AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.1999.156
Data decisione, Autorità:
02.05.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00156
grw/nh
Lugano
2 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 2 novembre
1999 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
__________,
__________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Dal dicembre
1997 __________ - che, il 15.10.1997, aveva iniziato a lavorare quale
cameriera presso il __________ - ha dovuto ricorrere alle cure di un
dermatologo a causa dell'apparizione di una dermatite di tipo eczematoso sulle
mani.
A causa
di tale affezione l'assicurata è stata incapace al lavoro a partire dal
12.1.1998.
1.2. Seguendo
l'indicazione del dermatologo, l'affezione è stata, in un primo tempo,
notificata all'assicuratore LAINF - la __________ - quale malattia
professionale.
La
__________ ha chiesto alla __________ - cassa malati con cui il datore di
lavoro di __________ aveva concluso un contratto di assicurazione collettiva in
favore dei propri dipendenti - di anticipare le prestazioni d'indennità
giornaliera in attesa dell'emanazione da parte sua di una decisione in merito
al caso notificato (doc. _).
L'assicuratore
LAINF ha, poi, emanato la sua decisione formale il 10.7.1998: con essa ha
negato a __________ il diritto a prestazioni ritenendo che "la lesione da
lei patita non sia parificabile a malattia professionale, bensì trattasi di una
malattia ordinaria" (doc. _).
1.3. Dal canto
suo, la __________ (in seguito: __________) - che aveva anticipato le
prestazioni assicurate - con lettera 17.6.1998 ha comunicato all'assicurata
quanto segue:
" …Con
la presente le confermiamo quanto comunicatole telefonicamente il 16.06.1998
sull'assunzione del suo caso d'inabilità lavorativa fino al 30.04.1998.
Causa problemi cutanei lei ha dovuto interrompere il suo
lavoro come cameriera presso il __________
dal 12.01.1998 in poi. Come da comunicazione del 25.03.1998 della __________,
in funzione di assicuratore LAINF del suo datore di lavoro, abbiamo anticipato
le prestazioni assicurative. Gli accertamenti medici, soprattutto
dermatologici, non hanno fatto chiarezza sull'effettiva causa dei suoi problemi
cutanei. In base a ciò siamo disposti ad assumere il caso come "malattia
ordinaria". Da parte nostra procederemo al pagamento dell'indennità giornaliera
fino al 30.04.1998 in favore del __________. Invieremo copia della presente
alla __________ affinchè possano procedere a quanto di loro competenza.
Secondo sue indicazioni dopo l'interruzione del rapporto
lavorativo presso il citato esercizio lei non ha più svolto alcuna attività
lucrativa. Mancano, pertanto, i presupposti per la continuazione del
l'assicurazione perdita di salario a titolo individuale. Senza una sua
comunicazione in merito entro 14 giorni non le sottoporremo alcuna modifica assicurativa…."
(doc. _)
1.4. Risolta la
questione della permanenza dell'assicurazione con il trasferimento di
__________ nell'assicurazione individuale, la __________ ha rifiutato di
erogare prestazioni dopo il 30.4.1998.
1.5. Con
petizione 2.11.1999, __________, rappr. dal __________, ha chiesto la condanna
della __________ al versamento nelle sue mani dell'indennità giornaliera
assicurata per malattia dal 1.5.1998 al 31.10.1998 (I). A sostegno di questa
richiesta è stato fatto valere quanto segue:
" …
Come precisato ai superiori paragrafi, l'istante è totalmente inabile
nell'attività precedentemente svolta (cameriera).Secondo il dottor __________,
l'assicurata deve essere reintegrata "in una nuova attività professionale
dove non venga a contatto con delle sostanze che potrebbero essere nocive per
la salute" (DOC. _).
Nell'ipotesi più favorevole alla Cassa, considerato che
la signora __________ ha pagato per svariati mesi il premio assicurativo (DOC.
