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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2003.16
Data decisione, Autorità:
07.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2003.16
dc/fz
Lugano
7 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 20 febbraio 2003
interposto da
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 28 ottobre 2002 emanata
da
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte
convenuta che precisa di aver emesso in data 18 marzo 2003 una nuova decisione
con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso
e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1
della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (LPTCA), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua
risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque, anche l'avv.
__________, con scritto 03.04.03 ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo
alla nuova decisione della Cassa e postulato l'assegnazione di adeguate
ripetibili (VII);
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese; la convenuta verserà alla ricorrente a titolo di ripetibili fr.
1'000.--;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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