AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.1
Data decisione, Autorità:
03.05.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00001
mm
Lugano
3 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 dicembre 1999
di
__________,
contro
la decisione del 29 settembre 1999
emanata da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
del mese di gennaio 1999, la Cassa di disoccupazione __________ ha notificato all'__________
un infortunio occorso a __________ in data 27 novembre 1998. Dall'annuncio
d'infortunio 5 gennaio 1999 emerge che l'infortunato è stato picchiato da due
agenti della Polizia Comunale di __________ (doc._). I medici del PS
dell'Ospedale __________, consultati da __________ il giorno seguente l'evento
traumatico, hanno riscontrato dolenzia alla palpazione a livello toracale,
soprattutto all'emitorace destro, alla muscolatura paravertebrale lombare e
cervicale, alla scapola destra ed alla coscia sinistra, nonché, dal profilo otologico,
una lieve iperemia a livello del condotto uditivo esterno senza lesioni della
membrana timpanica. Gli accertamenti radiologici non hanno permesso, d'altro
canto, di evidenziare alcunché d'anormale (doc. _).
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative sino al 2 febbraio 1999, allorquando l'assicurato è
stato ritenuto totalmente abile al lavoro nella sua originaria professione di
contabile e non più bisognoso di cure mediche (doc. _).
1.2. In data 11
giugno 1999, __________, sempre per il tramite della Cassa disoccupazione
__________, ha annunciato all'Istituto assicuratore una ricaduta
dell'infortunio del novembre 1998 (doc. _), riferendosi ad una recidiva della
sintomatologia algica alla schiena nonché, soprattutto, a disturbi, di varia
natura, a carattere psicosomatico (incubi notturni, cefalee, tachicardie,
angoscia, ecc. - cfr. doc. _).
1.3. Dopo aver
sentito il parere del proprio medico di circondario (cfr. doc. ),
l'_________, con decisione formale 14 luglio 1999, ha negato la propria
responsabilità relativamente all'annunciata ricaduta, sostenendo che i disturbi
accusati dall'assicurato non si troverebbero in una relazione di causalità,
naturale ed adeguata, con l'infortunio del 27 novembre 1998 (doc. _).
A seguito
dell'opposizione presentata dalla __________ (doc. _) e dall'assicurato
personalmente (doc. _), l'assicuratore LAINF, in data 29 settembre 1999, ha
sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso 27 dicembre 1999, __________ ha chiesto d'essere posto al
beneficio di una rendita d'invalidità corrispondente ad un'incapacità
lavorativa del 100% e di un'indennità per menomazione dell'integrità pari ad un
capitale di almeno fr. 20'000.-- (I, p. 2).
Queste,
in particolare, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a supporto delle
proprie pretese ricorsuali:
" Non
sono in effetti d'accordo con la decisione presa dalla __________. In effetti
ciò che ho subito il 27 novembre 1998 è ancora presente, sia a livello fisico
che, soprattutto, a livello psicologico. Inoltre i fatti non si sono svolti
come descritto dalla __________, ed il tutto non si è limitato ad uno schiaffo,
ma si è trattato di una vera e propria aggressione, gratuita e violenta. Mai mi
sarei aspettato un simile trattamento da parte delle autorità. Per maggiori
ragguagli, vi invito al mio verbale d'interrogatorio del 27 novembre 1998
effettuato presso il Ministero Pubblico di Lugano e qui annesso in copia.
Per quanto riguarda i
fatti, rinvio espressamente al verbale summenzionato. Mi limito unicamente ad
aggiungere che, a seguito delle violente e gratuite percosse di cui sono stato
vittima a cura degli agenti __________ e __________, il mio stato di salute,
sia a livello fisico che psicologico, è stato gravemente compromesso. In
particolare, per quanto riguarda ilo mio stato di salute fisico, sottolineo di
avere subito quanto risulta dai certificati medici qui annessi in copia, e
preciso che a tutt'oggi i problemi non sono scomparsi né migliorati, al punto
che ho ancora dei forti dolori alla schiena che mi costringono a sottopormi a
delle sedute di fisioterapia (circa due volte alla settimana). Queste
sofferenze mi impediscono di effettuare non solo dei lavori pesanti ma anche
dei lavori che richiedono un'attività fisica limitata. Questo ha per me
notevoli conseguenze ritenuto che sono sempre alla ricerca di un posto di
lavoro che però, soprattutto in considerazione delle mie condizioni (dovute
all'evento del 27.11.1998) non sono in grado di trovare. Dal punto di vista
psicologico, preciso di soffrire di una forte forma di insonnia (inesistente
prima del 27.11.1998, di ansie, di incubi notturni (quando riesco a dormire).
