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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2004.29
Data decisione, Autorità:
24.05.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2004.29
dc/gm
Lugano
24 maggio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 29 aprile 2004
interposto da
RICO1
rappr. da: RAPP1
contro
la decisione del 12 gennaio 2004 emanata
da
CON1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 10 maggio 2004 con
cui il Tribunale ha sospeso la causa (cfr. Doc. VI);
visto lo scritto 19 maggio 2004 del
patrocinatore dell'assicurata del seguente tenore:
" Con
riferimento allo scritto 11.05.2004 con il quale la CON1 (qui prodotto)
riconosce pienamente l'errore commesso, e procede al versamento dell'importo
degli arretrati come richiesta dalla ricorrente, Vi comunico di ritirare il
ricorso presentato il 29.04.2004 divenuto privo d'oggetto per acquiescenza di
controparte." (cfr. doc. VIII e VIII1/2)
rilevato che la causa è divenuta di
conseguenza priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli;
- non
si prelevano né tasse né spese;
§ la CON1 verserà
alla parte ricorrente
fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili;
- intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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