AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2002.75
Data decisione, Autorità: 23.01.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 35.2002.75
mm
Lugano 23 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2002 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 5 luglio 2002 emanata da
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 1° luglio 2000, __________ - dipendente dell'Ospedale regionale di __________ in qualità di assistente tecnico di radiologia e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso la __________ - è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________.
A causa del suddetto sinistro, egli ha riportato, come risulta dal certificato del 21 luglio 2000 del dottor __________, un trauma distorsivo alla colonna cervicale (cfr. doc. _).
Il caso è stato assunto dalla __________, la quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
L'assicurato ha ritrovato una completa abilità lavorativa già a far tempo dal 15 luglio 2000 (cfr. doc. _).
La cura medica è stata dichiarata chiusura entro la fine del mese di luglio 2000 (cfr. doc. _).
1.2. Nel corso del mese di marzo 2002, all'assicuratore LAINF è stata annunciata una ricaduta dell'evento infortunistico del luglio 2000 (cfr. doc. _).
Il medico curante di __________ ha fatto stato dell'esistenza di una sindrome cervico-brachiale post-traumatica a destra ed ha prescritto l'esecuzione di un ciclo di fisioterapia e l'assunzione di antinfiammatori (cfr. doc. _).
1.3. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, la __________, con decisione formale del 10 maggio 2002, ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi oggetto dell'annuncio di ricaduta del 4 marzo 2002 (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _), l'assicuratore infortuni, in data 5 luglio 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.4. Con tempestivo ricorso del 9 ottobre 2002, __________, sempre patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto che la __________ venga condannata a riconoscere il proprio obbligo contributivo riguardo alla ricaduta del marzo 2002 (cfr. I, p. 8).
Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:
" (…)
La querelata decisione del 5 luglio 2002, che ha confermato integralmente la decisione del 10 maggio 2002 di non concedere alcuna prestazione in considerazione del fatto che la relazione di causalità naturale tra gli attuali disturbi lamentati dal ricorrente e l'avvenimento assicurato (infortunio del 1° luglio 2000) è solo possibile ma non probabile, si fonda esclusivamente sulla conclusione generica evidenziata nel rapporto 19 aprile 2001 del Dr. __________, rilasciato a dipendenza di una visita medica esperita sul ricorrente.
Il Dr. __________, prima di redigere il menzionato rapporto, non ha tuttavia mai preso contatto con il medico curante Dr. __________ per chiedere delucidazioni, spiegazioni od aggiornamenti circa lo stato di salute del paziente. Ma vi è di più, il signor __________ non è stato sottoposto ad alcuna indagine specialistica, che avrebbe permesso all'Ente assicurativo di determinarsi quanto al nesso causale tra l'attuale stato di salute precario e l'infortunio del 1° luglio 2000.
Appare pertanto evidente che le conclusioni cui il Dr. __________ è giunto in detta relazione non possono essere considerate complete e convincenti, così come sostenuto dall'Ente assicurativo, ma rappresentano esclusivamente la sua opinione personale, senza alcun riscontro specialistico sull'attuale stato di salute del signor __________.
La decisione querelata collide in particolare con le inequivocabili risultanze del medico curante Dr. __________, attestanti per contro un nesso di causalità tra i disturbi alla colonna vertebrale che il mio mandante lamenta orami ininterrottamente dal 1° luglio 2000 e l'incidente occorsogli, nonché con il referto medico 26 settembre 2002 del Dr. med. __________ (doc. _).
Il Dr. med.__________ ha avuto fra l'altro modo di constatare che le disfunzioni riscontrate subito dopo il noto incidente sussistono tuttora ed influenzano l'attuale stato di salute dell'assicurato: "il paziente soffre così di una sindrome cervico- e toracovertebrale in stato dopo trauma distorsivo nel 2000. Le alterazioni degenerative alla RM non gioca per me alcun ruolo nella sintomatologia dolorosa" (cfr. doc. _).
Il Dr. med. __________ fa poi ancora notare che il paziente non presenta alterazioni tali da far pensare a dolori di origine degenerativa: "… il paziente non presenta alterazioni tali da far pensare a dei dolori di origine degenerativa" (cfr. doc. _), ciò che accredita la tesi che la causa naturale di detti dolori tutt'oggi lamentati dal paziente è l'incidente occorsogli il 1° luglio 2000.