_), all'assicurazione va quantomeno imposto di versare le prestazioni
assicurate per almeno 6 mesi (dall'1.5.1998 fino al 31.10.1998), e meglio
durante il periodo di tempo normalmente accordato per trovare un'occupazione
adeguata…." (I pag. 3 e 4)
1.6. Con risposta
30.11.1999, la __________ ha chiesto, in via principale, la reiezione della
petizione. In via subordinata, ha chiesto che la petizione venga soltanto
parzialmente accolta con il riconoscimento del diritto al versamento delle
indennità per un periodo non superiore a 3 mesi.
Dapprima,
la cassa convenuta ha sostenuto che l'incapacità lavorativa sussiste soltanto
in relazione all'attività presso il __________:
"
… l'assicurata non risulta, come sostenuto nella
petizione del 2 novembre 1999, totalmente inabile al lavoro nell'attività
precedentemente svolta (cameriera) a partire dal 1.5.1998. Quanto asserito
lascia piuttosto supporre che l'assicurata, a partire da tale data, cessata
l'attività presso il __________, luogo in cui si manifestava la malattia, era
da considerare nuovamente abile al lavoro di cameriera nella misura del
100%" (V pag. 5 punto 3)
Ancora a
sostegno della richiesta avanzata a titolo principale, la cassa ha sostenuto
che la petizione andrebbe respinta poiché l'assicurata avrebbe diritto alle
prestazioni per provvedimenti professionali LAI e, quindi, in forza dell'art 29
CGA, l'obbligo contributivo della __________ decadrebbe.
A
sostegno, invece, della richiesta avanzata a titolo subordinato, la cassa ha
osservato quanto segue:
"
… Nel caso in cui il Tribunale dovesse giungere inaspettatamente
ad un'altra conclusione facciamo valere, in via subordinata, quanto segue: per
ciò che concerne la durata del periodo d'inabilità lavorativa della signora
__________ a causa della malattia, va segnalato in modo particolare l'obbligo
dell'assicurata di limitare il danno (vedi DTF 114 V 285‑289). A tale
proposito va tenuto conto del fatto, che l'assicurata come professione risulta
impiegata ed é apparentemente in possesso di un diploma di commercio.
Segnaliamo a riguardo anche, che per un'attività quale impiegata non é mai
stato rilasciato un attestato d'incapacità lavorativa. Bisogna tenere in
considerazione inoltre la (relativa) giovane età dell'assicurata, cosa che
facilita alquanto il reinserimento nel campo professionale. Gravi motivi personali
ai sensi della prassi e della giurisprudenza in merito d'inabilità lavorativa
(vedi T. Locher, Grundríss des Sozialversicherungsrechts, 2 edizione Berna
1997, p. 77), non sono stati fatti valere dall'istante e non risultano neanche
dagli atti. Segnaliamo infine, che non compete all'assicuratore d'indennità
giornaliera farsi carico del rischio di un'eventuale difficoltà di
ricollocamento professionale dell'assicurata (vedi DTF 114 V 289).Per questi
motivi chiediamo pertanto in via subordinata che, qualora il Tribunale
ritenesse fondata la richiesta della controparte, venga ordinato il versamento
di prestazioni assicurative d'indennità giornaliera per un periodo non superiore
a tre mesi, conformemente alla prassi del TFA in materia di diritto
sociale (vedi Locher, p, 77 e DTF 114V289)…. " (V)
1.7. Con atto
13.12.1999, il __________, in rappresentanza dell'assicurata, ha contestato la
tesi di parte avversa secondo cui l'incapacità sussisterebbe soltanto
relativamente all'attività svolta presso il __________ producendo il
certificato allestito il 19.1.1999 dal dott. __________ (doc. _).
