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Numero d'incarto:
36.1999.178
Data decisione, Autorità:
28.02.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00178
36.2000.00022
grw/nh
Lugano
28 febbraio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso/petizione del 7
dicembre 1999 di
__________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel 1998
__________, ora residente a , era assicurata presso l’.
La sua
copertura comprendeva, oltre all’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, l’assicurazione integrativa di cura medica per cure speciali,
l’assicurazione integrativa ospedaliera, l’assicurazione integrativa di
indennità ospedaliera e, infine, l’assicurazione infortuni in caso di morte e
invalidità.
1.2. Un giorno,
l’assicurata, salendo su una barca a vela, ha perso l’equilibrio ed è caduta in
acqua perdendo gli occhiali.
Richiesta
di assumere i costi per la sostituzione degli occhiali persi in tale occasione,
l’__________ le ha versato l’importo di
fr.
330.-.
1.3. Con atto
7.12.1999 l’assicurata ha chiesto che l’__________ venga condannata a
rimborsarle fr. 366,50 corrispondenti alla differenza fra quanto già versato
dalla cassa e il costo complessivo degli occhiali.
La cassa,
in risposta, ha postulato la reiezione delle richieste dell’assicurata.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. La LAMI -
che regolamentava, sino al 31 dicembre 1995, l’assicurazione contro le malattie
- é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova
legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Giusta
l’art 102 LAMal, le previgenti assicurazioni delle cure medico-sanitarie e
d’indennità giornaliere continuate dalle casse malati riconosciute sono rette
dal nuovo diritto a decorrere dall’entrata in vigore della LAMal: alla
fattispecie ora sub judice - verificatasi nel 1998 - è, dunque, applicabile
la LAMal.
2.3. Secondo
quanto disposto dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di
indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e,
contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati sono diventate di diritto civile e
sono rette, in applicazione dell'art 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul
contratto d'assicurazione (LCA).
Alla
netta divisione materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e
assicurazioni complementari operata dalla LAMal corrisponde un'altrettanta
netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono
quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde sono da intraprendere
le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr. R. Spyra, Le
nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse
d'assurances/ Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200;
R. Spyra, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale
5/1995, p. 256259; P-Y Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle loi
fédérale sur l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit
fiscal, 3/4, 1996, p. 225-251).
Rilevato
che il TCA è competente a dirimere, oltre alle vertenze fondate
sull'assicurazione sociale contro le malattie, anche quelle riguardanti le
assicurazioni ad essa complementari (art. 75 LCAMal), la questione sottoposta
a giudizio verrà esaminata separatamente, sia dal profilo dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie che da quello delle assicurazioni
complementari.
A.
assicurazione delle cure medico-sanitarie
2.4. Giusta
l’Allegato _ dell’Opre, per le lenti di occhiali l’assicurazione delle cure
medico-sanitarie versa agli adulti l’importo di fr. 200.- una volta ogni 5
anni.
In
concreto, risulta dagli atti che l’__________ ha già accordato, previa
deduzione della partecipazione ai costi prevista dall’art 64 LAMal (10%), tale
importo.
Nessun
obbligo supplementare può, quindi, essere imposto alla cassa convenuta
nell’ambito dell’assicurazione sociale delle cure medico-sanitarie.
B.
assicurazioni complementari
2.5. L’art 6
delle Condizioni supplementari relative all’assicurazione __________ prevede
che l’__________ assume, per le lenti d’occhiali, il 90% dei costi fatturati ma
al massimo fr. 150.- per anno civile.
Risulta
dagli atti che la cassa convenuta ha accordato, nell’ambito di
quest’assicurazione, l’importo massimo assicurato.
Nessun
obbligo supplementare può, quindi, esserle imposto nell’ambito
dell’assicurazione __________.
2.6. L’assicurazione
__________ prevede prestazioni in caso d’infortunio che, all’art 3 CSA, è
definito – riprendendo la definizione elaborata da dottrina e giurisprudenza e
contenuta nell’art 9 cpv. 1 OAINF – come l’azione lesiva, improvvisa e non
intenzionale di un fattore esterno straordinario sul corpo umano.
Relativamente
alle prestazioni, per quanto qui interessa, l’art 3 CSA dispone che per danni
alle cose che sostituiscono una parte o una funzione del corpo come occhiali,
danni ai denti, apparecchi per l’udito, ecc. , l’__________ assume, secondo le
norme e le tariffe dell’assicurazione LAINF, i costi non coperti o parzialmente
coperti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Ritenuto
che l’art 12 in fine LAINF prevede che le spese di sostituzione di occhiali
sono prese a carico soltanto se il pregiudizio fisico abbisogna di cure e
considerato che è incontestato che, nell’evento descritto al punto 1.1.,
l’assicurata non ha subito alcun danno fisico, nessun obbligo deriva alla cassa
convenuta dall’assicurazione __________.
Ritenuto
che le altre assicurazioni complementari di cui beneficia l’assicurata non
prevedono prestazioni per occhiali, la petizione va respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
A. Assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
B. Assicurazioni complementari
1.- La
petizione é respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna
ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria
(OG).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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