AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.1999.179
Data decisione, Autorità:
25.04.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00179
grw/nh
Lugano
25 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Giovanna
Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 20 dicembre 1999
di
__________,
contro
la decisione del 7 febbraio 2000 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 29.10.1999, l'ICAS ha respinto l'istanza con cui __________
(__________, celibe e studente) chiedeva il sussidio per l'assicurazione
contro le malattie per l’anno 2000.
Analoga
sorte ha avuto, il 10.12.1999, il reclamo interposto dall'istante contro tale
decisione
1.2. __________
ha interposto ricorso contro la citata decisione su reclamo riproponendo le
proprie richieste e affermando quanto segue:
"
… Come già ho avuto modo di spiegare più volte all'istituto delle
assicurazioni sociali, e più precisamente all'ufficio malattia, in data
31.12.1997 ho smesso di lavorare per prepararmi agli esami di ammissione della
scuola __________ che si sono tenuti nei mesi di maggio e giugno 1998. Durante
questo periodo (6 mesi) non ho svolto alcuna attività lucrativa in quanto,
grazie ad una borsa di studio concessami dal competente ufficio (Fr. 4'400) e
ad alcuni risparmi derivanti dalla precedente attività lucrativa ho potuto
provvedere al mio sostentamento. La fiducia concessami dall'ufficio sussidi e
borse di studio è stata in seguito ripagata con il superamento degli esami
d'ammissione.
Sempre nello stesso periodo (30.4.1998), la mia domanda per il
sussidio per l'assicurazione malattia veniva respinta dicendomi che il reddito
di riferimento era superiore a Fr. 55'000. Questo reddito non era il mio, bensì
quello di mio padre che nel frattempo è andato in pensione, e che, ben inteso,
da quando ho iniziato a lavorare (1994) non ha mai provveduto al mio
sostentamento!
Poco più tardi, vista la mia precaria situazione economica, in
data 15.5.1998 mi era stata eccezionalmente concessa la possibilità di non
pagare le imposte cantonali e comunali durante tutto il 1998.
Superati con successo gli esami ho iniziato la scuola __________
nel settembre del 1998, e, per motivi facilmente intuibili, ho dovuto
trasferirmi a __________. Una volta ancora, e certi della mia serietà
professionale, l'ufficio sussidi e borse di studio mi concedeva un nuovo
sussidio per l'anno scolastico 1998‑99 di Fr. 9'000. Al termine dello
stesso anno scolastico (mese di maggio) mi veniva accordata un'ulteriore borsa
di studio di Fr. 750 per coprire parte delle spese sostenute durante lo stage
scolastico obbligatorio a __________.
In data 18 novembre 1999 mi è stata di nuovo concessa una borsa di
studio di Fr. 9'000 per coprire le spese che si presenteranno durante questo
ultimo anno scolastico (1999‑2000).
In allegato potete trovare le copie delle borse di studio che mi
sono state concesse dalla cessazione attività lucrativa (31.12.1997) e gli
estratti conti dei miei due conti correnti bancari (vi ricordo che l'importo di
Fr. 9'000 non è ancora entrato!)
Lo scorso anno il competente ufficio aveva dubitato sulle mie
dichiarazioni ed avevo cosi dovuto attendere fino al 30 marzo 1999 per ricevere
una risposta affermativa alla mia richiesta di sussidio inoltrata il 26 ottobre
1998.
Spero vivamente che quanto esposto sopra sia sufficiente a
chiarire la mia posizione, la quale, tra l'altro, è identica a
quella dello scorso anno. Pertanto, considerato che per l'anno in corso
(1999) ho potuto beneficiare del sussidio, non sarebbe di fatto coerente, da
parte vostra, negarmelo per l'anno 2000... " (I)
1.3. In risposta,
l'ICAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per
quanto occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i
limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora
di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art
1 lett. c D.E. 18.11.1997)
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte
eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per
le famiglie.
Per il
2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato
dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione
1997/1998 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (art 1 lett. a D.E. 27.10.1999 CdS).
Giusta
gli art 32 cpv. 1 LCAMal e 1 lett. c D.E. 18.11.1997, per le persone sole con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo
la tassazione fiscale applicabile, il diritto al sussidio viene stabilito
prendendo in considerazione il reddito della persona o della famiglia da cui
dipendono per il loro sostentamento: é dato, in questi casi, diritto al sussidio
qualora il reddito di riferimento non supera i fr. 55.000.-
2.3. In concreto,
non é contestato che, per il periodo determinante giusta l'art 30 LCAMal, il
ricorrente - studente - ha avuto un reddito lordo ai fini fiscali nullo.
Applicabile
al caso é, dunque, di principio, l’art 32 cpv. 1 LCAMal: determinante per
l'esistenza del diritto al sussidio é la persona da cui egli dipende per il
proprio mantenimento.
2.4. Il principio
stabilito dall'art 32 LCAMal può subire delle eccezioni la cui definizione il
legislatore ha delegato al Consiglio di Stato (art 32 cpv. 3).
Facendo
uso di tale delega, l'esecutivo ha emanato gli art 52 54 RegLCAMal (in
seguito: Reg).
L'art 52
Reg recita quanto segue:
" Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito
lordo annuo inferiore a fr. 6.000.-, secondo il biennio fiscale determinante,
sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento
dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per
persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari
AVS/AI su base mensile.
