determinare il reddito da invalido, l’__________ ha compiuto degli accertamenti
presso alcune ditte del Cantone (cfr. doc. _: la __________ SA di __________,
la __________ SA di __________o, l'Ipermercato __________ SA di __________, la
__________ SA di __________o, la __________ SA di __________a, la __________
Distribuzioni di __________ il __________ SA di __________ e la __________ SA
di __________) appurando che i dipendenti di tali aziende conseguono un reddito
medio appunto attorno ai fr. 37'429.--.
Il TCA,
nella causa sfociata nella sentenza 13 luglio 1995 in re B. (pubblicata in SVR
1996 UV Nr 55 p. 183ss.), ha esaminato in modo approfondito la tematica
relativa al guadagno ancora conseguibile da una persona costretta a riciclarsi,
per motivi di salute, in attività leggere e non qualificate, stabilendo che in
attività leggere quali quelle accessibili all'assicurato, svolte a tempo pieno
e con rendimento completo, un uomo, in un mercato del lavoro equilibrato, può
conseguire i seguenti redditi:
per il
1992 fr. 34'000.--
per il
1993 fr. 34'500.--
per il
1994 fr. 35'000.--
per il
1995 fr. 35'000.--
Lo
scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto,
anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J.
M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in
re Y. O. c. H.), per il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M. c. H.) e per il 1999 (cfr.
STCA 28 gennaio 2000 in re B. C. c. INSAI).
Rispondendo
a critiche rivolte a tale determinazione da ambienti assicurativi, il TCA,
nella sentenza 28.4.1998 in re M. L. c. I., ha ricordato quanto segue:
"
...l’esame operato dal TCA nel 1995 si era reso
necessario a causa delle costanti e concordanti critiche rivolte alla
quantificazione del reddito operata dall’_____ (secondo una prassi
sostanzialmente analoga a quella ora adottata) e confermata dal TCA dai
patrocinatori dei diversi ricorrenti e, in particolare, dagli ambienti
sindacali.
Ritenuto che tali critiche non apparivano
prive di fondamento e, vista anche la nuova giurisprudenza federale relativa
alla coordinazione, nella valutazione dell'invalidità, dell'assicurazione
invalidità e dell'assicurazione contro gli infortuni (cfr. RAMI 1995 p. 107;
DTF 119 V 468 consid. 3; STFA del 1° luglio 1994 nella causa F.B.do.C., U
188/93, non pubblicata; vedi pure STFA del 28 luglio 1993 nella causa R.B. non
pubblicata, U 37/93 e STFA del 5 ottobre 1994 nella causa F.G., non pubblicata,
U 73/93), il TCA ha riesaminato l'intera problematica relativa alla
determinazione del reddito da invalido.
Il TCA ha allora chiesto un rapporto al
responsabile dell'Ufficio regionale di integrazione professionale AI. Da questo
rapporto è emerso che, tenuto conto del fatto che le attività leggere e non
qualificate vengono svolte prevalentemente da personale femminile, i redditi
ipotetici in attività leggere abitualmente considerati nell'ambito
dell'assicurazione invalidità coincidevano con i salari medi delle operaie. Si
trattava, allora, di fr. 24.100.-- per il 1991, fr. 25.200.-- per il 1992 e fr.
26.700.-- per il 1993.
L’AI considerava, dunque, per la
valutazione del grado di invalidità, salari nettamente inferiori a quelli
ritenuti dall’__________ e dal TCA in ambito LAINF, senza che nessuna
circostanza particolare giustificasse tale differenza.
Esaminando, poi, i dati statistici raccolti
dall'UFIAML per il 1992 e 1993 alla luce della giurisprudenza federale secondo
cui, per determinare il reddito da invalido in attività leggere, é sufficiente
riprendere dai dati dell'UFIAML i salari medi versati al personale ausiliario
nel cantone in cui opera l'assicurato e ridurlo di un quarto per tener conto
del fatto che il personale non qualificato e con problemi di salute
difficilmente riesce a conseguire il salario medio figurante nelle statistiche
(STFA 28.7.1993 in re V.R. non pubbl. I 249/92; STFA 6.6.1994 in re A.B. non
pubbl. U 189/93; STFA 4.5.1993 in re X , non pubbl. I 243/92; STFA 7.12.1994
in re P. non pubbl. U 50/94; STFA 6.2.1995 non pubbl. U 95/94), il TCA ha
concluso che salari sin lì ritenuti corrispondevano, in sostanza, soltanto a
quelli che un dipendente non qualificato poteva ottenere in alcune aziende in
circostanze estremamente favorevoli. Essi non erano, invece, corrispondenti ai
salari mediamente versati a operai o impiegati non qualificati con
problemi di salute.
Inoltre, in tale occasione, il TCA era
rivenuto sul meccanismo di adeguamento al rincaro dei salari rilevando che,
negli ultimi anni, i salari (soprattutto quelli del personale ausiliario) non
erano aumentati oppure, nella migliore delle ipotesi, avevano subito un adeguamento
al rincaro soltanto parziale.
Pertanto, il TCA ha ottenuto gli importi suindicati
sulla scorta dei dati contenuti nelle pubblicazioni UFIAML ridotti secondo le
indicazioni del TFA e in considerazione del fatto che il reddito ritenuto
dagli organi dell'AI era (e, nonostante tutto, rimane) regolarmente
notevolmente più basso di quello considerato in ambito LAINF senza che ciò
fosse giustificato da circostanze particolari.
L’_____ propone, ora, di modificare i
parametri così ottenuti sulla scorta dell’inchiesta di cui s’é detto.
Tale richiesta non può essere accolta. Se é
vero che i dati raccolti dall’Istituto convenuto e riassunti nel doc. 113 danno
come media un salario maggiore rispetto a quello ritenuto dal TCA, é anche vero
che tale media é stata rilevata in sole 5 ditte. Niente indica che quanto
rilevato in queste 5 aziende sia generalizzabile all’intero mercato del lavoro
ticinese.
Se si deve dare atto all’__________ del
notevole sforzo indagatorio profuso per rilevare le diverse caratteristiche
dell’attività analizzata così da verificare se essa é o meno effettivamente
esigibile dal profilo delle indicazioni mediche, si deve pur sempre rilevare
che i dati relativi al salario sono insufficienti a dimostrare che, in genere,
il mercato del lavoro ticinese offre a persone costrette da motivi di salute a
riciclarsi in attività leggere e non qualificate salari dell'entità rilevata.
In queste condizioni, lo scrivente TCA
ritiene di doversi attenere ai redditi suindicati, ancora, e per i motivi
elencati, ritenuti essere più conformi alla realtà. Dati che, occorre
ricordarlo, sono stati a più riprese confermati dal TFA (STFA 7.1.1997 in re I.c.D.;
STFA 24.6.1997 in re W.c.M.) ...".
A questo
proposito, va, altresì, ricordato che i parametri utilizzati dal TCA sono stati
approvati dal TFA ancora nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292, pag.
223ss. (= SVR 1998 UV6, p. 15s.).
Parimenti,
nella sentenza 2 luglio 1998 in re UAI c. M. D.S.B., il TFA ha confermato la prassi
seguita dallo scrivente TCA affermando quanto segue:
" ...
in sostanza, nella specie é contestata l'ormai affermata prassi istituita dal
TCA del Canton Ticino per la valutazione dell'invalidità, nell'assicurazione
contro gli infortuni così come in quella per l'invalidità, posto come di
principio la nozione d'invalidità sia identica in tutti i settori delle
assicurazioni sociali (cfr. DTF 119 V 470 consid. 2b; 116 V 248 consid. 1b).
Secondo tale giurisprudenza, fanno stato i salari che la medesima autorità
giudiziaria ha accertato in base alle tabelle dell'Ufficio federale
dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, tenendo conto del
particolare mercato del lavoro ticinese (cfr. SVR 1996 UV no 55, pag. 183-186).
Ora, la pertinenza di tale prassi é già stata più volte ammessa da questa
Corte, da ultimo in una pronuncia resa lo scorso 27 novembre 1997 in re R
(U100/96) e parzialmente pubblicata in RAMI 1998 no U292 pag. 223 (cfr. anche
sentenze inedite 24 luglio 1997 in re M., U156/95; 7 gennaio 1997 in re D.,
U152/95; 12 novembre 1996 in re F., U69/96; 15 ottobre 1996 in re C., U60/96).
Dalla medesima, e quindi dai redditi ipotetici determinati in quel contesto,
non v'é ragione di scostarsi ..." (STFA 2.7.1998 in re UAI c. M. D. S. B. consid. 3c).
Questa
Corte, con la sentenza 27 ottobre 1999 in re S. c. UAI, concernente
un'assicurata ritenuta in condizione di lavorare in attività adeguate soltanto
nella misura del 50%, ha avuto ancora modo di testare - alla luce della più
recente giurisprudenza emanata dal TFA in materia di reddito da invalido (la
stessa indicata dall'__________ in sede di risposta di causa) - la suesposta
sua prassi, pervenendo, finalmente, alla conclusione che quest'ultima è
senz'altro meritevole d'essere ulteriormente seguita:
"
2.8.In una sentenza del 28 settembre 1998 nella
causa A.H pubblicata cfr. DTF 124 V 32ss (= Pratique VSI 1999 p. 51 = SVR 1999
IV no. 11) il TFA ha ribadito che, per determinare il reddito da invalido, ci
si può riferire ai salari deducibili da tabelle statistiche. Ciò è il caso
soprattutto nell’ipotesi in cui, dopo l’insorgenza del danno alla salute,
l’assicurato non ha più ripreso a svolgere attività lucrativa o per lo meno
l’attività lucrativa esigibile (Pratique VSI 1999 p. 54 consid. 3b.aa e giurisprudenza
citata).
Preso inoltre atto del fatto che
l’inchiesta sui salari pubblicata dall’UFIAMIL è stata pubblicata per l’ultima
volta nel 1993, il TFA ha dichiarato applicabile l’inchiesta svizzera sulla
struttura dei salari (ISS), che, a partire dal 1994 viene pubblicata ogni due
anni.
Secondo l’Alta Corte l’obiettivo primario
di questa inchiesta è quello di fornire informazioni sui salari con valore
rappresentativo per tutta la Svizzera. In proposito il TFA
ha precisato che:
" Elle englobe les salariées travaillant dans des entreprises de
tout format et dans les banches extérieures au secteur agricole (industrie,
arts et métiers, commerce, services, professions libérales, assurances
sociales, organisations sans but lucratif), y compris l'horticulture. Pour
l'enquête de 1994, l'administration publique n'est représentée que par les
services de la Confédération (PTT et CFF inclus). Contrairement à l'ancienne
enquête sur les salaires d'octobre, l'ESS enregistre les salaires individuels
des travailleurs en lieu et place des sommes salariales; elle englobe aussi -
et c'est une nouveauté - les personnes travaillant à temps partiel et les
cadres de tous de échelons. Les résultats de l'ESS mettent en évidence que le
montant du salaire est déterminé en majeure partie par le niveau des exigences
du poste de travail, mais aussi par la formation, la situation professionnelle
et le genre d'activité. Une analyse des données recueillies souligne d'autre
part l'influence des critères personnels tels que le sexe, les années de
service, l'âge et la nationalité sur le niveau du salaire (ESS p. 17 ss).
Enfin, le tableau 13* de l'ESS montre que, d'une manière générale, les
personnes travaillant à temps partiel sont proportionnellement moins bien
rémunérées que celles qui ont une activité à plein temps.
La partie
réservée aux tableaux figurant en annexe de l'ESS contient, outre la
statistique des montants salariaux (salaires réels nets, groupe B), une
statistique des taux salariaux, c.-à-d. des salaires bruts standardisés, pour
le groupe des tableaux A. Ce sont ces dernières données qu'il faut prendre en
considération pour effectuer la comparaison des revenus, en se basant toujours
sur la valeur médiane (moyenne), qui est généralement moins élevée que la
moyenne arithmétique ("salaire moyen") et relativement solide par
rapport à la moyenne incluant des valeurs extrêmes (très bas et très hauts
salaires; voir ESS p. 9). Pour l'application du groupe de tableaux A, il
convient de voir que l'on s'est généralement basé sur un horaire hebdomadaire
de 40 heures, ce qui est légèrement inférieur à l'horaire moyen usuel de 41,9
heures pratiquée en 1994 (voir p. 42 de l'ESS).
bb. Selon le
tableau A 1.1.1 de l'ESS 1994, la valeur moyenne de la rémunération pour des
hommes chargés de tâches simples et répétitives (niveau des exigences 4) dans
le secteur privé (avec horaire hebdomadaire de 40 heures) s'élevait à 4127
francs en 1994, ce qui correspond, pour un horaire moyen hebdomadaire de 41,9
heures, à 4323 francs par mois ou à 51876 francs par année. (...)"
(Pratique VSI 1999 pag. 54-55).
Il TFA ha inoltre precisato che, nel
calcolo del reddito da invalido, si deve tener conto del fatto che le persone
invalide, che sono limitate anche nell’adempimento di attività ausiliarie
leggere, sono pure svantaggiate sul piano della remunerazione nei confronti dei
lavoratori in possesso della piena capacità di lavoro e perfettamente atti ad
essere assunti. Di conseguenza queste persone possono pretendere un salario
proporzionalmente meno elevato:
" (...) Il convient aussi de considérer que
les personnes atteintes dans leur santé, qui sont handicapées même dans
l'accomplissement de travaux auxiliaires légers, son désavantagées sur le plan
de la rémunération par rapport à des travailleurs en pleine possession de leur
capacité de travail et parfaitement aptes à être engagés, et qu'elles doivent
généralement tabler sur un salaire proportionnellement moins élevé (voir ATF
114 V 310 consid. 4b non publié; VSI 1998 p. 181 consid. 3a; arrêts non publiés
en la cause A. du 11 août 1997 [A 99/95] consid. 4b. bb et en la cause O. du 27
mars 1996 [I 38/96] consid. 4b). Dans le cas présent, il semble justifié
d'admettre une réduction de 15% du revenu par rapport au salaire de référence
du fait que le recourant est gêné dans l'exécution des travaux que l'on peut
encore exiger de lui en raison des troubles de la motricité fine et de la
coordination affectant les extrémités droites. De ce fait, le revenu qu'il
pourrait encore réaliser en dépit de son invalidité s'élève à 26 457 francs
pour une capacité de travail de 60%. Comparé au revenu hypothétique de 82 865
francs qu'il aurait obtenu sans son invalidité, il en résulte un degré
d'invalidité de 68%, qui était déjà acquis au moment où la décision litigieuse
a été rendue (le 20 octobre 1995). (...)"
(Pratique VSI 1999 pag. 55-56).
In un'altra sentenza del 24 marzo 1999,
pubblicata in Pratique VSI 1999, pag. 182 seg., il TFA ha inoltre sviluppato le
seguenti considerazioni:
"b. Pour déterminer le revenu que le recourant peut encore
raisonnablement réaliser en dépit de son atteinte à la santé, l'administration
et l'autorité de première instance se sont référées à l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) en 1994; selon cette étude, la valeur moyenne des
salaires pour des hommes occupés à des tâches simples et répétitives (niveau
d'exigence 4) dans le secteur privé et public (pour un horaire hebdomadaire de
40 heures) s'établit à 4225 francs (tableau A 1.3.1). Sur la base d'un horaire
hebdomadaire moyen de 41 h 9 et compte tenu d'une hausse nominale annuelle de
1,3 % en 1995 et 1996 (Die Volkswirtschaft, 1998 cahier 1, annexe p. 27,
tableaux B 9.2 et B 10.2), le revenu de 1996 se monte à 4541 francs par mois ou
54 492 francs pour l'année. Si l'on admet avec le recourant qu'il peut encore
travailler dans l'industrie et les arts et métiers, mais pas dans le secteur
public, le tableau A 1.1.1 de l'ESS (valeur moyenne des salaires pour des
hommes occupés à des tâches simples et répétitives dans le secteur privé)
indique un montant de 4127 francs, ce qui correspond, pour un horaire
hebdomadaire moyen de 41 h 9, à un revenu de 4323 francs par mois. Compte tenu
de l'évolution nominale des salaires, on arrive ainsi pour 1996 à un montant
mensuel de 4436 francs ou annuel de 53 232 francs. Il faut en outre considérer
que les personnes atteintes dans leur santé, qui sont handicapées même pour accomplire
des tâches auxiliares légères, sont désavantagées sur le plan de la
rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de
travail et pouvant être engagés comme tels; c'est pourquoi ces personnes
doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124
V 321 ss consid. 3b/bb = Pratique VSI 1999 p. 51; ATF 114 V 310 consid. 4b non
publié; VSI 1998 p. 179 consid. 3a). Cette réduction de salaire concerne aussi bien les assurés qui exercent
à plein temps une activité adaptée à leur handicap que ceux qui sont engagés à
temps partiel (RCC 1989 p. 483 consid. 3b). Si l'on admet un taux de rémunération situé au-dessous des valeurs de
l'Enquête sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique,
la réduction doit être déterminée dans chaque cas concret sur la base du hadicap
réel que subit l'assuré dans le domaine d'activité qui lui est encore accessibile,
à l'exclusion de toute réduction générale de 25% (VSI 1998 p. 179 consid. 3a). C'est ainsi que, par ex., une réduction du
revenu de 10% seulement par rapport au salaire indiqué dans le tableau
statistique pour un assuré qui pouvait encore effectuer des travaux auxiliaires
légers à mi-temps sans autre handicap a été considérée comme appropriée (VSI
1998 p. 177 consid. 3a; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
Zurich 1997, p. 210; voir aussi Jürg Scheidegger, Rechtliche Rahmenbedingungen für
die Verwendung von Tabellenlöhnen bei der Invaliditätsgradermittlung, St-Gallen
1999, p. 113). Dans le cas d'espèce, il y a lieu au surplus de tenir compte du
fait que le recourant à besoin d'effectuer plus de pauses qu'un travailleur en
bonne santé. D'autre part, le recourant fait remarquer à bon droit que l'assuré
qui a perdu sa place de travail pour de raisons de santé ne peut obtenir un
salaire moyen dans une activité adaptée à son état, car le marché du travail
qui lui reste ouvert ne peut être que celui des personnes qui débutant dans une
entreprise (voir ESS p. 81ss). Au demeurant, l'importance des années de service
diminue dans le secteur privé en fonction de l'appauvrissement du profil des
exigences (ESS p. 21). Une réduction du revenu de 25% par rapport au salaire
statistique moyen, telle que l'ont admise l'administration et l'autorité de
première instance, paraît appropriée dans le présent cas compte tenu de toutes
les circostances. De ce fait, le revenu hypothétique annuel avec invalidité
s'élève à 40 869 francs (secteur privé et public) ou 39 924 francs (secteur
privé), ce qui donne un taux d'invalidité de 47%. Partant le jugement attaqué
doit être confirmé dans son ensemble (cfr. Pratique VSI 1999 pag.
184-186)".
Sulla riduzione da applicare per tenere
conto del fatto che il personale non qualificato con problemi di salute sarà
difficilmente in grado di conseguire il salario medio figurante nelle
statistiche, vedi pure: SVR 1999 IV no. 55 p. 185 consid. 2.9 e giurisprudenza citata;
SVR 1998 IV no. 8 pag. 33; SVR 1999 IV no. 6 pag. 16; SVR 1998 AHV no. 15 pag.
53; RAMI 1993 no. U 168 pag. 103 consid. 5; RCC 1989 pag. 485 consid. 3b; Plädoyer,
1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c e d; sentenze non pubblicate 31 dicembre 1997 in
re F., I 428/96 e 3 maggio 1996 in re B., I 251/95.
2.9. Il TCA ha quindi chiesto all'UAI di
indicare quale sarebbe il reddito da invalido dell'assicurata applicando
esclusivamente le citate tabelle.
Il consulente __________ ha fornito al
riguardo una significativa risposta integralmente riprodotta al consid. 1.8.
Egli ha in particolare sottolineato,
illustrandone i motivi, perchè gli orientatori non utilizzano puramente e
semplicemente le statistiche nazionale ISS.
Il consulente professionale ha poi
affermato che la collaudata prassi giudiziale cantonale (cfr. consid. 2.5)
"è risultata sostanzialmente aderente alla situazione effettiva del
mercato del lavoro (riferito ad attività non qualificate o leggere) dovendosi
caso mai osservare, negli ultimi tempi, un'ulteriore spinta al ribasso dei
redditi reperibili".
Egli ha inoltre sottolineato che il valore
medio di fr. 24'500.-- per le donne, viene utilizzato quale parametro di base,
rispetto al quale vengono eventualmente applicate ulteriori riduzioni
giustificate dalla situazione concreta dell'assicurata. Il consulente __________
ha poi ancora affermato che il metodo elaborato dalla Suva (descrizione del
posto di lavoro) non è considerato affidabile dalla maggior parte degli orientatori,
anche di altri Cantoni (per maggiori dettagli, cfr. consid. 1.8).
Egli ha poi così risposto al quesito posto
dal TCA:
" L'applicazione della giurisprudenza citata nella richiesta
impone quindi l'adozione di particolari cautele, che complicherebbero
enormemente il calcolo finale, in quanto diverrebbe necessario elaborare
adeguamenti ulteriori e specifici per rendere aderente alla realtà
l'interazione inabilità - redditi cantonali - invalidità finale.
(...)
Nel caso in
esame ci riferiamo alle tabelle dei salari (ISS) in particolare ai dati sui
redditi in occupazioni non qualificate, semplici, ripetitive.
Le relative
tabelle sono state preparate sulla base dei redditi in attività che sono ripetitive
e semplici senza tenere conto del fattore "leggero",
importante e condizionante il rendimento e quindi il salario corrispondente.
Comunque nel
1996, nella categoria indicata, il salario calcolato (quartile inferiore)
sarebbe stato di fr. 2344.-- mensili, che permette di definire un importo annuo
di fr. 30472.--.
