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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.1999.11
Data decisione, Autorità:
22.01.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00011
grw/nh
Lugano
22
gennaio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sulla petizione del 18 gennaio 1999 di
contro
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, - che, con petizione 18.1.1999,
__________, rappr. dall'avv. __________, ha chiesto la condanna della
__________ al versamento nelle sue mani di fr. 8.932.-, oltre interessi al 5% a
partire dal 30 agosto 1998 (I);
-
che, giusta l'art. 86 cpv.
3 LAMal, il Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente a conoscere
delle contestazioni che sorgono, in merito a diritti invocati dalle parti in
virtù della LAMal e delle sue disposizioni esecutive, fra gli assicurati e gli
assicuratori definiti agli art 11, 12 e 13 LAMal;
-
che l'art. 75 cpv. 1
LCAMal dispone che "le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i
loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione
praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e
delle relative ordinanze sono decise dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni";
-
che la __________ non è
una cassa malati riconosciuta dalla Confederazione ai sensi dell'art 12 LAMal
né un altro assicuratore autorizzato ad esercitare l'assicurazione sociale
contro le malattie ai sensi dell'art 13 LAMal e, perciò, da una parte, la sua
attività non sottostà a tale legge e, d'altro canto, la sua attività non può
essere sottoposta a verifica giudiziaria da parte dello scrivente TCA ai sensi
dell'art. 75 cpv. 1 LCAMal;
-
che essa è, invece, una
compagnia d'assicurazione privata i cui obblighi nei confronti degli assicurati
derivano, oltre che dai contratti con questi conclusi e dalle condizioni
generali d'assicurazioni, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione
(LCA);
-
che, competente per il
contenzioso sui diritti invocati dalle parti è la giurisdizione ordinaria (B.
Viret, Diritto delle assicurazioni private, Zurigo 1985, p. 21) e non il TCA;
-
che, pertanto, il ricorso
in esame risulta irricevibile per mancanza di competenza rationae materiae.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é irricevibile.
Gli
atti sono trasmessi alla Pretura di Lugano per competenza.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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