AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2002.2
Data decisione, Autorità:
08.08.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.2002.00002
rs/cd
Lugano
8 agosto 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 dicembre 2001
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 20 novembre 2001 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 ottobre 1998
__________ - all'epoca alle dipendenze dell'impresa __________ in qualità di
macchinista/minatore - è rimasto vittima di un infortunio professionale, mentre
era in una galleria a __________. Egli ha infatti subito lo schiacciamento del
piede sinistro tra il cingolo di un escavatore e la roccia che ha comportato la
relativa frattura/lussazione dell'osso navicolare.
Il caso è stato assunto
dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni
assicurative.
1.2. Alla chiusura del caso -
sentito il parere del proprio medico di circondario (cfr. doc. _) - l'Istituto
assicuratore, con decisione formale del 10 agosto 2001, ha riconosciuto
all'assicurato una rendita di invalidità del 33,33% a far tempo dal 1° agosto
2001 e un'indennità per menomazione dell'integrità del 15% (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione,
relativa soltanto al grado di invalidità, interposta dall'avv. __________ per
conto dell'assicurato (cfr. doc. ), l'_________, in data 20 novembre 2001, ha
parzialmente accolto la richiesta dell'interessato accordandogli una rendita
del 40% a decorrere dal 1° agosto 2001 (cfr. doc. _).
1.3. Con tempestivo ricorso 28
dicembre 2001, __________, sempre patrocinato dall'avv. __________a, ha chiesto
che l'assicuratore LAINF venga condannato a riconoscergli una rendita di
invalidità del 50% (cfr. doc. _).
Queste segnatamente le
considerazioni sviluppate dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese
ricorsuali:
" (…)
-
Vengono
respinte e contestate tutte le asserzioni espresse dalla __________ nella sua
Decisione su Opposizione del 20.11. 2001 in quanto non esplicitamente ammesse
da noi in questo ricorso.
-
Ribadiamo
puntualmente quanto da noi già scritto nella nostra Opposizione alla __________
del 31.08.2001, risp. del 20.09.2001 e del 15.10.2001 e cioè che le Decisione
__________A, prima, ed ora anche la Decisione su Opposizione non tengono conto
della gravità del caso e dell'effettiva incapacità lavorativa del sig.
__________.
MP Copia nostra Opposizione cautelativa 31.08.2001 act.
3
Copia
nostra completazione Opposizione del 20.09.2001 act. 4
Copia nostra
completazione Opposizione del 15.10.2001 act. 5
- II
15.10.98 il signor __________, macchinista, fu vittima a __________ di un
infortunio lavorativo in galleria: egli subì uno schiacciamento del piede
sinistro tra il cingolo di un escavatore e la roccia, con frattura / lussazione
aperta. Da __________, dove gli furono prestati i primi soccorsi, fu
trasportato a __________, dove venne operato d'urgenza. II 28.10.98 fu poi
sottoposto ad un successivo intervento.
MP Edizione intero incarto atti __________
-
Da
subito, risp. sin dal periodo post-operatorio, il nostro mandante, ha lamentato
forti dolorazioni sia alla caviglia sinistra che alla cresta iliaca sinistra,
dove era stato effettuato il prelievo di un blocco osseo per l'intervento di
tali grosse dimensioni da determinare il formarsi di uno
"spuntone" che disturba meccanicamente il siqnor __________!
-
Intanto,
in questa medesima zona corporale del nostro mandante, una fistola continuava a
spurgare, tanto che fu necessaria una nuova ospedalizzazione nel gennaio 1999
ed infine un nuovo intervento alla cresta iliaca sinistra. Fu quindi
appurato un qravissimo errore da parte dei chirurghi i quali avevano
dimenticato all'interno del corpo del nostro mandante una garza!
-
In
continuazione e ancora oggi, il signor __________ è sofferente e lamenta forti
dolori (dolori dorsali al piede, dolori alla caviglia, bruciore al dorso
del piede e gonfiezza piede sinistro nonostante l'uso di una cavigliera
elastica).
-
Ciò non
permette al nostro mandante di deambulare in modo corretto, causando, quindi, ulteriori
inconvenienti (dolori lombari + dolori e "scricchiolii" al ginocchio
destro).
-
In
seguito alla Decisione della __________ del 10.08.01, in cui la stessa valutava
il danno a carico del nostro mandante nella misura del 33.33%, il 31.08.01
venne da noi inoltrata Opposizione.
-
Sentiti
alcuni pareri medici e non risultandoci corretta la valutazione al 33,33%, il
20.09.01 incaricavamo il Dott. __________, di __________o, specialista
ortopedico chirurgo, di eseguire una perizia in merito e chiedemmo alla
__________ di trasmettergli l'intero incarto atti inerente il sig. __________.
-
Nonostante
la __________ non abbia negligentemente inviato il dossier del __________ al
Dott. __________, egli lo visitò il 26.09.01 e prese visione della copia
dell'intero incarto atti __________ da noi consegnata al ricorrente, avendo
saputo all'ultimo momento del mancato invio da parte della __________A.
-
li
15.10.01 provvedevamo, quindi, nell'ambito della procedura di opposizione, a
comunicare alla __________ le conclusioni del Dott. ____, inoltrando
copia della sua perizia medica, secondo cui, in contrasto con quanto affermato
dai medici della, il signor __________ è "in modo definitivo
inabile per lavori pesanti al 100%, ... abile al 50% nel senso di mezza
giornata per lavori leqqeri, che permettano di alternare una stazione eretta a
una seduta (con prevalenza di quest'ultima!) naturalmente questa attività deve
permettere di non sollevare e spostare carichi superiori ai 10 Kq di
peso."
MP Copia Perizia medica del 26.09.01 del
dott. __________ act. 6
- II
20.11.01, la __________ ha emesso la Decisione su Opposizione, che accoglie
solo parzialmente la nostra opposizione, riconoscendo al signor __________ una
inabilità del solo 40% e non del 50%.
Evidentemente,
la __________ non ha considerato il danno effettivo del ricorrente e provato
dalla perizia imparziale del Dott. __________; la __________ ha infatti di
nuovo bagatellizzato la qrave situazione piena di incognite e di dolorazioni
continue del nostro mandante.
- Nel
presente caso non si tratta pertanto di una valutazione medico-teorica, in
quanto il Dott. __________ ha valutato il danno e relativa incapacità lavorativa
effettiva!
Quindi,
dagli atti, risp. dalla perizia del Dott. __________, risulta chiaramente che
il sig. __________ è "abile al 50% nel senso di mezza giornata per lavori
leggeri"; considerando pure il fattore economico, egli ha una perdita di
guadagno del 50%, risp. ha diritto ad una rendita del 50%.
- Sottolineamo
che la perizia del Dott. __________, medico specialista in ortopedia, benché da
noi richiesta, è un parere neutro. Infatti, la __________ aveva ricevuto il
nostro scritto e avrebbe potuto sottoporre domande supplementari peritali, cosa
che essa ha omesso di fare.
Disattendendo
le conclusioni di uno specialista neutrale, quale il Dott. __________, la
__________ mal interpreta nuovamente la pratica.
- Di regola
l'Amministrazione, risp. i Tribunali, non dovrebbe scostarsi dalle valutazioni
di specialisti, cfr., in materia, la DTF 118 V 290 del Tribunale Federale
concernente l'accettazione delle conclusioni dei medici specialisti:
"Gemäss konstanter Rechtsprechung des EVG weicht die Verwaltung (oder der
Richter) nicht ohne zwingende Gründe von den Schlussfolgerungen des
medizinischen Experten ab, dessen Aufgabe es gerade ist, seine Fachkenntnisse
der Verwaltung (oder dem Gericht) zur Verfügung zu stellen, um einen bestimmten
Sachverhalt medizinisch zu klären".
Nel
nostro caso, l'Amministrazione __________ avrebbe correttamente dovuto
accettare nella sua Decisione su Opposizione le valutazioni tecnicamente molto
precise e appunto specialistiche del perito Dott. __________, perché non c'era
alcun motivo valido per scostarsene.