Il diritto al sussidio e
il calcolo dello stesso sono definiti tramite la trasformazione delle entrate
lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di
conversione."
L'art 53
Reg prevede, dal canto suo, che:
"
Le persone sole con reddito imponibile nullo
o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale
determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento
se, al momento dell'istanza, cumulativamente:
a) conducono un'esistenza autonoma
b) hanno un'età non inferiore a 35 anni, ma
non superiore all'età AVS
Il diritto al sussidio e il calcolo dello
stesso sono definiti a partire dai dati fiscali dell'istante desunti dal
biennio stabilito dal Consiglio di Stato"
Infine,
l'art 54 Reg prevede che:
"
Casi particolari e documentati per i quali, a
giudizio dell'Istituto delle assicurazioni sociali, il sussidio può essere
concesso facendo astrazione dal reddito di riferimento sono esentati dallo
specificare il nucleo primario di riferimento.
In tali casi l'Istituto delle assicurazioni
sociali stabilisce il reddito determinante applicando per analogia le modalità
di accertamento previste per il caso più prossimo."
Nella
stessa ottica, va letto l'art 67 lett. d del Regolamento che prevede:
" L'istituto delle assicurazioni sociali procede
autonomamente all'accertamento del reddito determinante al di fuori, o in
assenza, della tassazione fiscale applicabile, in particolare, nei seguenti
casi:
d) persone sole che
esercitano un'attività lucrativa o conducono un'esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o un reddito lordo annuo inferiore a fr. 6.000.-
secondo il biennio fiscale determinante."
2.5. Il
ricorrente ha sostenuto - già in sede di istanza con l’annotazione sul
formulario - che nessuno provvede al suo sostentamento cui egli fa fronte
grazie ai sussidi che riceve dall'Ufficio cantonale sussidi e borse di studio.
L'art 52
Reg può trovare applicazione unicamente se l'entrata lorda di cui il ricorrente
disponeva al momento della presentazione dell'istanza non era inferiore al
limite massimo per persone sole ai sensi della LPC su base mensile che si situa
a fr. 1358.- mensili (fr. 16.460.-- annui).
Così come
correttamente rilevato dall'amministrazione cantonale, ciò non è il caso: sulla
base delle sue affermazioni, si può ritenere che il ricorrente disponeva, a
quel momento, di un reddito annuo pari a fr. 12.660.- (borsa di studio di fr.
9.000.- e risparmi ammontanti, al 19.11.1999, a fr. 3.660.-).
Dunque,
le sue entrate non raggiungevano il minimo richiesto dall’art 52 Reg LCAM.
Nemmeno
può trovare, in concreto, applicazione l'art 53 Reg, non avendo il ricorrente
l'età minima richiesta da tale disposto.
Infine,
non si può, nemmeno, considerare vista la prassi restrittiva concretamente
seguita dall'ICAS nell'applicazione di tale disposto, che il caso del
ricorrente presenti particolarità tali da richiedere un accertamento del
diritto al sussidio ai sensi dell'art. 54 ReglcaM:
egli rientra, come ha osservato l’ICAS nella sua risposta, “nella categoria
degli assicurati con reddito imponibile = 0 reddito lordo annuo inferiore a fr.
6.000” (IV) .
In
effetti, interrogato su tale prassi in un altro caso che ha occupato lo
scrivente TCA, l'ICAS ha comunicato al TCA quanto segue:
" ...
La ratio del disposto qui i discussione è da intravedere nella
concretizzazione di una possibilità remota di assegnare il sussidio di
specie in situazioni di persone sole che, cumulativamente:
·
dimostrano di condurre un'esistenza autonoma;
·
non hanno manifestamente una "persona di
riferimento" (art. 32 LCAMal e 51 Reg. lcam)
a cui far capo;
·
non sono al beneficio di sussidi assistenziali;
·
dispongono comunque di entrate proprie assai
prossime ai limiti di cui all'art. 52 Reg. LCAM (limite massimo per persone
sole ai sensi della legge federale sulle PC AVS/AI).
L'obiettivo palese
si configura con quello di evitare che a causa dell'incidenza di un premio
assicurativo contro le malattie molto elevato questa casistica di persone sia
di fatto costretta a ricorrere ad aiuti di tipo assistenziale.... " (VIII,
inc. 36.98.131)
Il
ricorrente non rientra in questa casistica.
L'intervento
dello Stato con l'assegnazione eccezionale del sussidio, in questo caso,
dunque, non si giustifica.
2.6. Pertanto, in
applicazione dell'art. art 32 cpv. 1 LCAMal: determinante per l'esistenza del
diritto al sussidio é la persona da cui egli dipende per il proprio mantenimento:
il sussidio deve, perciò, essergli negato se il reddito della persona di
riferimento è superiore a fr. 55.000.-.
Per
costante prassi, in questi casi, viene considerato il reddito imponibile della
famiglia d'origine che, in concreto, ammonta a fr. 65'906.- se si considera la
notifica di tassazione ordinaria (V) oppure fr. 74'742.-. se si considera la
tassazione intermedia con assoggettamento dal 1° febbraio 1998 al 31 dicembre
1998 (Vbis).
Dunque,
un reddito che esclude, in ogni caso, il ricorrente dal diritto al sussidio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna
Roggero-Will Olivier Schmid
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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