AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.17
Data decisione, Autorità: 22.04.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.99.00017
grw/nh
Lugano 22 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 1 febbraio 1999 di
__________, rappr. da: __________,
contro
la decisione del 21 gennaio 1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 30.9.1998, l'ICAS ha respinto l'istanza con cui __________ chiedeva il sussidio previsto dalla legge cantonale sull'assicurazione contro le malattie (in seguito: LCAMal) per l’anno 1999.
Analoga sorte ha avuto, il 21.1.1999, il reclamo interposto dall'istante contro tale decisione.
1.2. Con tempestivo ricorso __________, rappr. da __________, ha riproposto la propria richiesta affermando quanto segue:
" ... Con la presente sono a chiedervi se è corretto che per il calcolo della rendita venga inclusa anche la quota di partecipazione di fr. 304650.-, la quale è esposta nella partita dell'usufruttuario, ma non è di sua proprietà (nel caso specifico di proprietà dei figli - vedi estratto stime e istanza di cancellazione diritto di abitazione).
Mi sembra strano che si venga penalizzati in materia di sussidio per una sostanza che non si ha.“ (I)
1.3. In risposta, l'ICAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr art 1 lett. c D.E. 18.11.1997)
Di regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.
(art 30 LCAMal)
Per il 1999, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/98 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 20.10.1998).
2.3. In concreto, non é contestato che, nel biennio di riferimento, il ricorrente, persona sola ai sensi dell'art 26 LCAMal, ha avuto un reddito imponibile pari a fr. 19.115.- e una sostanza imponibile pari a fr. 319.096.- (cfr. VII).
La natura della sostanza ritenuta in sede fiscale é, del tutto, irrilevante: determinanti e vincolanti sono i dati fiscalmente accertati (Pratique VSI 1993 pag 232 consid 4b; DTF 110 V pag 86 consid 4) e ritenuti in tale sede come sostanza.
In applicazione dell’art 30 LCAMal, dunque, il ricorrente ha avuto un reddito determinante di fr. 31.000.-.
Si tratta di un reddito imponibile superiore al limite fissato dalla legge per il diritto al sussidio delle persone sole.
In queste condizioni, la decisione impugnata va protetta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster