AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.84
Data decisione, Autorità:
27.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00084
mm
Lugano
27 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 luglio 1999 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 7 maggio 1999 emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 17
settembre 1998, l'__________ ha riconosciuto il proprio obbligo contributivo -
a titolo di malattia professionale - relativamente ad un'artrosi cubitale
bilaterale di cui è portatore __________, scalpellino presso la ditta
__________ di __________.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale 9 febbraio 1999 (doc. _), l'Istituto
assicuratore ha riconosciuto all'assicurato una rendita d'invalidità del 33.33%
a contare dal 1° marzo 1999 ed un'indennità per menomazione dell'integrità del
20%.
A seguito
dell'opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto di __________ a,
l'__________ ha, in data 7 maggio 1999, sostanzialmente ribadito il contenuto
della sua prima decisione (doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso 22 luglio 1999, __________ ha chiesto d'essere posto al
beneficio di una rendita d'invalidità del 44% a far tempo dal 1° marzo 1999,
limitandosi a contestare l’entità del reddito da invalidito ritenuto
dall’assicuratore LAINF convenuto (I).
1.4. L’__________,
in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del gravame con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
1.5. In replica,
l'insorgente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (VI).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite é soltanto il grado della rendita d’invalidità spettante a
__________ e, più concretamente, l’entità del reddito che lo stesso potrebbe
conseguire esercitando delle attività cosiddette sostitutive (reddito da
invalido).
2.2.1. Definizione
dell'invalidità
L'art 4
LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno,
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Lo stesso
concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali e nello
stesso senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF secondo cui "è considerato
invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in
modo permanente o per un periodo rilevante."
Due sono
dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il
danno alla salute e l'infortunio.
2.2.2. Commisurazione
dell'invalidità
Giacché
il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
Tuttavia,
poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende
da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,
precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti,
risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella
professione attuale che nelle altre relativamente confacenti.
La
valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale
spetta invece all'amministrazione e all'occorrenza al giudice.
L'invalidità,
evento di natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido
con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la
residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili
in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI
1994 p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici (RAMI 1993 pag.
100; Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,
Losanna 1992, pag. 99; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
2a ed., pag 98ss.). L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento
oggettivo. In particolare, la determinazione dei redditi non deve fondarsi su
ipotesi d'impiego irrealistiche (RAMI 1993 pag. 103; RCC 1991 pag. 332 consid
3b; RCC 1989 pag. 331 consid 4a).
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica
del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi
sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
ancora recentemente avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno
effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo
eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui
da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994
in re P.).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente
stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che utilizza al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 p. 270ss. consid
4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 cit., consid 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss,
consid 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino
(RAMI 1994 p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono
determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe
eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della
stessa gravità"
(cfr., per la
conferma della costituzionalità e della legalità di tale disposto, RAMI 1997
146ss).
Va, qui,
sottolineato che, secondo costante giurisprudenza, l'assicurato deve compiere
ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V
96 consid 4c; RAMI 1996, U240, pag 96; SVR 1995 UV35, pag 106 consid 5b e
riferimenti).
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G.I.M., non
pubbl.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.3. In concreto,
le parti appaiono concordi nel ritenere che il ricorrente, a fronte della
patologia di cui soffre a livello dei gomiti, non possa più esercitare la sua
abituale attività di scalpellino, circostanza che, del resto, s'impone
esaminando la documentazione medica versata agli atti (cfr., ad esempio, doc.
72).
D'altra
parte, l'__________ - e su questo specifico aspetto pure l'assicurato si è
espressamente dichiarato d'accordo (cfr. I, p. 5 pto. 8) - ha ritenuto che
__________ possa ancora svolgere, a tempo pieno e con un completo rendimento,
attività professionali fisicamente più leggere rispetto a quella originaria,
quali il trafilatore presso la __________, l'operatore su robot presso la
__________, l'operaio addetto al caricamento dei cestelli presso la __________,
l'agente presso la __________ e, infine, l'aiuto stampa transfer presso la
__________.
2.4. A mente
dell’assicuratore LAINF convenuto, con l’esercizio delle attività enumerate al
precedente considerando, l’insorgente potrebbe conseguire un reddito annuo
ammontante a circa fr. 41’700.--. __________, da parte sua, disapprova tale
valutazione e postula, invece, l’applicazione di un reddito da invalido di fr.
