AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.1
Data decisione, Autorità: 26.05.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.99.00001
grw/nh
Lugano 26 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 26 dicembre 1998 di
contro
la decisione del 16 dicembre 1998 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Il 15.7.1997 __________ (__________, celibe e studente) ha chiesto il sussidio per l'assicurazione malattia previsto dalla LCAMal per l'anno 1998.
La sua istanza é stata respinta il 31.10.1997.
Ugual sorte ha avuto il reclamo interposto contro tale decisione.
1.2. Adito con ricorso 28.2.1998, il TCA ha annullato la citata decisione su reclamo e rinviato gli atti all'amministrazione per un supplemento istruttorio (cfr STCA 10.9.1998).
1.3. Con decisione 30 ottobre 1998 l'ICAS - dopo avere effettuato gli accertamenti indicati - ha nuovamente respinto l'istanza di sussidio per l'anno 1998.
Tale decisione é stata confermata con la decisione su reclamo 16.12.1998.
1.4. Contro la nuova decisione su reclamo l’interessato é tempestivamente insorto affermando quanto segue:
" ... Sono fermamente convinto che, con tutte le prove ed indicazioni veritiere finora fornite, ho il pieno diritto di poter usufruire delle facilitazioni previste della legge, non superando il reddito massimo consentito (fr. 55'000.-) e riferendomi anche al parere positivo espresso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni in data 10 settembre 1998.
Tengo nuovamente a precisare che mio padre subentra con un contributo di mass. 20% per permettermi un'esistenza autonoma, in aggiunta ai redditi conseguiti dei miei lavori a tempo parziale... " (I)
1.5. In risposta, l'ICAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr art 1 lett. c D.E. 18.11.1997)
Di regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.
(art 30 LCAMal)
Per il 1998, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1995/1996 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (art 1 lett. a D.E. 18.11.1997 CdS).
Giusta gli art 32 cpv 1 LCAMal e 1 lett. c D.E. 18.11.1997, per le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6.000.- secondo la tassazione fiscale applicabile, il diritto al sussidio viene stabilito prendendo in considerazione il reddito della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento: secondo quanto stabilito dal cpv 2 di detto disposto, é dato, in questi casi, diritto al sussidio qualora il reddito di riferimento non supera i fr. 55.000.-.
2.3. In concreto, non é contestato che, per il periodo determinante, il ricorrente ha avuto un reddito lordo annuo ritenuto in sede fiscale di fr. 294.-.
Applicabile al caso é, dunque, di principio l’art 32 cpv 1 LCAMal: determinante per l’esistenza del diritto al sussidio é la persona da cui egli dipende per il suo mantenimento.
2.4. Il principio stabilito dall'art 32 LCAMal può subire delle eccezioni la cui definizione il legislatore ha delegato al Consiglio di Stato (art 32 cpv 3).
Facendo uso di tale delega, l'esecutivo ha emanato l’art 52 Reg sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie secondo cui:
" Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6.000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI su base mensile.
Il diritto al sussidio e il calcolo dello stesso sono definiti tramite la trasformazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione."
Nella stessa ottica, va letto l'art 67 del Regolamento che prevede:
" L'istituto delle assicurazioni sociali procede autonomamente all'accertamento del reddito determinante al di fuori, o in assenza, della tassazione fiscale applicabile, in particolare, nei seguenti casi:
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono un'esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o un reddito lordo annuo inferiore a fr. 6.000.- secondo il biennio fiscale determinante."
2.5. Sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, l'amministrazione ha correttamente considerato che questi, grazie alle sue attività svolte part-time per la __________, poteva disporre, nel 1998, di un reddito mensile medio pari a fr. 1.349,30.
In applicazione dell’art 52 RegLCAMal, può essere considerato che un istante conduce un'esistenza autonoma soltanto se le sue entrate lorde al momento della presentazione dell’istanza non erano inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della LPC su base mensile che si situa a fr. 1357.- (fr. 16.290 annui).
L'importo di cui dispone il ricorrente non raggiunge - pur se di poco (fr. 7,70) - l'importo indicato da tale disposto.
2.6. Non si può, nemmeno, considerare vista la prassi restrittiva concretamente seguita dall'ICAS nell'applicazione di tale disposto, che il caso del ricorrente presenti particolarità tali da richiedere un accertamento del diritto del ricorrente al sussidio ai sensi dell'art. 54 ReglcaM: egli rientra, come ha osservato l’ICAS nella sua risposta, “nella categoria degli assicurati con reddito imponibile = 0 reddito lordo annuo inferiore a fr. 6.000” (IV) .
In effetti, interrogato su tale prassi in un altro caso che ha occupato lo scrivente TCA, l'ICAS ha comunicato al TCA quanto segue:
" ... La ratio del disposto qui i discussione è da intravedere nella concretizzazione di una possibilità remota di assegnare il sussidio di specie in situazioni di persone sole che, cumulativamente:
· dimostrano di condurre un'esistenza autonoma;
· non hanno manifestamente una "persona di riferimento" (art. 32 LCAMal e 51 Reg. lcam) a cui far capo;
· non sono al beneficio di sussidi assistenziali;
· dispongono comunque di entrate proprie assai prossime ai limiti di cui all'art. 52 Reg. LCAM (limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle PC AVS/AI).
L'obiettivo palese si configura con quello di evitare che a causa dell'incidenza di un premio assicurativo contro le malattie molto elevato questa casistica di persone sia di fatto costretta a ricorrere ad aiuti di tipo assistenziale.... " (VIII, inc. 36.98.131)
Il ricorrente, pur disponendo di entrate proprie assai prossime ai limiti di cui all'art. 52 RegLCAM, ha, comunque, una persona di riferimento cui fare capo.
L'intervento dello Stato con l'assegnazione eccezionale del sussidio, in questo caso, dunque, non si giustifica.
2.7. Occorre, dunque, procedere all’accertamento dell’esistenza del diritto al sussidio in applicazione dell’art 32 LCAMal.
In concreto, la persona da cui il ricorrente dipende - almeno in parte - per il suo mantenimento é il padre
Il padre del ricorrente ha avuto, nel biennio determinante, un reddito imponibile superiore ai fr. 55.000.-.
Pertanto, correttamente, l’ICAS ha negato al ricorrente la concessione del sussidio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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