AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2000.9
Data decisione, Autorità:
03.05.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2000.00009
mm
Lugano
3 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2000
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 15 ottobre 1999 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 7
marzo 1994, __________ - all'epoca alle dipendenze della ditta __________ in
qualità di manovale - ha messo un piede in fallo ed è caduto lateralmente,
riportando così una contusione al fianco sinistro (doc. _).
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative sino al 12 settembre 1994, data dalla quale __________
è stato riconosciuto totalmente abile al lavoro (cfr. doc. _).
1.2. In data 20
luglio 1999, l'assicurato, per il tramite del dottor __________, ha annunciato
all'Istituto assicuratore una ricaduta dell'evento traumatico del marzo 1994,
riferendo di episodi recidivanti di lombalgie acute (cfr. doc. _).
1.3. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l'__________, con decisione
formale 9 settembre 1999, ha negato la propria responsabilità in relazione ai
disturbi alla schiena annunciati nel corso del mese di luglio 1999, e ciò
facendo difetto una relazione di causalità naturale con l'infortunio 7 marzo
1994 (doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (doc. _),
l'assicuratore LAINF, in data 15 ottobre 1999, ha sostanzialmente ribadito il
contenuto della sua prima decisione (doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso 18 gennaio 2000, __________, rappresentato dal Sindacato
, ha chiesto che l' venga condannato ad assumersi le
prestazioni per la ricaduta annunciata il 20 luglio 1999 (I).
Queste,
in particolare, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
" Secondo
il dottor __________, la condizione della causalità naturale sarebbe data e
quindi nulla dovrebbe ostare a riconoscere che il caso in oggetto rappresenta
una ricaduta dell'infortunio avvenuto nel 1994. Vanno precisate ancora due
cose:
-
il
dottor __________ si è basato per la sua diagnosi su referti TAC recenti;
-
mentre
il dr. __________ ha esaminato dapprima la fattispecie senza l'ausilio dei
citati esami (cfr. referto 8.9.99). Solo in un secondo tempo i referti delle
TAC eseguite gli sono stati sottoposti. Francamente, non può soddisfare la
laconica ed immotivata risposta data dal citato medico alla domanda relativa
alla causalità, che figura al doc. _.
Il ricorrente chiede
quindi che, se del caso, la fattispecie venga nuovamente sottoposta ad uno
specialista, il quale con l'ausilio delle TAC, di data recente, determini se
esiste effettivamente un nesso causale naturale tra l'infortunio del 1994 e la
ricaduta attuale. È doveroso sottolineare che tale esame non dovrä
necessariamente verificare unicamente se l'ernia sia la causa unica della lombalgia
lamentata dal signor __________. Anche la sindrome lombovertebrale, a suo tempo
diagnosticata quale conseguenza della caduta dal camion, andrà presa in
considerazione, in quanto possibile causa dell'attuale stato di salute
dell'assicurato.
(…).
È naturalmente ben
nota al ricorrente la (restrittiva) giurisprudenza del TFA in materia di genesi
traumatica di un'ernia discale.
Nell'ambito della
presente fattispecie va però osservato che una tale eventualità viene scartata
solo oggi dalla __________, la quale a suo tempo ha assunto il caso" (I).
1.5. In risposta,
l'__________ ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D. C.).
Nel
merito
2.2. La lite é
incentrata sulla questione di sapere se i disturbi localizzati nella regione
del rachide lombare, oggetto dell'annuncio di ricaduta 20 luglio 1999, si
trovano in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio 7
marzo 1994.
2.2.1. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17
ottobre 1989 in re F.).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.2.2. Occorre,
inoltre, rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,
Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (DTF 118 V 286; DTF
117 V 365 i.f.; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungs- rechts, SZS 2/1994, p. 104s.).
2.3. In data 7
marzo 1994, __________ è, dunque, rimasto vittima di un infortunio
professionale. Infatti, stava scendendo dalla pedana del camion per la raccolta
dell'immondizia, quando, mettendo il piede in un buco, è caduto lateralmente,
riportando una contusione al fianco sinistro (doc. _).
In data
23 marzo 1994, l'assicurato è stato sottoposto, presso il reparto
d'ortopedia/traumatologia dell'Ospedale di __________, ad una TAC della colonna
lombare, rispettivamente, a delle radiografie del tratto lombo-sacrale, del
bacino e dell'anca sinistra.