Il
__________ ha inoltre contestato la tesi secondo cui __________ avrebbe diritto
a prestazioni dall'assicurazione invalidità:
"
… Come è noto, tale patologia ha causato un'inabilità lavorativa
a partire dal dicembre 1997; se controparte conoscesse la legislazione in
materia di LAI, saprebbe pure che le prestazioni ex art. 28 LAI vengono versate
dopo un anno di carenza e che, d'altro canto, l'assicurata non avrebbe mai potuto
ottenere le prestazioni ex art. 17 LAI, non disponendo delle conoscenze minime
(scolastiche) per poter seguire una riformazione professionale. Le critiche e
le censure espresse nel punto 8. dell'allegato di risposta non trovano quindi
alcun riscontro concreto... " (VII)
1.8. Con
osservazioni 21.12.1999 la __________ ha ribadito le proprie richieste e
affermazioni:
"
… La parte convenuta nella sua risposta di causa del 30 novembre
1999 ha unicamente fatto riferimento al diritto all'indennità giornaliera ai
sensi degli artt. 22 ss LAI in conseguenza del diritto alla riformazione
professionale giusta l'art. 17 LAI (vedi a proposito DTF 118 V 7). Il
diritto alla riformazione professionale presuppone, a parte l'invalidità
dell'assicurato, che esso abbia percepito durante almeno sei mesi prima della
sopravvenienza dell'invalidità un guadagno proveniente da un'attività lucrativa
di una certa importanza. Una "particolare conoscenza scolastica" non
è per contro una premessa fondamentale per il diritto alla riformazione
professionale ai sensi dell'art. 17 LAI. A tale proposito segnaliamo inoltre,
che la stessa signora __________ in data 4.11.1998 ha dichiarato essere in
possesso di un diploma di commercio ed aver frequentato il corso esercenti
(vedi all. _ della risposta di causa).Per quello che concerne la (presunta)
"dubbia" legalità delle norme delle CGA dalla __________ ci preme
inoltre sottolineare, che tali normative intendono regolare le condizioni per
il diritto alle prestazioni e il coordinamento delle stesse con prestazioni di
terzi allo scopo di evitare un sovrindennizzo dell'assicurato (principio
che vale anche nell'ambito dell'assicurazione sociale; vedi art. 122 OAMal).
Nel caso specifico la mancata notifica all'Al equivale alla rinuncia a
ulteriori prestazioni alle quali l'assicurata aveva diritto… " (IX)
Considerato in diritto
2.1. L'assicurazione
contro le malattie é stata regolamentata, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI
che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla
nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Secondo
quanto disposto dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie
comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e,
contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami
d’assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di diritto civile e sono rette,
in applicazione dell'art 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto
d'assicurazione (LCA).
Dal
profilo procedurale, la LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi
giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni
complementari: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla
procedura amministrativa (cfr. 85ss LAMal), per le vertenze relative alle
seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di
diritto civile.
Giusta
l'art 47 cpv. 2-4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza
degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione
della LAMal), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del
14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura
semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente
le prove.
Il 1.
gennaio 1996 è entrata in vigore la legge di applicazione della LAMal (LCAMal)
che, all’art. 75, prevede che
"
le contestazioni degli assicuratori tra di loro,
con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari
all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazioni,
praticati da assicuratori autorizzati all’esercizio ai sensi della LAMal e
delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni.
È applicabile per analogia la Legge di
procedura per le cause davanti al TCA.”
2.2. Secondo
l’art. 102 cpv. 1 LAMal, le previgenti assicurazioni delle cure medico
sanitarie e d’indennità giornaliera continuate dalle casse malati riconosciute
sono rette dal nuovo diritto a decorrere dall’entrata in vigore della presente
legge.
Pertanto,
dal 1.1.1996 le assicurazioni d'indennità giornaliera sono regolamentate dal
nuovo diritto.
Esse
possono, cioè, essere regolamentate dalla LAMal oppure dalla LCA a seconda di
quanto le parti hanno concordemente deciso
Nel caso
di specie, risulta dagli atti (doc. _ ) e non è contestato che l'assicurazione
d'indennità giornaliera di cui beneficia l'attrice è sottoposta alla LCA.