In particolare mi capita spesso di rivivere l'episodio del 27.11.1998, con
notevoli ripercussioni psicologiche" (I).
1.5. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.6. In replica,
l'assicurato ha formulato alcune precisazioni in merito alla dinamica
dell'evento del novembre 1998 ed ha chiesto che il TCA abbia ad ordinare una
perizia medica giudiziaria (V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se i disturbi alla salute
accusati da __________ in occasione della ricaduta annunciata nel corso del
giugno 1999, si trovano ancora in una relazione di causalità, naturale ed
adeguata, con l'evento traumatico del 27 novembre 1998.
2.3. Ai sensi
dell’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d’infortunio professionale,
d’infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. L’assicuratore
LAINF é, ciò nondimeno, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra
l’infortunio assicurato ed il danno alla salute esiste un rapporto di causalità
naturale ed adeguato.
2.4.1. In caso
d'infortunio, il legame di causalità naturale è considerato dato quando occorre
ammettere che, senza l'infortunio, il danno non si sarebbe prodotto o,
quantomeno, non con la stessa gravità.
Non è
necessario che l'infortunio sia la causa unica o immediata del danno alla
salute: è sufficiente che esso ne sia la conditio sine qua non (Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992,
pag. 51ss.; DTF 112 V 30, consid. 1a, 113 V 307 consid. 3a, 113 V 321, consid.
2a; RAMI 1988 U40 pag. 129; RAMI 1988 U37 pag. 52; RAMI 1986 p. 337).
L'esistenza
del legame di causalità naturale è una questione di fatto che va decisa alla
luce dei rapporti medici.
In
applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante - applicabile
all'apprezzamento delle prove nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 114
V 305 consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b) - l'esistenza del legame di
causalità naturale deve essere probabile: una semplice possibilità non basta
(Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 51).
2.4.2. Si ha,
invece, un nesso di causalità adeguata fra l'infortunio e il danno alla
salute quando il primo, non soltanto concorre causalmente a produrre il
secondo, ma è anche idoneo, secondo il corso normale delle cose e l'esperienza
generale, a produrre o perlomeno a favorire un effetto di quel tipo (DTF 115 V
135 consid. 4a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 52).
Il nesso
di causalità adeguata è, in sostanza, l'idoneità generale di un determinato
fattore a generare un effetto analogo a quello concretamente prodottosi
(idoneità generale e non solo per rapporto al caso di specie). Con l'avvertenza,
nota il TFA in DTF 112 V 3ss., che l'esigenza dell'idoneità generale non deve
indurre a prendere unicamente in considerazione quelle conseguenze di un infortunio
che, secondo la dinamica dell'evento ed i suoi effetti sul corpo, sono solite
verificarsi (DTF 113 V 307).
Una causa
non è da ritenersi generalmente adeguata solo quando provoca sovente o
addirittura regolarmente l'effetto considerato: se un evento è atto di per sé
stesso a produrre un simile risultato, anche esiti singolari, eccezionali
possono costituire effetti adeguati dell'infortunio (DTF 87 II 127 e 96 II
396).
La
singolarità non deve intendersi in senso qualitativo ma quantitativo. È
ammessa l'adeguatezza del nesso causale, malgrado la singolarità dell'effetto,
solo se l'eccezionalità è di ordine statistico, se cioè un simile effetto ricorre
con rara frequenza. Non si può invece prescindere dall'idoneità qualitativa
(cfr. DTF 113 V 307).
L'idoneità
a produrre quel risultato dev'essere strettamente radicata nella natura
dell'evento (idoneità ontologica e non di ordine probabilistico, da misurarsi
statisticamente).
2.4.3. Diversa
invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere
psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza
fondamentale.
In merito
all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura
psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi
ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde
trasformazioni.
Di questa
evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è
riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante
nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene
non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona
"normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può
essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato
l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza);
in RAMI 1988 U47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione
negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per
rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in
cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli
infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente
sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce
valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio ma all'evento
infortunistico come tale, valutato oggettivamente in funzione del modo in cui é
avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI
1992 U154 p. 246ss).
" A
seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre
categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio"
Di regola
l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi
("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli
infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla
salute psichica").
