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Numero d'incarto:
36.1999.151
Data decisione, Autorità:
21.02.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00151
grw/nh
Lugano
21 febbraio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 1999 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
-
Con
ricorso 9.10. __________, rappr. da , ha chiesto l'intervento del
TCA per dirimere la vertenza che la oppone all' in merito alla
sospensione dell'obbligo al pagamento del premio per l'assicurazione contro le
malattie.
-
Con
risposta 30.11.1999 la __________ ha chiesto, in via principale, la reiezione
in ordine del gravame rilevando quanto segue:
"
… La __________ ritiene che il ricorso inoltrato
dalla signora __________ sia irricevibile poiché l'assicurata non ha mai
richiesto l'emissione di una decisione formale riguardante la problematica
oggetto del suo scritto 9 ottobre u.s.
Pertanto, in assenza di qualsivoglia
decisione, sulla base del combinato degli artt. 86 cpv. 2 e 85 LAMal, non sono
dati i presupposti fondanti l'inoltro di un ricorso… " (V pag 2)
- Secondo
l'art. 80 LAMal, se un assicurato o una persona postulante l'ammissione non
accetta una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo deve, entro 30 giorni
dall'esplicita domanda dell'assicurato, emanare una decisione scritta che deve
essere motivata e contenere l'indicazione dei motivi, dei mezzi e del termine
di ricorso.
Gli
assicuratori non hanno, quindi, l'obbligo di definire, in ogni caso, i rapporti
con i loro membri mediante decisioni formali, ma possono limitarsi a comunicare
informalmente all'assicurato le modalità secondo le quali intendono regolare le
questioni che lo concernono.
Soltanto
in caso di disaccordo dell'assicurato, essi hanno l'obbligo di emanare una
decisione formale.
In
concreto, non c'è alcuna decisione formale dell'__________ che tratti
l'argomento sottoposto al TCA con il ricorso 9.10.1999.
Nemmeno
risulta che l'assicurata abbia mai esplicitamente richiesto l'emanazione di
una decisione.
La cassa
convenuta lo nega - e, peraltro, le sue affermazioni sono rimaste incontestate
- e dagli atti risulta unicamente che, solo il 10.9.1999, __________ ha
inviato all'__________ una lettera in cui esprimeva il suo dissenso in merito
alle richieste del pagamento dei premi (doc. _).
- Giusta l'art 86 cpv. 1 LAMal, l'interessato può adire il TCA
mediante ricorso soltanto contro le decisioni su opposizione emesse dagli
assicuratori ai sensi dell'art 85 LAMal.
Il cpv. 2
dell'art 86 LAMal concede facoltà di inoltrare ricorso anche in assenza di una
decisione o di una decisione su opposizione quando l'assicuratore, malgrado la
domanda dell'interessato, non agisce in tal senso.
In
concreto, se anche la lettera 10.9.1999 avrebbe probabilmente potuto essere
intesa come richiesta implicita di emanazione di una decisione formale, occorre
rilevare che l'assicurata ha inoltrato ricorso non soltanto senza avere atteso
l'emanazione di una decisione ma anche senza che vi fossero degli indizi che
permettessero di ragionevolmente ritenere che la cassa rifiutava senza motivo
di emanare una simile decisione.
In queste
circostanze non si può ritenere applicabile l'art 86 cpv. 2 LAMal.
Pertanto,
il ricorso va dichiarato irricevibile e gli atti vanno trasmessi alla
__________ affinché proceda ad emanare una decisione formale in merito alla
questione sollevata nella lettera 10.9.1999 e, successivamente, nel ricorso.
In
applicazione dell'art 86 cpv. 1 LAMal, tale decisione dovrà essere oggetto,
prima di potere essere esaminata in ambito giudiziario, di una procedura di
opposizione: l'opposizione è, infatti, una via di diritto precedente e
necessaria ad ogni ricorso giudiziario (art 46 LPA; cfr, per analogia, Ghélew,
Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, p. 286;
S.J. 1997 p. 452ss);
Nel caso
in cui la decisione su opposizione non dovesse soddisfare le sue richieste,
l'assicurata potrà contro di essa interporre ricorso presso lo scrivente TCA.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
Gli atti
sono rinviati alla __________ affinché proceda secondo quanto indicato al punto
4.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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