AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.28
Data decisione, Autorità:
15.05.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00028
mm
Lugano
15 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 4 gennaio 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 23
ottobre 1972, __________ - all'epoca alle dipendenze della ditta __________ - è
rimasto vittima di un infortunio professionale, riportando un trauma
localizzato nella regione lombo-sacrale.
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. A fronte dei
postumi del summenzionato evento traumatico, l'assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita d'invalidità del 33 1/3%, decurtata del 50% in forza
dell'art. 91 LAMI, a decorrere dal 1° gennaio 1975.
Con
decisione formale 20 dicembre 1983, l'Istituto assicuratore ha posto termine
alle proprie prestazioni assicurative, ritenendo che i disturbi ancora
lamentati da __________ non si trovavano più in una relazione di causalità
naturale con l'infortunio assicurato.
1.3. Avverso la
suddetta decisione formale, __________, patrocinato dall'avv. __________, si è
aggravato innanzi al Tribunale delle assicurazioni del Canton __________.
Con
pronunzia 23 dicembre 1985 - cresciuta in giudicato, in quanto un successivo
ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni venne dichiarato irricevibile
(cfr. I, p. 4) - l'adita Autorità giudiziaria ha integralmente respinto il
gravame presentato dall'assicurato, ritenendo che i disturbi da lui ancora
accusati erano di natura squisitamente morbosa (cfr. doc. _).
1.4. In data 6
aprile 1998, __________ ha informato l'__________ circa il persistere dei
disturbi alla schiena (doc. _) ed ha, inoltre, prodotto la documentazione
medica in suo possesso.
Con
scritto 27 luglio 1998, l'assicuratore LAINF interpellato, ha comunicato
all'assicurato di non poter entrare nel merito delle pretese fatte valere, e
ciò facendo riferimento alla sentenza 23 dicembre 1985 del Tribunale delle
assicurazioni del Canton __________, mediante la quale è stato accertato che i
disturbi ancora lamentati alla schiena sono da mettere "… esclusivamente
in relazione con affezioni degenerative che non concernono la __________,
…" (doc. _).
La
posizione dell'__________ è stata ulteriormente ribadita - non senza aver
dapprima sentito il parere del dottor __________, attivo presso la Divisione
medica di __________ - con la decisione formale 5 ottobre 1999 (doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato
(cfr. doc. ), l'Istituto assicuratore, in data 4 gennaio 2000, ha
sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. ). In
particolare, l'________ ha fatto valere che la richiesta tendente a che si
proceda ad una "revisione delle ultime sentenze":
"
… non può venir accolta in quanto non compete
alla __________ bensì al Tribunale e meglio all'ultimo Tribunale che a suo
tempo aveva deciso nel merito valutare se le condizioni per una revisione
procedurale sono o meno adempiute. Incombe solo all'autorità che ha deciso
definitivamente nel merito (perché si tratta dell'ultima istanza o perché una decisione/sentenza
è cresciuta in giudicato) valutare se con il passare del tempo sono subentrati
dei fatti nuovi o mezzi di prova nuovi atti a portare un altro apprezzamento
sul piano giuridico della fattispecie precedentemente decisa.
L'amministrazione non può riesaminare una
sentenza né tanto meno un'autorità giudiziaria inferiore determinarsi in merito
ad una sentenza rilasciata da un'autorità giudiziaria superiore. Incombe
unicamente all'autorità che si è espressa da ultimo valutare se sussistono dei fatti
nuovi o dei nuovi mezzi di prova atti a modificare le sue precedenti
conclusioni" (doc. _).
1.5. Con
tempestivo ricorso 3 aprile 2000, __________, sempre rappresentato dall'avv.
, ha chiesto, annullata l'impugnata decisione su opposizione, che l'
venga condannato ad assumere le "… prestazioni assicurative legali
arretrate e future" nonché a "… rispondere di tutte le conseguenze
finora sofferte …" (cfr. I. p. 2).
Queste,
segnatamente, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a sostegno delle
proprie pretese ricorsuali:
"
… Solo di recente, accurate perizie mediche
poterono appurare, infine, l'effettiva e chiara derivanza di tali dolori del
__________ dall'incidente del 1972, mettendo in chiara discussione le
valutazioni fatte a suo tempo.