Stante quanto sopra, il nesso di causalità fra infortunio e danno sembra non soltanto possibile, ma altamente probabile. La valutazione globale degli apprezzamenti medici testé esposti, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ente assicurativo, inducono inequivocabilmente a concludere l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra lo stato attuale e l'infortunio occorsogli nel luglio 2000.
(…)
… Mette conto inoltre di evidenziare il metodo piuttosto singolare utilizzato dal Dr. __________ per determinare lo stato di salute del ricorrente, le cui osservazioni finali sono comunque errate e fuorvianti e pertanto perdurano integralmente contestate.
Non è assolutamente vero, come si evince dal citato rapporto 19 aprile 2002 del Dr. __________, che "… i disturbi attuali si sono manifestati dopo un periodo considerevole senza sintomi".
Il signor __________, come d'altronde confermato dal medico curante Dr. __________, non è mai stato completamente asintomatico per quanto concerne i dolori cervicoscapolari a destra. Dopo i primi cicli di fisioterapia, detti disturbi erano sì regrediti, senza tuttavia mai scomparire del tutto (doc. _). Da qualche mese a questa parte, detti dolori, sempre uguali di caratteristica e localizzazione, si sono accentuati, motivo per cui il medico curante ha prescritto un nuovo ciclo di fisioterapia, che, come precedentemente anticipato, non ha dato i riscontri positivi sperati, tanto è vero che i lamentati disturbi non si sono affievoliti.
Le osservazioni del Dr. __________ sembrano essere determinate da un'insufficiente conoscenza dell'evoluzione dello stato di salute del mio mandante dal giorno dell'incidente ad oggi, evoluzione che avrebbe dovuto rappresentare senz'altro un punto focale dell'indagine ad ora eseguita, e da una banalizzazione delle conseguenze dell'infortunio occorso al mio mandante.
(…)
… Perché vi sia un obbligo di erogazione di prestazioni conformemente alla LAINF a carico della __________, è come detto in precedenza indispensabile che sussista un rapporto di causalità anche adeguata fra l'infortunio assicurato ed il danno alla salute.
(…)
Nell'evenienza concreta è indubbio che il trauma cervicale di tipo *colpo di frusta" di cui è stato vittima il ricorrente, così come evidenziato da referto medico del Dr. __________, è certamente idoneo a generare un effetto come quello che in concreto si è verificato. I dolori di cui tuttora soffre il ricorrente sono pertanto delle dirette conseguenze dell'infortunio che, secondo la dinamica dell'incidente ed i suoi effetti sul corpo, sono chiaramente solite verificarsi. Ne consegue l'adeguatezza del nesso di causalità tra evento infortunistico e danno alla salute.
(…).
… A comprova dell'attuale precario stato di salute del ricorrente e dell'esistenza di un rapporto di causalità naturale ed adeguata con l'incidente del 1° luglio 2000, s'impongono visite mediche specialistiche neutrali mirate in connessione con i dolori cervico-scapolari di cui egli attualmente soffre, così come del resto puntualmente confermato dallo stesso Dr. med. __________ (doc. _). Una compiuta attendibile perizia sullo stato di salute del paziente può infatti essere allestita solo in possesso di concreti riscontri medici specialistici derivanti da accertamenti (cui il ricorrente non é mai stato sottoposto, ma ai quali egli intende esserlo visto il perdurare di siffatti disturbi) di natura neurologica, neuropsicologica e chirurgica. (…)" (I).
1.5. La __________, in risposta, ha postulato che il gravame venga integralmente respinto, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se fra i disturbi lamentati da __________, oggetto dell'annuncio di ricaduta del 4 marzo 2002, e l’evento traumatico assicurato, esiste ancora una relazione di causalità naturale ed adeguata.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato.
Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).
2.6. Diversa invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza fondamentale.
In merito all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde trasformazioni.
Di questa evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona "normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza); in RAMI 1988 U 47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio (Unfallerlebnis) ma all'evento infortunistico come tale (Unfallereignis), valutato oggettivamente (objektivierte Betrachtungsweise) in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U 154 p. 246ss).
" A seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio"
Di regola l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi ("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica").
Per contro, nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a priori (RAMI 1992 U 154, p. 246ss.). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale. "E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica dell'infortunato".
