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Numero d'incarto:
36.1999.111
Data decisione, Autorità:
26.04.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00111
grw/nh
Lugano
26 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 26 luglio 1999 di
__________,
contro
la decisione del 21 luglio 1999 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con istanza
13 luglio 1999 __________, in nome e per conto di __________, ha chiesto
all'IAS "un riesame della richiesta di sussidio cassa malati per gli
anni 1998 e 1999 in quanto la signora ha donato la sua abitazione in data 31
maggio 1995 e le sue uniche entrate corrispondono alla rendita AVS di fr.
1688.- mensili" (doc _).
Con
decisione emessa il 21.7.1999 l'IAS ha respinto l'istanza di revisione della
decisione 29.1.1999 confermando la decisione di rifiuto del sussidio previsto
dalla LCAMal (doc _).
1.2. Con ricorso
26 luglio 1999 __________ ha chiesto l'annullamento della decisione 21.7.1999
chiedendo al TCA "di voler considerare favorevolmente questo ricorso, con
eventuale diritto retroattivo all'anno 1998, alfine di migliorare la mia
situazione economica" (I).
1.3. Con risposta
22.9.1999 l'IAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui
diremo, per quanto occorra, in seguito.
1.4. Con atto
27.9.1999 (VI) la ricorrente ha prodotto copia della comunicazione 7.9.1999 in
cui si legge che l'amministrazione ha concesso il sussidio per l'anno 1998 (doc
_).
Considerato in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza - limitata alla questione del sussidio per l'anno 1999 - non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto
esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal,
ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di
reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr.
22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr art 1 lett.
c D.E. 18.11.1997)
Di
regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille
franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
(art 30
LCAMal)
Per il
1999, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato
dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/98
oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (D.E. 20.10.1998).
2.3. E'
incontestato che la notifica di tassazione per il biennio indicato dal
Consiglio di Stato riporta un reddito imponibile pari a fr 32.002 (doc
__________)
Dunque,
un reddito superiore al massimo definito dalla legge affinchè possa essere dato
il diritto al sussidio.
Pertanto,
la decisione con cui l'IAS ha negato il diritto al sussidio appare corretta.
Non è possibile fare
riferimento alla notifica di tassazione relativa al biennio 1999-2000, pena la
disattenzione del principio della legalità che deve permeare l'attività
dell'amministrazione (la concessione del sussidio per l'anno 1998 era fondata
sull'applicazione dell'art. 47 RegLCAM ora abolito).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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