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Numero d'incarto:
36.1999.176
Data decisione, Autorità:
11.04.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00176
grw/nh
Lugano
11 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 1999
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 2 dicembre 1999 emanata
da
Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
-
e __________ - sposati dal __________ - erano assicurati contro le malattie
presso la cassa malati __________ dal 1° gennaio 1997.
La loro
copertura della moglie comprendeva, oltre all'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie, l'assicurazione __________ e l'assicurazione
__________.
Il marito
aveva, invece, stipulato l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie e l'assicurazione __________.
-
I coniugi
__________ si sono separati di fatto nel marzo 1998 e il loro matrimonio è
stato sciolto per divorzio con sentenza 26.1.1999 del Segretario Assessore
della Pretura di __________.
-
Il
23.7.1998 l'__________ ha avviato una procedura esecutiva nei confronti di
__________ per l’incasso dei premi afferenti al periodo 1° aprile-30 giugno
La
procedura - cui l'escusso non ha fatto opposizione - non ha avuto esito
positivo e, pertanto, la cassa ha richiesto all'Ufficio cantonale del sostegno
sociale e dell'inserimento il pagamento dei premi e delle partecipazioni
scadute per il periodo da aprile a giugno 1998.
Nuove
procedure esecutive sono state avviate nei confronti di __________ per
l'incasso dei premi afferenti ai mesi di novembre-dicembre 1998 e
gennaio-marzo 1999.
Nemmeno
tali procedure hanno avuto esito positivo e così la cassa si è nuovamente
rivolta all'Ufficio cantonale del sostegno sociale e dell'inserimento per
ottenere il pagamento dei premi e delle partecipazioni scadute per il periodo
da novembre 1998 a marzo 1999.
-
Così
consigliata dall'Ufficio cantonale, la cassa chiede, il 2.12.1999, a __________
il pagamento dei premi non pagati dall'ex-marito.
-
Conformandosi
alle indicazioni date dalla Cassa, __________, rappr. dall'avv. , ha
impugnato con ricorso 14.12.1999 la decisione 2.12.1999 con cui l' le
comunicava quanto segue:
"
Ci riferiamo all'attestato di carenza beni n°
__________, __________, __________ per suo ex marito __________.
Dopo decisione dell'ufficio cantonale di assistenza
a Bellinzona siamo costretti a introdurre un precetto esecutivo contro lei solo
se non dovesse pagare gli attestati di carenza di beni menzionati di un totale
di fr. 1'334.--.
Alleghiamo alla presente un bollettino di
versamento e la invitiamo a versare la somma dovuta entro i 30 giorni che
seguono l'ultima scadenza.
Se non doveste essere d'accordo con il contenuto,
le è data la possibilità di ricorrere, entro 30 giorni dalla data del
ricevimento, presso il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino. Il
ricorso deve essere completato da cause e circostanze e dalle sue conclusioni.
Vogliate inoltre notare che in mancanza di un
ricorso questa decisione verrà assimilata ad un giudizio esecutivo ai sensi
dell'art. 80 della Legge federale sulle esecuzioni e fallimenti… " (doc.
_)
- Con il 1.
gennaio 1996, é entrata in vigore la LAMal che, all'art 85, prevede che le
decisioni scritte emanate dall'assicuratore dopo il dissenso dell'assicurato
(cfr. art 80 LAMal) possono essere impugnate entro 30 giorni facendo
opposizione presso l'assicuratore che le ha notificate.
Giusta
l'art 86 LAMal, eccezion fatta per i casi in cui l'assicuratore, malgrado la
richiesta in tal senso, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione,
l'interessato può adire il TCA mediante ricorso soltanto contro le decisioni su
opposizione emesse dagli assicuratori ai sensi dell'art 85 LAMal: dunque,
l'opposizione é una via di diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso
giudiziario (art 46 LPA; cfr., per analogia, Ghélew, Ramelet et Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, pag. 286; S.J. 1997 pag.
452ss);
- La
decisione di cui si chiede l'annullamento non ha ancora fatto oggetto di una
procedura di opposizione: il ricorso contro di essa deve, pertanto, essere
dichiarato irricevibile e gli atti vanno rinviati all'__________ affinché,
considerando le censure emesse nel ricorso quale opposizione alla decisione
2.12.1999, emani la decisione su opposizione.
Se questa
non dovesse accogliere le tesi dell'assicurata, essa potrà essere impugnata con
ricorso davanti allo scrivente TCA.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
Gli atti
sono inviati alla __________ affinché proceda nell'ambito delle sue competenze.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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