AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2001.5
Data decisione, Autorità:
23.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2001.00005
rs/sc
Lugano
23 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2001
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 11 ottobre 2000 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 16
maggio 1999 __________ - all'epoca alle dipendenze dell'Impresa di costruzioni
__________ in qualità di muratore - è stato vittima di un infortunio non
professionale. Egli è caduto da una scala a pioli e ha riportato delle lesioni
alla spalla destra. Gli esami successivamente esperiti hanno messo in luce una
rottura del tendine del sopra- ed infra-spinato, rottura della parte anteriore
della glenoide, nonché probabile lesione del legamento gleno-omerale medio ed
inferiore.
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Alla
chiusura del caso - sentito il parere del proprio medico di circondario (cfr.
doc. _) - l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 18 agosto 2000, ha
riconosciuto all'assicurato una rendita d'invalidità del 30% a far tempo dal 1°
agosto 2000 ed un'indennità per menomazione dell'integrità del 15% (cfr. doc.
_).
A seguito
dell'opposizione, relativa soltanto al grado di invalidità, interposta dall'__________
per conto dell'assicurato (cfr. doc. ), l'_________, in data 11 ottobre 2000,
ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc.
_).
1.3. Con
tempestivo ricorso 18 gennaio 2001, , sempre patrocinato dall'
a, ha chiesto che l'assicuratore LAINF venga condannato a riconoscergli una
rendita di invalidità del 50% (cfr. doc. _ pag. 5).
Queste,
segnatamente, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
(…)
- Si
ripropongono in questa sede tutte le argomentazioni sollevate in sede di
opposizione e che riassumiamo qui di seguito (doc. _).
" L'assicurato
in data 16.5.99 ha subito un infortunio cadendo da una scala, procurandosi una
lussazione alla spalla destra, con frattura della parte anteriore del glenoide
e lesione completa dei tendini interessati. A causa dell'immobilizzazione della
spalla, l'evoluzione è stata complicata dallo sviluppo della spalla congelata.
L'interessato è stato sottoposto successivamente a programmi riabilitativi, con
l'effetto della stabilizzazione del danno. Mediante decisione del 18.08.2000,
l'assicurazione ha riconosciuto una rendita d'invalidità per una riduzione
della capacità lucrativa pari al 30% ed un'indennità per menomazione
dell'integrità, pari al 15%.
Sottoposto
a perizia medica dal dottor __________, quest'ultimo ha evidenziato le
difficoltà riscontrate dall'interessato nel sollevare pesi con il braccio
infortunato, anche in caso di pesi leggeri e comunque non superiori ai 3 / 4
kg. Inoltre anche aiutandosi con l'altro arto non risulta in grado di sollevare
pesi superiori ai 20/25 kg a livello del bacino. Le limitate possibilità di
mobilità dell'arto determinano impedimenti anche a svolgere altre attività, che
comunque, come specificato dal Dr. __________, possono essere svolte in ambiti
ristretti ed in modo parziale. Ne deriva di conseguenza anche una importante
perdita della capacità di guadagno.
In
conclusione, chiediamo il riconoscimento di un grado d'incapacità lucrativa
pari al 50%, con conseguente rideterminazione della rendita assegnata."
Si allega di conseguenza anche la
perizia del Dr. __________ (doc. _).
- Con
l'ausilio dei colleghi __________ siamo andati a verificare la sentenza 9
maggio 2000, citata nella decisione su opposizione, che, a nostro giudizio, non
è assolutamente determinante per valutare la fattispecie concreta.
Non
si sta, infatti, in questa sede pretendendo una riduzione percentuale esagerata
del guadagno conseguibile in un'attività leggera, ma semplicemente si vorrebbe
determinare con una certa oggettività il guadagno che effettivamente sarebbe in
grado di ottenere il ricorrente.
Sembrerebbe
che ci sia stato un ulteriore cambio di giurisprudenza e perciò, si è
retrocessi ancora di 7‑8 anni. La __________ raccoglie sistematicamente
determinati dati, li stende in forma scritta e giustifica il grado di
invalidità, che già intendeva riconoscere dal profilo teorico.
A
nostro giudizio, infatti, non è possibile valutare dal profilo
giuridico/economico il guadagno presumibile di un assicurato menomato
fisicamente, prendendo come riferimento cinque redditi, relativi ad attività
scelte, non si sa bene secondo quale criterio.