Infatti,
anche nella Decisione su Opposizione la __________ non è stata in grado di
contrastare la perizia del Dott. __________.
A
nulla giova, poi, alla __________ menzionare alcune vaghe indicazioni di dettagli
presi da ditte ticinesi, perché in ogni caso, nel concreto, non ci sarebbe
sicuramente alcuna ditta che assumerebbe il ricorrente in questo stato, neanche
al 50%!
II
nostro mandante ha discusso il suo caso con il suo datore di lavoro ed altri e l'effettivo
risultato è questo: nessuno assume il siq. __________i, neppure al 50%.
Contestiamo, pertanto, l'astratta
e vaga asserzione della __________ che per nulla è comprovata! Altrimenti
chiediamo nomi, indicazioni e relative dichiarazioni di una Ditta che assuma il
ricorrente in questo grave stato al 60%!
Quindi,
le indicazioni __________, non essendo accettabili, vanno pienamente respinte!
- Nel
presente caso, riteniamo pertanto che al lodevole Tribunale basti la chiara
perizia specialistica del Dott. __________, specialista in chirurgia
ortopedica, __________, di chiara fama e rispettabilità.
Qualora,
però, il lodevole Tribunale ritenesse di abbisoqnare di un'ulteriore perizia
date le contraddizioni esistenti fra il medico __________ e il Dott. __________i,
voglia esso eventualmente ordinare una perizia giudiziaria neutrale.
In ogni caso, riteniamo che il parere
del Dott. __________ della __________ non sia parificabile ad una perizia
perché egli non ha nemmeno visitato il ricorrente.
D'altro
canto, se il Tribunale non ritenesse sufficiente la perizia del Dott.
__________, allora s'imporrebbe una perizia neutrale che chiediamo ai sensi
della giurisprudenza del Tribunale Federale, la quale richiama pure la prassi
della Corte per i diritti dell'uomo.
Secondo
il Tribunale Federale, infatti: "In solchen Fällen sind an die
Beweiswürdigung jedoch strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur
geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der ärztlichen
Feststellungen, sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen" (EVG-Urteil S.
vom 30.10.1998 S. 4, B. vom 30.06.1997; BGE 122 V 161 f. Erw. 1c und 162 f.
Erw. 1d, Urteil L. vom 15.12.1997).
Cfr.
pure DTF 123 V 175, risp. Meyer-Blaser (Praxis des fairen Abklärungsverfahrens
vor EMRK).
Ci riserviamo, qualora il lod.
Tribunale ritenesse necessaria una perizia neutrale ulteriore, di proporre
nominativi di periti o di esprimerci in seguito sulla persona del perito
neutrale che eventualmente proporrà questa Corte.
In
caso d'eventuale rifiuto del nostro petito, ci riserviamo di portare il
presente caso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
MP Eventuale
perizia neutrale" (Doc. _)
1.4. L'__________, in risposta, ha
postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. _).
1.5. Con scritto 4 febbraio 2002
l'avv. __________ ha rilevato:
" (…)
il nostro mandante ritiene necessario ribadire a proposito dei
mezzi di prova quanto segue:
- Innanzitutto
egli contesta pienamente le asserzioni gratuite fatte dalla __________, cioè
asserzioni di comodo, per i "suoi medici", quindi "pro
domo!".
Del
resto, che i medici __________ facciano gli interessi della __________ è più
che evidente e palese nel presente caso, basti, infatti, considerare che la
__________ si è affrettata ad aumentare il grado percentuale di rendita dal 33
e 1/3 al 40%!
- Ad 1 controparte.
I
pareri medici __________ (v. __________, Dr. med. __________ ecc.) risalgono
semmai ad oltre due anni fa, quando ancora non era chiaramente prevedibile lo
sviluppo del caso!
Del
resto dal punto di vista procedurale si deve far precisare che come esiste un
dovere legale di collaborazione dell'assicurato con la __________ - dovere al
quale il nostro assicurato ha sempre ottemperato - così esiste il dovere della
__________ di collaborare ad accertamenti neutri proposti dall'assicurato!
Ebbene,
la __________, dalla sua torre d'avorio, nemmeno si è degnata di inviare i suoi
atti al Dr. med. __________ né tanto meno di porre delle contro-domande, ben
sapendo che questa era semmai l'occasione di verificare i pareri dei suoi
medici.
Del
resto, è provato che l'operato dei medici precedenti della __________ (Dr. med,
__________, __________ ecc.) sia stato per lo meno dubbio, e ciò se si
considera che durante l'intervento operatorio era stata lasciata niente meno
che una garza nella ferita richiudendola e che nessuno dei medici __________ se
n'era accorto più di quel tanto, anzi tralasciarono di perseguire un tale grave
fatto e di riconoscere le conseguenze tuttora presenti presso il signor
__________! Altro che oggettività!
- Ad 2/3 controparte.
L'assicurato
non ha mai avuto a che fare prima della perizia con il Dr. med. __________ che
è stato indicato quale persona veramente neutra e della massima competenza
chirurgica e peritale.
Pertanto
la neutrale precisa perizia di piena attualità del Dr.med. __________ che ha
dovuto purtroppo costatare l'impossibilità di seguire lavori leggeri oltre il
50% non può essere ignorata, altrimenti ne deriverebbe il contrasto con quanto
stabilito dal Tribunale Federale che, richiamando la prassi della Corte per
i diritti dell'uomo, ripetutamente ha precisato:
In
solchen Fällen sind an die Beweiswürdigung jedoch strenge Anforderung zu
stellen, Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und
Schlüssigkeit der ärztlichen Feststellungen, - z. B. bei Vorliegen
unterschiedlicher ärztlicher Auffassungen - , sind ergänzende Abklärungen
vorzunehmen (EVGUrteil S. vom 30.10.1998 S. 4, B. vom 30.06.1997; BVG 122 V
161 f, Erw. 1c und 162 f. Erw. 1d; Urteil L. vom 15.12.1997).
Cfr.
pure DTF 123 V 175, risp. Meyer-Blaser (Praxis des fairen Abklärungsverfahrens
vor EMRK).
Di
fronte alla piena competenza dello specialista Dr. med. __________, la
__________ nulla ha saputo opporre in materia, se non soltanto futili
asserzioni pro domo.
Qualora,
per denegata ipotesi, ci fossero dubbi sulla perizia del Dr. med. __________,
codesto lodevole Tribunale dovrà ordinare una perizia neutrale.
In ogni
caso vogliamo precisare che nessun medico della __________ ha elaborato una
perizia o un parere completo e che tenesse conto di tutti i problemi del nostro
mandante come semmai sarebbe richiesto da un medico interno all'istituto assicurativo
e come ciò è invece stato fatto dal Dr. med. __________.
MP - Perizia neutrale" (Doc. _)
1.6. L'__________, il 17 maggio
2002, ha precisato:
" (…)
In considerazione del fatto che il ricorrente si limita in
sostanza a ribadire quanto sostenuto in precedenza l', nel merito,
rinvia a quanto già indicato in sede di opposizione e di risposta di causa.
Per quanto attiene la forma l' deplora il tono utilizzato dal
ricorrente e soprattutto mal comprende i rimproveri inerenti l'aumento del
grado di invalidità deciso in sede di opposizione.
Non si vede poi come possa venir rimproverato ai dott. __________
e __________ ecc. di non aver riscontrato la garza dimenticata al momento
dell'operazione visto che l'assicurato durante questo lasso di tempo (4 giorni)
non è stato visto da nessun medico dell'__________. Tale dimenticanza,
senz'altro spiacevole, non ha comunque comportato alcuna conseguenza duratura
per l'assicurato." (Doc. _)
1.7. Il 31 maggio 2001, il
patrocinatore dell'assicurato ha infine dichiarato:
" (…)
Con riferimento alla Loro recente del 22.05.02 contestiamo quanto
scritto dalla controparte __________ Avv. __________ nella sua presa di
posizione del 17.05.02, in quanto la controparte stessa ha fatto delle
asserzioni gratuite non riuscendo appunto a contestare la perizia del Dott.
med. __________.