L'esame tomografico
ha messo in luce una piccola ernia centrale in corrispondenza del passaggio
L5-S1, sporgente posteriormente di 5 mm. e con maggior diametro alla base di 15
mm. (referto 23.3.1994 accluso a doc. _). Le ulteriori indagini radiologiche,
da parte loro, non hanno permesso d'accertare alcunché d'anormale, in
particolare nessuna lesione anatomico-strutturale oggettivabile (rapporto
23.3.1994 accluso a doc. _).
Nel corso
del mese di aprile 1994, persistendo l'inabilità lavorativa, __________ è stato
visitato dal medico di circondario dell'__________. Il dottor __________, spec.
FMH in chirurgia, ha ritenuto giustificata una totale incapacità lavorativa
dell'assicurato quale manovale addetto alla raccolta dei rifiuti e, a livello
terapeutico, ha prescritto ultriori misure conservative (doc. _).
In data
25 maggio 1994, nuova visita di controllo presso il suddetto medico di
circondario dell'assicuratore infortuni, il quale - constatato un miglioramento
soggettivo della sintomatologia - ha proposto una ripresa, seppur parziale,
dell'attività lavorativa (50% dal 1° luglio 1994).
Terza
esame medico circondariale il 23 giugno 1994. All'occasione Il dottor __________
ha, fra l'altro, ritenuto indicata una degenza dell'assicurato presso la
Clinica di riabilitazione di __________ (doc. _).
Durante
il periodo 25 luglio-12 agosto 1994, __________ ha effettivamente soggiornato
presso la summenzionata clinica di riabilitazione, dove è stato essenzialmente
sottoposto a misure fisioterapiche attive e passive. Dal relativo rapporto
d'uscita 19 agosto 1994 emerge che gli specialisti di __________ hanno avuto
modo di rilevare soltanto una lieve sindrome lombovertebrale basso lombare a
sinistra con sintomatologia spondilogena. A notare, per contro, che non è stato
constatato indizio alcuno in favore di una patologia radicolare (doc. _).
A partire
dal 12 settembre 1994, l'insorgente è stato riconosciuto completamente abile,
avendo egli trovato, nel frattempo, un nuovo posto di lavoro presso una ditta
di floricoltura di __________ (doc. _).
In data
18 ottobre 1994, l'assicurato è, nuovamente, stato visitato dal dottor
__________, il quale così ha descritto lo status del rachide toraco-lombosacrale:
"Oggettivamente la colonna toraco-lombosacrale è priva di
patologia. Buona la mobilità. Nessuna dolenzia alla palpazione. Nessuna
contrazione della muscolatura. Stato dei riflessi normale" (doc. _).
Con
certificato 20 luglio 1999 - a quasi 5 anni di distanza dalla chiusura del caso
iniziale - il medico curante di __________, il dottor , generalista,
ha comunicato all' che il suo paziente ha presentato ultimamente
"… episodi recidivanti di lombalgie acute e di corta durata" (doc.
_). In data 11 agosto 1999, lo stesso dottor __________ ha diagnosticato "lombalgie
recidivanti di probabile origine post-traumatica" (doc. _).
è stato periziato dal medico di fiducia dell'__________ in data 8 settembre
1999. Questo lo stato locale del rachide toraco-lombare costatato dal dottor
__________:
" dal
profilo si nota una lordosi lombare pronunciata.
Scoliosi toraco-lombare.
La deambulazione sulle
punte dei piedi e sui talloni è fluida.
Nessuna parestesia
agli alluci.
Ottima mobilità con
una distanza punta delle dita-pavimento di 0 cm.
La flessione laterale
è possibile fino a 20° e la rotazione toraco-lombare in posizione seduta fino a
50° bilateralmente.
L'esame del paziente
in posizione sdraiata e supina evidenzia una dolenzia lungo i corpi vertebrali-lombari.
La muscolatura para-vertebrale
non è tesa.
Punti di Valleix
indolenti.
Nessuna sensibilità
lungo il tratto ischiatico.
Segno di Mennel
bilateralmente negativo."
(doc. _).
Il medico
di circondario dell'Istituto assicuratore ha giudicato l'assicurato non
bisognoso di particolari misure terapeutiche e abile al lavoro in misura
completa.