Per contro,
nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha
leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad
esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a
priori (RAMI 1992 U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa
fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in
fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale.
"E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data
la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica
dell'infortunato".
Per
quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli
"eventi che non possono essere classificati nelle due predette
categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente
riferimento all'evento infortunistico.
" Occorre
piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che
sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto
diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di
apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme
all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica".
I criteri
di maggior rilievo sono:
-
le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
-
la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
-
la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
-
i
dolori somatici persistenti;
-
la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
-
il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
-
il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA
opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli
infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro
relativa gravità:
-
infortuni
la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina
addirittura agli infortuni della categoria superiore;
-
infortuni
di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
-
infortuni
di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni
insignificanti o leggeri).
Nel primo
caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel
secondo bisogna nuovamente distinguere:
-
se
un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga
dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura),
l'adeguatezza è ammessa;
-
in
caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo
sottogruppo è richiesta alternativamente:
-
la
presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
-
la
particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a
queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se
però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano
altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla
predisposizione costituzionale della vittima.
Può
essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono
particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche
se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta,
l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa
gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega
all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non
importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in
ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri
traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI
1995 U215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va
effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto
dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.5. In virtù
dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione
delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze
tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 277 - sulle nozioni di ricaduta ed esiti tardivi,
cfr., ad esempio, DTF 123 V 138).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità.
2.6. Dall'incarto
penale all'inserto emerge che __________ i, il 27 novembre 1998 - a seguito di
un diverbio originato da un affare di droga - è stato malmenato da alcuni
agenti della Polizia comunale di __________.
In realtà,
le dichiarazioni del qui insorgente e quelle degli agenti interessati divergono
quo alla gravità dell'accaduto. Se, da un lato, __________ pretende essere
stato, dapprima, schiaffeggiato e, in seguito, colpito con delle violente
ginocchiate alle coscie e con un calcio alla parte destra del costato (cfr.
verbale d'interrogatorio 27.11.1998), dall'altro, l'agente __________ ha
affermato d'aver semplicemente spintonato all'indietro l'assicurato, il quale,
perso l'equilibrio, è caduto a terra molto pesantemente (verbale
d'interrogatorio 15.4.1999).
A notare
che da parte dell'autorità inquirente, l'incarto dipendente dalla querela
presentata da __________ è stato archiviato per intervenuta prescrizione (cfr.
scritto 3.5.1999 del PP __________).
Il TCA non
può, in ogni caso, esimersi dal costatare la pochezza dei postumi organici
constatati immediatamente dopo l'evento infortunistico in discussione. Dal
certificato medico 28 novembre 1998, emerge, infatti, che il dottor ,
medico attivo presso l', non è andato oltre il costatare una "… dolenzia
alla palpazione a livello toracale, soprattutto all'emitorace destro, alla
muscolatura paravertebrale lombare e cervicale, alla scapola destra ed alla
coscia sinistra". Non risulta, pertanto, che il ricorrente presentasse
degli ematomi. L'esame otologico ha messo in luce soltanto una lieve iperemia a
livello del condotto uditivo esterno. Gli accertamenti radiologici eseguiti
hanno permesso, infine, d'escludere la presenza di lesioni (cfr. doc. _). Tutto
ciò a dimostrazione che le percosse - ammesso che vi siano effettivamente state
- non ebbero quella violenza pretesa dall'insorgente.
In data 2
febbraio 1999, __________ è stato sottoposto ad una visita medica da parte del
dottor , spec. FMH in medicina interna, medico di circondario dell'.
Nonostante i disturbi soggettivamente accusati dall'assicurato (dolori a
livello della nuca con cefalee, dolori alle scapole ed all'emitorace a destra),
il succitato specialista ha oggettivato soltanto una minima dolenzia alla
palpazione della Xa costa a destra, parte anteriore, sottolineando una netta
discrepanza tra referto oggettivo e soggettivo. L'insorgente è così stato
riconosciuto abile al lavoro in misura completa a partire dal 3 febbraio 1999 e
non più bisognoso di misure terapeutiche (doc. _).