35’000.--.
Per
determinare il reddito da invalido, l’__________ ha compiuto degli accertamenti
presso alcune ditte del Cantone (cfr. doc. _: __________, __________,
__________, __________ e __________) appurando che i dipendenti di tali aziende
conseguono un reddito medio appunto attorno ai fr. 41’700.--.
Il TCA,
nella causa sfociata nella sentenza 13 luglio 1995 in re B. (pubblicata in SVR
1996 UV Nr 55 p. 183ss.), ha esaminato in modo approfondito la tematica
relativa al guadagno ancora conseguibile da una persona costretta a riciclarsi,
per motivi di salute, in attività leggere e non qualificate, stabilendo che in
attività leggere quali quelle accessibili all'assicurato, svolte a tempo pieno
e con rendimento completo, un uomo, in un mercato del lavoro equilibrato, può
conseguire i seguenti redditi:
per il
1992 fr. 34'000.--
per il
1993 fr. 34'500.--
per il
1994 fr. 35'000.--
per il
1995 fr. 35'000.--
Lo
scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto,
anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J.M.).
Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in re
Y.O. c. H.) e per il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M.).
Rispondendo
a critiche rivolte a tale determinazione da ambienti assicurativi, il TCA,
nella sentenza 28.4.1998 in re M.L. c. I., ha ricordato quanto segue:
"
... l’esame operato dal TCA nel 1995 si era reso
necessario a causa delle costanti e concordanti critiche rivolte alla
quantificazione del reddito operata dall’__________ (secondo una prassi
sostanzialmente analoga a quella ora adottata) e confermata dal TCA dai
patrocinatori dei diversi ricorrenti e, in particolare, dagli ambienti
sindacali.
Ritenuto che tali critiche non apparivano
prive di fondamento e, vista anche la nuova giurisprudenza federale relativa
alla coordinazione, nella valutazione dell'invalidità, dell'assicurazione
invalidità e dell'assicurazione contro gli infortuni (cfr. RAMI 1995 p. 107;
DTF 119 V 468 consid. 3; STFA del 1° luglio 1994 nella causa F.B.do.C., U
188/93, non pubblicata; vedi pure STFA del 28 luglio 1993 nella causa R.B. non
pubblicata, U 37/93 e STFA del 5 ottobre 1994 nella causa F.G., non pubblicata,
U 73/93), il TCA ha riesaminato l'intera problematica relativa alla
determinazione del reddito da invalido.
Il TCA ha allora chiesto un rapporto al
responsabile dell'Ufficio regionale di integrazione professionale AI. Da questo
rapporto è emerso che, tenuto conto del fatto che le attività leggere e non
qualificate vengono svolte prevalentemente da personale femminile, i redditi
ipotetici in attività leggere abitualmente considerati nell'ambito
dell'assicurazione invalidità coincidevano con i salari medi delle operaie. Si
trattava, allora, di fr. 24.100.-- per il 1991, fr. 25.200.-- per il 1992 e fr.
26.700.-- per il 1993.
L’AI considerava, dunque, per la valutazione
del grado di invalidità, salari nettamente inferiori a quelli ritenuti
dall’INSAI e dal TCA in ambito LAINF, senza che nessuna circostanza particolare
giustificasse tale differenza.
Esaminando, poi, i dati statistici raccolti
dall'UFIAML per il 1992 e 1993 alla luce della giurisprudenza federale secondo
cui, per determinare il reddito da invalido in attività leggere, é sufficiente
riprendere dai dati dell'UFIAML i salari medi versati al personale ausiliario
nel cantone in cui opera l'assicurato e ridurlo di un quarto per tener conto
del fatto che il personale non qualificato e con problemi di salute
difficilmente riesce a conseguire il salario medio figurante nelle statistiche
(STFA 28.7.1993 in re V.R. non pubbl. I 249/92; STFA 6.6.1994 in re A.B. non pubbl.
U 189/93; STFA 4.5.1993 in re X , non pubbl. I 243/92; STFA 7.12.1994 in re P.
non pubbl. U 50/94; STFA 6.2.1995 non pubbl. U 95/94), il TCA ha concluso che
salari sin lì ritenuti corrispondevano, in sostanza, soltanto a quelli che un
dipendente non qualificato poteva ottenere in alcune aziende in circostanze
estremamente favorevoli. Essi non erano, invece, corrispondenti ai salari mediamente
versati a operai o impiegati non qualificati con problemi di salute.