Da ciò risulta che la perizia del Dott. med. __________ è ben
neutrale ed è correttamente indicata l'esistenza dell'incapacità lavorativa del
50%." (Doc. _)
in diritto
2.1. L'oggetto della lite è
circoscritto alla determinazione del grado di invalidità presentato da
__________ e, più concretamente occorre stabilire, da un lato, in quale misura
egli è in grado di esercitare un'attività alternativa a quella di macchinista-minatore,
dall'altro l'entità del reddito che potrebbe, in tal modo, conseguire (reddito
da invalido).
2.2. Definizione
dell'invalidità
L'art. 4 LAI definisce
l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta
permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Due sono dunque di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
2.3. Commisurazione
dell'invalidità
Giacché il danno alla
salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
Tuttavia, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp. le precauzioni
rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella professione attuale
che nelle altre relativamente confacenti.
La valutazione della
ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece all'amministrazione
e all'occorrenza al giudice.
L'invalidità, evento di
natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli
può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133;
STFA 30 giugno 1994 in re P.).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha ancora avuto
modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di
lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA 30 giugno 1994 in re P.).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che utilizza al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (cfr. RAMI 1991 p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità
di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro
generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che
gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro
(cfr. RAMI 1991 succitata consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (RAMI 1994
p.90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30 giugno 1994 in re P.).
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (STFA 15 dicembre 1992 in re G. I. M., non pubbl.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di
qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari
circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (RAMI 1993 p.
97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado
d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.4. Nell'evenienza concreta risulta
dagli atti che __________ dal 15 settembre al 10 novembre 1999 ha soggiornato
presso la Clinica di riabilitazione __________.
Dal Rapporto di uscita del
6 dicembre 1999 emerge che l'assicurato non è più in grado di esercitare la sua
originaria professione, mentre è abile al 100% in un'attività adeguata da
svolgere prevalentemente seduto, con possibilità di cambiare di tanto in tanto
posizione (cfr. doc. _).
In particolare i medici
della __________ hanno precisato:
" (…)
Beurteilung
Organische Schädigungen und funktionelle Störungen
Status ein Jahr nach Osteosynthese einer zweitgradig offenen
Navicularluxationstrümmerfraktur links radiologisch gute Konsolidation und
aktuell unauffällige MRI-Befund. Für den Patienten stehen nach wie vor die
belastungsabhängigen Schmerzen im Vordergrund, die im Zusammenhang mit der
Komplexität der Verletzung stehen. Unserer Meinung nach steht die optimale
Schuheinlageversorgung im Vordergrund, um die verletzungsbedingte veränderte
Fussstatik, welche aus dynamischer Sicht zwangsläufig zu Beschwerden führt, zu
stützen.
Behinderungen / Fähigkeitsstörungen
Die kritische Anforderung der bisherigen Arbeit im Tunnelbau
beinhalten vor allem das Heben und Tragen von schweren Lasten und längeres
Stehen und längeres Gehen. Es besteht ebenfalls eine deutliche Einschränkung
dieser Leistungsfähigkeiten.
Berufliche und soziale Auswirkungen
Die bisherige Tätigkeit als Tunnelarbeiter ist vollumfänglich
nicht mehr zumutbar. Hinsichtlich einer anderen beruflichen Tätigkeit ist zur
Zeit eine vorwiegend wechselbelastende meist sitzende Arbeit ganztags zumutbar.
Empfehlung bezüglich berufliche Eingliederung: Falls im Rahmen der vom
Patienten gewünschten Zweitmeinung keine weiteren therapeutischen Massnahmen
mehr vorgeschlagen werden: Arbeitssuche." (Doc. _)
Il ricorrente, durante il
suo soggiorno a __________, ha inoltre effettuato una prova di lavoro della
durata di tre settimane, lavorando 4 ore al giorno dalle ore 8.00 alle 12.00.
Al riguardo è stato
stilato un resoconto del seguente tenore:
" (…)
Berufliche Qualifikationen und Arbeitsverhalten
Der Versicherte kann sich in der Landessprache seiner Wohnregion
(Italienisch) sehr gut verständigen. Die einfachen mündlichen und schriftlichen
Arbeitsanleitungen hat er gut verstanden, die schwierigeren konnte er nur mit
zusätzlichen Erklärungen umsetzen. Die theoretischen Leistungen waren,
unter Berücksichtigung seiner Schul- und Berufsausbildung genügend. Er ist eher
grobmotorisch veranlagt, dabei zeigte er eine durchschnittliche Handgeschicklichkeit.
Qualitativ war seine Arbeit gut, quantitativ gut bis genügend. Einen
Lernzuwachs konnten wir nicht feststellen.
Besondere berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten zeigten sich in
keinen der erprobten Bereiche.
Die Motivation für eine berufliche Eingliederung erachten wir
als genügend.
Beobachtungen zur Belastbarkeit₁
Der arbeitsrelevante Problembereich betrifft den linken Fuss.
Der Versicherte hat die vierstündige Arbeitszeit von 08.00 bis 12.00
Uhr vor Austritt nicht ohne zusätzliche Pausen durchgehalten. Der Versicherte
arbeitete vorzugsweise sitzend. Dabei machte er gelegentlich Kurzpausen
(schmerzbedingte Positionswechsel und hin- und hergehen).
Die Leistungsbereitschaft bei den zugewiesenen Arbeiten beurteilen
wir als fraglich. Das Leistungsverhalten erschien teilweise nicht konsistent.
Subjektiv fühlt sich der Versicherte zur Zeit bei einer der Behinderung
angepassten Arbeit unfähig halbtags zu arbeiten. Im Vergleich zu unseren
Beobachtungen hat der Versicherte die eigene Belastbarkeit im PACT-Test bei
Austritt (98 Punkte, entsprechend einer nur minimalen, vorwiegend sitzenden
Arbeit) leicht unterschätzt. PACT-Index bei Beginn
Beurteilung aus ärztlicher Sicht:
Gemäss Herr Dr.med. __________ kann die Wiederaufnahme der
bisherigen beruflichen Tätigkeit als Baumaschinist und Mineur, dem
Versicherten nicht mehr zugemutet werden. Von weiteren medizinischen
Massnahmen kann keine namhafte, berufsrelevante Besserung des
Gesundheitszustandes erwartet werden. Zur Zeit ist dem Versicherten eine der
Behinderung angepasste andere berufliche Tätigkeit zumutbar.
Demgegenüber behauptete der Versicherte sich vorderhand nicht
arbeitsfähig zu fühlen. Deswegen möchte er gleich nach Klinikaustritt bei Herrn
Dr. __________ in __________ eine Zweitmeinung einholen."
(Doc. _)
Il 10 gennaio 2000 ha
avuto luogo la visita medica di chiusura eseguita dal medico di circondario
dell'__________ di __________, Dr. med. __________.
Il medico ha discusso la
questione relativa all'esigibilità lavorativa e, in particolare, ha avuto modo
d'illustrare gli impedimenti funzionali che l'assicurato presenta a dipendenza
del danno residuale al piede sinistro. Si tratterebbe dunque di evitare, oltre
che il sollevamento e il trasporto di pesi superiori ai 20 Kg, lo svolgimento
di mansioni prevalentemente in piedi e che richiedono spostamenti su terreno
sconnesso o in pendenza e su scale a pioli.
Inoltre il Dr. __________
ha descritto lo status oggettivo dell'arto inferiore sinistro dell'insorgente.
Questa la valutazione espressa
dal medico di circondario:
" (…)
BEURTEILUNG
Der Versicherte erlitt bei einem Betriebsunfall am 15.10.1998
eine schwere Quetschung des linken Fusses mit zweitgradig offener
Naviculare-Luxationstrümmerfraktur links.
Status nach Débridement, Reposition des Naviculare und Anpassen
eines Fixateur externe im Dreieck-System am linken Fuss am 15.10.1998; Status
nach InterpositionsArthrodese talo-cuneiforme I/II am linken Fuss am
28.10.1998.
Ich verweise auf die entsprechenden Operationsberichte und den
Austrittsbericht der orthop. Abteilung des Kantonsspitals __________.
