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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.108
Data decisione, Autorità: 17.08.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.99.00108
grw/nh
Lugano 17 agosto 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 2 luglio 1999 di
__________,
contro
la decisione del 28 giugno 1999 emanata da
__________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto - che, con ricorso 2 luglio 1999, __________ ha chiesto l'annullamento della decisione 28.6.1999 con cui la __________ ha rigettato l'opposizione da lei interposta al P.E. 670.422 affermando di non essere debitrice dei premi richiesti in tale esecuzione:
" ... I premi arretrati di __________ per le quote anno 1998 per un importo di fr. 3'032.40 sono dovute da __________ e non vedo perché l'assicurazione __________ scrive alla sottoscritta __________ che come già avuto modo di esporre nell'opposizione del 2 giugno 1999 alla stessa Cassa non ha nessun conteggio premi assieme, per di più io e mia figlia __________ paghiamo regolarmente i nostri premi e non abbiamo nessun arretrato da pagare.
Per concludere ritengo che il Tribunale cantonale delle assicurazioni abbia a respingere la decisione della Cassa malati __________ nei miei confronti, pagamento dei premi di __________ per un importo di fr. 3'032.40.
Per di più che tra noi c'è la separazione dei beni quindi la Cassa malati __________ rivendichi l'importo citato sopra a chi di dovere." (I)
che il ricorso è stato intimato alla __________ con un termine per la presentazione della risposta (II);
che, il 22 luglio 1999, la Cassa ha comunicato allo scrivente TCA quanto segue:
" ... Con la presente ci permettiamo fare notare che abbiamo chiesto
l'annullamento del precetto esecutivo no. __________ (procedura per coniugi) di __________ e __________ come da copia allegata
dato che i due coniugi vivono sotto il regime della separazione dei beni." (III)
che, contestualmente a tale comunicazione, la cassa ha prodotto copia della richiesta di annullamento della procedura esecutiva derivante dal P.E. no __________ inviata all'UE di __________ (Doc __________);
che, secondo la legge (cfr. art. 58 LPA per analogia) e la giurisprudenza (cfr. in particolare RCC 1992 p. 122 ss, RCC 1989 p. 320 e RCC 1986 p. 314), fino all'inoltro della sua risposta, l'amministrazione può procedere ad un nuovo esame della decisione impugnata e, se del caso, emettere una nuova decisione che, in caso di accoglimento integrale delle richieste del ricorrente, comporterà lo stralcio del ricorso (cfr. art. 58 cpv. 3 LPA e RCC 1992 p. 123);
che, costituendo la richiesta di annullamento della procedura esecutiva l'accoglimento integrale della richiesta della ricorrente, il presente ricorso può essere stralciato dai ruoli;
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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