Inoltre, in tale occasione, il TCA era
rivenuto sul meccanismo di adeguamento al rincaro dei salari rilevando che,
negli ultimi anni, i salari (soprattutto quelli del personale ausiliario) non
erano aumentati oppure, nella migliore delle ipotesi, avevano subito un
adeguamento al rincaro soltanto parziale.
Pertanto, il TCA ha ottenuto gli importi
suindicati sulla scorta dei dati contenuti nelle pubblicazioni UFIAML ridotti
secondo le indicazioni del TFA e in considerazione del fatto che il reddito
ritenuto dagli organi dell'AI era (e, nonostante tutto, rimane) regolarmente
notevolmente più basso di quello considerato in ambito LAINF senza che ciò
fosse giustificato da circostanze particolari.
L’INSAI propone, ora, di modificare i
parametri così ottenuti sulla scorta dell’inchiesta di cui s’é detto.
Tale richiesta non può essere accolta. Se é
vero che i dati raccolti dall’Istituto convenuto e riassunti nel doc. 113 danno
come media un salario maggiore rispetto a quello ritenuto dal TCA, é anche vero
che tale media é stata rilevata in sole 5 ditte. Niente indica che quanto
rilevato in queste 5 aziende sia generalizzabile all’intero mercato del lavoro
ticinese.
Se si deve dare atto all’__________ del
notevole sforzo indagatorio profuso per rilevare le diverse caratteristiche
dell’attività analizzata così da verificare se essa é o meno effettivamente
esigibile dal profilo delle indicazioni mediche, si deve pur sempre rilevare
che i dati relativi al salario sono insufficienti a dimostrare che, in genere,
il mercato del lavoro ticinese offre a persone costrette da motivi di salute a
riciclarsi in attività leggere e non qualificate salari dell'entità rilevata.
In queste condizioni, lo scrivente TCA
ritiene di doversi attenere ai redditi suindicati, ancora, e per i motivi
elencati, ritenuti essere più conformi alla realtà. Dati che, occorre
ricordarlo, sono stati a più riprese confermati dal TFA (STFA 7.1.1997 in re I.c.D.;
STFA 24.6.1997 in re W.c.M.). ...."
A questo
proposito, va, altresì, ricordato che i parametri utilizzati dal TCA sono stati
approvati dal TFA ancora nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292, pag.
223ss. (= SVR 1998 UV6, p. 15s.).
Parimenti,
nella sentenza 2 luglio 1998 in re UAI c. M. D.S.B., il TFA ha confermato la
prassi seguita dallo scrivente TCA affermando quanto segue:
" ...
in sostanza, nella specie é contestata l'ormai affermata prassi istituita dal
TCA del Canton Ticino per la valutazione dell'invalidità, nell'assicurazione
contro gli infortuni così come in quella per l'invalidità, posto come di
principio la nozione d'invalidità sia identica in tutti i settori delle
assicurazioni sociali (cfr. DTF 119 V 470 consid. 2b; 116 V 248 consid. 1b).
Secondo tale giurisprudenza, fanno stato i salari che la medesima autorità
giudiziaria ha accertato in base alle tabelle dell'Ufficio federale
dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, tenendo conto del
particolare mercato del lavoro ticinese (cfr. SVR 1996 UV no 55, pag. 183-186).
Ora, la pertinenza di tale prassi é già stata più volte ammessa da questa
Corte, da ultimo in una pronuncia resa lo scorso 27 novembre 1997 in re R
(U100/96) e parzialmente pubblicata in RAMI 1998 no U292 pag. 223 (cfr. anche
sentenze inedite 24 luglio 1997 in re M., U156/95; 7 gennaio 1997 in re D.,
U152/95; 12 novembre 1996 in re F., U69/96; 15 ottobre 1996 in re C., U60/96).
Dalla medesima, e quindi dai redditi ipotetici determinati in quel contesto,
non v'é ragione di scostarsi ..." (STFA 2.7.1998 in re UAI c. M. D. S. B. consid. 3c).
Questa
Corte, con la sentenza 27 ottobre 1999 in re S. c. UAI, concernente
un'assicurata ritenuta in condizione di lavorare in attività adeguate soltanto
nella misura del 50%, ha avuto ancora modo di testare - alla luce della più
recente giurisprudenza emanata dal TFA in materia di reddito da invalido (la
stessa indicata dall'__________ in sede di risposta di causa (cfr. IV, p. 6)) -
la suesposta sua prassi, pervenendo, finalmente, alla conclusione che
quest'ultima è senz'altro meritevole d'essere ulteriormente seguita:
"
2.8. In una sentenza del 28 settembre 1998 nella
causa A.H pubblicata cfr. DTF 124 V 32ss (= Pratique VSI 1999 p. 51 = SVR 1999
IV no. 11) il TFA ha ribadito che, per determinare il reddito da invalido, ci
si può riferire ai salari deducibili da tabelle statistiche. Ciò è il caso
soprattutto nell’ipotesi in cui, dopo l’insorgenza del danno alla salute,
l’assicurato non ha più ripreso a svolgere attività lucrativa o per lo meno
l’attività lucrativa esigibile (Pratique VSI 1999 p. 54 consid. 3b.aa e
giurisprudenza citata).
Preso inoltre atto del fatto che
l’inchiesta sui salari pubblicata dall’UFIAMIL è stata pubblicata per l’ultima
volta nel 1993, il TFA ha dichiarato applicabile l’inchiesta svizzera sulla
struttura dei salari (ISS), che, a partire dal 1994 viene pubblicata ogni due
anni.
Secondo l’Alta Corte l’obiettivo primario
di questa inchiesta è quello di fornire informazioni sui salari con valore
rappresentativo per tutta la Svizzera. In proposito il TFA
ha precisato che:
" Elle englobe les salariées travaillant dans des entreprises de
tout format et dans les banches extérieures au secteur agricole (industrie,
arts et métiers, commerce, services, professions libérales, assurances
sociales, organisations sans but lucratif), y compris l'horticulture. Pour l'enquête
de 1994, l'administration publique n'est représentée que par les services de la
Confédération (PTT et CFF inclus). Contrairement à l'ancienne enquête sur les
salaires d'octobre, l'ESS enregistre les salaires individuels des travailleurs
en lieu et place des sommes salariales; elle englobe aussi - et c'est une
nouveauté - les personnes travaillant à temps partiel et les cadres de tous de
échelons. Les résultats de l'ESS mettent en évidence que le montant du salaire
est déterminé en majeure partie par le niveau des exigences du poste de
travail, mais aussi par la formation, la situation professionnelle et le genre
d'activité. Une analyse des données recueillies souligne d'autre part
l'influence des critères personnels tels que le sexe, les années de service,
l'âge et la nationalité sur le niveau du salaire (ESS p. 17 ss). Enfin, le
tableau 13* de l'ESS montre que, d'une manière générale, les personnes
travaillant à temps partiel sont proportionnellement moins bien rémunérées que
celles qui ont une activité à plein temps.
La partie
réservée aux tableaux figurant en annexe de l'ESS contient, outre la
statistique des montants salariaux (salaires réels nets, groupe B), une
statistique des taux salariaux, c.-à-d. des salaires bruts standardisés, pour
le groupe des tableaux A. Ce sont ces dernières données qu'il faut prendre en
considération pour effectuer la comparaison des revenus, en se basant toujours
sur la valeur médiane (moyenne), qui est généralement moins élevée que la
moyenne arithmétique ("salaire moyen") et relativement solide par
rapport à la moyenne incluant des valeurs extrêmes (très bas et très hauts
salaires; voir ESS p. 9). Pour l'application du groupe de tableaux A, il
convient de voir que l'on s'est généralement basé sur un horaire hebdomadaire
de 40 heures, ce qui est légèrement inférieur à l'horaire moyen usuel de 41,9
heures pratiquée en 1994 (voir p. 42 de l'ESS).
bb. Selon le
tableau A 1.1.1 de l'ESS 1994, la valeur moyenne de la rémunération pour des
hommes chargés de tâches simples et répétitives (niveau des exigences 4) dans
le secteur privé (avec horaire hebdomadaire de 40 heures) s'élevait à 4127
francs en 1994, ce qui correspond, pour un horaire moyen hebdomadaire de 41,9
heures, à 4323 francs par mois ou à 51876 francs par année. (...)"
