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Numero d'incarto:
36.1999.130
Data decisione, Autorità:
25.10.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00130
mm
Lugano
25 ottobre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 settembre 1999
di
__________,
contro
la decisione del 5 agosto 1999 emanata da
__________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto che, - __________ è
assicurata contro le malattie presso la __________, beneficiando, negli anni
1997 e 1998, dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nonché
di diverse assicurazioni complementari (cfr. doc. _);
- in data 2
marzo 1999, l'assicuratore malattie ha fatto notificare all'assicurata, per il
tramite dell'UE di __________, un precetto esecutivo, mediante il quale le è
stato chiesto il versamento di un importo di fr. 1'002.25, corrispondente ai
premi afferenti all'assicurazione sociale obbligatoria per i mesi di novembre e
dicembre 1997 nonché a partecipazioni ai costi maturate durante il periodo 14
marzo 1997-5 giugno 1998 (cfr. doc. _).
Contro la
suddetta ingiunzione di pagamento, __________ ha sollevato opposizione;
-
con
decisione formale 16 aprile 1999, la __________ ha rigettato l'opposizione al
P.E. n. __________ (doc. _);
-
il 17
maggio 1999, l'assicurata ha interposto opposizione contro la suddetta decisione
di rigetto (doc. _);
-
con
l'impugnata decisione su opposizione 5 agosto 1999, la __________ ha
espressamente rinunciato a pretendere il pagamento dell'arretrato riguardante i
premi relativi all'anno 1997. Per quel che concerne, invece, la franchigia e le
partecipazioni ai costi arretrate, la Cassa malati ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. _);
-
con
tempestivo ricorso 4 settembre 1999, __________ ha chiesto l'annullamento della
querelata decisione su opposizione, facendo valere, fra le altre cose, di non
essere tenuta al pagamento delle partecipazioni ai costi, considerato come essa
abbia appositamente stipulato delle assicurazioni complementari. L'assicurata
contesta inoltre il premio afferente all'assicurazione complementare
__________, nella misura in cui sarebbe stata inserita in un gruppo d'età
superiore al suo (cfr. I);
-
la
__________, in risposta, ha chiesto un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
V);
considerato che, - in ordine la presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.);
-
l'oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se __________ è o meno
debitrice della franchigia nonché delle partecipazioni ai costi richiestele
dalla __________;
-
giusta
l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno
(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di
degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5);
-
secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia
prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a della legge ammonta a 150 franchi per
anno civile (fr. 230.-- a far tempo dal 1° gennaio 1998 - cfr. RU 1997 2435).
L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2
lett. b della legge ammonta a 600 franchi per gli assicurati adulti e a 300
franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per
la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la
data della cura (cpv. 3);
-
a norma
dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure
medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la
quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella
prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie
opzionali ammontano a 300, 600, 1200 e 1500 franchi (a partire dal 1° gennaio
1998: fr. 400, 600, 1200 e 1500 - cfr. RU 1997 2435) per gli assicurati adulti
e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18
anni. L’assicuratore che esercita questa forma d’assicurazione deve offrire
tutte le franchigie opzionali;
-
dal doc.
_ emerge che, per il 1997, __________ aveva stipulato una franchigia opzionale
di fr. 300.-- sull'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
-
la
documentazione versata agli atti dalla __________ - si pensa qui, segnatamente,
ai conteggi prodotti sub doc. _ - dimostra, con un sufficiente grado di
verosimiglianza, la fondatezza della pretesa fatta valere nei riguardi
dell'insorgente (per quel che riguarda la partecipazione ai costi relativa alla
degenza ospedaliera 1°-21 gennaio 1998 presso l'Ospedale regionale di
__________ [fr. 545.60], cfr. conteggio di cui al doc. _). Va, tuttavia,
rilevato che l'assicuratore convenuto ha commesso un errore di calcolo; in
effetti, sottraendo fr. 123.-- a fr. 1'046.90, si ottiene un importo di fr.
923.90 (anziché di fr. 960.60).
D'altro
canto, __________, in sede di ricorso, non ha affatto preteso, né tantomeno
dimostrato, d'avere già pagato gli importi che le vengono ora richiesti dal suo
assicuratore malattie;
-
per
quanto concerne l'incasso forzato di simili somme, il TFA ha più volte
dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109ss.; RAMI 1983, p. 294 =
DTF 109 V 46; RCC 1984, p.197), la giurisprudenza secondo cui una cassa di
compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un P.E. con una
decisione formale riferentesi precisamente all'esecuzione in corso, qualora
avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima
aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in
tali casi, é dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80
LEF;
-
l'obiezione
secondo cui le partecipazioni ai costi avrebbero dovuto venire assunte dalle
assicurazioni complementari stipulate dalla ricorrente, si appalesa come
manifestamente infondata. In effetti, l'art. 14.12 delle Condizioni generali
d'assicurazione per le assicurazioni individuali e collettive per costi di
guarigione a complemento della LAMal e assicurazione individuale d'indennità
giornaliera (ed. 1997) - disposizione "comune", quindi applicabile a
tutte le coperture complementari - prevede esplicitamente che non
sono assicurate le partecipazioni ai costi, le aliquote a carico dei pazienti
nonché le spese (cfr. doc. _);
-
il TCA
non può, infine, entrare nel merito della contestazione riguardante il gruppo
d'età assegnato a __________ nell'assicurazione complementare __________,
giacché l'oggetto della lite - così come definito dall'impugnata decisione su
opposizione 5 agosto 1999 - è strettamente limitato alla questione di sapere se
l'assicurata è o meno debitrice della franchigia e delle partecipazioni ai
costi richiestele dalla Cassa malati convenuta;
-
alla luce
degli argomenti sviluppati in precedenza, la decisione su opposizione 5 agosto
1999 della __________ merita parziale tutela. Di conseguenza, il rigetto
dell’opposizione interposta al P.E. n. __________ dell’UE di __________ é
confermato limitatamente all’importo di fr. 923.90,
corrispondente alla franchigia di fr. 300.-- per l'anno 1997 ed alle
partecipazioni ai costi dettagliatamente elencate a pag. 4s. della risposta di
causa;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
Di
conseguenza, il rigetto dell’opposizione interposta al P.E. n. __________
dell’UE di __________ é confermato limitatamente all’importo di fr.
923.90.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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