Pertanto,
ai rapporti fra le parti sono applicabili la LCA e le Condizioni generali
dell’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia secondo LCA (in
seguito: CGA, agli atti sub doc. _).
In queste
circostanze, trattandosi di prestazioni complementari ai sensi dell'art 12 cpv.
2 e 3 LAMal (cfr. A. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, ed. Helbing
et Lichtenhahn 1996, p. 134) - ambito nel quale le casse malati e gli altri
istituti assicurativi non sono autorizzati a emanare decisioni - il TCA è
competente a statuire sulla petizione presentata dall’interessato in base
all’art. 75 cpv. 1 e 2 LCAMal
2.3. Giusta l’art
33 LCA, l’assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i
caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l’assicurazione è stata
conclusa, a meno che il contratto non escluda dall’assicurazione singoli
avvenimenti in modo preciso e non equivoco.
Secondo
questa disposizione, tocca alle parti definire di comune accordo il o i rischi
assicurati: in pratica sono le condizioni d’assicurazione (generali o particolari)
che definiscono i rischi di cui l’assicuratore risponde e precisano, con
clausole d’esclusione, alcuni aspetti di tale rischio che non sono coperti
dall’assicurazione (B. Viret, Droit des assurances privées, Editions de la
société suisse des employés de commerce, Zurigo 1983, p. 92).
2.4. Dai
certificati agli atti si evince che __________ soffre di una dermatite
eczematosa che appare sulle mani e si estende sino ai gomiti.
Il
dermatologo alle cui cure __________ ha fatto ricorso - pur non avendo potuto
appurare la causa cui farla risalire - ritiene che tale affezione sia in
relazione all'attività di cameriera:
"
dagli accertamenti fatti, non abbiamo potuto
trovare una causa evidente che giustifica la sintomatologia che presenta la
paziente.
Vi è comunque una coincidenza evidente,
in quanto non appena la paziente lascia di lavorare nell'esercizio pubblico, la
pelle guarisce praticamente senza nessuna terapia, mentre i disturbi si
ripresentano non appena lavora al __________ dove è iniziata la sintomatologia…"
(certificato 30.4.1998 , doc. _)
"
…nel mese di dicembre del 1997 si è presentata
alla mia consultazione per una dermatite di tipo eczematoso che si è presentata
la prima volta nel 1995 in concomitanza con l'inizio del lavoro in un bar.
Sono state fatte tutta una serie di
indagini che come sempre in questi casi si presentano molto difficili e poco
conclusive.
La signora __________ presenta questa
dermatite di tipo eczematoso quando lavora nel bar, durante le vacanze o
durante le pause che durano più di due giorni questa dermatite regredisce, con
le solite terapie cortisoniche locali la sintomatologia migliora.
…" (certificato 19.1.1999 doc. _)
Tale
affezione limita totalmente la sua capacità lavorativa: il dott. __________ ne
ha attestato la totale incapacità (che è iniziata il 12.1.1998) in diversi
certificati (doc. _). In particolare, egli ne ha certificato l'incapacità
lavorativa anche per il periodo successivo al 1.5.1998 (doc. _).
La cassa
convenuta afferma che l'incapacità lavorativa dell'assicurata sarebbe limitata
all'attività presso il __________. In un altro esercizio pubblico, l'assicurata
potrebbe lavorare.
La
tesi è piuttosto sorprendente.
La cassa
l'ha elaborata partendo dal fatto che il dott. __________, nei suoi certificati,
scrivendo della coincidenza evidente fra l'apparizione della dermatite e
l'attività dell'assicurata, ha menzionato il __________.
In
realtà, è chiaro che il medico ha accennato al __________ perché l'assicurata,
nel periodo cui si è rivolta a lui, lavorava presso tale esercizio pubblico:
all'indicazione del __________ non può essere dato il significato di esclusione
quale causa dell'affezione dell'attività presso altri locali pubblici.
Simile
interpretazione appare chiaramente pretestuosa e riduttiva e porta a
misconoscere il vero significato dei diversi certificati redatti dal dott.
__________.
Se la
tesi della cassa convenuta corrispondesse al vero, mal si comprenderebbe il
motivo per cui il dott. __________ ha postulato una riformazione professionale
per la sua paziente: in quest'ipotesi, il medico avrebbe potuto limitarsi a
consigliare un cambiamento del luogo di lavoro e non, invece, del tipo di
attività.
La tesi
della cassa è, poi, smentita dal fatto che risulta dagli atti che la prima
manifestazione della dermatite causa dell'incapacità lavorativa si è verificata
nel 1995, quindi ben prima che la signora __________ cominciasse la sua
attività presso il __________:
"
… la paziente ha iniziato a presentare i suoi
disturbi nel 1995 in concomitanza con un nuovo lavoro in un bar…" (
rapporto medico 28.1.1998 del dott. __________, doc. _)
Si deve,
dunque, considerare accertato che l'attrice era, ancora agli inizi di maggio
1998, incapace al lavoro quale cameriera, indipendentemente dall'esercizio
pubblico in cui tale attività viene svolta.
Di
principio, dunque, la __________ doveva versarle le prestazioni assicurate.
2.5. La cassa
convenuta ha, poi, sostenuto che nemmeno nell'ipotesi in cui l'assicurata
risultasse effettivamente incapace al lavoro vi sarebbe spazio per un suo
obbligo contributivo in forza dell'art 29 CGA che, alla lett. a, dispone che
"la __________ non corrisponde prestazioni quando anche dei terzi hanno
l'obbligo di accordare delle prestazioni" e, alla lett. f, prevede che la
cassa "non è tenuta a prestazioni nel caso in cui l'assicurato non facesse
valere tempestivamente i suoi diritti nei confronti di terzi oppure non
s'impegnasse per la rispettiva liquidazione".
Secondo
la tesi sostenuta in risposta, l'assicurata avrebbe avuto diritto a
provvedimenti di integrazione professionale da parte dell'AI e, durante la
riformazione professionale, alle indennità giornaliera dell'AI.
Nemmeno
questa tesi della cassa convenuta è corretta.
Giusta
l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti
d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o
avvalorare la capacità di guadagno. Fra i provvedimenti di integrazione,
figurano i provvedimenti professionali (orientamento professionale, prima
formazione e riformazione professionale, collocamento).
Durante
la fase di integrazione, l'assicurato ha, giusta l'art 22 LAI, diritto a
un'indennità giornaliera se l'esecuzione dei provvedimenti di integrazione gli
impedisce di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi
o se l'incapacità al lavoro nella sua abituale attività raggiunge almeno il
50%.
Se, di
regola, per l'ottenimento di provvedimenti (re-) integrativi, non è
necessario che l'invalidità dell'assicurato abbia raggiunto un determinato
grado, discorso diverso vale per la riformazione professionale: il TFA ha,
infatti, precisato che il diritto alla riformazione professionale è dato
soltanto nella misura in cui il richiedente presenta un'incapacità di guadagno
del 20% (RCC 1984 pag. 95).
Risulta
dagli atti che, quale cameriera, l'attrice percepiva uno stipendio orario
lordo (comprensivo dell'indennità per vacanze) di fr. 16.-. Secondo le
affermazioni - rimaste incontestate - della cassa convenuta, __________ è in
possesso di un diploma di impiegata di commercio, professione in cui -
certamente - dal profilo medico non presenta limitazione alcuna.
L'esercizio
di detta professione procurerebbe, senza ombra di dubbio, un reddito superiore
- ma, in ogni caso, perlomeno uguale - a quello che le procurava la sua
attività di cameriera.
Non
risulta, pertanto, già ad un primo esame, realizzato il requisito di uno
scapito economico di almeno il 20% posto dalla giurisprudenza per il diritto a
prestazioni di riformazione professionale.
La cassa
convenuta non è, pertanto, legittimata ad invocare l'art 29 lett. a e f CGA per
liberarsi dall'obbligo al pagamento delle prestazioni assicurate.