… Infatti, il __________, nel febbraio 1999,
si sottopose a visite e quindi ad un'intervento chirurgico effettuato dal Prof.
__________ di __________a, un esperto chirurgo indicatogli come tale da vari
specialisti svizzeri ed europei, il quale accertava, a mano del suo preciso
intervento, l'esistenza di un chiaro nesso causale tra i dolori di cui soffriva
il nostro mandante e l'incidente del 1972.
… In data 26.03.99, il Dottor __________, Expert
près la Cour d'Appel, a titolo di "second opinion" confermava pure la
relazione diretta fra le dolorazioni e l'incidente sul lavoro del 1972 come
segue:
"Il existe donc
bien comme nous le voyons une continuité et medico-légale avec une relation directe
et certaine entre l'accident du travail du 23/10/72 et les nombreuses interventions
chirurgicales qui ont suivi (6 au total)"
(…).
… In data 18.05.1999, il prof. __________
confermava pure la fattispecie, e cioè di aver verificato, tramite l'intervento
operatorio decisivo del 16 febbraio 1999 che eliminava finalmente le dolorazioni,
l'evidenza del nesso causale con l'incidente del 1972 in questi termini:
"En
conséquence, nous estimons que l'intervention du 16 février 1999 est en rapport
direct et certain avec l'accident du 23 octobre 1972 et doit être prise en compte
au titre de cet accident"
(…).
… Lo stesso parere dell'esistenza del fatto
nuovo e cioè dell'individuazione della rottura di pezzetti di vertebra
infittisi tra le altre, risp. del nesso causale delle dolorazioni, veniva pure
ammesso ed espresso dal Prof. Dott. __________, Spezialarzt FMH für
Chirurgie und Orthopädie, con parere alla __________ del 1. Settembre 1999.
E proprio il Prof. __________, pure
specialista del ramo, constatò lui stesso l'evidenza del fatto nuovo, e cioè
che i forti dolori precedenti all'intervento del Prof. __________ furono
eliminati, cosa che prova come tutti gli altri interventi precedenti erano
errati, in quanto non avevano preso in considerazione che i dolori potessero
provenire dalle vertebre rotte.
(…).
… Con quest'ultima operazione del febbraio
1999 è stata dimostrata oltre ogni dubbio l'esistenza di una rottura di
pezzetti di vertebre (apofesi trasversa L5 ds), pezzetti che si erano
conficcati tra una vertebra e l'altra sopra il foramine.
Tale rottura derivò al signor __________
dall'incidente lavorativo in Svizzera in località
__________ per la Ditta __________ del 23.10.72: ciò a completa negazione
di quanto affermato in precedenza dal Tribunale che disse che il __________
voleva dimostrare una frattura inesistente.
Tale frattura, risp. fratture sono ora
chiaramente comprovate!
… Visti i pareri discordanti fra i svariati
medici specialisti di chiara fama nazionale ed internazionale che sostengono la
nostra tesi ed il Dr. med. __________, medico della controparte, che nel
suo rapporto medico del 23.09.1999 ha proceduto ad un'analisi del tutto
sommaria, si deve chiedere a codesto lodevole Tribunale di ordinare una perizia
neutrale.
Infatti, mente i Prof. __________, __________ e
__________ hanno curato e visitato personalmente il richiedente, prendendo
conoscenza di tutto l'incarto atti precedente e per di più il prof. __________
lo operava, il Dr. __________ ha giudicato unicamente e genericamente sulla
base degli atti e senza nemmeno vedere il paziente.
(…)"
(cfr. I).
A notare
che __________ - parallelamente al gravame interposto innanzi a questa Corte -
ha pure adito il TFA con un'istanza di revisione della sua sentenza 18 gennaio
1995, rispettivamente, della decisione su opposizione 4 gennaio 2000 dell'_____
(cfr. doc. _).
1.6. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.7. In replica,
l'assicurato si è essenzialmente limitato a ribadire quanto già aveva avuto
modo d'affermare in sede di ricorso 3 aprile 2000 (cfr. V).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 in re D.