Ich verweise auch auf den letzten Austrittsbericht der orthop.
Abteilung des Kantonsspitals __________ (hosp. 3.6. - 8.6.1999) nach
Fistelexzision nach vorgängiger Metyhlen blau-Markierung am linken Beckenkamm
am 4.6.1999 auf der orthop. Abteilung des Kantonsspitals __________; ich
verweise auf den entsprechenden Austrittsbericht vom 8.6.1999.
Ich verweise auf den letzten kreisärztlichen Untersuchungsbericht
vom 9.8.1999.
Zur weiteren Rehabilitation war der Versicherte vom 15.9. -
10.11.1999 in der Rehaklinik __________; ich verweise auf den entsprechenden
Austrittsbericht vom 6.12.1999, in dein auch zur mediz. Zumutbarkeit auf den
Seiten 3 und 4 Stellung genommen wird.
Eine MRI-Untersuchung des linken __________ im __________ bei
Herrn Dr. __________ am 15.10.1999 zeigte eine ordentliche Kongruenz des
distalen Tibiofibulargelenkes; die Syndesmose ist erhalten.
Auch das __________ ist im Wesentlichen erhalten; die
Gelenkflächen sind glatt begrenzt.
Krankhafte Veränderungen die seine Leistungsfähigkeit
herabsetzen: Es sind verschiedene krankhafte degenerative Veränderungen im
Bereiche der LWS dieses Versicherten vorhanden; ich verweise auf den
Austrittsbericht der __________ vom 6.12.1999 (Seiten 1 und 2).
Im Vordergrund steht jetzt die berufliche und soziale
Rehabilitation dieses Versicherten.
Die _____wird nun nach Art. 18/19 die Rentenfrage und nach Art.
24/25 des UVG die Frage der Integritätsentschädigung prüfen.
Medizinische Zumutbarkeit bezüglich Arbeitseinsatz:
Dem Versicherten ist eine ganztätige Beschäftigung als
Baumaschinist/Tunnelarbeiter nicht mehr zumutbar.
Hingegen kommt bei einer vorwiegend sitzenden Beschäftigung ein
ganztägiger Arbeitseinsatz in einem Fabrikationsbetrieb oder in der Industrie
in Betracht. Die Belastbarkeit des linken Fusses bleibt eingeschränkt, vor
allem beim Gehen auf unebenem Boden, an einem Hang und beim Treppensteigen.
Auch die Hebe- und Tragfähigkeit von schweren Lasten bleibt
eingeschränkt (kein wiederholtes Heben und Tragen von Lasten über 20 kg).
Es liegen keine mediz. Gründe vor, die ein Benutzen von Stöcken
bedingen. Ich habe den Patienten angewiesen, die Stöcke wegzulassen.
Als Restfolgen liegen vor:
Status nach zweitgradiger Naviculare-Luxationstrümmerfraktur des
linken Fusses bei einem Betriebsunfall am 15.10.1998; Status nach Débridement,
Reposition des Naviculare und Anpassen eines Fixateur externe am 15.10.1998 im
Kantonsspital __________; Status nach Interpositions-Arthrodese
talo-cuneiforme I/II am linken Fuss mit Knochenspanentnahme vom Beckenkamm
links am 28.10.1998; um die Hälfte eingeschränkte Dorsalextension und leichte
Einschränkung der Plantarflexion des __________ links und praktisch
versteiftes USG links; posttraumatische Rigidität des linken Vorfusses; versteiftes
Grundgelenk der linken Grosszehe; mässige Quadricepsatrophie links; Unterschenkelatrophie
links; verminderte Belastbarkeit des linken Fusses, besonders beim Gehen auf
unebenem Boden, an einem Hang und beim Treppensteigen; eingeschränkte Hebe-
und Tragfähigkeit von schweren Lasten (kein wiederholtes Heben und Tragen von
Lasten über 20 kg).
Bei Bedarf geht die ärztliche Behandlung und Ueberwachung dieser
Fussbeschwerden bei Herrn Dr. __________ in __________ weiter; ich bitte ihn um
einen Zwischenbe richt Mitte März 2000." (Doc. _)
L'8 maggio 2001
l'assicurato è stato visitato dal medico di circondario __________ di
__________, Dr. med __________, specialista FMH in chirurgia.
In particolare il Dr.
__________ ha affermato che l'esigibilità di lavoro formulata in occasione
della visita del 10 gennaio 2000 presso il medico di circondario di __________,
deve essere confermata e che di conseguenza il ricorrente non può più alzare e
trasportare dei pesi di oltre 20 kg, effettuare degli spostamenti duraturi di
oltre 1-2 Km e degli spostamenti frequenti su del terreno sconnesso, tetti o
scale a pioli. E' in grado invece di lavorare per l'intera giornata in piedi,
senza pause supplementari, guidare la macchina, lavorare con il tronco chinato,
inginocchiato e salire le scale:
" (…)
CONCLUSIONI
Siamo dunque confrontati con un assicurato 30enne, già portatore
d'importanti alterazioni degenerative, specie discopatia bisegmentale (L3-S1)
con protrusione/erniazione discale a destra, risp. lombo-sciatalgia
cronica con sindrome radicolare recidivante, come tuttora ben documentabile.
Inoltre il signor __________ il 15.10.1998 aveva riportato una
frattura-lussazione esposta di II° grado dell'osso navicolare del piede
sinistro, lesione trattata a due riprese (riposizione e stabilizzazione
mediante fissatore esterno) il giorno dell'infortunio, artrodesi
d'interposizione astragalico-cuneiforme I-II del 28.10.1998).
Un'ulteriore ospedalizzazione di breve durata (5 giorni in giugno
1999) è motivata dall'estirpazione di una residuale fistola a livello della
cresta iliaca sinistra (piccola garza rimasta in situ).
Inoltre il signor __________ ha soggiornato per una riabilitazione
stazionaria a __________ (1999) dove furono eseguiti pure degli esami (MRI)
interessanti la caviglia sinistra.
L'artrodesi nel frattempo è ben consolidata, risp. conservata
l'arcata plantare longitudinale fisiologica, senza insufficienza,
particolarmente non del retropiede (rinviamo pure alla fotodocumentazione
dettagliata).
Nonostante questi fattori favorevoli, l'assicurato fino a
tutt'oggi non ha abbandonato la stampella e presenta una deambulazione
estremamente cauta con appoggio del piede in notevole abduzione e rotazione
esterna.
Trattasi di un atteggiamento "fissato", documentato pure
dal fatto che il signor __________, in posizione sdraiata mantiene l'estrema
rotazione esterna del piede sinistro di ben 60° (vedi le foto).
Pur ricorrendo alla calzatura adatta, il modo di deambulare non
cambia per nulla. A titolo privato, il signor __________ si è anche
"documentato" in Italia, con referti radiologici (2000) che
attestano una "pseudo-artrosi" a livello dell'artrodesi come pure
presenza di "frammento metallico", benché l'artrodesi tuttora
sia ben consolidata (verificata nuovamente con studio tomografico) e il
"frammento metallico" chiaramente riconoscibile quale ancora di
Mitek.
In occasione della visita odierna, rispetto alla precedente
chiusura del 10.1.2000, in sostanza non è riconoscibile un netto
mutamento in merito ai postumi infortunistici di nostra pertinenza.
Questo vale soprattutto per la mobilità articolare, trofismo
muscolare, quadro radiologico e entità dei disturbi soggettivi.
In merito all'esigibilità dobbiamo astrarre completamente dalla
sindrome radicolare, attualmente fattore invalidante preponderante
(non permette nessun lavoro con il tronco chinato né l'alzare dei pesi
elevati).
In base all'esigibilità formulata, non è più raccomandabile una
ripresa lavorativa come macchinista-minatore.
L'esigibilità di lavoro formulata in gennaio 2000 deve essere
riconfermata, rispettivamente non è più esigibile l'alzare e trasportare dei
pesi di oltre 20 kg, degli spostamenti duraturi di oltre 1-2 km di fila,
spostamenti frequenti su del terreno sconnesso, tetti o scale a pioli.