- Si invita il
Tribunale delle Assicurazioni ad effettuare delle semplici verifiche:
non
esistono in tutto il Cantone più di 1 / 2 commessi cassieri uomini presso la
__________. In ogni caso, la stragrande maggioranza di tutte le commesse
cassiere hanno un contratto part‑time. Il loro reddito annuo non
raggiunge certo i fr. 30'000.‑-.
Abbiamo
saputo dal sindacato __________ che i nuovi assunti come operai di fabbrica
__________ ricevono un salario di fr. 15.00 all'ora e che l'adeguamento ai fr.
16.64 indicati nelle DPL viene contestato dalla __________ stessa.
Inoltre,
esiste contrattualmente la figura dell'ausiliario B con una paga di poco
superiore ai fr.14.00. Abbiamo motivo di ritenere che il signor __________
rientrerebbe in questa categoria.
Ci
sorprende, comunque, che la __________ rilasci attestazioni alla __________ con
l'indicazione di ben fr. 1.64 di retribuzione in più all'ora, rispetto a quanto
effettivamente viene riconosciuto. Ne deriva che ne abbiamo ben donde per
contestare la scientificità dei dati reddituali __________.
Ci
è parso però di capire che, a causa delle specifiche difficoltà con cui sono
confrontati i lavoratori menomati, che sono chiamati a svolgere attività
leggere, il reddito di riferimento debba essere ridotto nella misura del 25%,
conformemente alla giurisprudenza del Tribunale Federale.
Ci
risulta anche che sia ancora in vigore la giurisprudenza che avvalora la
presa in esame dei salari ticinesi e non svizzeri per le comparazioni
reddituali, relative ad assicurati che svolgono l'attività lavorativa in
Ticino, proprio perché è notorio che i redditi del nostro Cantone sono
inferiori rispetto alla media confederale fino al 35%.
In
definitiva, anche per noi, rappresentanti legali di assicurati, cominciava a
destare perplessità la giurisprudenza dei fr. 35'000 di reddito presumibile per
attività leggere, poiché in qualche caso, si giungeva al paradosso che un
assicurato infortunato percepiva prima dell'infortunio addirittura uno
stipendio inferiore rispetto allo stesso limite sopra indicato di fr. 35'000.‑-.
E'
forse il caso di valutare scientificamente i salari ticinesi per le attività
leggere e non qualificate.
Ne risulterebbero sicuramente delle sorprese.
- Nella
fattispecie concreta ci si limita, tenuto conto delle considerazioni sopra
esposte, di estrapolare dal calcolo dell'invalidità con attività ipotetiche
quella di impiegato venditore __________. E' assolutamente incomprensibile come
si possa pretendere che un assicurato come il signor __________ si possa
improvvisare addirittura quale venditore della marca di automobili __________.
Per svolgere questo tipo di professione occorre una lunga e approfondita
preparazione e, senza una riqualifica professionale, anche l'estensore del
presente ricorso non saprebbe distinguere le particolarità del motore diesel,
rispetto a quello benzina (ed è un solo esempio), onde essere in grado di
illustrare al potenziale cliente la qualità del prodotto.
Secondo
la giurisprudenza, determinati fattori (età, grado di istruzione, estrazione
culturale, ecc.) hanno in quest'ambito rilevanza se sono causa di un reddito
inferiore alla media. In tal caso, essi vanno o considerati nella
determinazione dei due redditi da porre a confronto, o non considerati affatto
(RAMI 1993, pag. 97 ss. consid. 5a, b).
Ci
sembra, quindi, di poter dedurre che un assicurato con le caratteristiche del
signor __________, potesse giustamente prima dell'infortunio aspirare al
massimo ad un'attività come quella da lui svolta, ma ci sembra di poter
escludere che a 59 anni, con la preparazione scolastica che può vantare, possa
indossare il doppio petto e cravatta ed intrattenere il cliente interessato ad
una Golf Turbo Diesel!
Se
ne deduce che anche sulla base della media dei guadagni stabiliti dalla
__________ (escluso l'ultimo), peraltro da noi giudicata esageratamente alta,
considerando, però, il salario di fr. 15.00 orario che viene erogato
all'ausiliario __________, si giunge al seguente calcolo: fr. 36'052.25 + fr.
38'454.00 + fr. 35'488.00 () + 40'948.00 = fr. 150'942.00.