Le
risultanze della visita medica circondariale, del resto, sono state confermate
dal medico curante dell'assicurato, il dottor __________, il quale - a distanza
di poco meno di tre mesi dal giorno dell'infortunio - ha giudicato il suo
paziente completamente guarito (cfr. doc. _).
In data
11 giugno 1999, all'__________ è stata annunciata una ricaduta dell'evento
infortunistico 27 novembre 1998, annuncio fondato su di un certificato, datato
4 maggio 1999, stilato dal dottor___________. Questo il suo tenore:
" … ho
visitato il paziente in data 28.4.1999 e posso affermare quanto segue:
egli è ancora inabile
al lavoro al 100% in quanto si lamenta di dolori alla schiena dopo che rimane
seduto per ca. un'ora o dopo aver fatto determinati movimenti. Egli soffre
inoltre di incubi notturni in quanto sogna la Polizia che lo picchia e gli
puntano le pistole addosso.
Afferma inoltre che
quando vede un poliziotto in città si spaventa e comincia a tremare. Inoltre da
quando ha subito le presunte violenze da parte della Polizia si lamenta di
frequenti mal di testa e tachicardie, dice di non essere più dal punto di vista
psichico come prima a causa di angoscie, incubi e paure che prima non aveva mai
avuto" (doc. _).
Prima di
rifiutare la propria responsabilità a margine della suddetta ricaduta,
l'Istituto assicuratore convenuto ha ancora sottoposto l'incarto al dottor
__________, spec. FMH in chirurgia, il quale ha negato - in assenza di una
qualsivoglia lesione corporea oggettivabile - l'esistenza di una relazione di
causalità con l'infortunio assicurato (doc. _).
2.7. Attentamente
esaminata la documentazione medica versata agli atti, non si può che giungere
alla conclusione che __________ non presenta alcun reperto organico di natura post-traumatica
suscettibile di giustificare i disturbi da lui soggettivamente accusati, in
particolare a livello dorsale. Già in occasione della visita 2 febbraio 1999,
il dottor __________ aveva avuto modo di constatare uno status locale
assolutamente normale, fatta eccezione per una lieve dolenzia a livello della Xa
costa a destra, ciò che l'aveva portato ad evidenziare un'importante
discrepanza fra referto oggettivo e soggettivo (doc. 12, p. 2). In questo
ordine d'idee, va sicuramente ancora rammentato che i medici del PS dell'__________,
in data 28 novembre 1998, avevano escluso la presenza di lesioni acquisite di
natura post-traumatica, sia all'esame clinico che a quello radiologico (doc.
_). Così stando le cose, è pacifico come il giudice delle assicurazioni sociali
- a maggior ragione - non possa ammettere l'esistenza di una relazione di
causalità naturale con l'infortunio assicurato (cfr., in questo senso, U. Meyer-Blaser,
Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, SZS 2/1994, p.
105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer
Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit
der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem
Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht
der Unfallversicherer ohne weiteres”).
Il TCA ritiene,
pertanto, di poter far proprio il parere espresso dal dottor __________, il
quale ha negato il nesso di causalità naturale fra i disturbi oggetto della
ricaduta annuciata l'11 giugno 1999 e l'evento traumatico 27 novembre 1998
(cfr. doc. _), senza che, peraltro, si riveli necessario dar seguito al
provvedimento probatorio richiesto (perizia ortopedica).
Al proposito, va
ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove),
si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA
del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.;
sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991
in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p.
117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito
sancito dall'art. 29 cpv. 2 nCost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d e sentenza ivi citata).
Il TCA,
chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico,
non ha in concreto motivi di scostarsi dalle conclusioni dello specialista in
chirurgia consultato dall’__________, se si considera che, per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re
S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.).
Il TFA,
nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1
CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica
esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia
di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in linea di
principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni
sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne
dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze
severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove
(cfr., pure, RAMI 1999 U356, p. 572).
Per quel
che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il
rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato
redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi),
che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996
pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re
UAI c. F. non pubbl.).
Determinante
dal profilo probatorio non é, dunque, di principio, l'origine del mezzo di
prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto
(DTF 122 V 160 in fine).