C.).
Nel
merito
2.2. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se è a torto o a ragione che
l'__________ si è rifiutato d'entrare nel merito della richiesta di revisione
presentata da __________.
2.3. L'amministrazione
è tenuta a ritornare su di una sua decisione formalmente cresciuta in
giudicato, se si scoprono nuovi elementi o mezzi di prova, atti a condurre ad
una diversa conclusione giuridica (DTF 122 V 21 consid. 3a; DTF 122 V 138
consid. 2c; DTF 122 V 173 consid. 4a; DTF 122 V 272 consid. 2; DTF 121 V 4
consid. 6; STFA 1.10.1998 in re F.).
Il TFA ha
statuito che l'amministrazione non è però legittimata a procedere alla
revisione di una decisione riguardo alla quale il giudice si è già
materialmente pronunciato (DTF 109 V 119 consid. 2b; cfr., pure, Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna
1992, p. 330; Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht
des Kantons Zürich, Zurigo 1999, p. 219 n. 8).
Nuove, secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate
circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nella procedura
amministrativa, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che
tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all’istante.
Inoltre,
i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la
base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato
apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293
consid. 2a; RAMI 1991 K855, p. 16; A. Grisel, Traité
de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.).
Per quel
che riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o fatti
nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti al
momento della precedente procedura ma che non hanno potuto essere provati a
detrimento dell’istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare
fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver
potuto produrli nella precedente procedura.
Un mezzo
di prova é considerato come concludente qualora si debba ammettere che avrebbe
condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l’assicuratore ne avesse
avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA
13.4.1993 in re G. P.).
In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad
apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, condi. 2).
Non é
pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso
una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che fanno
apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente
decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il
perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non
costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse
valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale.
Occorre piuttosto che l’apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti
determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati.
2.4. In concreto,
con decisione formale 20 dicembre 1983, l'__________ ha ritenuto estinto il
proprio obbligo contributivo nei contronti di __________, ritenuto come facesse
difetto un nesso di causalità naturale fra i disturbi alla schiena ancora
lamentati e l'infortunio dell'ottobre 1972.
La
summenzionata decisione ha fatto oggetto d'impugnativa dinanzi al Tribunale
delle assicurazioni del Canton __________, il quale, con pronunzia 23 dicembre
1985, ha integralmente respinto il gravame presentato dal qui insorgente (cfr.
doc. _). Questo giudizio è cresciuto in giudicato in quanto un ricorso al TFA è
stato dichiarato, nell'aprile 1986, irricevibile, secondo quanto affermato
dall'assicurato stesso (cfr. I, p. 4 pto. 3).
Dagli
atti all'inserto emerge, inoltre, che il Tribunale delle assicurazioni del
Canton __________, in data 23 giugno 1994, ha pure respinto un'istanza di revisione
processuale, giudizio tutelato, in un secondo tempo, dal TFA.
Sulla
scorta di quanto precede, questa Corte non può che fare propria la tesi difesa
dall'Istituto assicuratore convenuto in sede di decisione su opposizione 4
gennaio 2000.
In effetti,
l'assicurato pretende che l'__________ abbia a procedere alla revisione della
sua decisione 20 dicembre 1983, dimenticando che proprio la questione
riguardante l'eziologia dei disturbi di cui egli soffriva alla schiena, ha già
fatto oggetto della sentenza 23 dicembre 1985 del Tribunale delle assicurazioni
del Canton __________, sentenza, lo si ripete, poi cresciuta in giudicato.
Se ne
deduce, pertanto, che l'istanza di revisione avrebbe dovuto venir presentata,
non già all'assicuratore LAINF convenuto, ma bensì all'ultimo Tribunale che, a
suo tempo, aveva deciso nel merito (cfr. Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen
Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, n. 1416, pag. 303; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1993, n. 574, pag. 319), ossia,
secondo quanto emerso dalle tavole processuali, al Tribunale delle
assicurazioni del Canton __________, autorità
alla quale conviene trasmettere gli atti di causa per competenza.