La
media è di fr. 37'735.00 di cui il 75% (come da giurisprudenza del Tribunale
Federale) è 28'301.00.
Se
ne deduce che, confrontando il reddito esigibile col guadagno presumibile
stabilito dalla __________ in fr. 57'242.00, l'incapacità al guadagno è
superiore al 50%, proprio come richiesto già in sede di opposizione."
(Doc. _)
1.4. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. _:).
1.5. Il 27
febbraio 2001 l'Istituto assicuratore ha rilevato:
"
tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva
contestato i dati figuranti nella DPL 2454 l', e non solo per il caso
di specie, ho contattato la . Come risulta dalla documentazione
annessa la ditta versa un salario di fr. 15.-- orari unicamente durante il
periodo di formazione. A mente dell', visto che per la
quantificazione delle rendite di invalidità deve essere fatto un pronostico a
lungo termine, non può essere considerato il salario di formazione.
Determinante è invece il salario medio. In caso contrario l' sarebbe
obbligato a promuovere, già dopo un anno dal riconoscimento dell'incapacità
lucrativa, una procedura di revisione. Ora ciò manifestamente non è lo scopo
della legge." (Doc. _)
1.6. Il
patrocinatore dell'assicurato, il 17 ottobre 2001, ha comunicato:
"
A nome e per conto del nostro assistito lo
scorso 18.01.2001 abbiamo fatto opposizione contro la decisione __________ del
11.10.2000.
A tutt'oggi non avendo ancora ricevuto alcuna
comunicazione siamo a chiedervi informazioni in merito.
Restiamo in attesa di una vostra decisione."
(Doc. _)
1.7. Il doc. _ è
stato sottoposto all'__________ - , al quale sono stati assegnati 10 giorni per
presentare le proprie osservazioni (cfr. doc. _).
Il 26
novembre 2001 il rappresentante dell'assicurato ha osservato:
"
-
secondo la vigente giurisprudenza del
Tribunale federale, è applicabile un reddito presumibile per attività leggera
ridotto fino a un massimo del 25%.
-
Ritenuto l'età, la
scolarizzazione, il tipo di permesso e la lunga carriera lavorativa svolta in
precedenza nel settore dell'edilizia, oltre che le menomazioni sofferte dal
signor __________, riteniamo che siano dati gli estremi per una riduzione nella
massima percentuale prevista.
-
Il reddito presumibile
raffrontato a quello conseguibile nella precedente attività lavorativa risulta
essere ridotto in una misura corrispondente alla percentuale richiesta nel
nostro ricorso che quindi manteniamo, al di là della problematica del salario
versato nella ditta __________ ad un lavoratore che sia in grado di svolgere
delle attività anche di tipo medio pesante " (Doc. _)
1.8. L'avv. ,
in qualità di rappresentante dell', il 6 dicembre 2001, ha precisato:
"
(…)
Per
rapporto quanto espresso dal patrocinatore di controparte osservo che la
rendita di invalidità concessa al ricorrente parte da un guadagno esigibile
malgrado i postumi dell'infortunio già inferiore del 25% rispetto ai dati
raccolti dall'Ufficio Federale di Statistica (ultime pubblicazioni del 2000
riferentesi all'anno 1998) richiamati dalla giurisprudenza federale in materia.
Ne
consegue che non esiste alcun spazio per una ulteriore riduzione (DTFA
09.05.2000 in re A. e 12.05.1999 già indicate nella risposta di causa)."
(Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R.
e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'oggetto
della lite è circoscritto al grado dell'invalidità presentata da __________.
2.3. Definizione
dell'invalidità
L'art. 4
LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno,
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Due sono
dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
2.4. Commisurazione
dell'invalidità
Giacché
il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
Tuttavia,
poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende
da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,
precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre
analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti,
risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella
professione attuale che nelle altre relativamente confacenti.
La
valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale
spetta invece all'amministrazione e all'occorrenza al giudice.
L'invalidità,
evento di natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido
con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la
residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili
in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI
1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30 giugno 1994 in re P.).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
ancora avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un
rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato
può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la
sua residua capacità lavorativa (STFA 30 giugno 1994 in re P.).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che utilizza al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (cfr. RAMI
1991 p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (cfr. RAMI 1991 succitata consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss.,
consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (RAMI 1994 p.90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30 giugno 1994
in re P.).
