AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.17
Data decisione, Autorità:
27.06.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00017
mm
Lugano
27 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 febbraio 2000
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 4 gennaio 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 28
settembre 1996, __________, alle dipendenze della ditta __________ in qualità
di autista, è caduto dalla scala mentre stava montando delle perline,
riportando una frattura pertroncanterica del femore destro (cfr. doc. _).
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative, perlomeno sino al 30 giugno 1997, data a partire
dalla quale l'assicurato è stato riconosciuto in grado di riprendere la propria
attività lavorativa.
1.2. Con scritto
16 ottobre 1998, il datore di lavoro di __________ ha informato l'Istituto
assicuratore che quest'ultimo lavorava sempre con un rendimento inferiore al
50% (cfr. doc. _).
1.3. In data 29
agosto 1999, __________ è rimasto vittima di un nuovo infortunio. Mentre
scendeva una scala esterna, è scivolato ed è caduto all'indietro, accusando un
improvviso dolore al polpaccio della gamba destra.
Anche per
questo secondo caso, l'__________ ha riconosciuto il proprio obbligo
contributivo.
1.4. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi - in particolare dopo aver sentito
il parere del dottor , spec. FMH in chirurgia ortopedica -
l', con decisione formale 25 ottobre 1999, ha, da un lato, rifiutato
il versamento d'ulteriori prestazioni relativamente all'evento infortunistico
del settembre 1996 e, dall'altro, sospeso la corresponsione delle prestazioni a
contare dal 13 ottobre 1999 a dipendenza dell'infortunio 29 agosto 1999 (cfr.
doc. _).
A seguito
delle opposizioni interposte dall'assicurato personalmente (cfr. doc. ), dal
suo datore di lavoro (cfr. doc. ) e, infine, dall'________ (cfr. doc. _),
l'Istituto assicuratore, in data 4 gennaio 2000, ha sostanzialmente confermato
il contenuto della sua prima decisione (doc. _).
1.5. Con
tempestivo ricorso 29 febbraio 2000 (I) - completato il 9 marzo 2000 (III) -
__________, rappresentato dalla ditta , ha chiesto che l'
venga condannato a versargli ulteriori prestazioni anche dopo il 30 giugno
1997, facendo valere quanto segue:
"
a) È nostra intenzione ricorrere contro la
__________ di __________ per la decisione sull'opposizione presa nel caso
__________ o, sinistro N° __________
b) Il giorno 28.09.1996 il Signor __________ è
caduto da una scalinata in casa; è stato trasportato all'ospedale di __________
e dopo gli accertamenti è stato operato. Da quel giorno ha sempre problemi alla
gamba e soprattutto dolori.
c) Dal nostro punto di vista l'intervento del
29.09.1996 non è riuscito al 100%, in quanto il nostro dipendente ha molti
dolori. In precedenza non aveva mai avuto problemi con le gambe, anzi,
effettuava anche uscite con gli sci o passeggiate in montagna; che, dopo
l'intervento non ha più potuto effettuare. A causa della gamba, il Signor
__________, essendo autista di camion, ha seri problemi nello svolgere la sua
normale attività: salire e scendere dal veicolo, frenare e accelerare (essendo
la gamba destra).
d) per concludere, il Signor __________
desidererebbe lavorare al 100% come ha sempre fatto, a condizione che non abbia
più disturbi e dolori.
Se ciò non accadesse chiederebbe una rendita al
50%, solo così potrebbe lasciare più a riposo la gamba; dato che quando non
guida, nel fine settimana, i dolori diminuiscono" (III).
1.6. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VI).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
2.2. Sempre in
ordine, si osserva che l'__________ ha chiesto che il ricorso presentato dal
datore di lavoro - nella misura in cui egli ha preteso che a __________ venga
riconosciuta una rendita d'invalidità del 50% - venga dichiarato irricevibile,
facendo difetto la legittimazione ricorsuale.
Da parte
sua, il TCA ritiene che la questione riguardante la qualità per ricorrere della
ditta __________ possa rimanere senz'altro irrisolta, giacché il gravame 29
febbraio 2000 è stato presentato in rappresentanza del dipendente, così come lo
dimostra la procura prodotta in causa sub doc. _.
In
realtà, quindi, il ricorso è soltanto uno, interposto da __________,
patrocinato dal suo datore di lavoro.
2.3. L'Istituto
assicuratore, in risposta, ha inoltre postulato che il TCA non abbia ad entrare
nel merito della richiesta, formulata da , riguardante il diritto ad
una rendita d'invalidità. Infatti, a questo riguardo, "… non è mai stata
emanata da parte dell' una decisione di rifiuto di una rendita"
(VI, p. 2).
Va,
effettivamente, osservato che, per costante giurisprudenza, possono, per
principio, essere sottoposti all'esame del giudice solo i rapporti giuridici
sui quali l'amministrazione competente si sia pronunciata mediante una
decisione vincolante. L'oggetto impugnato è quindi definito dalla decisione
medesima. Viceversa, qualora non sia stata resa una decisione, non esiste
oggetto impugnato e nessun giudizio di merito può essere emanato (DTF 110 V 51
consid. 3b e sentenze ivi citate; DTF 122 V 36
consid. 2a; SVR 1997 UV81, p. 294; STFA 12.10.1998 in re G.; STCA 4 maggio 1992 in re G. V., STCA 24 ottobre
1991 in re N.G., STCA 3.9.1998 in re C.).