Per le lacune
del dato statistico e per correttezza nei confronti del portatore di handicap,
riteniamo giusto applicare un coefficiente di riduzione di almeno il 20%
che dia un'immagine più vicina alle realtà di guadagno da invalido in lavoro
semplici, ripetitivi, non qualificati e leggeri.
Avremmo pertanto un salario di fr.
24377.--"
In realtà questi dati devono essere
modificati in fr. 28'128.--, rispettivamente in fr. 22'502.--, come
sottolineato anche dall'UAI nello scritto del 7 settembre 1999 (cfr. consid.
1.9 e Pratique VSI 1999 pag. 185 in cui il salario mensile è stato moltiplicato
per 12 e non per 13).
2.10. Chiamato ora a pronunciarsi nel caso
concreto, il TCA constata che, applicando la propria giurisprudenza (cfr. consid.
2.5 e 2.6), si giungerebbe ad un reddito da invalido di fr. 12'200.-- (grado di
invalidità del 68%).
Applicando invece le tabelle ISS, con una
riduzione del salario medio per i motivi indicati dalla giurisprudenza federale
(cfr. consid. 2.8) si otterrebbe invece un reddito di fr. 11'251.-- (fr. 22'502
: 2) (grado di invalidità del 70,66%).
In simili condizioni, viste anche le
positive considerazioni di coloro che si trovano ad operare sul terreno e sono
dunque direttamente a contatto con il mercato del lavoro, questo Tribunale
conferma nella presente fattispecie la propria giurisprudenza.
Infatti, il consulente professionale ha
chiaramente precisato che, da una parte, i dati delle tabelle ISS non sono
adeguati alla situazione ticinese e, d'altra parte, che le attività semplici e
ripetitive, non sempre sono anche leggere.
La necessità di adattare i salari medi
nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella
risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione
dell'On. __________ del 14 agosto 1999 "Bassi salari e reddito
famigliare" con la quale chiedeva di pubblicare dati disponibili per
documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali delle
famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli
salariali nel nostro Cantone:
" (..)
Su scala
federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di
conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.
A livello
regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano
unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni.
Si ricorda il lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda
revisione, e per quell'anno, eccezionalmente, il Ticino ha potuto disporre di
informazioni supplementari.
Il calcolo dei
dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione
dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche
importanti rispetto al Ticino. Non si è certi tuttavia in che misura questo
accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi
anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in
questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato
di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai
dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale".
La riconferma della nota giurisprudenza si
giustifica tanto più se si considera che il risultato ottenuto tramite
l'applicazione delle tabelle non si scosta di molto dai redditi stabiliti dal
TCA e che tali redditi sono stati confermati dal TFA" (STCA 27.10.1999 in re S. c. UAI, p.
15ss.).
Sulla scorta delle conferme scaturite dal suesposto
riesame, questa Corte non vede alcun motivo per scostarsi dalla sua ormai
consolidata giurisprudenza, ritenendo, quindi, che __________, con l'esercizio,
a tempo pieno, di un'attività alternativa, possa realizzare un reddito annuo
attorno a fr. 35'000.--.
2.3.5. Il
grado d’invalidità di __________ - ottenuto confrontando i fr. 35'000.-- al
reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto
l’infortunio, e cioè fr. 53'452.-- (doc. _), dato rimasto assolutamente
incontestato - risulta essere del 35% (arrotondamento conforme a quanto
statuito dal TFA nel considerando non pubblicato della DTF 122 V 335).
2.4. Guadagno
assicurato su cui calcolare la rendità d'invalidità
2.4.1. A norma
dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate
in base al guadagno assicurato.
Il
cpv. 2 recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere é
considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima
dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno
precedente l’infortunio. Il medesimo art. 15 al cpv. 3 permette, peraltro, al
Consiglio federale di emanare disposizioni particolari, segnatamente (lett. d),
quando l’assicurato sia occupato in modo irregolare.
Per
guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate
all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un
lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali
somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una
relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito
derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il
lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si
trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in
cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni
legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza ivi
menzionata).
Di
regola, é considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi
degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art.
22 cpv. 4 OAINF prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al
salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso
dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non
ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto non è durato un anno intero,
il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo.
Per l'assicurato esercitante un'attività stagionale la conversione è limitata
alla durata normale di questa attività.
Derogando
al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 in fine LAINF e 22 OAINF,
l'art. 24 OAINF definisce il salario determinante in alcuni casi speciali.
Il cpv. 1
recita così che se nel corso dell'anno precedente l'infortunio, il salario
dell'assicurato è stato ridotto a causa di servizio militare, servizio di
protezione civile, infortunio, malattia maternità, disoccupazione o lavoro
ridotto, il guadagno assicurato è quello che l'assicurato avrebbe conseguito
senza queste circostanze.