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel determinare
il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile
sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione
futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe
mantenuta sostanzialmente stabile (STFA 15 dicembre 1992 in re G. I. M., non
pubbl.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.5. In concreto,
è pacifico che se, da un lato, l'originaria professione di muratore non può più
entrare in linea di conto, in quanto l'assicurato non può più svolgerla a causa
delle mansioni troppo pesanti (cfr. doc. _), dall'altro, __________ è perfettamente
in grado di mettere a frutto la sua restante capacità lavorativa in un'attività
alternativa fisicamente leggera, che rispetti le limitazioni poste dai medici.
Fondandosi
sulla descrizione degli impedimenti funzionali contenuta nel rapporto relativo
alla visita di chiusura, l'Istituto assicuratore convenuto ha ritenuto
l'assicurato totalmente abile in attività lavorative quali il commesso-cassiere
presso la __________, il cassiere di negozio __________ presso la ditta
__________, l'operaio di fabbrica presso la __________, il magazziniere presso
la __________ e l'impiegato-venditore presso il __________ (cfr. doc. _).
Il
ricorrente contesta tale conclusione, facendo valere preliminarmente che "non
è possibile valutare dal profilo giuridico/economico il guadagno presumibile di
un assicurato menomato fisicamente, prendendo come riferimento cinque redditi,
relativi ad attività scelte, non si sa bene secondo quale criterio" (cfr.
consid. 1.3.).
Egli
afferma poi che l'attività presso la __________ è generalmente svolta da donne
al beneficio di un contratto a tempo parziale e contro un salario che non
raggiunge i fr. 30'000.-- annui.
Inoltre
la __________ verserebbe ai nuovi assunti un salario di fr. 15.-- all'ora. La
ditta medesima avrebbe contestato l'adeguamento a fr. 16.64 indicati nelle DPL.
L'assicurato ritiene altresì che egli rientrerebbe nella categoria
dell'ausiliario B con paga di poco superiore ai fr. 14.-- all'ora.
Infine
l'attività quale impiegato-venditore presso il __________ non sarebbe
esigibile, poiché il ricorrente, che svolgeva la professione di muratore, non
si può improvvisare venditore di automobili della marca __________ (cfr.
consid. 1.3.).
Per
quanto attiene alla prima censura sollevata dall'assicurato relativa al metodo
di valutazione del suo guadagno, va osservato che il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente sentenza ha ribadito che tre sole indagini del
tipo di quelle esperite dall'__________ nel caso concreto sono sufficienti al
fine di definire il reddito ancora esigibile di un assicurato (STFA del 16
ottobre 2001 nella causa M., U 301/00; cfr. pure STFA del 21 febbraio 2000
nella causa K., U 338/98, in cui furono considerate sufficienti tre indagini;
STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U 448/99, dove vennero ritenute
adeguate cinque indagini).
Corrisponde
al vero che la maggior parte delle persone impiegate quali commesse presso la
__________ sono donne, tuttavia nella relativa DPL è indicato che si tratta di
un'occupazione per donne e uomini, perciò si desume che il datore di lavoro è
disposto ad assumere anche lavoratori di sesso maschile. Inoltre le incombenze
di questo lavoro - gestire una stazione di servizio, sia per quanto riguarda la
merce in vendita che per quanto riguarda l'incasso del carburante; controllo e
disposizione sugli scaffali della merce in arrivo - non sono prettamente
femminili (cfr. doc. _).
Questa
attività poi è adeguata alle condizioni di salute dell'assicurato.
Il
ricorrente dunque può svolgere tale funzione al 100%, per cui a giusta ragione
l'Istituto assicuratore ha tenuto conto del salario medio di fr. 36'052.25
(cfr. doc. _).
Per
quanto riguarda l'impiego presso la __________, risulta dagli atti che tale
ditta versa un salario di fr. 15.-- all'ora unicamente durante il periodo di
formazione, in seguito per l'anno 2000 il guadagno ammonta a fr. 16.64 orari
(cfr. consid. 1.5.; doc. _).
