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Numero d'incarto:
36.1999.127
Data decisione, Autorità:
13.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00127
grw/nh
Lugano
13 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sulla petizione del 4 settembre
1999 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto che, - con petizione 4
settembre 1999 __________ ha chiesto la condanna della __________ a concederle
l'estensione a copertura mondiale del suo contratto d'assicurazione (I);
-
il
16.9.1999 è giunta, per conoscenza, allo scrivente TCA copia della lettera
indirizzata il 15 settembre 1999 dalla __________ all'attrice in cui si legge
che "la documentazione della nostra cliente è stata sottoposta a riesame
ed è stato deciso di concederle l'assicurazione per le spese d'ospedalizzazione
__________ (reparto privato, copertura mondiale)" (III);
-
con atto
8.12.1999 __________, in rappresentanza di __________ (cfr. I e doc. -) , ha
comunicato quanto segue al TCA:
"
Con riferimento all'incarto sopraccitato
riguardante la domanda di copertura assicurativa mondiale inoltrata da mia
sorella, __________ presso la __________, comunichiamo con la presente di voler
rinunciare al proseguimento della procedura.
Nella fattispecie, trattandosi di un
caso in relazione con una maternità attuale, l'«offerta» di copertura proposta
con carenza per maternità di 365 giorni, si rivela totalmente inutile.
L'assicurata ha quindi resiliato nel
frattempo il proprio contratto con la __________, contrattando una nuova ed
efficace copertura presso la __________." (V)
- la
facoltà unilaterale della parte attrice di ritirare la propria petizione
costituisce un'ipotesi di applicazione del principio di disposizione che assegna
alla parte il dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid. 1b, DTF
118 V 188 consid. 2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107 V 248 consid. 1a; STFA
1° ottobre 1993 in re E.K.) e, giusta l'art 352 CPC - applicabile in forza del
rinvio di cui all'art 23 LPTCA - la desistenza di una parte pone fine alla lite
e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo.
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna
Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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