A
mente del cpv. 2 della stessa disposizione, se il diritto alla rendita nasce
più di cinque anni dopo l'infortunio o l'insorgenza della malattia
professionale, determinante è il salario che l'assicurato avrebbe ottenuto
nell'anno precedente l'inizio del diritto alla rendita se non si fossero
verificati detti eventi, per quanto questo salario sia più elevato dell'ultimo
riscosso prima dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia professionale.
In
virtù del cpv. 4, se il beneficiario di una rendita d'invalidità è vittima di
ulteriore infortunio assicurato comportante un aggravamento dell'invalidità,
determinante per calcolare la nuova rendita è il salario che l'assicurato
avrebbe ricevuto nell'anno precedente l'ultimo infortunio se non si fosse già
prima infortunato. Se questo salario è inferiore a quello ottenuto
anteriormente al primo infortunio assicurato, è determinante il salario più
elevato.
2.4.2. Dall'impugnata
decisione su opposizione, emerge che l'assicuratore LAINF convenuto ha
stabilito il guadagno assicurato sulla base dell'art. 24 cpv. 2 OAINF,
considerato che il diritto alla rendita d'invalidità è nato a distanza di più
di cinque anni dalla data dell'infortunio. Determinante è, quindi, stato
ritenuto il salario che __________ avrebbe ottenuto nell'anno precedente
l'inizio del diritto alla rendita, nell'ipotesi in cui non fosse rimasto
vittima dell'evento traumatico. Concretamente, così come risulta dal doc. ,
l'_________ ha proceduto a moltiplicare il salario orario presumibilmente
percepito nel 1997, rispettivamente nel 1998, per il numero di ore che avrebbe
effettuato uno stagionale, e ciò poiché, al momento dell'infortunio, il
ricorrente aveva appunto questo statuto.
Tale
tesi è fermamente contestata dall'assicurato, il quale rammenta d'aver, dopo il
1990, acquisito il domicilio in Svizzera e, quindi, percepito salari su base
annua. Egli sostiene, d'altro canto, che all'origine dell'attuale stato di
salute invalidante, non vi sarebbe l'infortunio del giugno 1988 in quanto tale,
ma piuttosto "… la lunga serie di interventi chirurgici che ha provocato
un progressivo aggravamento delle condizioni del ginocchio (ricaduta, nuovo
infortunio?)", motivo per cui, in casu, dovrebbe trovare
applicazione l'art. 24 cpv. 4 OAINF. Il guadagno assicurato corrisponderebbe,
dunque, al salario ottenuto immediatamente prima dell'ultimo intervento
chirurgico, dopo il quale non vi è più stata una ripresa lavorativa (cfr. I, p.
4).
In
sede di replica, __________ ha fatto valere, in particolare, che sarebbe stato
il primo intervento operatorio ad aver verosimilmente scatenato la situazione
attuale (V).
2.4.3. Il
TCA costata che se, da un lato, è vero che i numerosi interventi chirurgici a
cui l'assicurato si è sottoposto nel corso degli anni, non hanno permesso di
migliorarne sostanzialmente le condizioni di salute, dall'altro lato, è
altrettanto vero che l'abbondante documentazione medica agli atti non permette
certo di giungere alla conclusione che fu proprio l'uno o l'altro di questi
provvedimenti terapeutici ad aver causato l'attuale situazione d'invalidità. La
tesi difesa da __________ deve, pertanto, essere vista come il frutto di una
mera supposizione, sprovvista di fondamento medico-scientifico. D'altronde,
anche il dottor __________, specialista privatamente consultato
dall'insorgente, non è andato oltre il definire - trattasi qui, di tutta
evidenza, di un giudizio dato "a posteriori" - come
"inutili" le operazioni al ginocchio destro man mano effettuate (cfr.
doc. _, p. 11).
Sulla
scorta di quanto precede, questa Corte è dell'avviso che ci si debba attenere a
quanto emerge dagli atti e ritenere che all'origine dell'attuale stato di
salute del ricorrente, vi sia unicamente l'infortunio del giugno 1988. È,
quindi, pacifico come non possa qui trovare applicazione l'art. 24 cpv. 4
OAINF, dal momento in cui l'insorgente non è affatto rimasto vittima di un
nuovo infortunio assicurato comportante un aggravamento dell'invalidità.