2.6. L’art 61
cpv. 1 LCA (il cui titolo marginale é “obbligo di salvataggio”) dispone quanto
segue:
" In
caso di sinistro, l’avente diritto è tenuto a fare quanto possa per scemare il
danno. Quando non siavi pericolo in mora, egli dovrà chiedere istruzioni
all'assicuratore circa i provvedimenti da prendere e conformarsi alle medesime.
Se
l'avente diritto ha mancato a quest'obbligo in modo inescusabile,
l'assicuratore può limitare l'indennità all'importo cui troverebbesi ridotta
qualora l'obbligo fosse stato adempiuto."
Il TF,
nella sentenza 23.10.1998 in re __________ c. E.M. ha al proposito osservato
quanto segue:
" ...
La tesi ricorsuale è fondata. L'art. 61 LCA esprime infatti il medesimo
principio generale concernente l'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno da
cui il Tribunale federale delle assicurazioni deduce che l'interessato può a
tal fine essere costretto a cambiare professione (DTF 111 V 235 consid. 2a; 114
V 281 consid. 3a). Un siffatto obbligo non costituisce una lesione più grave
della libertà personale rispetto all'imposizione - espressamente citata da
Maurer (Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 1995, pag. 346 n. 4) con
riferimento all'art. 61 LCA - di sottomettersi a una cura o addirittura ad un
intervento chirurgico. Si può del resto rilevare che nemmeno l'attore contesta
l'applicabilità dell'art. 61 LCA alla fattispecie, limitandosi a sostenere che,
per un uomo di 63 anni nel suo stato di salute, un reinserimento in un'attività
professionale appare perlomeno problematico. Ne segue che i giudici cantonali
hanno violato il diritto federale accogliendo la petizione senza esaminare se e
in che misura sia possibile esigere dall'attore un cambiamento di professione e
se il termine accordato dalla convenuta a tal fine sia adeguato alle
circostanze. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e la causa
rinviata all'autorità cantonale per completare gli accertamenti di fatto e per
nuova decisione... "
(STF
cit. consid 2c)
Dunque,
anche nell'ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera sottoposta alla
LCA, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto
quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal danno
alla salute, questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in
attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla
salute.
2.7. E' chiaro
che la capacità lavorativa dell'assicurata in attività diverse da quella di
cameriera non è limitata dall'affezione diagnosticata dal dott. __________.
E',
pertanto, da lei esigibile, in applicazione dell'art 61 LCA interpretato così
come alla sentenza federale citata, un cambiamento d'attività onde ridurre il
danno economico derivante dal danno salute.
2.8. Nei casi in
cui risulta esigibile un cambiamento d'attività, secondo il principio
stabilito dal TFA nell'ambito dell'assicurazione sociale contro le malattie ed
applicabile anche all'assicurazione privata visto il richiamo fatto dal TF
nella sentenza succitata, all'assicurato, deve essere concesso un periodo di
adattamento la cui durata dipenderà dalle peculiarità di ogni caso concreto
(DTF 114 V 287 cons. 3d; 111 V 239 cons. 1b e 2a; RAMI 1987 p. 105ss; STFA non
pubbl. cit.).
Il TFA ha
più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi (DTF
111 V 239 consid 2a e giurisprudenza ivi citata; RAMI 1987 p. 108; 1994 p.
113ss).
In
concreto, vista la giovane età dell'assicurata e l'ampia gamma di attività in
cui l'assicurata non ha limitazioni di sorta, lo scrivente TCA ritiene adeguata
l'assegnazione di un termine di 3 mesi per la ricerca di un'attività adeguata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é parzialmente accolta.
Di
conseguenza, la __________ è condannata a versare all'attrice le prestazioni
assicurate ancora per i mesi di maggio, giugno e luglio 1998.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
__________ verserà alla ricorrente fr. 500.- a titolo di ripetibili.
3.- Intimazione
alle parti.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna
ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria
(OG).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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