AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2021.52
Data decisione, Autorità: 08.11.2021, TCA
Titolo: Discussa cessazione dell'obbligo a prestazioni per estinzione del nesso di causalità naturale
CAUSALITÀ ADEGUATACAUSALITÀ NATURALE art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n. 35.2021.52
mm
Lugano 8 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 maggio 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 aprile 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Con la decisione su opposizione del 28 aprile 2021 (cfr. doc. 73 - fasc. 1), qui impugnata, la CO 1 (di seguito: CO 1) ha confermato la decisione formale del 21 febbraio 2020 mediante la quale aveva dichiarato estinto dal 6 luglio 2018 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico del 4 luglio 2018, in occasione del quale RI 1 era inciampata e caduta a terra, battendo il ginocchio e la spalla sinistra (doc. 10 – fasc. 1).
Dagli atti emerge che, nel mese di giugno 2018, l’assicurata era stata sottoposta a un intervento artroscopico per rottura subtotale del tendine del muscolo sovraspinato e entesopatia del sottoscapolare a sinistra (cfr. doc. 20 – fasc. 1).
Da notare inoltre che, con sentenza 35.2019.54 del 18 novembre 2019, poi tutelata dal Tribunale federale con pronunzia 8C_825/2019 del 23 dicembre 2019, questa Corte ha confermato che la CO 1 era legittimata a interrompere dal 19 ottobre 2017 le proprie prestazioni dipendente dall’infortunio del 12 settembre 2017 che aveva interessato il lato destro del corpo.
1.2. Con ricorso del 31 maggio 2021, RI 1, a quel momento patrocinata da __________, ha chiesto che gli venisse assegnato un congruo termine per completare la relativa motivazione (doc. I).
1.3. Con scritto del 1° giugno 2021, il TCA ha interpellato l’assicurata chiedendole di voler confermare l’intenzione di ricorrere contro la decisione su opposizione del 28 aprile 2021 e la validità della procura accordata a __________ (doc. II).
In data 11 giugno 2021, RI 1 ha comunicato di voler ricorrere contro il provvedimento emanato dall’assicuratore LAINF convenuto e di volerlo fare senza la rappresentanza di __________ (doc. III).
Con decreto del 5 luglio 2021, questo Tribunale ha quindi assegnato alla ricorrente un termine di 15 giorni per completare il proprio ricorso (doc. IV).
1.4. Il 23 luglio 2021, l’assicurata ha inviato al TCA alcuni rapporti medici che, a suo avviso, dovrebbero dimostrare l’insorgenza di un peggioramento delle sue condizioni di salute (doc. V + allegati).
1.5. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
1.6. In data 7 ottobre 2021, l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. XI 1 e XI 2).
L’amministrazione si è pronunciata in proposito il 18 ottobre 2021 (doc. XIII).
1.7. Il 20 ottobre 2021, è pervenuta copia della domanda di prestazioni AI che l’assicurata ha presentato in data 11 ottobre 2021 (doc. XIV).
in diritto
2.1. L’oggetto litigioso è circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a porre fine dal 6 luglio 2018 al proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico del 4 luglio 2018, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.3. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).
2.4. Nella concreta evenienza, il TCA constata che la decisione della CO 1 di dichiarare estinto dal 6 luglio 2018 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico del 4 luglio 2018, risulta fondata essenzialmente sul parere del proprio medico consulente (cfr. doc. 63, p. 5 – fasc. 1).
In effetti, con rapporto del 16 gennaio 2020 (doc. 24, traduzione in italiano sub doc. 23), il PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia e in medicina intensiva, ha dichiarato di non aver riscontrato, alla luce della documentazione a sua disposizione, alcun peggioramento, né direzionale né transitorio, dello stato della spalla sinistra:
" (…) In relazione alla caduta sulla spalla sinistra del 4 luglio 2018 fatta valere e avvenuta nei pressi dell’ingresso della Clinica __________ di __________ nel quadro di una visita medica, risulta che il giorno stesso dell’infortunio il dott. __________ non abbia ritenuto necessario svolgere ulteriori accertamenti. Con lettera del 27 settembre 2018 a CO 1, il dott. __________ comunica di aver consigliato all’assicurata di proseguire la fisioterapia e di assumere antiinfiammatori (…).
Dopo una latenza di due giorni, il 6 luglio 2018, presso l’Ospedale __________ di __________, è stata effettuata una nuova valutazione della situazione documentata mediante esame clinico e radiografie tradizionali. In occasione di tale valutazione della situazione non è stato possibile documentare oggettivamente, oltre alle lesioni già note, alcuna patologia recente alla spalla sinistra, ad esempio riscontrando un’abrasione, un gonfiore, un arrossamento, un ematoma, ecc. In occasione dell’esame clinico, l’assicurata ha riferito soggettivamente dolorabilità diffusa. Il medico non ha attestato inabilità lavorativa in relazione alla caduta fatta valere; sussisteva tuttavia un’inabilità al lavoro riconducibile allo stato precedente della spalla sinistra.