Può invece lavorare tutto il giorno in piedi, senza pause
supplementari, guidare la macchina, lavorare con il tronco chinato,
inginocchiato e salire le scale.
L'assicurato continua ad adoperare la calzatura adatta, mentre non
è più necessario l'uso di calze elastiche compressive, stampella, analgesici
(la schiena non fa parte delle nostre considerazioni).
Non è pure da prendere in considerazione un'AMO (localizzazione
del materiale osteosintetico senza segni irritativi e indolente).
Di riflesso rimane pure invariata la menomazione dell'integrità
(quindi il 15%, non il 25% come figura erroneamente negli atti
amministrativi).
Il signor __________ viene informato in modo esaustivo circa le
nostre conclusioni e continua ad essere abile al lavoro nella misura massima
possibile (dal 10.1.2000)." (Doc. _)
Sulla base delle
risultanze appena esposte, l'assicuratore LAINF convenuto ha concluso che
l'originaria attività di macchinista/minatore non appariva più ragionevolmente
esigibile.
L'______ ha quindi
stabilito il grado di invalidità facendo riferimento al mercato generale del
lavoro, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi.
Seguendo le indicazioni
fornite dai medici di circondario, l'Istituto assicuratore ha ritenuto che
__________ possa ancora svolgere, a tempo pieno e con un completo rendimento,
attività leggere, quali il magazziniere presso la __________, l'operaio addetto
alla manutenzione di distributori automatici presso la __________, l'operaio
meccanico-tranciatore-laminatore presso la __________, Lavorazione metalli,
l'operaio di frabbrica addetto al caricamento di cestelli presso la __________
e l'addetto all'imbottigliamento presso la Casa Vinicola __________ (cfr. doc. _).
L'assicurato, nella sua
opposizione (cfr. doc. ), ha contestato la valutazione del grado di invalidità
del 33,33%, poiché, vista la sua grave limitazione con forti dolori che gli
creano già grossi problemi a deambulare, è inaccettabile. Inoltre egli ha
considerato che le ipotesi fatte dall'_________ per un eventuale ipotetico
sfruttamento dell'ulteriore capacità lavorativa siano irrealistiche.
Di conseguenza, il 26
settembre 2001, __________ si è sottoposto volontariamente ad una visita da
parte del Dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica,
affinché quest'ultimo allestisse una perizia e rispondesse ai seguenti quesiti
postigli dal rappresentante del ricorrente:
" (…)
-
Diagnosi?
-
Quali i
danni e conseguenze permanenti derivanti dall'ultimo infortunio del 15.10.1998?
-
Quali danni permanenti lombari e di artrosi?
-
Quali
conseguenze permanenti derivanti da intervento operativo ca. 5 giorni nel
giugno 1999 per estirpazione fistola creata da garza rimasta nella ferita causa
errore medico e che è dolorante e molto sensibile tutt'ora?
-
Quali
conseguenze già oggi al ginocchio e all'arto destro a causa dell'infortunio del
15.10.1998 o altre?
-
Quali i
postumi infortunistici a carico __________ e inoltre quali a carico AI?
-
Qual è la prognosi per il futuro nel caso in questione?
-
Considerati
gli atti __________A, (specie no. _) e visitato il sig., __________, ritiene il
perito che l'infortunato sarebbe in grado di svolgere le attività menzionate
nella decisione __________ del 10.08.01 ad esempio magazziniere, operaio,
meccanico ecc.?
Se sì a tempo pieno o solo parziale?
- Esistono
eventuali provvedimenti per migliorare la situazione (es. terapie, bagni o
altro)." (Doc. _)
Dal relativo rapporto del
Dr. med. __________ emerge quanto segue:
" (…)
Diagnosi:
-
Importanti
disturbi statico-degenerativi del piede sinistro, sintomatici in stato dopo
artrodesi con interposizione di blocco tricorticale talo-cuneiforme su frattura
aperta comminuta grado 2 con lussazione del navicolare al mediopiede sinistro.
-
Stato dopo
prelievo di osso corticospugnoso alla cresta iliaca sinistra.
-
Stato dopo rimozione di corpo estraneo (garza) dal sito di
prelievo osseo alla cresta iliaca sinistra.
-
Note
pregresse discopatie con protrusione discale L3-L4 mediana, ernia discale L4-L3
con parziale migrazione nel recesso laterale destro, protrusione mediana L5-SI
(TAC del 1995).
-
Moderata condropatia femoro-rotulea al ginocchio destro.
Valutazione concernente le diagnosi:
- Gli attuali
disturbi al piede sinistro sono correlati all'alterazione tridimensionale della
statica del piede stesso, dato che è stato effettuato un allungamento della
colonna mediale con effetto di abduzione e di cavo del mediopiede stesso, con
importante abbassamento del primo raggio, nonché conseguente scarico
dell'avampiede
sulle estremità tarsali 2 a 5 e conseguente installazione di artrosi sia a
livello della sottotalare che a livello della calcaneo-cubo idea, entrambe
dolenti. La deambulazione con extrarotazione del piede è in parte dovuta a tale
allungamento della colonna mediale, mentre in parte è dovuta ai dolori presenti
all'estensione dell'alluce a livello della metatarso-falangea, ciò che spinge
il paziente ad accentuare la extrarotazione per cercare di scaricare questa
articolazione in modo da evitare dolori nella fase di stacco del piede stesso
dal suolo. Infine da notare un probabile impingement con irritazione articolare
a livello della tibiotarsica, con probabile conflitto tra retropiede e punta
del malleolo laterale visto il valgo accentuato del retropiede stesso.
- La deformazione estetica a livello della
cresta iliaca sx è abbastanza evidente. Malgrado la sensibilità alla
palpazione, in particolar modo a livello dello spuntone anteriore, che rende
chiaramente difficile o impossibile l'uso di cinture, non vi sono
fortunatamente sospetti per ulteriori processi infettivi né di fistole in
corso.
Risposte alle domande:
-
Vedi sopra: diagnosi.
-
Vedi sopra in merito alla
valutazione 1.
-
Non mi posso esprimere in merito a eventuali
danni permanenti a livello lombare, essendo i documenti radiologici datati di
almeno 2 anni.
In merito ai danni permanenti concernente
l'artrosi abbiamo chiaramente in corso di evoluzione una artrosi a livello del
piede sinistro, situata a livello della sottotalare e della calcaneo-cubo idea,
inoltre è possibile un inizio di artrosi a livello della tibio-tarsica.
- Ritengo non vi siano conseguenze permanenti
derivanti dall'intervento del giugno '99 dove venne finalmente asportata una
garza rimasta nella ferita chirurgica precedente. Ritengo che i disturbi di
ipersensibilità e i dolori derivino prevalentemente dal fatto di aver prelevato
un blocco tricorticale di osso di così grosse dimensioni, con la conseguente
soluzione di continuità della cresta iliaca stessa e il conseguente spuntone
anteriore che disturba meccanicamente al porto della cintura.
Non ritengo vi siano conseguenze a carico del
ginocchio e dell'arto destro direttamente legate all'infortunio del 15.10.98:
indirettamente un sovraccarico sull'arto inf. destro è comunque avvenuto in
seguito all'infortunio sopraccitato.
-
I postumi infortunistici concernenti il trauma
del piede sinistro sono interamente a carico della __________.
-
La prognosi concernente il piede sinistro è a
mio giudizio incerta, gli attuali disturbi staticodegenerativi sono
suscettibili di ulteriore evoluzione, in particolar modo aggravamento delle
precitate artrosi, con aumento dei dolori in futuro più che probabile.
-
Ritengo che il paz. sia in modo defìnitivo
inabile per lavori pesanti al 100%, lo ritengo abile al 50% nel senso di mezza
giornata per lavori leggeri. che permettano di alternare una stazione eretta a
una seduta, (con prevalenza di quest'ultima!) naturalmente questa attività deve
permettere di non sollevare e spostare carichi superiori ai 10 Kg di peso.
