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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.109
Data decisione, Autorità: 07.10.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.1999.00109
grw/nh
Lugano 7 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
visto il ricorso del 16 luglio 1999 interposto da
__________, rappr. da: __________ ,
contro
la decisione del 23 giugno 1999 emanata da
__________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
Nel giugno 1993 __________ è stato vittima di un infortunio a causa del quale egli è rimasto incapace al lavoro.
L'INSAI ha assunto il caso e versato le prestazioni assicurate.
Dopo un iniziale rifiuto di corrispondere prestazioni dopo l'17.1.1994, a seguito di una procedura giudiziaria conclusasi con una transazione, l'INSAI ha assegnato all'assicurato le seguenti prestazioni:
indennità giornaliera del 50% dal 17.1.1994 al 31 dicembre 1994
rendita d'invalidità del 40% con effetto a decorrere dal 1.1.1995
indennità per menomazione dell'integrità del 35%.
Secondo quanto stabilito nella convenzione conclusa tra l'assicuratore LAINF e l'assicurato - convenzione omologata dal TCA il 31.8.1999 - gli arretrati dovuti dall'assicuratore sono stato compensati con quanto ricevuto da __________:
a) dal datore di lavoro (versamenti dal 1°.1 al 30.6.1995 pari a fr. 29.945.-: si trattava dell'anticipo effettuato dalla ditta poichè la __________, allora assicuratore malattia, aveva rifiutato il caso)
b) dall'__________ (nuovo assicuratore della ditta) che, a decorrere dal 1° luglio 1995 e sino al 19.11.1996 ha versato le indennità giornaliere assicurate per un importo pari a fr. 66.526,65 (cfr STCA 26.11.1997 in inc. 35.95.229).
__________ ha, poi, chiesto all'__________ il versamento di indennità giornaliere ridotte al 50% ancora a decorrere dal 1.1.1995 asserendo di essere limitato nella sua capacità lavorativa anche per motivi di natura morbosa.
La __________ ha respinto la richiesta "siccome per tale periodo egli era già stato indennizzato all'epoca mediante il versamento di indennità giornaliere per un'incapacità lavorativa al 100%" (doc A1).
Con ricorso 16.7.1999 __________, rappr. da , ha chiesto la condanna dell' al versamento di "prestazioni di malattia a decorrere dal 1° gennaio 1995 fino a esaurimento del diritto" (I).
Con risposta 26.7.1999, l'__________ ha chiesto la reiezione del gravame (III).
Con atto 21.9.1999 il ______________ ha comunicato al TCA quanto segue:
" Con riferimento alla procedura di cui sopra ci pregiamo notificarvi che al ricorrente in data 29 luglio 1999 è stato riconosciuto da parte dell'assicurazione invalidità il diritto a una mezza-rendita d'invalidità da giugno a novembre 1994 e alla rendita intera da dicembre 1994 in avanti. Alleghiamo copie delle relative decisioni.
Stando così le cose, essendo il ricorrente già al beneficio di prestazioni a titolo d'infortunio, causa sovrindennizzo egli non può più pretendere a prestazioni da parte dell'assicurazione malattia, motivo per cui il presente ricorso può essere stralciato dai ruoli." (VII)
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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