Il dottor
__________ ha, finalmente, ritenuto soltanto possibile la relazione di
causalità naturale fra i disturbi ulteriormente accusati dal ricorrente e
l'evento infortunistico del 7 marzo 1994 (cfr. doc. _, p. 3).
All'inserto
risulta pure un certificato, datato 4 ottobre 1999, del dottor __________,
Aiuto ortopedico presso l'Ospedale di __________, a mente del quale le lombalgie
di cui soffre l'assicurato "… sono da ascriversi, a mio avviso, alla
presenza dell'ernia. Detta ernia è stata riconosciuta già nel 1994, a seguito
d'infortunio e considerata ernia post-traumatica secondaria all'infortunio.
Poiché i reperti TAC attuali dimostrano situazione del tutto sovrapponibile a
quella riscontrata nel '94, le lombalgie di cui soffre attualmente il sig.
__________ dovrebbero rientrare in una valutazione e copertura assicurativa
infortunistica" (doc. _). Analoghe indicazioni si ritrovano, peraltro, nel
certificato 9 novembre 1999 del dottor __________, il quale parla di "… lombalgia
acuta per ernia discale L5 e vertebra di passaggio" (doc. _).
Prima
d'emanare la querelata decisione su opposizione, l'__________ ha sottoposto il
referto del dottor __________, nonché la TAC eseguita il 24 settembre 1999, al
dottor __________, il quale ha sostenuto che __________ ha già raggiunto lo status
quo sine a margine dell'infortunio assicurato (doc. _).
2.4. Al
precedente considerando si è detto che i medici curanti dell'insorgente
sostengono la tesi secondo cui gli attuali disturbi alla regione lombare,
sarebbero da imputare all'ernia discale L5-S1, diagnosticata nel lontano 1994
grazie alla TAC.
L'Istituto
assicuratore convenuto, da parte sua, contesta fermamente tale opinione,
facendo sostanzialmente riferimento alla giurisprudenza del TFA in materia
d'ernia discale (cfr. III, p. 3).
2.5. Il Tribunale
federale delle assicurazioni, in effetti, ha avuto ripetutamente occasione di
esprimersi in materia di relazione di causalità fra traumi dorsali ed ernia
discale.
In una
sentenza inedita 30 settembre 1953 in re M., la nostra Corte federale ha
considerato non essere dato un nesso di causalità, affermando che, secondo le
conoscenze mediche di allora, l'ernia discale era riconducibile nella gran
maggioranza dei casi ad un processo degenerativo della rachide.
In una
successiva pronunzia, il TFA non ha negato l'esistenza di tale nesso, dopo aver
sostenuto che una discopatia lombare può avere un'origine sicuramente morbosa
oppure essere imputabile in parte ad alterazioni patologiche e in parte a
trauma, notando come la scienza medica riconoscesse l'esistenza di un'ernia
discale di eziologia meramente traumatica soltanto in casi estremamente rari
(STFA inedita 26 febbraio 1962 in re N.).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1986 K703 pag. 470, il TFA ha negato la sussistenza
di nesso di causalità fra infortunio ed ernia discale, fondandosi
esclusivamente sul parere emesso dai periti nel caso di specie, senza far capo
a considerazioni mediche di carattere generale.
Infine, in
RAMI 1990 K849 pag. 319ss., il TFA ha ripreso e confermato l'opinione secondo
cui é estremamente raro che un traumatismo unico possa essere causa di un'ernia
del disco.
Da questa
giurisprudenza emerge che solo in circostanze eccezionali può essere ammessa
l'esistenza di una relazione di causalità fra trauma ed ernia discale (cfr.
STFA 26 luglio 1988 in re S. C. in cui si é ammesso che un salto da 6 metri è
un trauma atto a provocare una lesione del disco intervertebrale; STFA 12
dicembre 1996 in re M. O., in cui il TFA ha precisato che “ein kausaler Zusammenhang zwischen Diskusherniebeschwerden und Unfall kann
angenommen werden, wenn zwischen Unfall und erstem Auftreten der Beschwerden
nicht mehr als einige Tage (höchstens 8 bis 10 Tage) verstrichen sind ...”).
