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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.123
Data decisione, Autorità: 11.10.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.1999.00123
grw/nh
Lugano 11 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 23 agosto 1999 di
__________,
contro
Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto che - con ricorso 23.8.1999 __________ ha chiesto la condanna della __________ all'assunzione dei costi di nove sedute di fisioterapia cui si è sottoposta, a livello ambulatoriale, presso il __________ per un importo complessivo di
fr. 648.- (I);
" ... Dopo aver valutato gli atti in nostro possesso abbiamo stabilito che eccezionalmente Ie rimborseremo la fattura menzionata a margine, senza un riconoscimento di obbligo di prestazioni da parte nostra.
In effetti non si tratterebbe di una prestazione obbligatoria, ma visto la Sua buona fede, a seguito di diversi nostri rimborsi precedenti effettuati per errore, riteniamo di dover procedere in Suo favore.
Il drenaggio linfatico é una prestazione obbligatoria unicamente in caso di edemi linfatici, eseguito da fisioterapisti con formazione speciale in questa terapia (art. 5 dell'Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie). Inoltre i trattamenti devono essere efficaci, adeguati ed economici (art. 32 Legge federale assicurazione malattia). Terapie giornaliere come da Lei effettuate in clinica non sono considerate né adeguate né economiche.
Le facciamo presente che dal momento di ricezione di questo nostro scritto nessuna prestazione analoga a quelle da noi rimborsate in passato per errore Le verranno più rimborsate.... "
Pertanto, ritenuto che la Cassa convenuta ha emesso la nuova decisione prima dell'inoltro della risposta, il presente gravame può essere stralciato dai ruoli.
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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