In
concreto, con l'impugnata decisione, l'assicuratore LAINF convenuto si è
esclusivamente pronunciato in merito alla questione di sapere se l'assicurato,
a fronte dei soli postumi dell'infortunio 28 settembre 1996, presentava o meno
un'incapacità lavorativa posteriormente al 30 giugno 1997.
Pertanto,
nella misura in cui l'insorgente ha preteso il riconoscimento di una rendita
d'invalidità, il suo ricorso è da considerare senz'altro irricevibile.
Nel
merito
2.4. L'oggetto
della lite è, dunque, circoscritto alla questione a sapere se __________, dopo
il 30 giugno 1997, presentava ancora un'incapacità lavorativa provocata dalle
sequele dell'evento traumatico del settembre 1996.
2.5. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti
dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da
questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, pag. 41ss.).
2.6. Secondo
l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a
seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità
giornaliera.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in
tutti i campi dell'assicurazione sociale: viene considerata incapace di lavoro
una persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria
attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il
rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, vol. I, pag. 286 segg.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 91).
La
questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura
giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata
sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività .
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K720 pag. 106 consid.
2, U27 pag. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 no. 482 pag.
79 consid. 2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze
di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in
considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere,
tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro
causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111
V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid 2; 1987 p. 393 consid.
2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.7. In concreto,
__________, in data 28 settembre 1996, è caduto da una scala, riportando la
frattura peritroncaterica del femore destro, ciò che ha reso indipensabile un
suo ricovero presso l'Ospedale regionale di __________, durante il periodo 28
settembre-9 ottobre 1996 (cfr. doc. _).
In
particolare, l'assicurato è stato sottoposto, il 29 settembre 1996, ad un
intervento operatorio d'osteosintesi, con posa di un chiodo gamma femore destro
(cfr. doc. _).
Dal
rapporto d'uscita 10 ottobre 1996 emerge, segnatamente, che l'insorgente non ha
lamentato alcuna complicazione ed ha così potuto venir dimesso in buone
condizioni generali (cfr. doc. _).
Successivamente,
il ricorrente è rimasto in cura dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, eseguendo, peraltro, dei cicli di fisioterapia.
Con
rapporto 24 aprile 1997, il succitato specialista ha dichiarato il proprio
paziente abile al lavoro nella misura del 50% a far tempo dal 1° maggio 1997
(cfr. doc. _), capacità lavorativa portata al 100% a decorrere dal 1° luglio
1997 (cfr. doc. _: rapporto 14.7.1997 del dottor __________).
Di fronte
alle obiezioni sollevate dal datore di lavoro, a mente del quale __________ non
sarebbe stato in grado d'esprimere un rendimento superiore al 50% (cfr. doc.
_), il qui insorgente è stato visitato, in data 14 agosto 1997, dal dottor
, medico di circondario dell'.
Queste le
considerazioni enunciate, all'occasione, dal suddetto specialista:
"
paziente con stato dopo frattura
peritrocanterica del femore destro, con attualmente ancora leggera debolezza
della gamba destra, ma con funzionalità buona.
Dal punto di vista della funzionalità e della
mobilità della gamba destra, la capacità lavorativa al 100% è giustificata.
Non è da escludere però un problema sottostante
internistico e patopatia, che potrebbe causare una certa incapacità lavorativa,
questa andrebbe però a carico della cassa malati.
Per il rinforzo sarebbe eventualmente indicato
fare ancora un ciclo di fisioterapia" (doc. _).
Nel corso
del mese di ottobre 1998, la ditta __________ - ricevuto un aumento dei premi
da parte dell'__________ - è ritornata alla carica, sottolineando
l'impossibilità per il proprio dipendente di lavorare secondo le indicazioni
espresse dai medici (cfr. doc. _).
In data
29 agosto 1999, nel scendere le scale esterne di casa, __________ è rimasto
vittima di un secondo infortunio, lamentando un dolore al polpaccio destro.
Il suo
medico curante avrebbe diagnosticato uno strappo muscolare (cfr. doc. _).
Una nuova
visita medica di controllo, eseguita dal dottor __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, ha avuto luogo il 12 ottobre 1999. Quest’ultimo ha,
dapprima, potuto constatare uno status locale più che soddisfacente:
"
Deambulazione fluida senza particolare zoppia in
punta di piedi e sui talloni senza cedimenti. Romberg stabile, tuttavia marcato
tremore a riposo.
Gamba destra destra sinistra
Flessione 100° 100°
Rotazione esterna /rotazione interna 20-0-50° 30-0-20°
Abduzione/adduzione 30-0-30° 30-0-30°
Lunghezza degli arti inferiori simmetrica.