-
Ritengo che
provvedimenti conservativi non possano giovare molto, né dal punto di vista
sintomatico né nel frenare l'evoluzione spontanea degenerativa post-traumatica,
e in questo senso ritengo anche la confezione di plantari insufficiente; in
questo paz. ancora giovane credo che si possa considerare a livello teorico in
futuro una eventuale cura chirurgica con correzione tridimensionale del retro-
e mediopiede che consisterebbe in una -artrodesi (cioè in una soppressione
delle articolazioni) sottotalare tra talo e calcagno nonché calcagno-cuboidea
in associazione a un'osteotomia di sottrazione a livello della colonna mediale
onde correggere l'allungamento della colonna mediale stessa dovuto
all'intervento di artrodesi, con conseguente ripristino del normale appoggio
sulle 5 metatarsali a livello dell'avampiede: è chiaramente un intervento
complesso, non privo di rischi, e che richiederebbe una probabile
immobilizzazione in gesso per altri 2 a 3 mesi secondo consolidamento."
(Doc. _)
Il 6 novembre 2001 il Dr.
med. , specialista FMH in chirurgia, della Divisione medica della
sede centrale dell' a __________, ha preso posizione in merito
all'apprezzamento enunciato dal Dr. __________.
Egli ha confermato che per
l'esercizio di un'attività adeguata l'assicurato presenta una capacità
lavorativa completa. Inoltre ha precisato che la valutazione relativa
all'esigibilità lavorativa espressa dal perito di parte è arbitraria, poiché
non ha spiegato per quali motivi il ricorrente non dovrebbe poter svolgere, a
tempo pieno, un'attività leggera, da esercitare in posizione prevalentemente
seduta, con possibilità di cambiare stazione.
In particolare ha
rilevato:
" (…)
Im Rahmen des Einsprache-Verfahrens wurden die Akten und
Röntgenbilder noch einmal sorgfältig studiert. Strittig sind die Folgen des
Unfalles vom 15.10.1998 (Fuss links), insbesondere die zumutbare
Arbeitsfähigkeit. Hinweis auf den kreisärztlichen Untersuchungsbericht vom
08.05.2001 inkl. Fotos und Röntgenbilder.
Das Privat-Gutachten des Orthopäden Dr. __________ vom 26.09.2001
ergibt keine neuen Erkenntnisse. Der Experte hatte nicht das vollständige
__________ -Dossier zur Verfügung, auch um die früheren Röntgenbilder hat er
sich offenbar nicht bemüht. Eine unnötige Wiederholung von Röntgenaufnahmen
der Füsse innerhalb weniger Monate hätte so vermieden werden können.
Fachlich bestehen an sich keine Einwände gegen den rein
medizinischen Teil dieses Berichtes (Esame clinico, Diagnosi, Valutazione). Hingegen
muss die Antwort unter Punkt 8 im Fragenkatalog als unlogisch und völlig
arbiträr zurückgewiesen werden. Es gibt keine fundierte orthopädische
Begründung, warum nur wegen der an sich unbestrittenen Unfallfolgen am linken
Fuss eine leichte Arbeit (bis 10 kg), wechselbelastend und vorwiegend sitzend,
nur noch halbtags zumutbar sein sollte? Vielmehr ist eine solche angepasste
Tätigkeit körperlich ohne weiteres ganztags und mit normaler Leistung
zumutbar. Von den krankhaften Rückenbeschwerden müssen wir abstrahieren. Es ist
Aufgabe der Administration, konkrete Arbeitsplätze zu dokumentieren, welche dem
oben erwähnten Profil entsprechen. Bekanntlich wird der Prozentsatz der Rente
nicht vom Arzt festgesetzt, sondern aufgrund eines Einkommensvergleichs
errechnet." (Doc. _)
Il 16 novembre 2001
l'__________ ha allestito delle nuove DPL relative ad attività lievemente più
leggere e meno retribuite rispetto a quelle prese in considerazione
precedentemente (cfr. consid. 2.4., doc. _). Più precisamente l'Istituto
assicuratore convenuto ha considerato esigibili al 100% dall'assicurato i posti
di operaio di fabbrica-cucitura presso la __________, l'operaio-montatore di
cartucce filtranti presso la __________, l'operaio nel reparto iniezione presso
la __________ e il venditore in un chiosco presso il Garage __________ (cfr.
doc. _).
Il tasso di invalidità
risultante dalla differenza tra il reddito presumibile senza infortunio e la
media dei guadagni concernenti le DPL è così aumentato al 40%, come peraltro
indicato dall'__________ nella decisione su opposizione del 20 novembre 2001
impugnata dinanzi a questa Corte (cfr. consid. 1.2.).
2.5. Attentamente esaminati gli
atti all'incarto, il TCA ritiene che l'opinione dei medici dell'__________
possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo
occupa, senza che si riveli necessario dare seguito al preteso provvedimento
probatorio (perizia medica giudiziaria; cfr. consid. 1.3., 1.5.).
Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza,
quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 nella
causa B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 nella causa O.; sentenza TFA del
13 maggio 1991 nella causa A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 nella causa
M.; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed.,
pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2001 IV no 10 pag.
28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico determinante è che il rapporto sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza
della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e
condivisibili (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 pag. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 pag.
311 consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e
riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl.).
Determinante dal profilo
probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua
designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (cfr. DTF 125 V
352; DTF 122 V 160 in fine).
Il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente
di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dalle valutazioni
enunciate dai medici dell'______, tanto più se si considera che, per costante
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U281, p. 282; DTF 104 V 209;
sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre
1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg.
(= SVR 2000 UV10, p. 33ss. e RAMI 1999 U356, p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).
La nostra Massima Istanza
- in una sentenza dell'8 settembre 2000 nella causa C., U 291/99, inedita - ha
precisato che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo
che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente per
suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità.
A proposito delle perizie
di parte, sempre in DTF 125 V 351, il TFA ha invece osservato:
" dd)
Was Parteigutachten anbelangt, rechtfertigt der Umstand allein, dass eine
ärztliche Stellungnahme von einer Partei eingeholt und in das Verfahren
eingebracht wird, nicht Zweifel an ihrem Beweiswert (ZAK 1986 S. 189 Erw. 2a in
fine)." (DTF 125 V 353)
(…)
" c)
Wie bereits erwähnt (Erw. 3b/dd), enthält auch ein Parteigutachten Äusserungen
eines Sachverständigen, welche zur Feststellung eines medizinischen
Sachverhalts beweismässig beitragen können. Daraus folgt indessen nicht, dass
ein solches Gutachten den gleichen Rang wie ein vom Gericht oder von einem
Unfallversicherer nach dem vorgegebenen Verfahrensrecht eingeholtes Gutachten
besitzt. Es verpflichtet indessen - wie jede substanziiert vorgetragene
Einwendung gegen ein solches Gutachten - den Richter, den von der
Rechtsprechung aufgestellten Richtlinien für die Beweiswürdigung folgend, zu
prüfen, ob es in rechtserheblichen Fragen die Auffassungen und
Schlussfolgerungen des vom Gericht oder vom Unfallversicherer förmlich
bestellten Gutachters derart zu erschüttern vermag, dass davon abzuweichen
ist." (DTF 125 V 354)
Questi principi sono stati
ribaditi in una sentenza emanata dal TFA il 24 gennaio 2000 nella causa V. (I
128/98), pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.
Le considerazioni
enunciate dai medici dell'__________, dr. __________, dr. __________ e dr.
__________, a proposito degli impedimenti funzionali dell'assicurato dipendenti
dai postumi infortunistici residuali (cfr. consid. 2.4.), già anticipate anche
dai medici della Clinica di riabilitazione di __________ (cfr. consid. 2.4.),
sono del resto puntuali e dettagliate, a differenza dell'apprezzamento
formulato dal Dr. __________, perito di parte, e non neutro come sostenuto dal
ricorrente (cfr. consid. 1.3.; 1.5.), in quanto è stato interpellato
dall'insorgente.