Inoltre
dalla descrizione dell'impiego di bobinatore, che consiste nel controllare il
buon funzionamento della macchina che avvolge il filo e lo spessore del
medesimo, oltre che nel togliere le bobine e depositarle in casse su paletta,
emerge che l'assicurato dal profilo medico, e avuto riguardo alle sue capacità
professionali, è in grado di esercitare questa attività proprio in qualità di
operaio di fabbrica bobinatore. Nulla del resto induce a ritenere che egli
svolgerebbe soltanto la funzione di ausiliario B. Il periodo di formazione
previsto è di un mese circa, per cui dopo la fase introduttiva il salario da
considerare ammonta a fr. 16.64 all'ora (cfr. doc. _).
Per
quanto concerne l'occupazione presso il __________, va rilevato che
l'assicurato non sembra aver compreso esattamente in quali funzioni consista
l'impiego. Infatti non si tratta di un posto quale venditore di automobili,
bensì di un impiego presso il chiosco che opera nella stazione di benzina
attigua al Garage. L'impiegato-venditore deve essenzialmente occuparsi del
servizio di cassa della stazione di benzina e della vendita degli articoli del
chiosco. Inoltre distribuisce le schede per il lavaggio automatico delle
automobili e talvolta ricostruisce le scorte di merce negli appositi scaffali.
Il
ricorrente è pertanto certamente in grado di svolgere tale attività.
Tale
impiego è d'altronde paragonabile a quello presso la __________.
Di
conseguenza questa attività è senz'altro esigibile da __________.
2.6. L'Istituto
assicuratore convenuto, che, come visto (cfr. consid. 2.5.), ha compiuto degli
accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino (cfr. doc. _), ritiene
che l’insorgente - malgrado i postumi residuali dell'evento traumatico del
maggio 1999 - possa conseguire un reddito annuo ammontante a fr. 39'504.--
circa.
,
da parte sua, disapprova tale valutazione e postula, invece, l’applicazione di
un reddito da invalido di fr. 28'301.--. Questo importo è stato ottenuto
deducendo, secondo il patrocinatore del ricorrente in applicazione della
giurisprudenza federale, il 25% dall'importo di fr. 37'735.-- corrispondente
alla media dei salari indicati nelle DPL considerate nella fattispecie dall',
ad esclusione del guadagno quale venditore presso il_________ , ritenuta
un'occupazione non esigibile dal medesimo (cfr. consid. 1.3.).
In
realtà, come visto sopra (cfr. consid. 2.5.), l'assicurato può esercitare senza
problemi tale attività, per cui il relativo salario deve essere tenuto conto al
fine di determinare il reddito da invalido del ricorrente.
Inoltre
alla media dei guadagni indicata nelle DPL di fr. 39'504.-- non va applicata la
riduzione del 25%, trattandosi di dati salariali concreti e non statistici.
Il
reddito da invalido è stato dunque correttamente stabilito __________ in fr.
39'504, mentre il reddito senza invalidità ammonta a fr. 57'242.--, per cui il
grado di invalidità fissato è pari al 30%.
Ulteriori
considerazioni a proposito della DPL si rivelano superflue (cfr. consid. 2.7 in
fine), in quanto il ricorso deve in ogni caso essere respinto per i motivi che
seguono.
2.7. Per quel che
concerne la determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da
manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate,
svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro
equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha
stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 pag.
183, che il reddito annuo ammonta:
per il
1992 fr. 34'000.--
per il
1993 fr. 34'500.--
per il
1994 fr. 35'000.--
per il
1995 fr. 35'000.--
Lo
scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto,
anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.).
Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in
re O.), per il 1998 (STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28
gennaio 2000 in re C.).
Nel passato,
questi parametri sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella
sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).
In una
sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21,
il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i
salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i
risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio
federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.;
Pratique VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto
stabilito dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag.
55-56; Pratique VSI 2000 pag. 85-86).
La
giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è
stata oggetto di una completa verifica da parte del
Tribunale federale delle assicurazioni.
In una
sentenza del 30 giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24
luglio 2000 - l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle
conclusioni del suo esame:
" 3.-
(…)
b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale
ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda,
in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla
propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di
riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più
volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto
l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione
annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996
UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si
riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del
Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata
alla pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in
primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.
Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,
possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti
dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto
del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,
come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul
reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata
dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza
valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione.
(n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del
40% effettuata dai giudici cantonali).
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti
allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le
esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione
amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati
all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla
recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai
provvedimenti professionali in lite."
(STFA succitata).