(Pratique VSI 1999 pag. 54-55).
Il
TFA ha inoltre precisato che, nel calcolo del reddito da invalido, si deve
tener conto del fatto che le persone invalide, che sono limitate anche
nell’adempimento di attività ausiliarie leggere, sono pure svantaggiate sul
piano della remunerazione nei confronti dei lavoratori in possesso della piena
capacità di lavoro e perfettamente atti ad essere assunti. Di conseguenza
queste persone possono pretendere un salario proporzionalmente meno elevato:
"
(...) Il convient aussi de
considérer que les personnes atteintes dans leur santé, qui sont handicapées
même dans l'accomplissement de travaux auxiliaires légers, son désavantagées
sur le plan de la rémunération par rapport à des travailleurs en pleine
possession de leur capacité de travail et parfaitement aptes à être engagés, et
qu'elles doivent généralement tabler sur un salaire proportionnellement moins
élevé (voir ATF 114 V 310 consid. 4b non publié; VSI 1998 p. 181 consid. 3a;
arrêts non publiés en la cause A. du 11 août 1997 [A 99/95] consid. 4b. bb et
en la cause O. du 27 mars 1996 [I 38/96] consid. 4b). Dans le cas présent, il
semble justifié d'admettre une réduction de 15% du revenu par rapport au
salaire de référence du fait que le recourant est gêné dans l'exécution des
travaux que l'on peut encore exiger de lui en raison des troubles de la
motricité fine et de la coordination affectant les extrémités droites. De ce
fait, le revenu qu'il pourrait encore réaliser en dépit de son invalidité
s'élève à 26 457 francs pour une capacité de travail de 60%. Comparé au revenu
hypothétique de 82 865 francs qu'il aurait obtenu sans son invalidité, il en
résulte un degré d'invalidité de 68%, qui était déjà acquis au moment où la
décision litigieuse a été rendue (le 20 octobre 1995).
(...)"
(Pratique VSI 1999 pag. 55-56).
In un'altra sentenza
del 24 marzo 1999, pubblicata in Pratique VSI 1999, pag. 182 seg., il TFA ha
inoltre sviluppato le seguenti considerazioni:
"b. Pour déterminer le revenu que le recourant peut encore raisonnablement
réaliser en dépit de son atteinte à la santé, l'administration et l'autorité de
première instance se sont référées à l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) en 1994; selon cette étude, la valeur moyenne des salaires pour
des hommes occupés à des tâches simples et répétitives (niveau d'exigence 4)
dans le secteur privé et public (pour un horaire hebdomadaire de 40 heures)
s'établit à 4225 francs (tableau A 1.3.1). Sur la base d'un horaire
hebdomadaire moyen de 41 h 9 et compte tenu d'une hausse nominale annuelle de
1,3 % en 1995 et 1996 (Die Volkswirtschaft, 1998 cahier 1, annexe p. 27,
tableaux B 9.2 et B 10.2), le revenu de 1996 se monte à 4541 francs par mois ou
54 492 francs pour l'année. Si l'on admet avec le recourant qu'il peut encore
travailler dans l'industrie et les arts et métiers, mais pas dans le secteur
public, le tableau A 1.1.1 de l'ESS (valeur moyenne des salaires pour des
hommes occupés à des tâches simples et répétitives dans le secteur privé)
indique un montant de 4127 francs, ce qui correspond, pour un horaire
hebdomadaire moyen de 41 h 9, à un revenu de 4323 francs par mois. Compte tenu
de l'évolution nominale des salaires, on arrive ainsi pour 1996 à un montant
mensuel de 4436 francs ou annuel de 53 232 francs. Il faut en outre considérer
que les personnes atteintes dans leur santé, qui sont handicapées même pour accomplire
des tâches auxiliares légères, sont désavantagées sur le plan de la
rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de
travail et pouvant être engagés comme tels; c'est pourquoi ces personnes
doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124
V 321 ss consid. 3b/bb = Pratique VSI 1999 p. 51; ATF 114 V 310 consid. 4b non
publié; VSI 1998 p. 179 consid. 3a). Cette réduction de salaire concerne aussi
bien les assurés qui exercent à plein temps une activité adaptée à leur
handicap que ceux qui sont engagés à temps partiel (RCC 1989 p. 483 consid.
3b). Si l'on admet un taux de rémunération situé au-dessous des valeurs de
l'Enquête sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique,
la réduction doit être déterminée dans chaque cas concret sur la base du hadicap
réel que subit l'assuré dans le domaine d'activité qui lui est encore accessibile,
à l'exclusion de toute réduction générale de 25% (VSI 1998 p. 179 consid. 3a).
C'est ainsi que, par ex., une réduction du revenu de 10% seulement par rapport
au salaire indiqué dans le tableau statistique pour un assuré qui pouvait
encore effectuer des travaux auxiliaires légers à mi-temps sans autre handicap
a été considérée comme appropriée (VSI 1998 p. 177 consid. 3a; Meyer-Blaser, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 210; voir aussi Jürg Scheidegger,
Rechtliche Rahmenbedingungen für die Verwendung von Tabellenlöhnen bei der Invaliditätsgradermittlung,
St-Gallen 1999, p. 113). Dans le cas d'espèce, il y a lieu au surplus de tenir
compte du fait que le recourant à besoin d'effectuer plus de pauses qu'un
travailleur en bonne santé. D'autre part, le recourant fait remarquer à bon
droit que l'assuré qui a perdu sa place de travail pour de raisons de santé ne
peut obtenir un salaire moyen dans une activité adaptée à son état, car le
marché du travail qui lui reste ouvert ne peut être que celui des personnes qui
débutant dans une entreprise (voir ESS p. 81ss). Au demeurant, l'importance des
années de service diminue dans le secteur privé en fonction de
l'appauvrissement du profil des exigences (ESS p. 21). Une réduction du revenu
de 25% par rapport au salaire statistique moyen, telle que l'ont admise
l'administration et l'autorité de première instance, paraît appropriée dans le
présent cas compte tenu de toutes les circostances. De ce fait, le revenu
hypothétique annuel avec invalidité s'élève à 40 869 francs (secteur privé et
public) ou 39 924 francs (secteur privé), ce qui donne un taux d'invalidité de
47%. Partant le jugement attaqué doit être confirmé dans son ensemble (cfr.
Pratique VSI 1999 pag. 184-186)".
Sulla riduzione da applicare per tenere
conto del fatto che il personale non qualificato con problemi di salute sarà
difficilmente in grado di conseguire il salario medio figurante nelle
statistiche, vedi pure: SVR 1999 IV no. 55 p. 185 consid. 2.9 e giurisprudenza
citata; SVR 1998 IV no. 8 pag. 33; SVR 1999 IV no. 6 pag. 16; SVR 1998 AHV no.
15 pag. 53; RAMI 1993 no. U 168 pag. 103 consid. 5; RCC 1989 pag. 485 consid.
3b; Plädoyer, 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c e d; sentenze non pubblicate 31
dicembre 1997 in re F., I 428/96 e 3 maggio 1996 in re B., I 251/95.
2.9. Il TCA ha quindi chiesto all'UAI di
indicare quale sarebbe il reddito da invalido dell'assicurata applicando
esclusivamente le citate tabelle.
Il consulente __________ ha fornito al
riguardo una significativa risposta integralmente riprodotta al consid. 1.8.
Egli ha in particolare sottolineato,
illustrandone i motivi, perchè gli orientatori non utilizzano puramente e
semplicemente le statistiche nazionale ISS.
Il consulente professionale ha poi
affermato che la collaudata prassi giudiziale cantonale (cfr. consid. 2.5)
"è risultata sostanzialmente aderente alla situazione effettiva del
mercato del lavoro (riferito ad attività non qualificate o leggere) dovendosi
caso mai osservare, negli ultimi tempi, un'ulteriore spinta al ribasso dei
redditi reperibili".
Egli ha inoltre sottolineato che il valore
medio di fr. 24'500.-- per le donne, viene utilizzato quale parametro di base,
rispetto al quale vengono eventualmente applicate ulteriori riduzioni
giustificate dalla situazione concreta dell'assicurata. Il consulente __________
ha poi ancora affermato che il metodo elaborato dalla Suva (descrizione del
posto di lavoro) non è considerato affidabile dalla maggior parte degli orientatori,
anche di altri Cantoni (per maggiori dettagli, cfr. consid. 1.8).
Egli ha poi così risposto al quesito posto
dal TCA:
" L'applicazione della giurisprudenza citata nella richiesta
impone quindi l'adozione di particolari cautele, che complicherebbero
enormemente il calcolo finale, in quanto diverrebbe necessario elaborare
adeguamenti ulteriori e specifici per rendere aderente alla realtà
l'interazione inabilità - redditi cantonali - invalidità finale.
(...)
Nel caso in
esame ci riferiamo alle tabelle dei salari (ISS) in particolare ai dati sui
redditi in occupazioni non qualificate, semplici, ripetitive.
Le relative
tabelle sono state preparate sulla base dei redditi in attività che sono ripetitive
e semplici senza tenere conto del fattore "leggero",
importante e condizionante il rendimento e quindi il salario corrispondente.
Comunque nel
1996, nella categoria indicata, il salario calcolato (quartile inferiore)
sarebbe stato di fr. 2344.-- mensili, che permette di definire un importo annuo
di fr. 30472.--.
Per le lacune
del dato statistico e per correttezza nei confronti del portatore di handicap,
riteniamo giusto applicare un coefficiente di riduzione di almeno il 20%
che dia un'immagine più vicina alle realtà di guadagno da invalido in lavoro
semplici, ripetitivi, non qualificati e leggeri.
Avremmo pertanto un salario di fr.
24377.--"
In realtà questi dati devono essere
modificati in fr. 28'128.--, rispettivamente in fr. 22'502.--, come
sottolineato anche dall'UAI nello scritto del 7 settembre 1999 (cfr. consid.
1.9 e Pratique VSI 1999 pag. 185 in cui il salario mensile è stato moltiplicato
per 12 e non per 13).
2.10. Chiamato ora a pronunciarsi nel caso
concreto, il TCA constata che, applicando la propria giurisprudenza (cfr.
consid. 2.5 e 2.6), si giungerebbe ad un reddito da invalido di fr. 12'200.--
(grado di invalidità del 68%).
Applicando invece le tabelle ISS, con una
riduzione del salario medio per i motivi indicati dalla giurisprudenza federale
(cfr. consid. 2.8) si otterrebbe invece un reddito di fr. 11'251.-- (fr. 22'502
: 2) (grado di invalidità del 70,66%).
In simili condizioni, viste anche le
positive considerazioni di coloro che si trovano ad operare sul terreno e sono
dunque direttamente a contatto con il mercato del lavoro, questo Tribunale
conferma nella presente fattispecie la propria giurisprudenza.
Infatti, il consulente professionale ha
chiaramente precisato che, da una parte, i dati delle tabelle ISS non sono
adeguati alla situazione ticinese e, d'altra parte, che le attività semplici e
ripetitive, non sempre sono anche leggere.
La necessità di adattare i salari medi
nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella
risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione
dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999 "Bassi salari e reddito
famigliare" con la quale chiedeva di pubblicare dati disponibili per
documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali delle
famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli
salariali nel nostro Cantone:
" (...)
Su scala
federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di
conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.
A livello
regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano
unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni.
Si ricorda il lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda
revisione, e per quell'anno, eccezionalmente, il Ticino ha potuto disporre di
informazioni supplementari.
Il calcolo dei
dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione
dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche
importanti rispetto al Ticino. Non si è certi tuttavia in che misura questo
accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi
anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in
questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato
di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai
dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale".
La
riconferma della nota giurisprudenza si giustifica tanto più se si considera
che il risultato ottenuto tramite l'applicazione delle tabelle non si scosta di
molto dai redditi stabiliti dal TCA e che tali redditi sono stati confermati
dal TFA." (STCA 27.10.1999 in re S. c. UAI, p. 15ss.).
Alla luce
delle conferme scaturite dal suesposto riesame, questa Corte non vede alcun
motivo per scostarsi dalla sua ormai consolidata giurisprudenza.
Pertanto,
il grado d’invalidità di __________ - determinato confrontando i fr. 35’000.--
al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto
l’infortunio, e cioè fr. 62'100.-- (cfr. doc. _), dato non contestato - risulta
essere del 44% (arrotondamento conforme a quanto statuito dal TFA nel
considerando non pubblicato della DTF 122 V 335).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
Di
conseguenza, l’assicurato ha diritto a percepire una rendita d’invalidità del
44%.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
verserà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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