Il Dr. __________ infatti,
dopo aver effettuato una diagnosi analoga a quella dei medici dell'__________,
ha indicato che l'assicurato per lavori leggeri, che permettono di alternare
una stazione eretta a una seduta, è abile soltanto al 50%, nel senso di mezza
giornata di attività (cfr. consid. 2.4.). Tuttavia non ha enumerato le ragioni
che l'hanno condotto a questa conclusione.
Per quanto concerne
l'asserzione dell'assicurato che il parere del Dr. , della Divisione
medica dell', non avendo visitato personalmente il ricorrente, non
può essere parificato a una perizia (cfr. consid. 1.3.), va osservato che il
TFA ha precisato che i pareri redatti dai medici dell'_______ hanno pieno
valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base
agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del
10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa
A., U 49/95).
Inoltre va segnalato che
la perizia di parte è del 26 settembre 2001, mentre l'ultima visita medica
circondariale ha avuto luogo l'8 maggio 2001, ovvero solamente 4 mesi prima
della valutazione del Dr. __________. Il rapporto del Dr. , poi, è
datato 6 novembre 2001, per cui la censura dell'insorgente relativa al fatto
che i referti medici dell' non sono attuali e si riferiscono al
periodo in cui non era ancora prevedibile lo sviluppo del caso (cfr. consid.
1.5.) è infondata.
In simili condizioni
questo Tribunale deve concludere che, da un lato, __________ non può più
svolgere la sua originaria professione di macchinista/minatore, ma, dall'altro,
è totalmente abile in attività leggere.
2.6. Come visto (cfr. consid.
2.5.), fondandosi sulla descrizione degli impedimenti funzionali presentati da
__________ effettuata dai medici dell'__________, l'Istituto assicuratore
convenuto ha ritenuto l'assicurato abile al 100% nelle attività lavorative
indicate nelle DPL del 16 novembre 2001, e meglio l'operaio di
fabbrica-cucitura presso la __________, l'operaio-montatore cartucce filtranti
presso la __________, l'operaio nel reparto iniezione presso la __________ e il
venditore in un chiosco presso il Garage __________ (cfr. doc. _).
Raffrontando le
indicazioni mediche con la spiegazione di ognuno dei 4 posti di lavoro
designati dall'__________ risulta che questi ultimi sono senz'altro compatibili
con lo stato di salute del ricorrente. Inoltre queste attività sono più
adeguate alle condizioni fisiche dell'insorgente rispetto agli impieghi
indicati nelle prime DPL, allestite il 27 luglio 2001 (cfr. doc. _). Infatti
esse possono essere svolte prevalentemente da seduti, a differenza dei posti di
lavoro descritti il 27 luglio 2001, i quali comprendono anche mansioni da
effettuare in piedi come lo stoccaggio, la consegna della merce e il
riempimento di distributori automatici (cfr. doc. _).
Pertanto lo svolgimento
delle occupazioni menzionate nelle DPL del 16 novembre 2001 è senz'altro
esigibile dall'assicurato.
Del resto il ricorrente
non ha mai contestato le attività elencate dall'Istituto assicuratore, bensì ha
soltanto affermato genericamente che nel suo stato nessuna ditta lo
assumerebbe, nemmeno al 50% (cfr. consid. 1.3.).
La media dei salari di
tali occupazioni svolte nel cantone Ticino indica un guadagno di circa fr.
41'400.-- (cfr. doc. _).
Al
riguardo va, per inciso, osservato che il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente sentenza ha ribadito che tre sole indagini del
tipo di quelle esperite dall'______ nel caso concreto sono sufficienti al fine
di definire il reddito ancora esigibile di un assicurato (STFA del 16 ottobre
2001 nella causa M., U 301/00; cfr. pure STFA del 21 febbraio 2000 nella causa
K., U 338/98, in cui furono considerate sufficienti tre indagini; STFA del 26
settembre 2000 nella causa D., U 448/99, dove vennero ritenute adeguate cinque
indagini).
Inoltre la nostra Massima
Istanza in fattispecie analoghe alla presente, su cui si è chinata
recentemente, ha sempre riconosciuto la validità e l'attendibilità dei dati
risultanti dalle DPL allestite dagli assicuratori infortuni (cfr. fra le tante
STFA del 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/K., U 239/00; STFA del 15 marzo 2002
nella causa a. c/INSAI e INSAI c/A., U 220 + 238/00; STFA del 19 febbraio 2002
nella causa INSAI c/C:, U 99/00; STFA del 27 luglio 2001 nella causa INSAI
c/B., U 252/99).
2.7. L'Istituto assicuratore
convenuto, che, come appena esposto (cfr. consid. 2.6.), ha compiuto degli
accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino (cfr. doc. _), ritiene
che l'insorgente - malgrado i postumi residuali dell'evento traumatico del 15
ottobre 1998 - possa conseguire un reddito annuo ammontante a circa fr.
41'400.--.
__________ ha contestato
l'entità del reddito conseguibile da invalido ritenuto dall'__________. Egli
infatti, come sopra menzionato, sostiene di presentare nelle attività leggere
una inabilità del 50% (cfr. consid. 1.3.; 1.5.; 2.4.).
Tale questione è tuttavia
stata risolta precedentemente (cfr. consid. 2.5.) ed il TCA ha concluso che
l'assicurato è totalmente abile a esercitare delle attività leggere.
2.8. Per quel che concerne la
determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera
maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a
tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, questo
Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una sentenza
di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 pag. 183, che il reddito annuo
ammonta:
per il 1992 fr. 34'000.--
per il 1993 fr. 34'500.--
per il 1994 fr. 35'000.--
per il 1995 fr. 35'000.--
Lo scrivente TCA ha, poi,
escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,
l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è,
poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998
(STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re
C.).
Nel passato, questi parametri
sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata
in RAMI 1998 U292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).
In una sentenza del 27
ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha
riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di
riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati
dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di
statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI
2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito
dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56;
Pratique VSI 2000 pag. 85-86).
La giurisprudenza federale
relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto
di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni
(cfr. a tale proposito D. Cattaneo, "Novità e tendenze legislative e
giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali", in RDAT II-2001,
pag. 593 segg. (pag. 602-606)).
In una sentenza del 30
giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 -
l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del
suo esame:
" (…)
3.- b) Contrariamente all'__________, l'autorità giudiziaria
cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che
riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo
alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di
riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più
volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto
l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione
annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996
UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si
riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del
Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata
alla pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in
primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.
Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,
possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti
dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto
del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,
come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul
reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata
dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza
valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una
riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti
allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le
esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione
amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati
all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla
recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai
provvedimenti professionali in lite."
(STFA succitata).
La nostra Corte federale
ha pure emesso di recente, alcune sentenze in materia d'assicurazione contro
gli infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a
quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a
discapito della valutazione operata dall'______ sulla base dei dati risultanti
dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).
La prima di queste
pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U181/98 e reca la data del
22 maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi:
STFA 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U286/98; 31 maggio 2001 nella
causa INSAI c/ M., U275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U279/98; 11
giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U17/99; 11. giugno 2001 nella causa INSAI
c/ S., U285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98; 21 giugno
2001 nella causa R. c/ INSAI, U349/98; 27 giugno 2001 nella causa INSAI c/ B.,
U362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U18/99; 2 luglio 2001
nella causa INSAI c/ F., U4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/ M., U142/99;
10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I442/99 + U256/99; 18
luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U154 + 163/99; 19 luglio
2001 nella causa INSAI c/ T., U190/99; 27 luglio 2001 nella causa INSAI c/ B.,
U 252/99; 31 luglio 2001 nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001 nella causa
INSAI c/ B., U 165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ I, U91/00; 10
ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C., U217+225/00; STFA del 16 ottobre 2001
nella causa M., U301/00; 13 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ L., U 41/00; 19
febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 99/00; 19 febbraio 2002 nella causa
INSAI c/ C., U 268/00; 5 marzo 2002 nella causa INSAI c/ CE fu M., U 155/00; 15
marzo 2002 nella causa A. c/ INSAI e INSAI c/ A., U 220 + 238/00; 18 marzo 2002
nella causa INSAI c/ K., U 239/00; STFA 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/
P.S., U 235/00; STFA del 24 aprile 2002 nella causa INSAI c/ R., U 240/00; STFA
del 30 aprile 2002 nella causa INSAI c/ P., U 241/00; STFA dell'8 maggio 2002
nella causa C.-F., U 449/00; STFA del 23 maggio 2002, nella causa Winterthur Assicurazioni
c/ D., U 234/00.