In applicazione di questi principi giurisprudenziali, lo scrivente
TCA ha, ad esempio, negato l'esistenza di un nesso causale fra un'ernia discale
ed una scivolata con movimento brusco senza caduta (STCA 9.5.1994 in re S. R.;
cfr., pure, STCA 21.10.1993 in re J. F.). Parimenti è stato negato il nesso di
causalità fra l'apparizione di un'ernia discale ed una scivolata con un
repentino e brusco movimento di torsione del tronco per evitare la caduta (STCA
17.6.1996 in re L. B.), nel caso di un’assicurata che, scivolata sul pavimento
bagnato, é caduta all’indietro e si é ritrovata seduta per terra (STCA
14.1.1998 in re G. C.) oppure, ancora, nel caso di un'aiuto-muratore caduto da
un ponteggio avente un’altezza di circa 1.5 metri, che aveva riportato una
contusione lombare (STCA 7.9.1999 in re M.S. c. INSAI).
2.6. Interessanti
e concludenti per il caso ora sub judice, sono le valutazioni generali sulla
problematica della genesi traumatica delle ernie discali espresse dal Prof.
dott. , spec. FMH in neurochirurgia e __________ dell'omonimo reparto
dell’, nella perizia allestita per conto dello scrivente TCA nella
causa sfociata nella sentenza 17 giugno 1996 in re L. B.:
" ...
I criteri scientificamente ammessi per riconoscere l'origine traumatica di
un'ernia discale sono particolarmente rigorosi. Essi comprendono:
applicazione
improvvisa di forze molto importanti a livello del segmento lombare del rachide
o di forze importanti secondo un vettore sfavorevole,
l'apparizione
immediata di un'irradiazione algica con o senza segni deficitari nell'una o
nell'altra estremità inferiore,
nessuna anamnesi di
disturbi lombari o di radicolopatia prima dell'evento traumatico e di nessuna
alterazione degenerativa di rilievo negli studi radiologici effettuati
immediatamente dopo l'evento traumatico.
È evidente che queste
condizioni non sono praticamente mai riempite del tutto (non da ultimo poiché
gran parte dei soggetti sopra i 30 anni presentano già lesioni degenerative del
rachide lombare senza manifestazioni sintomatiche). D'altra parte è altrettanto
evidente che in condizioni sperimentali (studi biomeccanici su preparati della
colonna vertebrale) non è stato finora possibile dimostrare un'ernia discale post-traumatica:
l'applicazione repentina di forze importanti sul rachide lombare determina
generalmente la rottura delle limitanti ossee dei corpi vertebrali, o addirittura
la frattura del corpo vertebrale, prima di portare ad uno spostamento
significativo del disco intersomatico o la mobilizzazione di un frammento
discale libero. Anche nella pratica infortunistica corrente, la lesione
vertebrale ossea è sovente assai più pronunciata di quella discale (negli
incidenti di parapendio con frattura vertebrale non è per nulla raro trovare
dischi intatti nel corso dell'intervento di stabilizzazione per una frattura
vertebrale significativa).
E' sulla base di
queste considerazioni e di numerosi studi della letteratura sull'arco
dell'ultimo ventennio che si spiega la percentuale molto bassa dei casi
riconosciuti come ernia discale post-traumatica (0.3-2% del collettivo
annunciato come infortunio) ...".
2.7. Ritornando
al caso di specie, vero è che, dagli accertamenti radiologici eseguiti il 23
marzo 1994 presso l'Ospedale di , non è emersa alcuna patologia
degenerativa di rilievo a livello del rachide lombo-sacrale. Ciò nondimeno,
deve essere ammesso con l' che l'evento traumatico occorso a
__________ nel 1994, non può essere considerato particolarmente grave e
suscettibile d'aver causato una lesione del disco intervertebrale.
Dall'annuncio d'infortunio 8 marzo 1994 - descrizione, del resto, ripresa in
sede di ricorso (cfr. I, p. 2) - emerge, infatti, che l'assicurato stava per
scendere dalla pedana del camion per la raccolta dei rifiuti (pedana che si
trova a qualche decina di centimetri di altezza dal suolo), quando, mettendo un
piede in fallo, è caduto a terra lateralmente, battendo il fianco sinistro
(cfr. doc. _).