2.4.4. A
questo punto, non resta che chiedersi se, nel determinare il guadagno
assicurato ex art. 24 cpv. 2 OAINF, si debba o meno tener conto della
circostanza che, posteriormente all'evento traumatico assicurato, __________ ha
perso lo statuto di stagionale ed ha acquisito il domicilio in Svizzera.
Come
pertinentemente osservato dall'__________, il TFA ha già avuto modo
d'affrontare e di risolvere la problematica suesposta. Nella sentenza
pubblicata in RAMI 1999 U340, p. 404ss. - a conferma della DTF 118 V 298ss. (cfr.
consid. 3d) - la nostra Alta Corte ha statuito che anche se il diritto alla
rendita nasce più di cinque anni dopo l'infortunio, per determinare il
guadagno assicurato bisogna fondarsi sul rapporto di lavoro esistente al
momento dell'evento assicurato. I rapporti di lavoro iniziati solo dopo
l'infortunio non vengono presi in considerazione giusta l'art. 24 cpv. 2 OAINF.
In effetti, quest'ultima disposizione persegue unicamente lo scopo di
compensare un'eventuale perdita di guadagno, provocata, ad esempio, da un
aumento dei salari dovuto al rincaro, ma in nessun caso "… einen Systemwechsel
zwischen Saisonnier- und Jahresaufenthaltsstatut" (RAMI succitata, consid.
3b).
Il
TFA ha, inoltre, stabilito che l'art. 24 cpv. 2 OAINF non costituisce una
disposizione speciale, che prevarrebbe sull'art. 22 cpv. 4 terza frase
OAINF. In applicazione dell'art. 24 cpv. 2 OAINF, quando cioè il diritto alla
rendita sorge cinque anni dopo l'infortunio, rimane riservata la limitazione,
nel caso del lavoratore stagionale, della conversione del salario alla durata
normale dell'attività stagionale, secondo l'art. 22 cpv. 4 terza frase
OAINF (RAMI succitata, consid. 3b).
Dalla
poc'anzi evocata giurisprudenza federale se ne deduce che, in concreto,
l'Istituto assicuratore convenuto ha correttamente calcolato il guadagno
assicurato basandosi sulle ore di lavoro normalmente effettuate da uno
stagionale, e ciò nel corso dell'anno precedente l'inizio della rendita
d'invalidità.
Contestata
fermamente l'applicabilità, in casu, del combinato disposto degli artt.
24 cpv. 2 e 22 cpv. 4 terza frase OAINF, __________ non ha, per il
resto, sollevato obiezione alcuna in merito alle modalità concrete secondo cui
l'__________ ha calcolato il guadagno assicurato determinante. In particolare,
non appare affatto litigiosa l'entità dei salari orari che il ricorrente
avrebbe presumibilmente percepito nel 1997, rispettivamente, nel 1998 (fr.
22.80, rispettivamente, fr. 22.95).
Al
conteggio che figura al doc. _, basta, quindi, fare semplicemente riferimento.
Concludendo,
l'Istituto assicuratore convenuto ha correttamente calcolato la rendita
d'invalidità assegnata all'insorgente, sulla base di un guadagno assicurato
pari a fr. 40'498.--.
2.5. Guadagno
assicurato su cui calcolare l'IMI
2.5.1. A
norma dell'art. 25 cpv. 1 LAINF, l'indennità per menomazione dell'integrità è
assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità della menomazione.
L'IMI
è, dunque, scalata fra il 5% ed il 100% del guadagno annuo massimo
assicurato al momento in cui l'interessato è rimasto vittima dell'evento
traumatico (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 123).
2.5.2. Ritornando
al caso di specie, l'__________ ha calcolato l'IMI assegnata a __________ su un
guadagno assicurato pari a fr. 81'600.-- (cfr. doc. _, p. 2), guadagno
assicurato massimo in vigore nel 1988.
Con
il proprio gravame, l'insorgente ha preteso che l'IMI riconosciutagli venga,
invece, calcolata, su un guadagno assicurato di fr. 97'200.-- (I, p. 5).
Per
le ragioni già esaurientemente esposte al considerando 2.4.3., lo scrivente TCA
ritiene che la tesi difesa dall'assicuratore LAINF convenuto non presti il
fianco ad alcuna censura: determinante è, quindi, il guadagno assicurato
massimo in vigore al momento dell'infortunio, fr. 81'600.--, così come
chiaramente stabilito dall'art. 25 cpv. 1 LAINF.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
Di
conseguenza, l'__________ è condannato a versare all'assicurato una rendita
d'invalidità del 35%.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'__________
verserà all'assicurato fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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