Sostanzialmente, il TFA ha
approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo avere anche verificato,
in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo
ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti
dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale
di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino
al limite massimo del 25%:
" (…).
Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le
istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo
prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in
particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di
quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi
della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario
di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno
ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al
1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese
da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività
leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati
statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è
stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito
che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo
luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato.
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un
mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in
attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare
riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non
soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata
(nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio
2001 in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio
querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere,
che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i
dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.
42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla
valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo
stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei
salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la
retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione
semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.--
(fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della
giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del
caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario
statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato
dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce
all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17%
merita di essere ristabilita."
(STFA 22 maggio 2001 nella causa L. c/ INSAI, p. 4ss.).
L'Alta Corte nelle
sentenze menzionate non ha comunque risolto la questione di principio a sapere
quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il
rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa
costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V
323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, art. cit., pag. 604-605).
2.9. Nel
caso di specie __________, come indicato sopra (cfr. consid. 2.5.), non può più
svolgere l'originaria professione di macchinista/minatore.
Quando, come nel caso
presente, non è possibile fondarsi sulla situazione salariale concreta
dell'assicurato, in ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre
basarsi sui dati statistici e, concretamente, sulla rilevazione della struttura
dei salari in Svizzera effettuata dall'Ufficio federale di statistica.
Dalla tabella TA1 si
evince che un uomo, esercitando nel 2000 un'attività semplice e ripetitiva in
Svizzera, avrebbe potuto realizzare, mediamente, un salario mensile lordo pari
a fr. 4'437.-- (considerando soltanto il settore privato, visto che __________
non ha evidentemente accesso a quello pubblico), quindi, riportandolo su 41.8
ore (cfr., per quest'ultimo aspetto, STFA del 10 agosto 2001 nella causa R., I
474/00, consid. 3 c) aa)), a fr. 4'636.-- oppure a fr. 55'632.-- per l'intero
anno (fr. 4'636 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr.
STFA 18 febbraio 1999 nella causa B. c/ INSAI, p. 5 consid. 3a).
Va, tuttavia, segnalato
che il TFA ha stabilito che per la commisurazione del diritto alla rendita è
determinante l'anno in cui inizia tale diritto (cfr. STFA del 23 maggio 2002
nella causa Winterthur-Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA 18 marzo 2002 nella
causa K, U 239/00; STFA del 19 febbraio 2002 nella causa C., U 99/00).
Nella fattispecie il
diritto alla rendita è iniziato il 1° agosto 2001 (cfr. consid. 1.2.), perciò
vanno considerati i dati concernenti l'anno 2001.
Per il
2001 - dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohninde"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.) - si
ottiene un reddito mensile di fr. 4'751.-- oppure di fr. 57'012.-- per l'intero
anno (fr. 4'751.-- X 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA
del 18 febbraio 1999 nella causa B. c/ INSAI, pag. 5 consid. 3a).
Come visto (cfr. consid.
2.7.), l'importo stabilito dall'Istituto assicuratore convenuto è pari a fr.
41'400.--.
Questo Tribunale non ha
motivo di non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico da invalido
operata dall'INSAI, sebbene la stessa possa apparire favorevole all'assicurato
alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari, quando si consideri
come, ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 126 V 75, le specifiche
circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione
del salario statistico fino - realizzate tutte le premesse - al limite massimo
del 25% (il 75% di fr. 57'012.-- corrisponde a fr. 42'759.--; STFA del 18 marzo
2002 nella causa INSAI c/ P.S., U 235/00; STFA del 18 marzo 2002 nella causa
INSAI c/ K., U 239/00; STFA del 27 luglio 2001 nella causa INSAI c/ B., U
252/99; STFA del 21 giugno 2001 nella causa R., U 349/98; STFA del 2 luglio
2001 nella causa F., U 4/99).
Infatti, in casu, il
reddito statistico risulterebbe ridotto del 27% (fr. 41'400.-- rappresentano il
73% di fr. 57'012.--).
2.10. Va ancora rilevato che nelle
pronunzie citate al considerando 2.8., il TFA ha proceduto a quantificare il
reddito da invalido partendo dal salario mediamente percepito, a livello
nazionale, da un uomo, rispettivamente da una donna, esercitanti attività
semplici e ripetitive nel settore privato (TA1).
Il TCA, nel recente
passato, ha avuto modo d'affermare che l'applicazione di dati salariali
statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA - si
rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui
i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto
che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito
dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute.
In questo ordine d'idee,
questa Corte, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata
in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV nr. 35 - successivamente confermata
in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA 17 aprile 2001 nella causa B. c/
INSAI e 22 maggio 2001 nella causa M. c/ SWICA Assicurazioni SA) - sentito
preliminarmente il parere del direttore dell'Ufficio federale di statistica,
dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
__________ dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente
tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e
per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. _)
Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:
"
(…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
-
Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
-
È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14)
A titolo di confronto Le invio anche
la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),
ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr. doc. _).
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino,
Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media
nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe
effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno
alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati
statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella
nostra regione.
Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome
la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale
statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un
uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per
utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un
risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36;
DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).
Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo
giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui
opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné";
sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag.
185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al
riguardo precisato:
"
La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del
Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato
del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto
1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare,
dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle
condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati
aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la statistica
ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la
struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le informazioni di
cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei
salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che
nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per
quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni
supplementari.
Il calcolo dei dati regionali (grandi
regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera,
schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia in che misura
questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi anni è inoltre probabile
che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere
a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il
Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di
ponderazione della struttura economica cantonale»"
Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in
considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta
di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique
VSI 2000 pag. 84-85):
" Dans
ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par
les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes
et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser
sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des hommes.
(…)" (STCA succitata - la sottolineatura è del redattore).
Nel presente caso - per le medesime ragioni diffusamente indicate nella STCA 4
settembre 2000 in re R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV
nr. 35, - a questa Corte sembra più coerente determinare il reddito ancora
esigibile malgrado il danno alla salute, utilizzando i valori specifici per
il Cantone Ticino (cfr. STFA del 30 novembre 2001 nella causa R., I 226/01
e D. Cattaneo, art. cit., pag. 605).
Ora, applicando i dati
salariali che risultano dalla tabella TA13 per il settore privato, il reddito
annuo realizzabile da _________ in occupazioni semplici e ripetitive nel
settore privato ticinese ammontava, nel 2000, a fr. 50'498.-- (fr. 4'027.-- :
40 x 41.8 x 12). Adeguando, mediante l'utilizzo dell'indice dei salari nominali
(cfr. consid. 2.9.), questo reddito al 2001, si ottiene un salario annuo di fr.
51'698.-- (fr. 4'027.-- : 40 X 41.8 + fr.
100.-- d'adeguamento all'indice dei salari nominali X 12). Tale importo - analogamente a quello che è stato dedotto
dalla tabella TA1 e adeguato per il 2001 (cfr. consid. 2.9.) - dimostra, tenuto sempre conto del fatto che il salario
statistico è suscettibile d'essere ridotto a seconda delle circostanze del caso
concreto, l'attendibilità del reddito di fr. 41'400.-- considerato
dall'Istituto assicuratore convenuto (riduzione del reddito di fr. 51'698.--
leggermente inferiore al 20%).
2.11. In esito ai considerandi che
precedono, il grado d’invalidità di __________ - determinato confrontando i fr.
41'400.-- con il reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 68'799.-- (cfr. doc. _), dato quest'ultimo
non contestato dal ricorrente - risulta effettivamente essere del 40%.
Di conseguenza,
l'impugnata decisione su opposizione dell'__________ deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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