Nella
misura in cui l'__________ si è rifiutato d'entrare nel merito della domanda di
revisione formulata da __________, la querelata decisione su opposizione è
senz'altro meritevole d'esser tutelata.
2.5. __________
ha chiesto d'essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, facendo
valere d'essere "… assolutamente sprovvisto di mezzi finanziari, poiché ha
impiegato, nel corso di questi ultimi quasi trent'anni, tutta la sua sostanza
ed i suoi risparmi di una vita, per tentare di difendere i suoi interessi, per
i viaggi e le trasferte necessarie inerenti i numerosi interventi
operatori" (cfr. I, p. 2).
2.5.1. Secondo
l’art. 108 cpv. 1 LAINF i Cantoni regolano la procedura dei rispettivi
Tribunali delle assicurazioni. Una delle condizioni da osservare è la seguente:
" dev’essere garantito il diritto di patrocinio. Se le circostanze lo
giustificano, al ricorrente è accordata l’assistenza giudiziaria gratuita”
(art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF).
2.5.2. Secondo la
giurisprudenza i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria
si esaminano sulla base del diritto federale (A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, p. 114).
Con
riferimento ad una disposizione analoga all’art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, in
materia di assicurazione vecchiaia (art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), il TFA ha
statuito che la concessione dell’assistenza giudiziaria è subordinata alle
seguenti condizioni (STFA non pubbl. del 2.9.1994 in re J.P.H; DTF 108 V 269;
103 V 47; 98 V 117; cfr. anche ZBL 94/1993 p. 517):
a) il
richiedente deve trovarsi nel bisogno.
L'indigenza
posta alla base dell'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS deve essere interpretata in
modo analogo alla nozione del bisogno ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 OG (STFA
non pubbl. citata).
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare
se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e
delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115
V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese, Lugano 1993, ad art. 155, p. 237). L’obbligo dello Stato di
accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di
mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano
invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato
potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (Cocchi-Trezzini, op. cit.,
ad art. 155, p. 237 e giurisprudenza ivi citata).
Non
è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A. Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il
limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni
sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai
fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid.
7c). L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più
mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia
(STFA non pubbl. succitata p. 3).
Nella
sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di
assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
Nella
sentenza apparsa recentemente in SVR 1998 UV11, p. 29ss., il TFA ha, d’altro
canto, ritenuto che il fatto di ricevere prestazioni complementari non permette
senz’altro di concludere che il richiedente sia indigente.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 155 p. 236 n. 5).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Essa deve tuttavia
essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a
partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della
procedura (DTF 118 Ia 369ss).
Da
un punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della domanda di assistenza
giudiziaria (DTF 108 V 265), in particolare quando il lasso di tempo trascorso
tra domanda e decisione è importante (cfr. anche Cocchi-Trezzini, op. cit., ad
art. 155 p. 236 n. 2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV N. 13 p. 48 consid. 7b).
b)
l’intervento dell’avvocato dev’essere necessario o perlomeno indicato.
Il
TF ha stabilito che la necessità dell’intervento di un avvocato è data nella
misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte
oppure il suo rappresentante civile non posseggono conoscenze giuridiche (DTF
119 Ia 265/6).
c)
il processo non deve essere palesemente privo di esito favorevole.
Il
requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di
condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui
si esporrebbe (cfr. DTF 119 Ia 251; Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 157, p.
42, N. 4).
A
tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole
non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non
pubbl. del 29 giugno 1994 in re A. D.).
2.5.3. A mente dello
scrivente TCA - così come rettamente osservato dall'__________ con la propria
risposta di causa (cfr. III, p. 3) - quest'ultimo presupposto non è affatto
soddisfatto nella fattispecie concreta.
In
effetti, l'inammissibilità del gravame appare più che evidente, essendo
veramente manifesta l'incompetenza dell'Istituto assicuratore convenuto a
vagliare nel merito l'istanza di revisione presentata dall'assicurato,
assistito da un avvocato.
Essendo
il processo manifestamente privo di esito favorevole, l'istanza tendente
all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria va senz'altro respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Gli atti
sono trasmessi, per competenza, al Tribunale delle assicurazioni del Canton
Lucerna.
3.- L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
4.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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