La nostra
Corte federale ha pure prolato, di recente, alcune
sentenze in materia d'assicurazione contro gli infortuni. Si tratta di
fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a quantificare il reddito da
invalido in applicazione della suesposta prassi, a discapito della valutazione
operata dall'______ sulla base dei dati risultanti dalla documentazione sui
posti di lavoro (DPL).
La prima
di queste pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U181/98 e reca la
data del 22 maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti
giudizi: STFA 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U286/98; 31 maggio 2001
nella causa INSAI c/ M., U275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M.,
U279/98; 11 giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U17/99; 11. giugno 2001 nella
causa INSAI c/ S., U285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98;
21 giugno 2001 nella causa R. c/ INSAI, U349/98; 27 giugno 2001 nella causa
INSAI c/ B., U362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U18/99; 2
luglio 2001 nella causa INSAI c/ F., U4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/
M., U142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I442/99 +
U256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U154 + 163/99;
19 luglio 2001 nella causa INSAI c/ T., U190/99; 27 luglio 2001 nella causa
INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio 2001 nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001
nella causa INSAI c/ B., U 165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ I,
U91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C., U217+225/00; STFA del 16
ottobre 2001 nella causa M., U301/00.
Sostanzialmente,
il TFA ha approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo aver anche
verificato, in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie,
l'importo ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei
dati dedotti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita
dall'Ufficio federale di statistica, considerata la possibilità di ridurre il
salario statistico fino al limite massimo del 25%:
"
(…).
Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le
istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo
prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in
particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di
quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi
della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario
di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno
ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al
1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese
da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività
leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici,
cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto
di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata
in DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in
sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa
stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta
dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un
mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in
attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare
riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non
soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata
(nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio
2001 in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio
querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere,
che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i
dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.
42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla
valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo
stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei
salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la
retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione
semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.--
(fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi
della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze
del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario
statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato
dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce
all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17%
merita di essere ristabilita."
(STFA 22 maggio 2001 nella causa L. c/ INSAI, p.
4ss.).
L'Alta
Corte nelle sentenze menzionate non ha comunque risolto la questione di
principio a sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali
il TFA fa costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF
124 V 323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL.
2.8. Nel caso di specie __________, come esposto sopra
(cfr. consid. 2.5.), non può più svolgere l'originaria professione di muratore.
Quando,
come nel caso presente, non è possibile fondarsi sulla situazione salariale
concreta dell'assicurato, in ossequio alla più recente giurisprudenza federale,
occorre basarsi sui dati statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera
sulla struttura dei salari 1998 (l'ultima edizione disponibile), edita
dall'Ufficio federale di statistica.
Secondo
questo studio, un uomo, esercitando nel 1998 un'attività semplice e ripetitiva
in Svizzera, avrebbe potuto realizzare, mediamente, un salario mensile lordo pari
a
fr.
4'268.-- (considerando soltanto il settore privato, visto che ___________ non
ha evidentemente accesso a quello pubblico), quindi, riportandolo su 41.9 ore
(cfr., per quest'ultimo aspetto, DTF 126 V 81 consid. 7a), fr. 4'470.--.
Per il
2000- dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA 20 febbraio 2001 nella causa R.) - si
ottiene un reddito mensile di fr. 4'529.-- oppure di fr. 54'348.-- per
l'intero anno (fr. 4'529.-- x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già
compresa, cfr. STFA 18 febbraio 1999 nella causa B. c/
INSAI, p. 5 consid. 3a).
Come
appena visto (cfr. consid. 2.6.), l'importo stabilito dall'Istituto
assicuratore convenuto è pari a fr. 39'504.--.
Questo
Tribunale non ha motivo di non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico
da invalido operata dall'______, sebbene la stessa possa apparire leggermente
favorevole all'assicurato alla luce dei dati statistici sulla struttura dei
salari, quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF
126 V 75, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di
comportare una riduzione del salario statistico fino - realizzate tutte le
premesse - al limite massimo del 25% (il 75% di fr. 54'348.-- corrisponde a fr.
40'761.--; STFA del 27 luglio 2001 nella causa INSAI c/ B., U 252/99; STFA del
21 giugno 2001 nella causa R., U 349/98; STFA del 2 luglio 2001 nella causa F.,
U 4/99).
