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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.176
Data decisione, Autorità: 11.04.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.1999.00176
grw/nh
Lugano 11 aprile 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 1999 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 2 dicembre 1999 emanata da
Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
e __________ - sposati dal __________ - erano assicurati contro le malattie presso la cassa malati __________ dal 1° gennaio 1997.
La loro copertura della moglie comprendeva, oltre all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l'assicurazione __________ e l'assicurazione __________.
Il marito aveva, invece, stipulato l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione __________.
I coniugi __________ si sono separati di fatto nel marzo 1998 e il loro matrimonio è stato sciolto per divorzio con sentenza 26.1.1999 del Segretario Assessore della Pretura di __________.
Il 23.7.1998 l'__________ ha avviato una procedura esecutiva nei confronti di __________ per l’incasso dei premi afferenti al periodo 1° aprile-30 giugno
La procedura - cui l'escusso non ha fatto opposizione - non ha avuto esito positivo e, pertanto, la cassa ha richiesto all'Ufficio cantonale del sostegno sociale e dell'inserimento il pagamento dei premi e delle partecipazioni scadute per il periodo da aprile a giugno 1998.
Nuove procedure esecutive sono state avviate nei confronti di __________ per l'incasso dei premi afferenti ai mesi di novembre-dicembre 1998 e gennaio-marzo 1999.
Nemmeno tali procedure hanno avuto esito positivo e così la cassa si è nuovamente rivolta all'Ufficio cantonale del sostegno sociale e dell'inserimento per ottenere il pagamento dei premi e delle partecipazioni scadute per il periodo da novembre 1998 a marzo 1999.
Così consigliata dall'Ufficio cantonale, la cassa chiede, il 2.12.1999, a __________ il pagamento dei premi non pagati dall'ex-marito.
Conformandosi alle indicazioni date dalla Cassa, __________, rappr. dall'avv. , ha impugnato con ricorso 14.12.1999 la decisione 2.12.1999 con cui l' le comunicava quanto segue:
" Ci riferiamo all'attestato di carenza beni n° __________, __________, __________ per suo ex marito __________.
Dopo decisione dell'ufficio cantonale di assistenza a Bellinzona siamo costretti a introdurre un precetto esecutivo contro lei solo se non dovesse pagare gli attestati di carenza di beni menzionati di un totale di fr. 1'334.--.
Alleghiamo alla presente un bollettino di versamento e la invitiamo a versare la somma dovuta entro i 30 giorni che seguono l'ultima scadenza.
Se non doveste essere d'accordo con il contenuto, le è data la possibilità di ricorrere, entro 30 giorni dalla data del ricevimento, presso il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino. Il ricorso deve essere completato da cause e circostanze e dalle sue conclusioni.
Vogliate inoltre notare che in mancanza di un ricorso questa decisione verrà assimilata ad un giudizio esecutivo ai sensi dell'art. 80 della Legge federale sulle esecuzioni e fallimenti… " (doc. _)
Giusta l'art 86 LAMal, eccezion fatta per i casi in cui l'assicuratore, malgrado la richiesta in tal senso, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione, l'interessato può adire il TCA mediante ricorso soltanto contro le decisioni su opposizione emesse dagli assicuratori ai sensi dell'art 85 LAMal: dunque, l'opposizione é una via di diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso giudiziario (art 46 LPA; cfr., per analogia, Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, pag. 286; S.J. 1997 pag. 452ss);
Se questa non dovesse accogliere le tesi dell'assicurata, essa potrà essere impugnata con ricorso davanti allo scrivente TCA.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
Gli atti sono inviati alla __________ affinché proceda nell'ambito delle sue competenze.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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