Per quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli "eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente riferimento all'evento infortunistico.
" Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica."
I criteri di maggior rilievo sono:
le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
i disturbi somatici persistenti;
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro relativa gravità:
infortuni la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina addirittura agli infortuni della categoria superiore;
infortuni di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
infortuni di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni insignificanti o leggeri).
Nel primo caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel secondo bisogna nuovamente distinguere:
se un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura), l'adeguatezza è ammessa;
in caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo sottogruppo è richiesta alternativamente:
la presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla predisposizione costituzionale della vittima.
Può essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta, l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI 1995 U 215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.7. Anche in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.
2.7.1. Nella giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4 febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p. 95ss., il TFA considerava che in assenza di deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale
Con la DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola, ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. Tale giurisprudenza é stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U 221, p. 109ss.).
Nella succitata pronunzia, la Corte federale ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili con gli attuali mezzi tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.
Il TFA ha considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale é, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al “colpo di frusta” devono essere qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro clinico.
L'Alta Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.
Se ne deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.
Posto che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva ad un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, conviene applicare, per analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale lesione in caso d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).
2.7.2. Alla luce dei principi evocati al precedente considerando - qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico oggettivabile - é necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si é o meno in presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale:
" Das Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa).”
(DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.)
L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa; STFA 12.5.2000 in re B. c/ INSAI, consid. 4b/bb [U 404/99].; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 104).
Per costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza del 10 agosto 1998 del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).
Se l’esistenza del nesso di causalità naturale é stata ammessa, é ancora necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):
" Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können, Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460; MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82).”
(DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310)
2.7.3. Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).
Se ciò dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366 consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).
A differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.
2.8. Nella presente fattispecie, __________, in data 1° luglio 2000, é rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale avvenuto in territorio del Comune di __________.
Dalle tavole processuali emerge che l'assicurato, al volante di una __________, si trovava fermo ad un passaggio pedonale, quando è stato tamponato da una autovettura che lo seguiva.
Il 3 luglio 2000, il ricorrente ha consultato il dottor __________, spec. FMH in medicina generale, il quale - constatata una colonna cervicale rigida e dolente ed alla luce di un esame di risonanza magnetica del tratto cervicale nella norma (cfr. doc. _) - ha diagnosticato una sindrome cervicale dopo trauma del tipo "colpo di frusta" e gli ha prescritto una terapia antiflogistica accompagnata da riposo (cfr. doc. _).
Il 10 luglio 2000, l'insorgente è stato sottoposto ad una visita specialistica da parte del dott. __________, spec. FMH in neurologia.
Questo l'apprezzamento contenuto nel relativo rapporto:
" (…)
Il paziente 39enne è stato vittima di un trauma cervicale di tipo "colpo di frusta" con sintomatologia in crescendo per circa 2-3 giorni, accompagnati da lievi disturbi neurologici nel senso di parestesie e senso di pesantezza, in prevalenza nei dermatomi C8 e S1. Oggi ritrovo blocco cervicale, ma senza persistenti deficit neurologici all'esame odierno, dove grossa parte dei sintomi sono già notevolmente regrediti. Persiste una sintomatologia irritativa prevalente probabilmente sul dermatoma C8. L'esame radiologico, benché mostri una protusione discale in C6 e C7, non evidenzia alcun ipersegnale midollare, ciò che permette di escludere un significativo danno midollare cervicale inferiore.
In considerazione della persistente sindrome cervico-brachiale, anche se di lieve entità, ho prescritto per alcuni giorni del Celebrex e raccomandato un'intensa fisioterapia e ginnastica a domicilio, alfine di accelerare il processo di guarigione e di compensare la lieve scogliosi sottogiacente.
Non vedo indicazioni per praticare ulteriori esami e ritengo che i disturbi agli arti inferiori siano riferibili al "colpo di frusta" cervicale e non meritano ulteriori indagini." (doc. _)
In data 18 luglio 2000, ha avuto luogo un nuovo consulto presso il dott. __________, determinato piuttosto dall'apparizione di disturbi in sede lombare, peraltro già presenti nel passato.
Qui di seguito, parte del contenuto del suo referto 20 luglio 2000:
" (…)
ANAMNESI INTERMEDIA
L'evoluzione per la sindrome cervicale dopo trauma meccanismo "colpo di frusta" appare buona, mobilizzazione migliorata, i dolori sono regrediti, persiste ancora del dolore irradiante al margine superiore della scapola.
Per quanto concerne gli arti inferiori, ricordo che il paziente avrebbe sofferto nel 1981, lavorando in un reparto di medicina in Ospedale, di lombalgie, poi regredite con fisioterapia.
Nel 1994-1995 sarebbe stato esaminato dal Dr. __________ e sarebbe stato sottoposto ad infiltrazione sulle sacroiliache per recidiva di dolori lombari.
Il paziente attualmente lamenta una nuova recidiva con dolori che sarebbero iniziati, a distanza di qualche giorno dall'incidente, in sede lombare, poi divenuti molto importanti con un dolore a tragitto postero-laterale irradiante all'alluce dove, per intermittenza, avrebbe risentito delle parestesie. Importante intensificazione mercoledì scorso e poi progressiva regressione con persistenza di qualche parestesia e qualche lieve contrazione a livello del quadricipite.
(…)
All'esame neurologico non osservo alcun deficit a carattere radicolare agli arti inferiori, la sintomatologia algica, il dolore a fine corsa alla prova di Lasègue irradiano verso il dermatoma L5, ciò che permette di ritenere un probabile scompenso lombare, con una sindrome lombo-vertebrale, dolori prevalenti a carattere pseudo-radicolare in corrispondenza del segmento L4/L5 a destra. In assenza di deficit radicolari, praticherei una radiografia della colonna lombare, per escludere eventuali problemi locali osteoarticolari quali per esempio una spondilolisi, frequente fattore predisponente per sindrome una lombovertebrale recidivante.
In assenza di disturbi radicolari non praticherei un esame neuroradiologico, ma inizierei rapidamente con una fisioterapia di rinforzo muscolare e mobilizzazione." (doc. _)
Dalle tavole processuali emerge che __________ ha ritrovato una piena capacità lavorativa a contare dal 15 luglio 2000 (cfr. doc. _).
La cura medica è stata dichiarata chiusa entro la fine del mese di luglio 2000 (cfr. doc. _).
All'inizio del mese di marzo 2002, alla __________ è stata annunciata una ricaduta dell'evento traumatico assicurato (cfr. doc. _).
Il dott. __________, con il proprio certificato dell'11 marzo 2002, ha dichiarato di essere stato interpellato dall'assicurato il 28 febbraio 2002, a causa di episodi recidivanti di dolori cervico-brachiali a destra.
All'esame clinico, il curante ha osservato una "importante irritazione delle inserzioni a livello della colonna cervicale distale a destra (massimo C5-C6). Irradiazione dei dolori al braccio dx" ed ha prescritto una terapia medicamentosa anti-infiammatoria nonché un ciclo di fisioterapia.
non ha peraltro interrotto la sua attività lavorativa (cfr. doc. _).
In data 19 aprile 2002, l'assicurato è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in medicina interna, per conto dell'assicuratore LAINF.
In sostanza, il medico fiduciario ha affermato che i disturbi di cui è portatore __________ si trovavano in una relazione di causalità naturale tutt'al più possibile con l'infortunio del 1° luglio 2000:
" (…)
Status:
Paziente 42-enne in stato generale buono, 64 kg, 176 cm, tugumenti e mucose s.p., torace simmetrico, reperto plessico ed auscultatorio di cuore e polmoni nei limiti di norma, RR 120/75 mmHg, frequenza 56/min regolare, deambulazione non claudicante, possibile sulle punte dei piedi e sui calcagni, atteggiamento scoliotico sinistro-convesso della colonna lombare, mobilità cervicale diminuita per la rotazione destra di un terzo con dolore telefasico, mobilità della colonna lombare conservata, riflessi osteotendinei simmetrici, Lasègue negativo, sensibilità e forza muscolare s.p..
Diagnosi:
Trauma distorsivo della colonna cervicale (1° luglio 2000);
Lieve scoliosi destro-convessa della colonna cervicale e discreto bulging discale C6-C7;
Lombalgia aspecifica su disturbi statici ed insufficienza muscolare.
Thalassaemia minor
Capacità lavorativa:
il paziente lavora al 100%.
Provvedimenti terapeutici:
Farmacoterapia antalgica secondo bisogno, fisioterapia.