Al
riguardo va osservato che la giurisprudenza della nostra Alta Corte permette sì
un'eventuale riduzione dei dati statistici del tasso massimo del 25% per tenere
conto delle circostanze particolari del caso concreto, ma non abilita a ridurre
ulteriormente il salario risultante dagli accertamenti dell'__________ (cfr.
consid. 2.7.). Pertanto la critica mossa dal ricorrente (cfr. consid. 1.3. e
1.7.) è infondata.
2.9. Va ancora
rilevato che nelle pronunzie citate al considerando 2.7., il TFA ha proceduto a
quantificare il reddito da invalido partendo dal salario mediamente percepito, a
livello nazionale, da un uomo, rispettivamente da una donna, esercitanti
attività semplici e ripetitive nel settore privato (TA1).
A questo
preciso proposito, il TCA, nel recente passato, ha avuto modo d'affermare che
l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera -
quali quelli utilizzati dal TFA - si rivela essere discriminante per gli
assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più
bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è
quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro
Cantone senza il danno alla salute.
In questo
ordine d'idee, questa Corte, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa
R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV nr. 35 -
successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA 17
aprile 2001 nella causa B. c/ INSAI e 22 maggio 2001 nella causa M. c/ SWICA
Assicurazioni SA) - sentito preliminarmente il parere del direttore
dell'Ufficio federale di statistica, dottor ____________, ha così precisato la
propria giurisprudenza:
"
In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha
inviato al dottor __________, __________ dell'Ufficio federale di statistica,
uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale
delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di
fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare
il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con
problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere
adeguate.
Al riguardo vengono
in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr.
4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires
1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare
la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato
che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente
il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima
dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:
Perché
no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per
adattarlo alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. _)
Il dottor _________ ha così risposto in data 14
agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
-
Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo
mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era
di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
-
È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori
dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi.
Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la
stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14)
A titolo di confronto
Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera
(settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr.
doc. _).
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi
in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla
media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe
effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno
alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati
statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella
nostra regione.
Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per
ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico
dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel
1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si
finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere
ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V
36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I
76).
Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha
per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel
Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton
concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996
UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners
(Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21,
il TCA ha al riguardo precisato:
" La
necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino
risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28
settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto 1999
«Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati
disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle
condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati
sui livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la
statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere
l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le
informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la
struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al
lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e
per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni
supplementari.
Il calcolo dei dati
regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione
dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche
importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia
in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati
pubblicati.
Per i prossimi anni è
inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione,
riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di
informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati
lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale»"
Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre
prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se
si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr.
Pratique VSI 2000 pag. 84-85):
" Dans
ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par
les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes
et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser
sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des hommes.
(…)" (STCA succitata - la sottolineatura è
del redattore).
Nel presente
caso - per le medesime ragioni diffusamente
indicate nella STCA 4 settembre 2000 in re R., pubblicata in RDAT I-2001, p.
250ss. e in SVR 2001 IV nr. 35, - a questa Corte parrebbe più coerente
determinare il reddito ancora esigibile malgrado il danno alla salute,
utilizzando i valori specifici per il Cantone Ticino (cfr. STFA del 30
novembre 2001 nella causa R., I 226/01).
Ora,
applicando i dati salariali che risultano dalla tabella TA14, il reddito annuo
realizzabile da __________ in occupazioni semplici e ripetitive nel settore
privato ticinese ammontava, nel 2000, a fr. 45'954.-- (fr. 3'611.-- : 40
x 41.9 + fr. 47.-- d'adeguamento all'indice dei salari nominali x 12), importo
che - analogamente a quello che è stato dedotto dalla tabella TA1 (cfr. consid.
2.8.) - dimostra, tenuto sempre conto del fatto che
il salario statistico è suscettibile d'essere ridotto a seconda delle
circostanze del caso concreto, l'attendibilità del reddito di fr. 39'504.--
considerato dall'Istituto assicuratore convenuto (riduzione del reddito di fr.
45'954.-- leggermente inferiore al 15%).
2.10. In esito ai
considerandi che precedono, il grado d’invalidità di __________ - determinato
confrontando i fr. 39'504.-- con il reddito che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 57'242.-- (cfr. doc. _), dato
quest'ultimo non contestato dal ricorrente - risulta effettivamente essere del
30%.
Di
conseguenza, l'impugnata decisione su opposizione dell'__________ deve essere
confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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