Circonferenze destra sinistra
Coscia, 15 cm sopra bordo sup. rotula 42 cm 42
cm
coscia, 7 cm sopra bordo sup. rotula 37
cm 37.5 cm
ginocchio 38.5
cm 38 cm
polpaccio 31.5
cm 30 cm
Da ambo i lati stato ortopedico delle ginocchia
senza particolarità di rilievo.
Gastrocnemio destro senza particolarità di
rilievo alla palpazione, più specificatamente senza indurimenti o contratture
locali, senza indizi di pregressi ematomi, senza segni di rottura parziale.
Sul piano generale da notarsi la presenza di
diversi angiomi stellati così come il sospetto di un'epatomegalia con fegato
palpabile e percutibile al di sotto del bordo costale"
Successivamente,
il dottor __________ ha espresso la seguente valutazione, prendendo posizione,
in particolare, riguardo alla questione della capacità lavorativa:
"
Quadro clinico ortopedico favorevole all'arto
inferiore destro in presenza di uno stato dopo frattura peritrocanterica
osteosintetizzata con materiale tuttora in situ. Da notarsi più
specificatamente la funzione ben conservata, il trofismo muscolare praticamente
simmetrico ad ambedue gli arti inferiori, l'assenza di dismetria delle gambe ed
infine un quadro ortopedico delle ginocchia senza particolarità di rilievo.
L'assenza di disturbi nella regione trocanterica
e lungo il tratto ilio-tibiale non rende di per sé neppure indispensabile,
rispettivamente, impellente l'asportazione del materiale d'osteosintesi.
Complessivamente sulla base del quadro clinico
odierno non vengono riscontrati postumi importanti e durevoli alla gamba destra
con potenziale valore invalidizzante. Per quanto attiene quindi all'evento
infortunistico del 28.9.1996 si conferma nuovamente la capacità lavorativa
nella misura completa.
In relazione con il sospetto di uno strappo
muscolare al gastrocnemio destro, in occasione dell'evento del 29.8.1999 anche
in questa sede il quadro clinico attuale risulta essere favorevole in
particolare senza indurazioni, contratture o particolari dolenzie palpatorie
locali.
In relazione a questo problema specifico il
paziente risulta di riflesso nuovamente abile al lavoro in misura completa a
decorrere dal 14.10.1999 all'indomani cioè della visita di controllo già
prevista presso il medico curante attuale dr. __________.
Come già fatto notare in occasione dell'esame
medico-circondariale precedente il paziente presenta uno stato generale e delle
stigmate di potenziale epatopatia suscettibili eventualmente d'ulteriori
approfondimenti diagnostici ovviamente non a carico dell'assicurazione
infortuni" (doc. _).
2.8. Con il
proprio gravame, __________ ha, in sostanza, ribadito di non essere
assolutamente in grado di svolgere la propria attività lavorativa nella misura
indicata dai medici, lamentando costantemente dolori alla gamba destra, e ciò
sin dal giorno in cui rimase vittima dell'evento traumatico del 28 settembre
1996 (cfr. III).
Tutto ben
considerato, questo TCA non ritiene di dover dar seguito alle censure sollevate
dall’insorgente, ritenendo che l’opinione del dottor __________ - condivisa,
pure, dai dottori __________, medico curante dell'assicurato, e __________ -
possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo
occupa.
Al proposito, va ricordato che, per costante
giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre
1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.; sentenza TFA
del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò
costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.
2 nCost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Come poc’anzi detto, il TCA, chiamato a
pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in
concreto motivi per scostarsi dalle conclusioni a cui sono pervenuti tanto gli
specialisti direttamente interpellati dall'__________ (cfr. doc. _), quanto lo
stesso medico curante dell'assicurato, il dottor __________, specialista nella
materia che qui interessa (cfr. doc. _), se si considera che, per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re
S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.).
Il TFA,
nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1
CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia
medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in
materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in
linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle
assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di
giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere
poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di
simili prove (cfr., pure, RAMI 1999 U356, p. 572).
Per quel
che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il
rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato
redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi),
che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996
pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re
UAI c. F. non pubbl.).
Determinante
dal profilo probatorio non é, dunque, di principio, l'origine del mezzo di
prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto
(DTF 122 V 160 in fine).
Da parte
sua, __________ si è limitato, in fin dei conti, a lamentarsi per dei dolori
che interesserebbero l'arto inferiore destro, dolori che, comunque,
conformemente all'opinione espressa dagli specialisti che hanno avuto, man
mano, modo di visitarlo, non correlano con lo stato oggettivamente constatato.
Va da sé che questa Corte è tenuta a basare la propria pronunzia sulla capacità
lavorativa medicalmente accertata e, quindi, non su valutazioni di tipo
soggettivo.
In queste
condizioni occorre ritenere provato - e si ricorda che, nell’ambito del diritto
delle assicurazioni sociali, è sufficiente che i fatti vengano provati secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante (STFA 6 aprile 1994 in re E.P.;
SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468
consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V
323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; U. Meyer-Blaser,
op. cit., pag. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, Basilea 1991, pag. 63) - che l’assicurato aveva
riacquistato la capacità lavorativa nei tempi e nei modi indicati dall’__________
nella decisione su opposizione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso,
per quanto ricevibile, é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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