In sintesi, in questo modo non si è potuto riscontrare alcun peggioramento temporaneo o che serva da indirizzo.”
Il dott. __________ si è pronunciato una seconda volta sulla fattispecie il 22 aprile 2021 (doc. 57; traduzione in italiano sub doc. 56 – fasc. 1), allorquando l’amministrazione gli ha chiesto una presa di posizione sugli esiti della TAC alla spalla sinistra del 7 dicembre 2018:
" (…) Il set di dati delle immagini relative all’esame tomografico alla spalla sinistra effettuato il 07.12.2018 non mostra alcuna alterazione strutturale recente a distanza di cinque mesi dopo l’evento rivendicato del 04.07.2018. Di conseguenza, nella fattispecie ha poco senso riportare immagini tratte dal set di dati dell’esame tomografico.
Si è preso atto dell’opposizione dell’assicurata, datata 30.03.2020 e redatta a mano, come anche del rapporto relativo all’esame tomografico del 07.12.2018 della dott.ssa __________ e dell’appunto telefonico in relazione al colloquio con il dott. __________ del 23.03.2021. Tutte queste informazioni non cambiano la fattispecie, come è riportata nella presa di posizione del 16.01.2020. Ne consegue che si conferma nuovamente la presa di posizione del 16.01.2020.” (doc. 56)
Agli atti figura un ultimo apprezzamento, datato 2 settembre 2021, del PD __________ (doc. 87; traduzione in italiano sub doc. 88 – fasc. 1), il quale ha confermato il suo precedente parere, anche alla luce dei documenti medici acquisiti nel frattempo:
" (…) Nel referto ecografico del 30 settembre 2020, relativo agli esami svolti il 29 settembre 2020, è documentata, in relazione alla spalla sinistra, esclusivamente una situazione di alterazione degenerativa dell’articolazione acromio clavicolare (artrosi acromio-claveare). Gli altri referti mostrano lo stato successivo al trattamento operatorio della spalla sinistra, realizzato in data 5 giugno 2018 ed estraneo all’infortunio. L’evento del 4 luglio 2018 fatto valere non ha contribuito al verificarsi di alcuna alterazione strutturale recente, come è nuovamente documentato.
Anche alla spalla destra, non interessata dagli eventi del 12 settembre 2017 e del 4 luglio 2018, sono riscontrabili, sulla base del referto ecografico del 30 settembre 2020 e del referto artro-RM del 15 giugno 2021, solamente alterazioni degenerative (tra cui artrosi AC, tendinosi a carico dei tendini e tendinopatia cronica della cuffia dei rotatori).
Occorre inoltre sottolineare che l’incapacità al lavoro dal 1° luglio al 30 settembre 2021, attestata nel certificato di incapacità lavorativa del dott. med. __________ del 23 luglio 2021, riguarda l’evento del 12 settembre 2017, per il quale, com’è noto, la causalità naturale era già stata negata da CO 1.” (il corsivo è del redattore)
2.5. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.6. Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, tutto ben considerato, il TCA condivide la conclusione, motivata tenendo conto di tutta la documentazione a disposizione, alla quale è pervenuto il medico consulente dell’amministrazione, specialista di livello universitario proprio nella materia che qui interessa, secondo il quale l’evento infortunistico occorso il 4 luglio 2018 non ha causato né un peggioramento direzionale né un peggioramento transitorio del preesistente stato morboso della spalla sinistra.
Del resto, né gli argomenti che l’assicurata ha sollevato (ella si è di fatto limitata a far valere che il suo stato di salute generale si sarebbe aggravato, senza tuttavia dimostrare che il preteso peggioramento sarebbe in qualche modo imputabile all’infortunio del luglio 2018) né la documentazione che ella ha prodotto, risultano atti a generare dei dubbi – neppure lievi – circa la fondatezza del parere espresso dallo specialista interpellato dall’istituto assicuratore resistente.
In particolare, il referto 1° ottobre 2021 del medico curante, dott. __________, spec. FMH in medicina interna generale, redatto ai fini della procedura AI, non contiene il benché minimo spunto a proposito dell’aspetto eziologico dei disturbi denunciati dall’assicurata, segnatamente per quelli interessanti la spalla sinistra.
In questo contesto, è utile ricordare che, contrariamente a quanto avviene nell’assicurazione per l’invalidità, che è un’assicurazione finale (nel senso che le sue prestazioni sono di principio accordate a prescindere dal fatto che l’invalidità sia da ascrivere a una causa particolare, ad esempio a una malattia o a un infortunio; cfr. STF I 636/04 del 17 gennaio 2006 consid. 4.4), la responsabilità dell’assicuratore LAINF sussiste solo finché vi è un nesso di causalità, naturale e adeguato, tra il danno alla salute e l’evento assicurato.
In conclusione, in esito alle considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla spalla sinistra dopo il 5 luglio 2018 non hanno più costituito una conseguenza naturale dell’infortunio del 4 luglio 2018.
2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 31 maggio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. la STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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