Da questa
descrizione, proprio non si vede come si possa seriamente sostenere che, in
casu, vi sia stata un "applicazione improvvisa di forze molto
importanti a livello del segmento lombare del rachide o di forze importanti
secondo un vettore sfavorevole": __________ è rimasto vittima di una
banale caduta, senza alcuna torsione del tronco, mentre si trovava praticamente
già a livello del terreno.
D'altro
canto, dalle tavole processuali non risulta affatto che, immediatamente dopo
l'evento infortunistico, il ricorrente abbia lamentato dolori irradianti.
La dott.ssa __________, consultata il giorno stesso dell'infortunio, ha
riferito unicamente di una contrattura al gluteo sinistro, accompagnata da
rossore sul fianco sinistro in zona coxo-femorale (doc. _). Nessuno degli
specialisti che hanno, man mano, avuto modo di visitare __________ - e qui si
pensa, segnatamente, ai medici della Clinica di riabilitazione di __________, i
quali hanno parlato soltanto di una lieve sindrome lombovertebrale basso
lombare a sinistra con sintomatologia spondilogena (cfr. doc. _) - ha,
d'altro canto, rilevato degli indizi in favore della presenza di una sofferenza
radicolare.
Sulla
scorta di quanto precede, non si può che concludere che l'episodio
infortunistico del marzo 1994 non presenta, manifestamente, le caratteristiche
richieste dalla giurisprudenza e dalla scienza medica. Pertanto, nella misura
in cui la natura traumatica dell'ernia discale di cui __________ è portatore è
da negare, la tesi difesa dall'Istituto assicuratore convenuto va senz'altro
condivisa, senza che si riveli necessario dare seguito al provvedimento
probatorio richiesto.
Al proposito, va
ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d;
sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio
1992 in re M.O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del
25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed.,
pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 nCost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Concludendo - anche
qualora l'attuale sintomatologia dolorosa, oggetto della ricaduta annunciata
nel luglio 1999, dovesse, effettivamente, essere imputata alla piccola ernia discale
L5-S1, così come preteso dai medici curanti dell'assicurato (cfr. consid. 2.4.)
- la responsabilità dell'__________, di riflesso, non potrebbe venir chiamata
in causa.
2.8. In sede di ricorso,
__________ - scostandosi dal parere espresso dai dottori __________ e
__________, da lui stesso interpellati - ha sostenuto che "… la ricaduta
potrebbe essere in nesso causale ed adeguato con la già citata sindrome lombovertebrale,
a suo tempo anch'essa diagnosticata quale conseguenza dell'infortunio del
1994" (I, p. 6).
Si è già avuto modo
d'affermare che l'evento infortunistico 7 marzo 1994 non ha causato alcuna
lesione strutturale, ciò che è stato assodato grazie ad indagine radiologica.
Dagli atti di causa risulta, per contro, che vi è stata una contusione delle
parti molli, localizzata nella regione lombo-sacrale.
Questa
Corte reputa priva di ogni pertinenza scientifica l'opinione manifestata
dall'insorgente, nella misura in cui è notorio che - conformemente alla
dottrina medica dominante - traumi alle parti molli sono suscettibili, tutt’al
più, di provocare un peggioramento temporaneo ma, in ogni caso, non un
aggravamento direzionale. Lo stato anteriore del rachide può, di regola,
considerarsi ristabilito al più tardi 6 mesi, rispettivamente, un anno
(in presenza di patologie degenerative), a contare dall’evento traumatico, come
se l’infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr. Bär-Kiener,
Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994,
p. 45, contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la
posizione della dottrina medica dominante in materia di traumi vertebrali).
In questo
ordine d'idee, l'assicuratore LAINF convenuto aveva, a suo tempo, correttamente
assunto il caso iniziale.
È
evidente che - a distanza di più di 5 anni dall'infortunio assicurato - i
disturbi ancora accusati da , non possono più essere considerati una
naturale conseguenza del trauma subito nel marzo 1994. Ciò è, del resto,
avvalorato dall'apprezzamento espresso dal dottor __________ , in occasione
della visita di controllo dell'8 settembre 1999. Secondo il medico di
circondario dell', infatti, "… la sintomatologia attuale del
paziente è in relazione solamente possibile con l'infortunio del
7.3.1994" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore), opinione ribadita
il 7 ottobre 1999, dopo aver preso visione delle risultanze della TAC eseguita
il 24 settembre 1999 (cfr. doc. _).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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