Osservazioni:
Il trauma del 1° luglio 2000 non ha provocato dei danni strutturali apprezzabili, il paziente soffre di lievi turbe statiche della colonna vertebrale e minime alterazioni degenerative a livello cervicale. I disturbi attuali si sono manifestati dopo un periodo considerevole senza sintomi. In considerazione di tutta la documentazione e dello stato attuale propongo di rifiutare la ricaduta. Il nesso causale con l'infortunio appare al massimo possibile, ma non probabile. Le prestazioni terapeutiche sono a carico della Cassa malati." (doc. _)
Fra gli atti di causa figura pure un certificato, datato 27 maggio 2002, del dott. __________, il quale ha definito come "molto probabile" il nesso di causalità naturale fra il danno alla salute e l'infortunio assicurato:
" (…)
La dinamica dell'incidente e i disturbi in seguito lamentati dal paziente sono noti. Contrariamente a quanto descritto nel rapporto del Dr. __________ il 19.4.2002, il signor __________ afferma di non essere mai stato completamente asintomatico per quanto concerne i dolori cervico-scapolari a destra. Egli afferma che i disturbi erano solo regrediti in modo tale da non richiedere ulteriori trattamenti, ma che in modo leggero i disturbi sono sempre esistiti. Quando il paziente il 28.2.2002 mi aveva consultato per questi dolori, sempre uguali di caratteristica e localizzazione, erano semplicemente diventati più intensi, motivo per cui è stato prescritto un ciclo di fisioterapia.
In quanto esposto sopra un nesso causale tra i disturbi e l'incidente mi sembra molto probabile." (doc. _)
Unitamente al ricorso, __________ ha prodotto il rapporto 26 settembre 2002 del dott. __________, spec. FMH in medicina interna e reumatologia, da lui privatamente consultato il 24 settembre 2002:
" (…)
All'esame clinico trovo un paziente in buone condizioni generali, lieve scoliosi destro convessa. Mobilità della colonna cervicale ridotta di 1/3 per la rotazione in posizione neutrale ed in estensione verso destra, a livello toracale di 1/3 verso destra. Miogelosi della piccola muscolatura cervicale con disfunzioni segmentali C1-C2 e C2-C3 a sinistra, a livello della colonna toracale disfunzioni segmentali C3-C4, C4-C5, C5-C6 e C6-C7 a destra con irradiazione dei dolori sino alla mano destra. Accennata atrofia dei muscoli romboidei bilateralmente. Punto trigger del muscolo romboideo destro. A livello neurologico riflessi simmetrici e normoreattivi, non deficit né di forza né di sensibilità.
Al momento della mia visita il paziente non accusava dolori lombari, la mobilità della colonna lombare è nella norma.
Le radiografie della colonna lombare e la RM cervicale del 03.07.00 mostrano una discreta scoliosi destro convessa ed un discale C6-C7 senza restringimento importante del canale spinale, non stenosi dei recessi bunding.
Il paziente soffre così di una sindrome cervico- e toracovertebrale in stato dopo trauma distorsivo nel 2000. Le alterazioni degenerative alla RM non giocano per me alcun ruolo nella sintomatologia dolorosa. In effetti questo bending discale si trova presso più del 50% della popolazione sana senza che questi ultimi abbiano un minimo dolore.
Qualche influsso in più sui dolori ce l'ha la scoliosi toracocervicale destro convessa in particolare al momento attuale dove persiste un'atrofia dei romboidei. Questi hanno poi creato delle disfunzioni segmentali. Da parte mia ho provato per prima cosa con una serie di manipolazioni con impulso per liberare la colonna toracale ottenendo alla fine della visita una mobilità articolare nella norma.
Rivedrò il paziente tra ca. 4 settimane per procedere ad ulteriori manipolazioni ed ad un'infiltrazione del punto trigger dei romboidei.
Per quanto concerne la causalità con l'incidente posso esprimermi nel seguente modo.
Quello che posso far notare è unicamente che il paziente non presenta alterazioni tali da far pensare a dei dolori di origine degenerativa. Il paziente non presenta inoltre alcun sintomo per un'eventuale fibromialgia o sindrome depressiva che possano prolungare la dolenzia. Nel rapporto del Dr. __________ è molto conciso e faccio fatica a trovare per quale motivo egli ritiene che i disturbi accusati non siano in correlazione con l'incidente. È chiaro che il paziente ha subito un trauma distorsivo di moderata entità senza danni strutturali. Il problema in questi casi sta a definire l'esatta durata dell'infortunio, durata che apparentemente non è mai stata stabilita in precedenza. Personalmente sono dell'idea che se bisogna prendere una decisione essa sia presa sulla base di una visita specialistica neutrale, anche se trovare un nesso causale a più di due anni dall'incidente è difficile." (doc. _)
2.9. Una attenta valutazione della documentazione medica agli atti - riassunta al precedente considerando - permette di affermare che nessuno degli specialisti che hanno avuto modo, man mano, di interessarsi al caso di __________, é riuscito ad oggettivare delle lesioni strutturali di carattere post-traumatico, suscettibili di spiegare la sintomatologia accusata dall’assicurato.
In particolare, il dott. __________, specialista in reumatologia privatamente consultato dall'assicurato nel corso del mese di settembre 2002, ha esplicitamente riconosciuto che l'infortunio del luglio 2000 non ha comportato dei danni strutturali. Sempre secondo lo stesso dott. __________, i disturbi accusati dall'assicurato non correlano a sufficienza con le lievi alterazioni degenerative (una protusione discale in C6 e C7, cfr. doc. _, p. 2) presenti a livello cervicale (cfr. doc. _: "Le alterazioni degenerative alla RM non giocano per me alcun ruolo nella sintomatologia dolorosa. In effetti questo bending discale si trova presso più del 50% della popolazione sana senza che questi ultimi abbiano un minimo dolore", ed ancora: "Quello che posso far notare è unicamente che il paziente non presenta alterazioni tali da far pensare a dei dolori di origine degenerativa"). D'altro canto, la scoliosi toracocervicale destro convessa, considerata responsabile di influenzare la sintomatologia dolorosa (cfr. doc. _: "Qualche influsso in più sui dolori che l'ha la scoliosi toracocervicale destro convessa …"), è un disturbo di natura statica che, ovviamente, non può essere annoverato fra le naturali conseguenze dell'evento traumatico assicurato.
Questa Corte ritiene che degli ulteriori atti istruttori, specificatamente il richiesto allestimento di una perizia medica giudiziaria, non apporterebbero dei nuovi (e rilevanti) elementi di valutazione.
Il TCA si trova, dunque, confrontato ad un caso in cui i disturbi avvertiti dal ricorrente non hanno potuto trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo. In casi del genere, la decisione non può che essere sfavorevole all’interessato, nella misura in cui, non essendo stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l’origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l’esistenza di una relazione di causalità naturale con l’evento infortunistico assicurato (cfr., in questo senso, la STCA del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10, del 22 febbraio 1999 nella causa D., 35.1998.61 e del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con sentenza del 13 marzo 2001, U 429/00; cfr. inoltre, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, SZS 2/1994, p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres”
In conclusione, lo scrivente Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338), che __________, in coincidenza con l'annuncio di ricaduta del marzo 2002, non presentava più alcun postumo organico oggettivabile dell'infortunio del 1° luglio 2000.
Riguardo al richiesto allestimento di una perizia medica giudiziaria, questa Corte ritiene che tale atto istruttorio non apporterebbe dei nuovi (e rilevanti) elementi di valutazione.
Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.10. Con il proprio gravame, __________ sostiene di essere rimasto vittima di un trauma di accelerazione al rachide cervicale (cfr. I) e postula, implicitamente, l'applicazione della relativa giurisprudenza federale (cfr. DTF 117 V 359).
Al proposito, è utile ricordare che con la giurisprudenza inaugurata con la nota sentenza S. (cfr. consid. 2.6.1.), il TFA si è scostato dal principio appena evocato relativo ai disturbi senza correlazione sul piano oggettivo (cfr. consid. 2.8.), quando si é in presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (idem per quel che riguarda i traumi equivalenti - cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2). In effetti, il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili mediante gli attuali mezzi tecnici, non deve spingere a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni loro rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.
Da parte sua, il TCA osserva che il fatto che __________ sia rimasto vittima di un trauma del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, è stato pacificamente riconosciuto da diversi specialisti, non da ultimo dal dott. __________, spec. FMH in neurologia (cfr. doc. _, p. 1: "Il paziente 39enne è stato vittima di un trauma cervicale di tipo "colpo di frusta" … - la sottolineatura è del redattore).
Del resto, l'assicurato ha subito un trauma che corrisponde allo svolgimento classico di un infortunio del tipo "colpo di frusta", ossia un tamponamento da tergo (cfr., ad esempio, STFA del 14 ottobre 2002 nella causa M., U 83/02, consid. 3.1, nonché E. Murer, Distorsionstrauma-HWS ohne sichtbare Folgen: konstruktive Ansätze statt Schleuderkurs, in SVG-Tagung 2002, Friborgo 2002, p. 2).
Nondimeno, ciò non è ancora sufficiente per poter applicare i principi elaborati dalla nostra Corte federale in questo specifico ambito.
Infatti, secondo l'Alta Corte la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359ss. torna applicabile qualora sia stato diagnosticato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale e l'interessato abbia presentato il quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione (cfr. DTF 117 V 360 consid. 4b: diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.).
In questo ordine di idee, in una sentenza del 19 ottobre 2001 nella causa D., U 142/00, il TFA ha negato l'applicabilità della specifica giurisprudenza al caso di un assicurato che, vittima di un incidente della circolazione stradale con conseguente trauma d'accelerazione, aveva lamentato soltanto dei dolori al collo con irradiazione in sede occipitale ed alle spalle (cfr., in questo stesso senso, la sentenza del 30 settembre 1998 nella causa M., U 223/97).
In concreto, __________, dopo l'evento traumatico del luglio 2000, non ha mai presentato il quadro clinico tipico di una lesione del tipo “colpo di frusta”, caratterizzato da disturbi multipli (cfr. consid. 2.6.1.).
Dalle certificazioni del dott. __________ emerge, in effetti, che, in un primo tempo, l'assicurato accusava "… un blocco cervicale importante, dolori al margine superiore della scapola destra, parestesie irradianti al dito 4 e 5 della mano destra ed al piede dito 4 e 5 prevalente in sede palmare, come pure un lieve fastidio alla coscia destra" (doc. _).
In occasione del consulto del 10 luglio 2000 - dunque a distanza di 9 giorni dall'infortunio - il neurologo aveva riscontrato una sintomatologia nettamente regredita, con "lievi dolori al margine superiore della scapola, lieve fastidio alla coscia destra, limitazione alla rotazione del capo verso destra" (doc. _, p. 1).
Alla visita di controllo del 18 luglio 2000, __________ presentava unicamente del dolore irradiante al margine superiore della scapola (cfr. doc. _, p. 1).
Anche in occasione della ricaduta del mese di marzo 2002, il ricorrente lamentava essenzialmente dei dolori cervico-brachiali a destra (cfr. doc. _).
Alla luce di quanto precede, in ossequio alla suevocata giurisprudenza federale, a ragione, dunque, la questione della causalità andava risolta secondo le regole ordinarie (cfr. consid. 2.8.), anziché in applicazione della giurisprudenza specifica in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta".
D'altra parte, occorre considerare che, in una prima fase, la cura medica ha potuto essere chiusa, al più tardi, già a contare dalla fine del mese di luglio 2000 (cfr. doc. _).
Nel prosieguo - nonostante, in sede di ricorso, sia stato sostenuto che i disturbi non sarebbero mai completamente regrediti (cfr. I, p. 6) - __________ si è comunque visto nuovamente costretto a fare capo ad un medico a causa della problematica al rachide cervicale, soltanto nel corso del mese di febbraio 2002 (cfr. doc. _).
Ora, proprio in ragione di questo lungo intervallo, l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'infortunio del 1° luglio 2000 appare come poco probabile (cfr., in questo senso, STFA del 6 novembre 2002 nella causa G., U 99/01, consid. 4.3).
In questo ordine di idee, è utile ricordare che la giurisprudenza del TFA stabilisce che, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione é lungo, e più le esigenze riguardanti la prova del nesso di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; RJJ 1994, p. 46 consid. 1b; STFA del 30 novembre 2000 nella causa M., U 298/99).
Del resto, anche il dott. __________, al termine del suo rapporto del 26 settembre 2002, ha sottolineato la difficoltà a dimostrare la presenza di un nesso causale naturale, "… a più di due anni dall'incidente …" (cfr. doc. _).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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