Vero è
che il medico curante dell'assicurato, il dottor __________, generalista, in
data 4 maggio 1999, ha certificato una completa inabilità lavorativa causata,
fra l'altro, da dolori alla schiena (cfr. doc. _). Ciò nondimeno, non può
essere ignorato il fatto che il dottor __________ non ha affatto fondato il
proprio apprezzamento concernente la capacità lavorativa su basi di giudizio
oggettive; egli ha, infatti, attestato una totale incapacità lavorativa facendo
semplicemente riferimento alle lamentele espressegli dallo stesso suo
paziente ("egli è ancora inabile al lavoro al 100% in quanto si
lamenta di dolori alla schiena …" - doc. _). Se ne deduce, pertanto,
che la valutazione del dottor ___________- pur senza poterla dichiarare
inattendibile - non appare sufficientemente corroborata da elementi di giudizio
oggettivi, ragione per cui alla stessa non può certo venir attribuito il
necessario valore probante richiesto per vagliare la lite (DTF 122 V 160,
consid. 1c; cfr., per un caso analogo, STFA 18.1.2000 in re C. c. INSAI,
inedita).
Occorre
infine osservare che la succitata certificazione sanitaria, più favorevole
all'assicurato, emana, come detto, dal suo medico curante, le cui relazioni con
il paziente risultano essere ovviamente particolari (DTF 122 V 161; RCC 1988 p.
504; STFA 22.10.1984 in re P.; STFA 23.3.1998 in re M.).
Nella
misura in cui l'assicurato difende la tesi dell'esistenza di un legame causale
fra l'infortunio ed i disturbi lamentati, poiché questi ultimi si sarebbero
manifestati soltanto dopo di esso (cfr. V, p. 2), il suo apprezzamento è
privo di pertinenza scientifica. Va qui rilevato che la giurisprudenza del TFA
insegna che, per il solo fatto d’essere apparso dopo l’infortunio, un disturbo
alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza, secondo l’adagio “post
hoc, ergo propter hoc” (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA
3.4.1997 in re V. inedita; STCA 2.9.1999 in re M., a conoscenza del
patrocinatore dell'assicurato; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung
nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo
1998, p. 30, nota 96).
2.8. Così come
risulta dal ricorso, __________ si lamenta, oltre che dei discussi problemi a
livello dorsale, anche di disturbi a carattere psichico, rispettivamente,
psicosomatico (incubi notturni, angoscia, paura, tachicardie, ecc.).
Dalle
tavole processuali non risulta che uno specialista in psichiatria abbia avuto
modo di diagnosticare una qualsivoglia patologia di natura psichica. Tuttavia,
questa Corte ritiene di potersi esimere dall'ordinare l'allestimento di una
perizia psichiatrica. Anche se si dovesse accertare l'effettiva presenza di
turbe psichiche così come l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
queste ultime e l'evento traumatico del 27 novembre 1998, l'Istituto
assicuratore convenuto non potrebbe, comunque, ancora essere tenuto ad assumere
la ricaduta del giugno 1999, poiché, così come verrà meglio dimostrato al
seguente considerando, l'adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che
dev'essere valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss.,
non può, in ogni caso, essere ammessa.
2.9. L'infortunio
occorso a __________ - pur prendendo per buona la versione dei fatti così come
da lui descritta innanzi alla competente autorità penale - non può essere
classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra quelli gravi: si tratta, a
mente del TCA, di un infortunio di media gravità all'interno della categoria
media.
Il
giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l'infortunio,
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al considerando 2.4.3..
Affinché possa essere ammessa l'adeguatezza del nesso causale, sarebbe
necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure
l'intervento di più criteri.
In
casu, può, tutt'al più, venir riconosciuta una qual certa drammaticità
all'evento che ha visto coinvolto l'assicurato, senza che ciò si riveli essere
sufficiente per ammettere l'adeguatezza del legame causale: nessuno dei
restanti fattori elaborati dalla giurisprudenza federale appare, in effetti,
soddisfatto.
Se ne
deduce che l’infortunio del 27 novembre 1998 non ha avuto, secondo il corso
ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per
l’instaurazione dei disturbi psichici di cui __________ pretende essere
portatore. In siffatte condizioni, si deve negare l’esistenza del nesso causale
adeguato.
2.10. Concludendo,
può essere ammesso che __________ - dopo il 2 febbraio 1999 - non presentava
più alcun postumo infortunistico, né di natura somatica né di natura psichica,
ragione per cui l’impugnata decisione dell’__________ non presta il fianco ad
alcuna censura.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster