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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.88
Data decisione, Autorità:
07.09.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
35.99.00088
mm
Lugano
7
settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 agosto 1999 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, - che, con ricorso 26 agosto
1999 (denominato “istanza”), __________, rappresentato dal __________, ha adito
questa Corte, censurando l’operato della ______________ (I);
-
che l’art. 99 LAINF
prevede che le decisioni degli assicuratori relative alle prestazioni e alle
pretese di notevole importanza o contestate dall’interessato vanno
notificate per scritto. Le decisioni devono essere
motivate e indicare il rimedio giuridico;
-
che, ai sensi dell’art.
105 cpv. 1 LAINF, le summenzionate decisioni possono essere impugnate
entro 30 giorni mediante opposizione all’organo decisionale;
-
che, giusta l’art. 106
LAINF, eccezion fatta per i casi in cui l’assicuratore, malgrado la
richiesta dell’interessato, non emana alcuna decisione o decisione su
opposizione (cpv. 2), l’interessato può
adire il TCA mediante ricorso soltanto contro le
decisioni su opposizione emanate dagli assicuratori in virtù dell’art.
105 LAINF;
-
che, dunque,
l’opposizione é una via di diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso
giudiziario (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l’assurance-accidents, Losanna 1992,
p. 286);
-
che, nel caso di
specie, la _______________, sulla questione portata all’attenzione del
TCA, non ha ancora provveduto ad emanare una decisione formale:
tale non può essere considerata la comunicazione 6
luglio 1999 (doc. _) né, tantomeno, lo scritto datato 10 agosto 1999 (doc.
_).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
Gli atti sono retrocessi
alla _______________ affinché abbia ad esprimersi, nel più breve tempo
possibile, sulla questione sollevata dall’assicurato mediante l’emissione di
una decisione formale.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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